Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 488/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio degli Avvocati Loretta GROPPI e Mauro Parte_1 PALADINI ricorrente in riassunzione contro
, con il patrocinio degli Avvocati Gianluca Antonio Francesco FERRI, CP_1 Gianvito RICCIO e Roberta TOSCHI ricorrente in riassunzione in RGA 491/24
Oggetto: Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012 posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 30/1/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come riassunto dalla Suprema Corte, “la Corte d'appello di Bologna, riunite le cause relative ai ricorsi in riassunzione ex art. 392 c.p.c. separatamente depositati da e da e decidendo quindi in sede di rinvio Parte_1 CP_1 da questa Corte Suprema, in accoglimento dell'appello a suo tempo proposto dalla contro la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 178/2015 e in riforma di Parte_1 detta sentenza, ha rigettato il ricorso proposto da e ha dichiarato CP_1 legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato dalla Parte_1 in data 27.7.2014; ha, altresì, condannato alla restituzione della CP_1 somma complessiva pari ad €.130.844,34, oltre interessi legali maturati sul capitale dal giorno dei singoli pagamenti sino al saldo, compensando le spese di tutti i gradi di giudizio e del giudizio di cassazione.
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[...] dovrà restituire, altresì, tutte le somme versategli dall'esponente sulla CP_1 base della decisione riformata dalla Suprema Corte". La Corte ha ritenuto fondato il motivo di gravame che lamentava come la condanna alla restituzione disposta dalla Corte d'Appello avesse erroneamente riguardato anche quelle versate all'Erario dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta a titolo di IRPEF e ha ribadito che “in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto ex tunc dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui e sorto ricade nel raggio di applicazione del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo (così, tra le altre, Cass., sez. lav., 28.5.2020, n. 10201; id., sez. lav., 2.10.2020, n. 211196; id., sez. lav., 25.7.2018, n. 19735)”, demandando a questo giudice del rinvio di “riesaminare il caso, circa la domanda di restituzione avanzata dalla società controricorrente ..., in conformità ai principi di diritto dianzi enunciati” e di regolare le spese processuali.
2. Hanno riassunto il giudizio entrambe le parti e le cause sono state riunite.
ha dedotto, in merito a quanto qui ancora rileva, che “In definitiva la Parte_1 CP_ somma che il sig. è tenuto a restituire ad detratti € Parte_1
19.791,57 versati all'Erario a titolo di trattenute è pari, quindi, ad Euro 111.052,77 (€ 130.844,34 – € 19.791,57)”. CP_ Il Link, a propria volta, ha dedotto che “in definitiva, la somma che il sig. è tenuto a restituire ad detratti €.19791,57 versati all'Erario a titolo Parte_1 di trattenute è pari, quindi ad €.11.052,77”. Entrambe le parti hanno rivendicato il favore delle spese del giudizio di legittimità e del presente. All'udienza del 24/10/2024 le parti sono state invitate a chiarire le rispettive indicazioni contabili in relazione a quanto percepito dal Link e hanno concordemente comunicato, con le note da ultimo depositate, che la somma percepita dal lavoratore al lordo delle imposte e dei contributi è di €.127.500,001.
[RGA 488/2024] pag. 2 di 4 3. Tanto premesso e rilevato che il perimetro di causa è ora circoscritto all'entità della somma oggetto di restituzione, passata già in giudicato la statuizione relativa alla ritenuta legittimità del licenziamento, deve concludersi che – esclusa qualsiasi rivendicazione in merito alle somme versate a titolo di contribuzione previdenziale e assicurativa ed esclusa altresì qualsiasi contestazione in ordine all'entità delle trattenute fiscali, pari a €.19.791,57 – alla luce delle concordi deduzioni delle parti sull'entità della somma percepita dal lavoratore (pari a €.127.500,00), la somma di cui deve ordinarsi al Link restituzione è di €.107.708,43. Su questa somma devono essere calcolati i soli interessi a far tempo dalla dazione al saldo. Non è dovuta invece alcuna somma a titolo di rivalutazione, noto che “l'art. 429 c.p.c, in base al quale il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura di legge, il danno da svalutazione, si applica solamente alle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro e non trova invece applicazione nel caso di condanna, in grado di appello, del lavoratore alla restituzione di somme da lui percepite in base alla sentenza di primo grado che venga riformata” (Cassazione civile sez. lav., 16/09/2009, n.19947).
4. Quanto alle spese del processo – qui chieste dalla società limitatamente a quelle del grado di legittimità e del presente giudizio di rinvio2 e già compensate quelle dei precedenti gradi - si ritiene corretto quanto già osservato da questa Corte in precedente giudizio di rinvio, relativamente alle difficoltà di ricostruzione della fattispecie, aspetto che legittima ampia compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come inciso da Corte Cost. 77/2018; la stessa peraltro deve essere solo parziale, poichè, dopo la decisione della Suprema Corte, bene avrebbe potuto e dovuto il lavoratore offrire almeno quella minor somma che lo stesso riconosceva dovuta. La loro liquidazione viene peraltro effettuata sul valore – relativamente modesto – della somma controversa
Le somme relative all'imposta sul percepito del Sig. Link (imposta sui redditi) e le somme versate da CP a titolo di contributi previdenziali devono intendersi non oggetto di domanda Parte_1 alcuna.” – questa la dicitura comune
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P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando nella causa tra e ogni diversa e contraria domanda o Parte_1 CP_1 eccezione disattesa, assorbita o respinta, 1. condanna a restituire a la somma di CP_1 Parte_1
€.107.708,43, oltre interessi dalla dazione al saldo;
2. lo condanna altresì al pagamento della metà delle spese processuali, liquidate per l'intero in €.2.000,00 per compenso del giudizio di cassazione e di €.2.000,00 per compenso del presente giudizio di rinvio, oltre accessori come per legge. Bologna, 6/2/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
[RGA 488/2024] pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Tutto ciò premesso gli scriventi procuratori, ferme restando tutte le conclusioni formulate in atti, d'intesa con i legali avversari, indicano quale somma percepita l'importo di € 127.500,00, sempre incontestate ed CP escluse le somme versate dal sig. a titolo di imposta sul percepito (pari ad Euro 19.791,57) ed CP_ incontestate ed escluse, altresì, le somme versate da a titolo di contributi previden-ziali Parte_1 2 “... condannare il Sig. al pagamento delle spese e delle competenze di lite del giudizio di CP_1 legittimità, nonché del presente giudizio, oltre accessori come per legge....” (così dalle conclusioni dell'atto di riassunzione)