Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6221 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
Parte 1 nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 1 ), residente in [...] elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv.
Antonio Castello, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
Controparte_1 nato in [...] il [...], Codice Fiscale 2 residente in Sinnai (CA), via Fara Francesco n. 2,
Convenuto -contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto nessuna statuizione economica viene richiesta;
3. la casa coniugale, di proprietà del signor CP 1 rimarrà nella disponibilità esclusiva dello stesso e la ricorrente provvederà a trasferire altrove la propria residenza. "
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.10.2024 Parte 1 ha adito questo Tribunale domandando la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
A fondamento della domanda formulata, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Settimo San Pietro il 15.04.2017; che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è deteriorata, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza con l'impossibilità di riconciliazione;
di essere economicamente indipendente e che l'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà del convenuto, rimarrà nella sua disponibilità.
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Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza il convenuto è
rimasto contumace.
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All'udienza del 5.03.2025 è comparsa la sola parte ricorrente, la quale oltre a confermare il contenuto del ricorso ha dichiarato“ dal matrimonio non sono nati figli. Attualmente siamo separati di fatto e io sto abitando presso i miei genitori in Sinnai. La casa coniugale sempre in Sinnai e di proprietà esclusiva del resistente. Lavoro come tecnico di laboratorio all'Ospedale Businco. Lui
lavora in Prefettura come impiegato. Non domando niente altro che la separazione."
Il Giudice, all'esito dell'udienza, in via provvisoria ha autorizzato le parti a vivere separatamente,
inoltre, non essendovi la necessità di ulteriore istruzione ha trattenuto la causa in decisione. ****
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 nata a [...] il
8.06.1982 e Controparte 1 nato in [...] il [...], mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 2,
parte II, serie c, anno 2017 Comune di Settimo San Pietro);
Nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari in data 20.5.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti