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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/11/2025, n. 11062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11062 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 8.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 43734 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio degli Avv.ti CANINI ANTONIO, ZEDDA ANNA RITA e REPACI
ES
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. GAMBARDELLA VINCENZO, AM EG E
TT US
RESISTENTE
OGGETTO: Progressione economica orizzontale – differenze retributive
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.11.2024, la ricorrente, dipendente della convenuta dal
16.8.2006 al 1.4.2019 con mansioni di collaboratore professionale sanitario infermiere ed inquadramento nella categoria D;
precisato che a decorrere dal 1° gennaio 2008 maturava i requisiti per ottenere la fascia economica orizzontale superiore da D a D1 e che nel mese di marzo 2009 la convenuta erogava i relativi importi;
ha dedotto di essere stata invece esclusa dalla successiva progressione economica relativa all'anno 2010, sull'erroneo presupposto di averne già beneficiato nell'anno 2009, e di aver pertanto conseguito la fascia
D2 solo a decorrere dal 1.1.2015.
1 Assumendo il diritto a beneficiare della progressione economica orizzontale stabilita per l'anno 2010, avendo ella maturato, sin dal 1.1.2010, i due anni di permanenza nella fascia economica D1 riconosciutale con decorrenza 1° gennaio 2008, e non avendo ella beneficiato per l'anno 2009 della progressione economica;
rilevato inoltre che gli effetti di tale illegittima esclusione si erano ripercossi anche nelle successive progressioni economiche, ritardandone il conseguimento;
ha chiesto accertarsi il diritto della ricorrente alla progressione nella fascia retributiva D2 sin dal 1.1.2010, a quella D3 sin dal 1.1.2015, a quella D4 sin dal 1.1.2021, con conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 8.484,98 a titolo di differenze retributive, maturate dal 23.8.2014 (tenuto conto dell'interruzione della prescrizione in forza della missiva datata 7.8.2019, ricevuta dall'azienda in data 23.8.2019) sino al settembre 2024.
Costituitasi in giudizio, l'azienda convenuta ha contestato l'avversa domanda della quale ha chiesto il rigetto, sul presupposto che la ricorrente alla data del 1.1.2010 non poteva beneficiare della relativa progressione economica, avendone già beneficiato nel
2009. Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
I fatti di causa sono pacifici fra le parti, la questione controversa concerne dunque la sussistenza dei requisiti in capo alla ricorrente, per beneficare della progressione economica da D1 a D2 a decorrere dal 1.1.2010.
L'art. 34 del CCIA 2006/09 individua i seguenti requisiti di partecipazione: a) un periodo minimo di permanenza di 24 mesi nella fascia economica in godimento;
b) non aver riportato nel biennio di riferimento sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto;
c) non aver fruito nel medesimo biennio di aspettative per periodi superiori ad 80 giorni;
d) aver ottenuto una valutazione positiva.
Che alla data del 1.1.2010, la ricorrente fosse in possesso dei suddetti requisiti è circostanza pacifica fra le parti.
L'azienda, tuttavia, nega il diritto della ricorrente alla chiesta progressione con decorrenza 1.1.2010, in forza dell'accordo sindacale del 8.4.2010, integrato il 13.5.2010, che aveva riservato la progressione del 2010 a coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 34 CCNL cit., erano rimasti esclusi dalla progressione nell'anno 2009, laddove invece la ricorrente nell'anno 2009 aveva comunque beneficiato della progressione.
2 E' vero che anche la ricorrente, nell'anno 2009, non ha conseguito la progressione economica, sicchè l'argomento della convenuta, per come esposto in memoria, non appare dirimente.
Tuttavia, dall'esame dell'Accordo sindacale del 8.4.2010, integrato il 13.5.2010 (doc.
8 e 9 di parte convenuta), emerge che effettivamente le parti sociali hanno convenuto di utilizzare i fondi per la progressione economica dell'anno 2010 per i soli dipendenti che erano stati esclusi dalla progressione nell'anno 2009, “in quanto, vincitori di selezioni ed a quella data non in possesso del biennio di permanenza nella qualifica di appartenenza”.
Esaminando la nota del 9.4.2009 (doc. 7 di parte convenuta), relativa alla produttività dell'anno 2008, emerge che anche per tale annualità, le parti sociali, avevano convenuto, con accordo del 16.1.2009, di riservare la progressione del 2008 a tutto il personale che non era stato preso in considerazione nell'anno 2007, in quanto non ancora in possesso del biennio di permanenza nella qualifica.
In forza di tale accordo, la ricorrente, assunta nel corso del 2006, ha ricevuto la progressione nell'anno 2008, riservata, appunto, ai dipendenti che, come lei, non avevano potuto partecipare alla progressione del 2007 non avendo maturato il biennio di permanenza nella qualifica di appartenenza.
Dunque anche per l'anno 2010, le parti sociali hanno previsto la medesima “riserva”.
Così interpretato l'Accordo del 2010, deve escludersi il diritto della ricorrente alla progressione economica per tale annualità, avendola le parti sociali riservata ai soli vincitori di selezione nel 2008, esclusi in quanto tali dalla progressione del 2009.
Il ricorso non può pertanto essere accolto.
Le spese di lite, tenuto conto dell'ambiguità del contenuto degli Accordi sindacali e delle difese della convenuta, si compensano integralmente fra le parti.
P.Q.M
.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite
Si comunichi
Roma 2.11.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
3 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 8.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 43734 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio degli Avv.ti CANINI ANTONIO, ZEDDA ANNA RITA e REPACI
ES
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. GAMBARDELLA VINCENZO, AM EG E
TT US
RESISTENTE
OGGETTO: Progressione economica orizzontale – differenze retributive
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.11.2024, la ricorrente, dipendente della convenuta dal
16.8.2006 al 1.4.2019 con mansioni di collaboratore professionale sanitario infermiere ed inquadramento nella categoria D;
precisato che a decorrere dal 1° gennaio 2008 maturava i requisiti per ottenere la fascia economica orizzontale superiore da D a D1 e che nel mese di marzo 2009 la convenuta erogava i relativi importi;
ha dedotto di essere stata invece esclusa dalla successiva progressione economica relativa all'anno 2010, sull'erroneo presupposto di averne già beneficiato nell'anno 2009, e di aver pertanto conseguito la fascia
D2 solo a decorrere dal 1.1.2015.
1 Assumendo il diritto a beneficiare della progressione economica orizzontale stabilita per l'anno 2010, avendo ella maturato, sin dal 1.1.2010, i due anni di permanenza nella fascia economica D1 riconosciutale con decorrenza 1° gennaio 2008, e non avendo ella beneficiato per l'anno 2009 della progressione economica;
rilevato inoltre che gli effetti di tale illegittima esclusione si erano ripercossi anche nelle successive progressioni economiche, ritardandone il conseguimento;
ha chiesto accertarsi il diritto della ricorrente alla progressione nella fascia retributiva D2 sin dal 1.1.2010, a quella D3 sin dal 1.1.2015, a quella D4 sin dal 1.1.2021, con conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 8.484,98 a titolo di differenze retributive, maturate dal 23.8.2014 (tenuto conto dell'interruzione della prescrizione in forza della missiva datata 7.8.2019, ricevuta dall'azienda in data 23.8.2019) sino al settembre 2024.
Costituitasi in giudizio, l'azienda convenuta ha contestato l'avversa domanda della quale ha chiesto il rigetto, sul presupposto che la ricorrente alla data del 1.1.2010 non poteva beneficiare della relativa progressione economica, avendone già beneficiato nel
2009. Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
I fatti di causa sono pacifici fra le parti, la questione controversa concerne dunque la sussistenza dei requisiti in capo alla ricorrente, per beneficare della progressione economica da D1 a D2 a decorrere dal 1.1.2010.
L'art. 34 del CCIA 2006/09 individua i seguenti requisiti di partecipazione: a) un periodo minimo di permanenza di 24 mesi nella fascia economica in godimento;
b) non aver riportato nel biennio di riferimento sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto;
c) non aver fruito nel medesimo biennio di aspettative per periodi superiori ad 80 giorni;
d) aver ottenuto una valutazione positiva.
Che alla data del 1.1.2010, la ricorrente fosse in possesso dei suddetti requisiti è circostanza pacifica fra le parti.
L'azienda, tuttavia, nega il diritto della ricorrente alla chiesta progressione con decorrenza 1.1.2010, in forza dell'accordo sindacale del 8.4.2010, integrato il 13.5.2010, che aveva riservato la progressione del 2010 a coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 34 CCNL cit., erano rimasti esclusi dalla progressione nell'anno 2009, laddove invece la ricorrente nell'anno 2009 aveva comunque beneficiato della progressione.
2 E' vero che anche la ricorrente, nell'anno 2009, non ha conseguito la progressione economica, sicchè l'argomento della convenuta, per come esposto in memoria, non appare dirimente.
Tuttavia, dall'esame dell'Accordo sindacale del 8.4.2010, integrato il 13.5.2010 (doc.
8 e 9 di parte convenuta), emerge che effettivamente le parti sociali hanno convenuto di utilizzare i fondi per la progressione economica dell'anno 2010 per i soli dipendenti che erano stati esclusi dalla progressione nell'anno 2009, “in quanto, vincitori di selezioni ed a quella data non in possesso del biennio di permanenza nella qualifica di appartenenza”.
Esaminando la nota del 9.4.2009 (doc. 7 di parte convenuta), relativa alla produttività dell'anno 2008, emerge che anche per tale annualità, le parti sociali, avevano convenuto, con accordo del 16.1.2009, di riservare la progressione del 2008 a tutto il personale che non era stato preso in considerazione nell'anno 2007, in quanto non ancora in possesso del biennio di permanenza nella qualifica.
In forza di tale accordo, la ricorrente, assunta nel corso del 2006, ha ricevuto la progressione nell'anno 2008, riservata, appunto, ai dipendenti che, come lei, non avevano potuto partecipare alla progressione del 2007 non avendo maturato il biennio di permanenza nella qualifica di appartenenza.
Dunque anche per l'anno 2010, le parti sociali hanno previsto la medesima “riserva”.
Così interpretato l'Accordo del 2010, deve escludersi il diritto della ricorrente alla progressione economica per tale annualità, avendola le parti sociali riservata ai soli vincitori di selezione nel 2008, esclusi in quanto tali dalla progressione del 2009.
Il ricorso non può pertanto essere accolto.
Le spese di lite, tenuto conto dell'ambiguità del contenuto degli Accordi sindacali e delle difese della convenuta, si compensano integralmente fra le parti.
P.Q.M
.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite
Si comunichi
Roma 2.11.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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