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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/12/2025, n. 5225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5225 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 2217/2022, promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. PELI NICOLA ATTRICE contro
c.f. Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. – CONVENUTA CONTUMACE
(c.f. ), procuratrice speciale di e poi di CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
Controparte_4 con il patrocinio dell'Avv. MICELI SOPO MAURIZIO CONVENUTA ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. Con citazione del 24.2.22, ha agito contro Parte_1 Controparte_1
e per «dichiarare l'inesistenza di servitù di passaggio gravante sul
[...] CP_2 terreno di proprietà della signora in EN (Brescia), distinto al foglio 21 mappale nr. 6 in Parte_1 favore degli immobili di proprietà della società anch'essi in EN (Brescia) Controparte_1 individuati: • Comune di EN, Catasto Fabbricati – Sez. NCT- Fg. 21 Mapp. 8, sub. 501 cat. A/3 – cl.4 – vani 8 – R.C. Euro 454,48 Mapp. 8, sub. 502 cat. C/6-cl.
4-mq 16- R.C. Euro 40,49 • Comune di EN, Catasto Terreni- Fg. 21 Mapp. 5 – seminativo irr.arb. Cl. 2, ha 00.35.30, RD Euro 32,45 RA Euro 34,64».
La citazione è stata regolarmente notificata all' che però è rimasta contumace. CP_1
La si è invece costituita l'11.10.22. CP_2
Con ordinanza del 14.10.22, il giudice ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. È seguito lo scambio delle memorie istruttorie e di note di trattazione scritta.
Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 12.12.22.
Con ordinanza del 12.8.24, il giudice ha disposto una c.t.u. affidata al geom. la Controparte_5 relazione è stata depositata l'8.4.25. Le parti hanno chiesto rinvii per giungere ad una conciliazione e hanno infine depositato conclusioni congiunte per la trattazione scritta dell'11.11.25.
Il giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, stante la rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
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2. Le conclusioni congiunte delle parti sono state:
Premesso
CHE procuratrice speciale di – cessionaria di CP_2 CP_6 Controparte_4 CP_3
a sua volta cessionaria di a sua volta cessionaria del credito originariamente
[...] Controparte_7 vantato da Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a. – è creditrice procedente nell'esecuzione immobiliare n. 239/2020 R.G.E.-Tribunale di Brescia, incardinata in danno della società (C.F. ove sono sottoposti a vincolo pignoratizio i Controparte_1 P.IVA_1 seguenti beni immobili censiti al NCEU del Comune di EN (BS): - Foglio 21, particella 8, sub 501 (Cat. A/3); - Foglio 21, particella 8, sub 502 (Cat. C/6); - Terreni Foglio 21, particella 5; 1
CHE in data 04.12.2020 è stata depositata perizia estimativa che ai beni immobili staggiti ed accorpati in un Lotto Unico ha attribuito il valore base d'asta di €. 142.784,00;
CHE alla pagina 14 della perizia il C.t.u. nominato rilevava che “l'immobile è gravato da Servitù attiva di passaggio da esercitarsi sul mapp. 62 Fg. 21 (corte comune anche a terzi), così pure al terreno pertinenziale ed accessorio si accede tramite servitù di passaggio sul predetto mapp. 62 Fg. 21 e sul mapp. 6 Fg. 21 come richiamato nell'atto in data 27/05/2001 n. 11091/1588 notaio e successivo atto in data 26/06/2003 n. Persona_1 76967/9015 notaio ; Per_2
CHE della servitù di passaggio sopra detta veniva dato atto anche nel primo avviso di vendita per l'asta del 21.07.2021;
CHE con ricorso ex art. 619 c.p.c. del 23.09.2021 la sig.ra ha adito il Giudice Parte_1 dell'esecuzione al fine di sentire accertare “l'inesistenza di qualsiasi servitù a favore dei fondi della società ed a carico di fondi della signora ; Controparte_1 Parte_1
CHE con ordinanza del 23.12.2021 il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto di dover sospendere la procedura espropriativa immobiliare, concedendo il termine per l'introduzione del giudizio di merito;
Premesso altresì
CHE con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo la sig.ra ha Parte_1 incardinato il presente giudizio di merito, in cui GU Banca S.p.a., quale procuratrice speciale di risulta costituita, mentre la convenuta e debitrice esecutata Controparte_4 Controparte_1 è rimasta contumace;
[...]
CHE nel presente giudizio di merito in data 08.04.2025 è stata depositata c.t.u. immobiliare, a firma del Geometra al fine di verificare la presenza o meno di una servitù di passaggio, Controparte_5 le cui conclusioni si riportano qui integralmente: “non sono stati stipulati atti relativi la servitù di passaggio tra i lotti limitrofi confinanti censiti al foglio n°21 mappali n° 05 e 06”;
CHE le parti ritualmente costituite nel presente giudizio di merito hanno raggiunto accordo bonario sulla scorta delle seguenti condizioni:
a. accettazione delle conclusioni della c.t.u. immobiliare a firma del Geometra Controparte_5 secondo le quali “non sono stati stipulati atti relativi la servitù di passaggio tra i lotti limitrofi confinanti censiti al foglio n°21 mappali n° 05 e 06”;
b. adesione alla proposta conciliativa avanzata dal C.t.u. Geometra che qui Controparte_5 integralmente si trascrive: “frazionare il pignoramento creando due lotti, pertanto: - LOTTO 1 comprendente il fabbricato censito catastalmente al foglio n°21 mappale n°8 subalterno n°501 e l'autorimessa censita catastalmente
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al foglio n°21 mappale n°8 subalterno n°502; - LOTTO 2 comprendente il terreno agricolo censito catastalmente al foglio n°21 mappale n°5”;
c. assunzione da parte di GU Banca S.p.a., procuratrice speciale di dei costi Controparte_4 della c.t.u. qui depositata a firma del Geometra Controparte_5
d. impegno della sig.ra ad acquistare in asta il Lotto 2 (Foglio n. 21, mappale n. Parte_1
5), che deriverà dal frazionamento del Lotto Unico staggito nella procedura esecutiva immobiliare n. 239/2020 R.G.E., che dovrà essere riassunta a cura della creditrice procedente;
d. rinuncia di entrambe le parti alla rifusione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
* * * * * * * *
Tanto premesso GU Banca S.p.a., procuratrice speciale di rappresentata, Controparte_4 difesa e domiciliata come in atti da una parte, e la sig.ra a mezzo del proprio Parte_1 difensore Avv. Nicola Peli dall'altra parte, nel rinunciare alla concessione dei termini per scritti conclusivi, chiedono congiuntamente all'Ill.mo Giudice Istruttore qui adito, di voler così disporre:
i. accertare l'inesistenza di servitù di passaggio gravante sul fondo servente di proprietà della sig.ra censito al NCEU del Comune di EN (BS) al Foglio 21, mappale 6, a Parte_1 favore degli immobili censiti al NCEU del Comune di EN (BS) al Foglio 21, particella 8, sub 501 (Cat. A/3), Foglio 21, particella 8, sub 502 (Cat. C/6), Terreni Foglio 21, particella 5;
ii. dichiarare la cessazione della materia del contendere e per l'effetto disporre la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare n. 239/2020 R.G.E.-Tribunale di Brescia, con trasmissione d'ufficio, a cura della Cancelleria, della c.t.u. immobiliare a firma del Geometra Controparte_5 depositata nel presente giudizio in data 08.04.2025;
iii. porre definitivamente a carico di GU Banca S.p.a., procuratrice speciale di CP_4
le spese della c.t.u. qui espletata;
[...] iv. compensare integralmente le spese di lite tra le parti processuali qui costituite.
3. Il giudice osserva che le conclusioni congiuntamente proposte dalle parti costituite in giudizio conducono alla cessazione della materia del contendere, su diritti rimessi alla disponibilità dei privati;
l'accordo è stato raggiunto anche con riguardo alle spese di c.t.u. e di lite (senza richieste verso la società contumace): merita pertanto di essere recepito in sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza nei sensi della motivazione: dichiara cessata la materia del contendere e provvede secondo l'accordo riportato in motivazione, anche sulle spese di c.t.u. e di lite.
Si comunichi.
Brescia, 30/11/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sui suddetti beni immobili la creditrice procedente vanta ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Brescia in data 12.02.2009 con il n. 5950 Reg. Gen. e n. 970 Reg. Part. ed ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Brescia in data 18.09.2014 con il n. 30024 Reg. Gen. e n. 5106 Reg. Part.