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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/04/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1170/2023 R.G., promossa da:
(CF ), residente a [...] C.F._1
Galiani n. 29, (CF , residente a Controparte_2 C.F._2
Chieti in via Galiani n. 29, (CF ), OP C.F._3
residente a [...], in proprio e nella qualità rispettivamente di padre, madre e sorella di e quali eredi Persona_1
dello stesso;
(CF ), residente a [...]dè CP_4 C.F._4
SS in Via F. P. Michetti n. 2/bis, (CF Controparte_5
), residente in [...]
2/bis, (CF: ), residente in [...]dè CP_6 C.F._6
SS (PE) in via F. P. Michetti n. 2/bis, (CF Controparte_7
), residente in [...]is, C.F._7
in proprio e nella qualità rispettivamente di padre, madre, fratello e sorella di e quali eredi dello stesso;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1
Patrizia Schiarizza (C.F. del Foro di Roma, elettivamente C.F._8
domiciliati presso lo studio della predetta in Roma Via del Plebiscito n. 102 giusta procura speciale allegata in calce all'atto di appello, con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni all'indirizzo PEC;
Email_1
APPELLANTI
Contro
(CF: ), in persona Controparte_8 P.IVA_1 del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
(C.F.: ), nei cui uffici domicilia ex lege in L'Aquila, in via Buccio da P.IVA_2
AN (Fax 0862 410918 – PEC: ; Email_2
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., Controparte_9 P.IVA_3
rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, rilasciata ai sensi della legge regionale n. 9 del 14.2.2000, in esecuzione della
DGR n. 187/2017, dagli Avv.ti Stefania Valeri (c.f. ) e Marianna C.F._9
Cerasoli (c.f. dell'Avvocatura Regionale, presso i cui uffici a C.F._10
L'Aquila, via L. Da Vinci n. 6, elettivamente domicilia (PEC:
; Email_3
APPELLATI COSTITUITI
Nonché contro
, in persona del legale Controparte_10
rappresentante p.t., con sede in L'Aquila, alla Via Salaria Antica Est n. 27, domiciliata nel giudizio di I grado presso l'Avvocatura Regionale con gli Avvocati Stefania Valeri
(CF ) e Andreina Aniceti ( ) e Antonio C.F._9 C.F._11
Orsini PEC Email_4
(CF ), in persona del Sindaco p.t., con sede Parte_2 P.IVA_4 in L'Aquila, alla Via San Bernardino Palazzo Fibbioni, elettivamente domiciliato nel giudizio di I grado presso l'Avvocatura con gli avvocati Raffaella Durante e Antonio
Orsini (PEC Email_5
in L'Aquila Via Avezzano n. 11; Email_4
APPELLATI NON COSTITUITI
pag. 2/14 per la riforma della sentenza n. 253/2023 resa dal Tribunale di L'Aquila e pubblicata in data 12 aprile 2023.
All'udienza tenutasi in data 25 febbraio 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio con ordinanza del
25 febbraio 2025 ha riservato la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 253/2023 pubblicata il 12 aprile 2023, il Tribunale di L'Aquila decideva in ordine alla domanda proposta da , , Controparte_1 Controparte_2
, in proprio e in qualità, rispettivamente, di padre, madre e sorella di OP
, nonché quali eredi di quest'ultimo, e da , Persona_1 CP_4 CP_5
e in proprio e in qualità, rispettivamente,
[...] CP_6 Controparte_7
di padre, madre, fratello e sorella di , nonché quali eredi di Parte_1 quest'ultimo, nei confronti del della , della Controparte_11 Controparte_9
e del Servizio Genio Civile di L'Aquila presso il Controparte_8
Dipartimento delle opere pubbliche della , avente ad oggetto Controparte_9
l'accertamento e la condanna al risarcimento del danno da perdita parentale connesso al decesso dei menzionati parenti defunti in occasione del sisma del 6 aprile 2009 che colpì la città di L'Aquila.
1.1) A sostegno della predetta domanda, gli attori deducevano che il crollo dell'edificio sito a L'Aquila, alla via Luigi Sturzo n. 39, avvenuto in occasione del menzionato sisma e comportante il decesso di e , fosse imputabile, per Parte_1 Persona_1
varie concause e a vario titolo, ad costruttore dell'edificio, Controparte_12 Per_2
quale incaricato della prefettura, e quali
[...] CP3 Controparte_14 funzionari del e al le cui responsabilità erano state CP0 Controparte_11
accertate in sede penale con sentenza r.g. n. 404/2012 del Tribunale di L'Aquila.
Su tali basi, pertanto, ritenevano di essere titolari del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (nella specie da perdita parentale e biologico) derivante dalla morte dei proprio congiunti.
pag. 3/14 1.2) Si costituiva in giudizio il il quale deduceva l'assenza di Controparte_11 responsabilità in capo all'ente, dato che l'attività di controllo e vigilanza sugli edifici era soltanto di tipo documentale e meramente formale, non avente ad oggetto il controllo del rispetto della normativa antisismica.
1.3) Si costituiva in giudizio la , che eccepiva l'avvenuta prescrizione Controparte_9 quinquennale della domanda, nonché l'assenza di legittimazione passiva, dato che, all'epoca dei fatti, le funzioni del Civile erano in capo al CP0 Controparte_15
[...]
1.4) Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva Controparte_8
la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto estranea ai fatti di causa, nonché
l'assenza di alcuna responsabilità nei procedimenti penali richiamati dagli attori.
1.5) A seguito di espletamento di CTU tecnica, la causa veniva trattenuta in decisione.
2) La sentenza di primo grado: il Tribunale di L'Aquila, per i motivi che seguono, dichiarava la carenza di legittimazione passiva della Controparte_8
rigettava la domanda proposta nei confronti della , anche
[...] Controparte_9 quale ente esponenziale del , e del compensando le CP0 Controparte_11
spese del giudizio e ponendo le spese di CTU a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
In primo luogo, il giudice di primo grado accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dalla , riscontrando che l'atto introduttivo del giudizio era Controparte_9
stato notificato in data 24 settembre 2018, oltre, quindi, il termine di prescrizione quinquennale, scaduto il 6 aprile 2014.
In secondo luogo, il primo giudice rigettava la domanda formulata nei confronti del
Servizio Genio Civile presso la RE , in quanto l'eventuale responsabilità CP_9 per gli atti posti in essere, all'epoca della costruzione dell'immobile, dal CP0 era, semmai, da attribuirsi in capo all'attuale CP5 Controparte_16
e non alla .
[...] Controparte_9
In particolare, il Tribunale di L'Aquila evidenziava come l'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio
1972 avesse disposto il trasferimento delle funzioni amministrative in materia urbanistica in capo alle Ragioni a statuto ordinario, con la conseguenza che il Servizio
Genio Civile non potesse avere autonoma capacità a stare in giudizio ex art. 75 c.p.c. In aggiunta, chiariva che, nel 1966, all'epoca dei controlli di pertinenza del Genio Civile,
pag. 4/14 durante e dopo la costruzione dell'edificio, tale servizio risultava esercitato nell'ambito delle funzioni attribuite al ai sensi della L. n. 874/1882, Controparte_15
essendo il procedimento di controllo e di vigilanza sull'edificio in parola esaurito ben prima della sopravvenuta normativa D.P.R. 15 gennaio 1972, rimanendo, quindi, la competenza in capo al predetto e non alla . CP5 Controparte_9
Inoltre, il primo giudice dichiarava il difetto di legittimazione passiva della
[...]
chiamata in giudizio per vedere accertata la responsabilità Controparte_8
della stessa in merito ai fatti illeciti commessi dal e dal Sindaco di CP0
L'Aquila, quando, invero, la responsabilità dei dipendenti e dei funzionari doveva essere ricondotta all'ente pubblico di appartenenza. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri, pertanto, risultava estranea alla controversia.
Nel merito, poi, il giudice di primo grado rigettava la domanda formulata nei confronti del dato che, dalle risultanze peritali disposte con riguardo alle Controparte_11
cause del crollo, il CTU accertava che queste erano da attribuire alla errata progettazione, alle caratteristiche non idonee del calcestruzzo utilizzato, alla inidonea quantità di armatura utilizzata, alla cattiva messa in opera del conglomerato cementizio e a discostamenti dal progetto iniziale (già comunque non idoneo).
Il mancato rispetto della norma in materia di costruzione degli edifici e la relativa responsabilità per tale violazione era, pertanto, da attribuire a diversi soggetti, tra i quali non rientrava il non essendo deputato al controllo sul rispetto Controparte_11
della normativa edilizia e antisismica, ma a controlli di natura meramente amministrativa finalizzati al rilascio di provvedimenti di tipo sanitario.
Rispetto agli altri soggetti individuati come responsabili dei crolli dal CTU, il primo giudice, da un lato, prendeva atto della loro estraneità al processo in quanto non citati
( in qualità di committente;
Ing. , quale progettista Persona_3 Persona_4
strutturale; Ing. quale progettista architettonico e direttore dei lavori;
Controparte_12
Ing. , quale collaudatore delle opere cementizie;
, in Persona_5 Controparte_17
qualità di ente supervisore per il controllo delle opere in cemento armato e la verifica della regolarità dell'esecuzione dei lavori, con l'obbligo di segnalare eventuali difformità rispetto al progetto approvato) e, dall'altro, rigettava la domanda nei pag. 5/14 confronti della , del Servizio Genio Civile e della Controparte_9 [...]
Controparte_8
3) Appello: avverso la predetta sentenza hanno proposto appello , Controparte_1
, , in proprio e in qualità, rispettivamente, di Controparte_2 OP padre, madre e sorella di , nonché quali eredi di quest'ultimo, e Persona_1
, , e in proprio CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7
e in qualità, rispettivamente, di padre, madre, fratello e sorella di , per i Parte_1
motivi di seguito indicati:
3.1) Vizio della sentenza per erronea ed omessa valutazione degli effetti causali della condotta commissiva e omissiva dei convenuti.
Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno contestato l'impugnata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalla . Controparte_9
Con sentenza n. 4318 del 14 febbraio 2019, infatti, la Suprema Corte di Cassazione avrebbe sancito il termine decennale di prescrizione e l'efficacia interruttiva del processo penale nel corso del quale l'azione civile avrebbe soltanto lo scopo di una duplicazione e di una violazione del principio di economia processuale.
Inoltre, con riferimento al trasferimento delle funzioni del Genio Civile alle Regioni a opera del D.P.R. n. 8/72 e n. 24/77 e alla responsabilità della soltanto per atti CP_9
successivi ai citati decreti, gli appellanti evidenziano, invero, che rientrerebbero nel trasferimento alle Regioni delle competenze del Genio Civile anche “lett. H) approvazione dei regolamenti edilizi comunali e dei programmi di fabbricazione, L) il nulla osta al rilascio di licenze edilizie;
M) la sospensione e demolizione di opere difformi dal piano regolatore oppure comunque non rispondenti alle prescrizioni del piano medesimo;
N) il parere sulla demolizione di costruzioni abusive”.
Su tale base, pertanto, le contestazioni specifiche svolte e accertate nel giudizio penale in capo ai funzionari del Civile dovrebbero ricondursi alla responsabilità della CP0
in virtù del trasferimento delle funzioni del Civile in capo alla RE. CP_9 CP0
La RE Abruzzo, quindi, dovrebbe rispondere per le inadempienze del Genio Civile accertate anche dalla CTU svolta in primo grado.
pag. 6/14 3.2) Sulla erroneità della sentenza di primo grado in punto di pretesa prescrizione e sulla mancata adeguata valutazione della CTU espletata.
Sotto tale aspetto, gli appellanti hanno rappresentato che il Tribunale di L'Aquila avrebbe errato nel dichiarare l'intervenuta prescrizione nei confronti della dato CP_9
che non avrebbe tenuto conto della circostanza per la quale in data 3 aprile 2014 i medesimi appellanti avevano inviato, con raccomandata a/r, una richiesta di risarcimento alla , richiesta a cui quest'ultima avrebbe risposto con Controparte_9
comunicazione del 15 maggio 2014.
3.3) In ogni caso contraddittorietà e vizio di ultrapetizione della sentenza appellata.
Con tale motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la parte della sentenza nella quale il primo giudice ha escluso la responsabilità del sulla base della CP0
circostanza per la quale, nel 1966, il servizio affidato al risultava esercitato CP0 nell'ambito di funzioni attribuite al (ora Ministero delle Controparte_15
Infrastrutture e dei Trasporti).
In particolare, nella predetta comunicazione del 15 maggio 2014, la Controparte_9 avrebbe riconosciuto che “la responsabilità del Genio Civile sono riconducibili alla
Abruzzo cui con DPR 15 gennaio 1972 n. 8 e, più tardi, con i decreti delegati CP_9
n. 616 e n. 617 del 24 luglio 1977, furono trasferiti gli uffici e le competenze del CP0
”.
[...]
Inoltre, il primo giudice avrebbe accolto una questione mai introdotta dalle parti, ma evidenziata soltanto dal CTU, il quale, tuttavia, ne riconosceva comunque l'estraneità rispetto alla risposta diretta del quesito formulato.
3.4) Vizio della sentenza di I grado per erronea ed omessa motivazione con riferimento alla responsabilità del . Parte_2
Sotto tale profilo, gli appellanti hanno eccepito che la sentenza sarebbe affetta da vizio di motivazione, essendo stata esclusa la responsabilità del a seguito di una CP1
mera adesione agli assunti del CTU.
Invero, nel corso del giudizio di primo grado, in particolare nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c., gli attori avrebbero evidenziato che nella documentazione esaminata dai consulenti del Pubblico Ministero nel processo penale erano state rinvenute due autorizzazioni da parte del Sindaco di L'Aquila relative alla pag. 7/14 costruzione dell'edificio in parola, cioè quella del 18 giugno 1965, riguardante l'autorizzazione a costruire, e quella del 21 luglio 1966, inerente a una variante.
Ad ogni modo, l'azione del seppur si volesse considerare meramente CP1
amministrativa, comunque si inserirebbe in un insieme di condotte che avrebbero avuto efficacia determinante nel crollo della palazzina.
3.5) Impugnativa integrale della sentenza in ogni sua parte.
Con tale motivo, gli appellanti impugnano “in ogni sua singola parola senza eccezione alcuna anche con riferimenti alla pretesa mancata legittimazione della Presidenza del
Consiglio”, sulla base di una eccepita carenza motivazionale che non consentirebbe una legittima confutazione.
3.6) Si reitera la richiesta di danni formulata nel corso del giudizio del primo grado.
Gli appellanti reiterano la richiesta di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale formulata in primo grado, in specie con riferimento alla liquidazione del danno patrimoniale da lutto e del danno non patrimoniale a titolo di danno morale, di danno biologico e da lesione del rapporto parentale.
3.7) Si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_8
Presidente p.t., chiedendo il rigetto dell'appello proposto con dichiarazione di difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva inoltre in giudizio la Abruzzo, in persona del Presidente p.t., CP_9 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Rimanevano contumaci il Servizio Genio Civile di L'Aquila e il Controparte_11
4) Motivi della decisione. Nel merito l'appello è infondato per le ragioni che seguono.
4.1) Il primo, il secondo e il terzo motivo di appello, tutti inerenti all'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno formulata dalla e, Controparte_9
comunque, alla responsabilità della stessa rispetto agli atti compiuti dal Servizio del
Genio Civile di L'Aquila, sono infondati.
4.1.1) Occorre, in primo luogo, esaminare la questione riguardante la sussistenza, a monte, di una responsabilità aquiliana in capo alla , il cui accertamento Controparte_9
negativo comporterebbe l'assorbimento della doglianza sulla prescrizione, risultando in tal caso priva di rilevanza.
pag. 8/14 Per quanto riguarda il quadro normativo applicabile al caso di specie, occorre innanzitutto evidenziare come l'immobile crollato in occasione del sisma del 2009 sia stato costruito tra il 1965 e il 1966, momento nel quale era in vigore la disciplina di cui alla L. n. 874/1882 che attribuiva, in capo all'attuale Parte_3
il Servizio del Genio Civile (l'art. 1 della predetta legge, infatti, prevedeva che
[...]
“Il corpo Reale del Genio civile, con dipendenza dal Controparte_15
attende all'esercizio delle attribuzioni, e compie le funzioni cha gli sono devolute dalla legge e dai regolamenti sulle opere pubbliche”).
Soltanto con D.P.R. n. 8/72, denominato “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici”, le competenze del passavano dal predetto alle Regioni a statuto CP0 CP5
ordinario nel cui territorio avevano sede gli Uffici del . CP0
L'art. 12, primo comma, lett. a) del menzionato D.P.R. n. 8/72 ha previsto, infatti, che
“Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede, i seguenti uffici periferici del a) gli uffici del genio civile a Controparte_15
competenza generale, ivi comprese le sezioni autonome relative, con esclusione delle sezioni per le opere idrauliche e per l'edilizia statale e degli uffici speciali del genio civile per le opere di edilizia statale, per le opere idrauliche, per le opere marittime e per il servizio idrografico”.
Sulla base di tale successione normativa, pertanto, risulta evidente come, seppur l'illecito si sia consumato soltanto nel 2009, comunque le condotte rispetto alle quali si ritiene sussistere un nesso causale con i decessi verificatisi sono state poste in essere con controlli nel 1966 (come risultante dagli atti) dal Servizio del Genio Civile quando, in virtù della L. n. 87471882, i suoi uffici e funzioni erano di competenza dell'attuale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Al riguardo, occorre infatti precisare che la successione tra enti pubblici non dispone di una propria disciplina generale, sicché essa viene regolata dal provvedimento che la dispone, ragione per la quale solo ove in quest'ultimo non si rinvengano indicazioni può farsi applicazione dei principi generali.
pag. 9/14 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la successione fra enti pubblici non è regolata in via generale dall'ordinamento e, pertanto essa viene, di regola, disciplinata dalle singole leggi che la dispongono. Da ciò consegue, fra l'altro, che possa ipotizzarsi l'applicabilità dei principi civilistici solo in assenza di contrarie disposizioni relative alla singola vicenda successoria […]” (cfr. Cass. civ., Sez. III, n.
5072, 05 aprile 2001).
Nel caso di specie, il D.P.R. n.7/72, secondo quanto previsto dall'art. 10, lascia in capo allo Stato la competenza in ordine ai procedimenti relativi alle funzioni trasferite qualora essi abbiano importato un impegno di spesa, anche pluriennale, anteriore al trasferimento, mentre l'art.11 prevede la consegna alle Regioni degli elenchi degli affari non esauriti diversi da quelli individuati all'art.10. Si prevede, inoltre, la successione delle Regioni negli immobili ed arredi degli uffici statali trasferiti ai sensi dell'art.12
(art.14), nonché la consegna degli archivi e documenti (art.15).
Orbene, dalle disposizioni ora richiamate emerge che il trasferimento non ha certamente investito procedimenti già definitivamente esauriti anteriormente ad esso (quale quello che qui interessa), anche tenendo conto di quanto disposto dall'art.21 (che in parte rinvia all'art.8, l. 281/70 - Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario e prevede la creazione di un fondo speciale) inerente alle modalità contabili di assegnazione delle risorse per le funzioni traferite, che risultano operanti comunque per il futuro e dunque volte a sostenere le attività che le Regioni avrebbero svolto dal trasferimento in poi.
È peraltro da escludere l'applicazione dei principi propri delle successioni universali, posto che gli Enti di “provenienza”, ossia i Ministeri, non si sono estinti né è cessato l'interesse pubblico alla sorveglianza sull'osservanza della normativa in materio di edilizia antisismica e/o in conglomerato cementizio, sicché non si è verificato quell'integrale subingresso nel patrimonio degli Enti “dante causa” che giustificherebbe anche l'assunzione di tutte le obbligazioni ad esso riferibili.
Tenuto conto del fatto che, infine, la regola-base della responsabilità extracontrattuale di cui all'art.2043 c.c. pone a carico di colui che ha commesso il fatto doloso o colposo l'obbligo di risarcire il danno ingiusto che dal fatto è derivato, deve ritenersi che sussista la legittimazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in questo pag. 10/14 giudizio, tuttavia, non convenuto (si v., sul tema, Cass. civ., sentenze nn. 3248 del
11/05/1983, n. 6452 del 13/12/1980; n. 8692 del 10/04/2013).
Sulla base di quanto appena ricostruito, pertanto, dal punto di vista giuridico non sussiste alcuna responsabilità extracontrattuale addebitale alla , in Controparte_9
quanto le condotte del Servizio del Genio Civile, causative degli eventi infausti, sono state poste in essere quando la competenza allo svolgimento di tali funzioni era del menzionato Ministero, secondo quanto previsto dalla citata L. n. 874/1882.
4.1.2) Posta la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta CP_9
, la doglianza sull'erroneità della decisione in punto di prescrizione è da
[...]
ritenersi assorbita, non potendo vantarsi, a monte, un diritto al risarcimento nei confronti dell'ente territoriale.
4.2) Il quarto motivo di appello, riguardante la contestata responsabilità del CP1
è infondato.
[...]
In primo luogo, in merito al lamentato vizio di motivazione rispetto alla parte della sentenza relativa alla responsabilità del è utile richiamare il consolidato CP1
orientamento del giudice di legittimità secondo il quale il giudice del merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state anche implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015;
Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass.,
n. 23637/2016).
Invero, nel merito, come anche accertato dal CTU di primo grado, le omissioni imputate al non possono ritenersi collegate causalmente al crollo dell'edificio oggetto di CP1
causa, dovuto a difetti progettuali e costruttivi non rilevati dalle autorità a tanto preposte
(Genio Civile e Prefettura e, per loro, il Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti e il
Ministero dell'Interno).
Il controllo a cui è adibito il Comune, infatti, ha una sua incidenza sull'attività di costruzione, ma esula dal tema della sicurezza delle costruzioni in zona sismica,
pag. 11/14 vigendo un rigido sistema distintivo tra controlli di ordine urbanistico-edilizio-sanitario
(legge urbanistica n. 1150/1942) e controlli di ordine strutturale e di rispondenza degli edifici all'azione sismica (legge Sismica L. 1684/1962, L. 64/1974), posto che, nelle zone sismiche - quale quella in esame - vige un duplice sistema di controllo: quello operato dall'ufficio tecnico regionale, riguardante la sicurezza delle costruzioni rispetto ai fenomeni sismici, e quello operato dall'autorità comunale, attinente all'osservanza degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e, nella vicenda, il esercitò CP1
il controllo solo formale che gli competeva, stante la circostanza che tanto la progettazione che la costruzione, per quanto inadeguate e scadenti, dell'edificio poi crollato vennero in ogni momento accompagnate dal rilascio dei prescritti titoli di approvazione e di collaudazione, titoli dei quali il non poté che prendere atto CP1
affidandosi alla loro apparente legittimità.
In definitiva, correttamente il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza di una responsabilità da parte dell' con la conseguenza che il motivo di appello CP8
in esame non risulta meritevole di accoglimento e deve pertanto essere rigettato.
4.3) Il quinto motivo di appello, con il quale gli appellanti impugnano tutta la sentenza e, comunque la parte della sentenza con la quale è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva della è inammissibile. Controparte_8
Il primo comma dell'art. 342 c.p.c., infatti, prescrive che “per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Nell'atto di citazione in appello, gli appellanti si sono limitati a contestare che “la sentenza viene esplicitamente impugnata in ogni sua singola parte senza eccezione alcuna anche con riferimento alla pretesa mancata legittimazione della Controparte_8
posto che le argomentazioni del Giudice di prime cure sono prive di iter
[...]
motivazionale, sono affermazioni apodittiche che non consentono alla scrivente difesa una legittima confutazione con violazione del diritto di difesa”.
Ebbene, risulta evidente come il motivo di appello in esame sia del tutto generico, poiché, se, da un lato, non è stato impugnato uno specifico capo, laddove, infatti, si fa pag. 12/14 riferimento a una impugnazione “in ogni sua singola parte senza eccezione alcuna”, dall'altro, ove tale capo è stato individuato (“anche con riferimento alla pretesa mancata legittimazione della ”), comunque non è contestata la Controparte_19
ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice, né viene individuata la violazione di legge in cui sarebbe incorso quest'ultimo, non permettendo così a questa Corte l'esame di una specifica censura, in virtù del principio dell'effetto devolutivo del giudizio di appello.
Il motivo in esame, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
4.4) Conclusivamente, l'appello, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite vengono poste a carico degli appellanti soccombenti secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, gli appellanti soccombenti saranno altresì tenuti al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli appellanti CP
, , , in proprio e in
[...] Controparte_2 OP
qualità, rispettivamente, di padre, madre e sorella di , nonché quali Persona_1 eredi di quest'ultimo, e , , CP_4 Controparte_5
, in proprio e in qualità, Parte_4
rispettivamente, di padre, madre, fratello e sorella di contro la sentenza Parte_1
n. 253/2023 emessa dal Tribunale di L'Aquila e pubblicata in data 12 aprile 2023, nei confronti della , Controparte_9 CP_20 Controparte_8
DEL
[...] Controparte_21
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., così provvede:
[...]
pag. 13/14 • Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• Condanna gli appellanti al pagamento in favore della e della Controparte_9
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., Controparte_8
delle competenze del presente grado di giudizio che si liquidano, per ciascuno, in €
18.511,00 spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, come per legge;
• Dichiara gli appellanti tenuti al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 4 aprile 2025 su relazione della
Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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