Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 02/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 02/04/2025, alle ore 12,38 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. BIAGINI DANIELE per la parte ricorrente e l'Avv.
POLETTI GIACOMO in sostituzione dell'Avv. BASSI TOMMASO per la parte resistente.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
L'avv. Poletti viene identificato a mezzo esibizione del tesserino di avvocato, l'altro difensore è noto all'ufficio. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Parte ricorrente rileva di aver depositato in data odierna due prununce giurisprudenziali a sostegno delle ragioni di cui al ricorso, insistendo per l'accoglimento della domanda ivi formulata.
Parte resistente insiste per il rigetto del ricorso per le motivazioni di cui ai propri scritti difensivi e rilevando che la gurisprudenza depositata in data ordierna riguarda fattispecie diverse rispetto a quelle oggetto del presente giudizio. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate
1
13,10. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 556 /2023 promossa da:
assistito dall'Avv. BIAGINI DANIELE Parte_1
CONTRO
assistito dall'Avv. LI BASSI TOMMASO Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
premettendo di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze di presso il CD Massa Controparte_1
Carrara, sede di Via Giosuè Carducci, dal 1.09.2022 al
31.12.2022 in forza di un contratto a termine, con la qualifica di impiegato, livello di inquadramento “E” e
2 mansioni di addetto produzione junior, contratto impugnato in data 23.02.2023, depositava ricorso con il quale chiedeva, in via pregiudiziale, di presentare domanda di pregiudizialità, ex art.267 del trattato per il funzionamento dell'Unione
Europea (già art. 234 trattato CE), per chiedere alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi sul rispetto da parte dello Stato membro della direttiva 70/99 CE ed accordo quadro, in applicazione della clausola 8 e 4, in ordine alla utilizzazione di un contratto a termine acausale, ex art. 1 e
19 Dlgs 81/2015, su esigenze stabili, durevoli e permanenti.
Nel merito, domandava di accertare che l'art. 19 Dlgs 81/15 era in violazione dei limiti e norme della direttiva n°
99/70/CE ed accordo quadro europeo, ove applicato in caso di esigenza stabile e durevole e, conseguentemente, di disapplicarlo e/o non applicarlo, nella parte contrastante con la Direttiva n° 99/70/CE ed accordo quadro europeo, di cui, ex art. 117 Cost., chiedeva l'applicazione diretta;
di accertare la nullità del contratto a termine (art. 1344 cc e 1418 cc)
e/o la inefficacia – nullità del termine (art 1344 cc e art
1419 cc), in quanto non conforme a norme imperative di legge italiane e/o normativa comunitaria, disciplinanti la materia e/o norma contrattuale applicabile;
di dichiarare che tra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data del 1/09/2022 o da altra data ritenuta di giustizia e che tale rapporto di lavoro era ancora in essere, anche ex art. 2126 cc, con inquadramento liv. “E”/”D” addetto produzione junior e, conseguentemente, di condannare a riammettere-reintegrare in Controparte_1 servizio la parte ricorrente, a pagare il risarcimento del danno dovuto, nonché a provvedere al versamento contributivo per il periodo di mancata prestazione lavorativa nonché a pagare tutte le spese, diritti ed onorari del giudizio.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 20 del D.lgs 81/15 per non aver
[...]
[..
[...] effettuato la valutazione dei rischi in applicazione CP_2 della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con conseguente nullità del termine apposto al contratto.
In particolare, venivano lamentati:
a) l'inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza oltre che dei Protocolli d'intesa e della normativa emergenziale relativamente al rischio da esposizione al Covid
19 (mancata formazione ed informazione;
mancata visita preventiva e conseguente sorveglianza sanitaria, mancata adozione delle misure tecniche, organizzative e procedurali per la specifica unità produttiva di applicazione;
mancata adozione delle misure igieniche;
mancata integrazione del DVR;
mancata individuazione dello specifico R.S.P.P.; mancata sottoposizione del ricorrente ad attività di indagine o di richiesta informazioni su particolari fragilità soggettive, mancata adozione delle misure di tenuta del registro per la specifica unità produttiva di applicazione, mancata fornitura degli indumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
b) la mancata specifica valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 41 comma 2 lettera a) e d) del
D.lgs. n. 81/2008 (informazione, formazione, addestramento, vista medica) in occasione dell'adibizione, per il periodo dal
1.12.2022 al 15.12.2022 dalle ore 6.00 alle ore 8.00, a mansioni diverse da quelle di cui al contratto quali le attività di ripartizione e smistamento manuale dei prodotti postali, mansioni riconducibili ad un diverso profilo professionale, rivendicando un livello di inquadramento E”/”D”
“addetto produzione junior applicabile”;
c) la mancata valutazione del rischio specifico da vibrazione meccaniche sulla base della zona, CAP o linea di recapito, dell'individuazione dei tempi di esposizione o la tipologia
4 del tragitto;
dell'individuazione e valutazione di tutti i mezzi di trasporto utilizzati (mezzi anche non appartenenti alla flotta aziendale, a noleggio e asseritamente non omologati e non predisposti al trasporto merci o pacchi); della valutazione del sopra citato rischio in occasione dell'introduzione della linea di mercato (servizio di ritiro e trasporto pacchi tra gli uffici postali e i tabacchini) e della linea zona plus (consegna posta J+1, pacchi amazon, con percorrenza superiore alle normali zone di recapito);
d) l'assenza di una specifica valutazione del rischio da stress correlato in relazione alle prestazioni di lavoro straordinario: il ricorrente avrebbe operato un orario medio giornaliero di 10/12 ore.
Parte ricorrente eccepiva altresì la violazione dell'art. 1344
c.c. in combinato disposto con l'art. 1 e l'art. 19 del Dlgs
n. 81/2015 per esser stato concluso il contratto inter partes per sopperire a carenze di organico (assenze degli addetti al recapito a tempo indeterminato delle zone o cap 54033, in particolare la zona 3 sia A) che B), e ad esigenze stabili e durevoli, e, quindi, in frode alla legge oltre che in violazione dei limiti contrattuali e legali consentiti, a nulla valendo le disposizioni contrarie contenuti negli accordi sindacali conclusi da che non potevano derogare CP_1 alla legge.
Veniva altresì eccepita la nullità del contratto per violazione della normativa italiana e della normativa europea
(clausola 8 e 4 dell'accordo quadro Europeo, direttiva 70/99
C.E.). si costituiva in giudizio, e dopo aver CP_1 precisato che tra le parti era stato concluso un unico contratto di lavoro della durata di 4 mesi, mai prorogato, eccepiva l'infondatezza del ricorso, sostenendo che il contratto de quo era pienamente conforme all'art. 19 del
D.lgs. n. 81/15, che aveva assolto in maniera sistematica ed
5 organica a tutti gli obblighi in materia di sicurezza, predisponendo il DVR, adeguatamente aggiornato in relazione alla diffusione del coronavirus (ultimo aggiornamento 4/8/202)
e valutando anche i rischi relativi all'esposizione a vibrazioni meccaniche derivante dall'utilizzo di “veicoli di trasporto prodotti postali”, come risultante dalla “Scheda – mestiere – PTL Articolazione di base” del DVR per il CD di
Massa Carrara.
Parte resistente precisava anche che aveva provveduto agli obblighi di formazione e informazione, come documentalmente provato, oltre ad aver fornito i dispositivi di protezione individuale); che la mancata effettuazione di visita medica preventiva trovava giustificazione nella classificazione del rischio per le mansioni di portalettere, come valutato nel DVR
(rischio basso); che non vi era stato nessun cambio di mansioni, costituendo la ripartizione della corrispondenza e dei pacchi attività propedeutica alla c.d. “gita di consegna”, come risultante dalle declaratorie del CCNL e dalla “Scheda mestiere – PTL Articolazione di base l contenuta DVR del CD di
Massa Carrara;
che nella Regione Toscana, in particolare, nell'anno 2022, il numero dei contratti a tempo determinato era inferiore alle soglie massime consentite, a nulla valendo le “percentuali minime di copertura dell'organico” come fissate dagli accordi sindacali di livello aziendale, riferendosi detta percentuale alla copertura delle zone individuate dagli accordi, e non alla tipologia di rapporto di lavoro con cui conseguire tale copertura;
che il ricorrente aveva anticipato l'orario di lavoro alle ore 6.00 soltanto nelle giornate del 5, 6, 7, 9 dicembre 2022, su specifica richiesta della Società, in occasione di un'intensificazione dell'attività aziendale, al fine di supportare la divisione
“Lavorazioni Interne” nella predisposizione della corrispondenza e dei pacchi;
che non vi erano i presupposti giuridici per la disapplicazione del diritto nazionale,
6 affatto contrario al diritto comunitario.
Esaurita l'istruttoria orale, all'udienza del 6.12.2024 veniva ordinato a il deposito della scheda mestiere-addetto CP_1 lavorazioni interne indicata nel sommario del DVR di cui al doc. 7, nonché la sez.
7.2. indicata nei documenti 4 e 8, considerata l'eccezione di incompletezza di detto documento sollevata da parte ricorrente.
I - PRETESA OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI. VIOLAZIONE
DELL'ART. 20 DEL D.LGS 81/15
L'art. 28 Decreto legs. n. 81/2008 dispone che il datore di lavoro provveda all'elaborazione del documento la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
L'art. 29 dlgs. n. 81/2008, III comma dispone che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
L'art. 271, comma 3 dlgs n. 81/2008 dispone che il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
L'art. 20 del D.LGS 81/15 prevede:
“1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non e' ammessa:
7 omissis
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.”
2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.”
La ratio della norma imperativa è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità
d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro.
Parte ricorrente sostiene che la Società ha violato l'art. 20 lett. d) del D.Lgs 81/2015 in vigore, sia perché non ha valutato tutti i rischi connaturati alle mansioni assegnate al ricorrente, sia per la omissione di cui alle valutazioni ex art. 41 comma 2° lett. a) e d) del D.Lgs
81/2008, considerato che risulta come non sia stata effettuata alcuna visita, né preventiva rispetto all'assunzione del ricorrente quale livello contrattuale E, addetto alle mansioni di portalettere junior, né in occasione del cambio di mansioni, quali mansioni di addetto alle lavorazioni interne, riconducibili alla categoria “E” contrattuale, ma ad un profilo professionale diverso.
2) LE RISULTANZE ISTRUTTORIE
Il teste dipendente di Testimone_1 Controparte_1 con mansioni da autista, ha riferito, tra l'altro: “…Lo vedevo fare il portalettere. L'ho visto al lavoro più o meno l'anno scorso, avrà fatto circa 5 o 6 mesi. L'ho visto anche alla mattina alle 6 ed era a sparare i pacchi. Io arrivavo sul lavoro alcune volte alle 4.30 ed altre alle 7. Sicuramente il ricorrente non ha mai usato il transpallet elettrico perché non lo possiamo usare e lo può usare solo il direttore che è
l'unico che ne detiene le chiavi. … Dopo aver sparato i pacchi, il ricorrente e gli altri mettevano i pacchi nei carrelli e li trasportavano negli scaffali che si trovano
8 nella zona dei portalettere. Non posso confermare che il ricorrente uscisse alle 8.00 per poi recarsi all'area recapito ma più o meno l'orario era quello”…
Il teste dipendente di dal Testimone_2 CP_1
01.09.2022 al 31.12.2022 con mansioni di Portalettere, ha riferito: “Confermo che nel mese di dicembre il ricorrente ha lavorato in quel periodo. Facevamo le medesime mansioni.
Avevamo gli stesi turni: entravamo alle 6.00 e si usciva alle
14.00. Non usavamo il transpallet elettrico bensì quello manuale. Confermo che il ricorrente svolgeva tutte le attività indicate in capitolo che erano le medesime attività che facevo io quando lavoravo in turno con il ricorrente”.
Il teste all'epoca dei fatti responsabile del Testimone_3
Centro del Distribuzione Massa Carrara recapito, ha riferito, tra l'altro: “Non sono in grado di confermare le date. Ricordo di aver chiesto al ricorrente di anticipare l'orario; ero il responsabile e gli orari li validavo io. Specifico che il ricorrente non ha fatto per l'intera giornata attività di lavorazione interne bensì ha supportato per la prima ora o per le prime due ore le lavorazioni interne uscendo poi al recapito per la zona a cui era applicato”.…“Tutti i nostri mezzi sono in Full Rent. In caso di guasti, la società che ci noleggia i mezzi ci fornisce un mezzo sostitutivo. Tutti gli autoveicoli che il ricorrente ha guidato erano in Full Rent o in sostituzione di mezzi Full Rent. I motorini sono di proprietà di Le autovetture che hanno il logo CP_1 delle sono in Full Rent”. CP_1
La teste dipendente di Testimone_4 CP_1 attualmente con mansioni di caposquadra, ha riferito, tra l'altro: “Il ricorrente ha sempre ricoperto la zona 3 e per la consegna della corrispondenza utilizzava la macchina che era assegnata a quella zona ovvero una Fiat AN individuata da una targa ben precisa di cui ora però non mi ricordo. Ora abbiamo cambiato flotta”…“Si è vero. La flotta aziendale è
9 costituita da tutti i mezzi che abbiamo a disposizione per il recapito. Alcuni mezzi ed in particolare alcuni motorini, sono di proprietà di . Le macchine, invece, all'epoca dei CP_1 fatti erano Facendo il caposquadra mi occupo anche dei CP_3 mezzi e quindi della loro manutenzione, sostituzione, ecc..”…
“ è stato mandato in auto, in supporto. Il ricorrente Parte_1
è stato fatto entrare due ore prima, con lo straordinario pagato, in supporto al soggetto che lo fa tutti i giorni.
non faceva le lavorazioni interne ma era in supporto Parte_1 solo per i pacchi e non per la corrispondenza”.
La teste dipendente di dal 22 Tes_5 Controparte_1 luglio al 31 dicembre del 2022 con mansioni di portalettere ed applicata al CD di Massa Carrara via Carducci n. 40, ha riferito, tra l'altro: “…A turno i c.d. CTD, e quindi gli assunti con contratto a tempo determinato, facevano questa mansione che era diversa da quella che dovevamo fare solitamente tutti noi CTD. Il transpallet non era elettrico bensì manuale.”… “Ricordo di aver visto una Peugeot modello
208 ed una IT C3. Queste due macchine le ho guidate anch'io e confermo che non avevano il marchingegno sul lato passeggero per tenere ferma la cassetta e neanche la rete che divideva il davanti dal dietro. In tali macchine non c'erano i sedili posteriori.”… “Sul cruscotto c'era un foglio “volante” con la scritta “Auto Sostitutiva Poste Italiane”… “Il ricorrente ha condotto le vetture a noleggio così come le ho condotte io e così come le hanno guidate tutti gli CTD”.
Il teste dipendente di con Testimone_6 CP_1 contratto a termine della durata di 11 mesi con decorrenza dal gennaio 2022 e termine a dicembre 2022 con mansioni da
Portalettere ed applicato presso il CD presso la sede di Massa di via Carducci n. 40, ha riferito, tra l'altro: “Anch'io accedevo al lavoro alle ore 6.00. Usavamo un transpallet che non ricordo se fosse elettrico o meno. Partivamo dalla banchina con il transpallet. Per accedere al palmare
10 utilizzavamo delle credenziali personali. Confermo che dalla banchina portavamo i pacchi all'interno e poi procedevamo a suddividere i prodotti in base alla zona: prima dividevamo i pacchi tra le destinazioni di Carrara e Massa e poi dividevamo i pacchi nelle varie zone delle singole città. Alle 8.00 iniziavamo a fare i portalettere”…ADR: “Le Fiat, sul lato passeggero, avevano un apposito spazio nel quale sistemare la posta e non avevano i sedili posteriori ma avevano solo una sorta di grande bagagliaio dove sistemare la posta. Le altre macchine, invece, avevano i sedili posteriori e non avevano il posto sul lato passeggero laddove sistemare la posta da recapitare. Ho visto il ricorrente utilizzare sia le Fiat
AN che avevano la scritta delle sia le altre CP_1 autovetture IT C3 e Peugeot 208 ed anche il furgoncino”.
La teste dipendente di con Testimone_7 CP_1 contratto a tempo indeterminato dal 2007 con mansioni, fino al
2021, di portalettere e poi di caposquadra, applicata alla sede di Massa di via Carducci, ha riferito, tra l'altro:
“L'auto assegnata alla zona 3 era una Fiat AN che, come tutte le altre auto con il logo era una CP_1 macchina a noleggio, non è di proprietà di Noi CP_1 capisquadra abbiamo i libretti delle auto. La Proprietà delle auto è stata, in un primo momento della società ed ora, CP_3 mi sembra a decorrere da giugno del 2023, della società
LEASYS. Quando l'auto di si rompe chiediamo CP_1
Testi l'auto sostitutiva”… : “Le auto sostitutive ovvero quelle che ci mandava la società di autonoleggio in caso di guasto delle Fiat AN potevano essere delle auto IT C3, Fiat
Cinquecento, altre AN oppure delle Peugeot 208. Queste auto non erano disponibili sul piazzale ma erano su nostra richiesta. C'è stato un periodo in cui varie macchine Fiat
AN con la scritta erano in auto officina e CP_1 quindi sul piazzale c'erano varie macchine sostitutive”.
11 La teste dipendente di con contratto a Testimone_9 CP_1 tempo indeterminato dal 1985 al dicembre 2023 ed applicata in
Massa via Carducci, ha riferito, tra l'altro: “La società di noleggio era la EY NE e prima di tale società le auto erano noleggiate presso la . Ho visto i contratti di CP_3 noleggio delle auto. La società di noleggio ci diceva dove andare a prendere l'auto sostitutive e dove portare l'auto non funzionante. Le auto si portavano ad aggiustare/revisionare in varie officine così come si prendevano auto a noleggio in varie officine”… “Il ricorrente faceva il portalettere e tra i suoi compiti rientravano anche il ritiro e la consegna dei pacchi presso i tabaccai. Non abbiamo mai fatto il ritiro pacchi presso abitazioni private ma la consegna si”… “Non ricordo i giorni specifici ma ricordo che il ricorrente per un determinato periodo, non ricordo esattamente quando ma probabilmente nel mese di dicembre perché in quel mese c'è un flusso di pacchi maggiore, veniva al lavoro alle 6, e quindi prima del suo orario solito, per la lavorazione dei pacchi e non per la corrispondenza”.
3) IL RISCHIO VIBRAZIONI
L'art. 200 del dl.gs n. 81/08 e l'allegato 35 si riferiscono ad attrezzature che trasmettono vibrazioni meccaniche al sistema mano-braccio ed al corpo intero.
Il DVR della Società è stato predisposto con specifiche schede mestieri aventi specifici rischi associati.
Sono state depositate la scheda mestiere dell'addetto all'articolazione base (portalettere) e dell'addetto alle lavorazioni interne (v. doc. n. 4, 7, 8, 25 e 26 fasc. parte resistente).
Tutti i testi hanno escluso l'utilizzo del transpallet elettrico.
Con riguardo ai veicoli utilizzati dal Portalettere per l'effettuazione della “gita di consegna”, nella “Scheda – mestiere – PTL Articolazione di base” del DVR per il CD di
12 Massa Carrara, è dedicata una specifica sotto-sezione relativa alla identificazione dei rischi correlati ed alle misure organizzative per fronteggiare gli stessi (v. doc.
n. 9 fasc. resistente), derivante dall'utilizzo di
“veicoli di trasporto prodotti postali”.
L'obbligo di redigere il DVR e l'onere di darne prova sono stati assolti.
Parte ricorrente non ha evidenziato condizioni di lavoro ordinarie che comportino ulteriori rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, non presi in considerazione dal DVR.
Sono dunque infondate le doglianze di cui ai punti 97-99 del ricorso.
Quanto alla questione relativa ai punti 100-105 del ricorso relative agli automezzi a noleggio, i testi più informati hanno fatto presente che il parco macchine di sia le CP_1 auto con logo , sia quelle sostitutive, era a noleggio e CP_1 che le stesse erano tutte sottoposte a manutenzione.
Anche per quanto è risultato dall'istruttoria, non pare esservi motivo di differenziare e di richiedere una valutazione specifica per i mezzi a noleggio, trattandosi comunque di flotta in uso all'azienda sottoposta agli stessi controlli dei mezzi di proprietà.
Se non è ipotizzabile un rischio autonomo, non vi è obbligo di effettuare le valutazioni di cui all'art. 202, leg. cit., e di dedicare apposita sezione nel DVR.
E' poi risultato che le auto sostitutive non avessero il
“marchingegno” sul lato passeggero per tenere ferma la cassetta e la rete che divideva il davanti dal dietro, misure adottate viceversa nelle auto a noleggio “ordinarie”, in quanto le stesse erano prive dei sedili posteriori.
Peraltro, le auto sostitutive, ove i sedili rimanevano nella posizione standard, venivano utilizzate occasionalmente.
Non pare venga in rilievo un rischio connaturato alle ordinarie condizioni di lavoro.
13 Quanto ad una pretesa inidoneità dei mezzi ed al mancato aggiornamento del DVR in ragione dell'incarico di consegnare, oltre alla posta, i pacchi deve evidenziarsi che tali CP_4 effetti postali non si differenziano dagli altri pacchi e che gli aggiornamenti sono necessari soltanto a fronte di cambiamenti dell'organizzazione e del ciclo produttivo significativi per la sicurezza e la salute e non a fronte di un qualsiasi cambiamento.
4) Il RISCHIO BIOLOGICO
Anche quanto agli agenti biologici (Covid 19), gli obblighi di legge sono stati osservati.
In data 14 marzo 2020 parte resistente ha sottoscritto il
“Protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
La Società ha tempestivamente individuato e adottato le misure idonee a ridurre il rischio di contagio, fra cui: (a) la dotazione e l'utilizzo di mascherine monouso filtranti di categoria FFP2 e/o chirurgiche;
(b) la messa a disposizione di guanti monouso e di gel disinfettante;
(c) lo smaltimento di fazzoletti uso e getta, delle mascherine monouso e dei guanti negli appositi cestini per rifiuti biologici;
(d)
l'applicazione di tutte le misure igieniche e comportamentali consigliabili per la prevenzione del contagio;
e (e) la sanificazione dei luoghi di lavoro.
Con riguardo al CD Massa Carrara, l'ultimo aggiornamento del DVR risale al 4/8/2022 (meno di un mese prima dell'assunzione del ricorrente in data 1/9/2022), ove si fa specifico riferimento all'“improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS- CoV-2 (v. doc. n. 14 fasc. resist.).
Parte ricorrente lamenta che la Società ha prodotto alcuni documenti, contenenti alcune considerazioni ed indicazioni afferenti il Covid 19, validi genericamente
14 per tutto il territorio nazionale, senza condurre l'analisi dello specifico contesto di rischio esistente presso la sua struttura di applicazione e cioè il Centro CD Superiore Massa
Carrara di Via Carducci.
Al che si rileva come non risulti che l'UP cui era assegnato il ricorrente presentasse aspetti peculiari delle attività lavorative, tali da necessitare di una specifica valutazione.
Peraltro, già le prescrizioni della normativa primaria e secondaria emanate nel periodo rilevante erano molto dettagliate.
In conclusione, la società ha effettuato la valutazione dei rischi connaturati alle mansioni assegnate al ricorrente e ne ha dato dimostrazione.
5) OMESSE VISITE MEDICHE PRIMA DELL'ASSUNZIONE E A SEGUITO DI
CAMBIO MANSIONI DALLA DATA DEL 1/12/2022
Anzitutto, si rileva che i testimoni non hanno confermato il cambio delle mansioni, come sostenuto dal ricorrente, avendo i predetti fatto riferimento ad un'attività aggiuntiva (attività di supporto alle lavorazioni interne relative ai pacchi per le prime due ore del turno), svolta per qualche giorno nel dicembre 2022.
Dai cartellini prodotti da sub doc. 3) si CP_1 evince che abbia in realtà anticipato l'ingresso sul Parte_1 luogo di lavoro alle ore 06:00 (rispetto alle 8) in soli quattro giorni, in coincidenza delle giornate del 5, 6, 7, 9 dicembre 2022.
Secondo parte resistente le attività di smistamento di prodotti postali, oltre che svolte da in modo Parte_1 episodico, rientrerebbero nell'inquadramento di appartenenza: secondo il CCNL il livello E, profilo Portalettere – junior svolge “attività esecutive, tecniche, di supporto e/o operative, connesse a tutte le diverse operazioni del ciclo di lavorazione dei prodotti”.
15 In effetti l'attività di ripartizione della posta è strettamente strumentale all'attività del portalettere. In buona sostanza il portalettere, prima di uscire per il recapito “si prepara” la posta.
Invece, nella fattispecie in esame, le due ore di straordinario dalle 6 alle 8 erano destinate a svolgere attività interne di smistamento dei pacchi a supporto dell'attività di altri colleghi in concomitanza con un'intensificazione dell'attività aziendale (periodo natalizio).
Comunque sia, l'aspetto rilevante è che, anche a fronte di rischi richiedenti la sorveglianza sanitaria (nella specie, la scheda mestiere relativa all'addetto alle lavorazioni interne indica un rischio basso) il divieto e la conseguente sanzione della nullità di cui all'art. 20 Dlgs. n. 81/2008 sono previsti per il caso di omissione della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e non nel caso di una qualsiasi violazione, magari occasionale, della normativa sulla sicurezza e sulla sorveglianza sanitaria di cui al Dlgs.
n. 81/2008.
Pare a questo giudice che la predetta grave sanzione debba essere limitata ai casi di mancata redazione, prima dell'assunzione, del DVR di cui all'art. 28 Dlgs. n. 81/2015
e non estesa a violazioni relative alle visite mediche ex art. 41, 2° comma (nella specie quelle di cui al lett. a) e d) del D.L.gs 81/2008).
In caso di omissione delle visite ex art. 41 lett. a) e D)
d.L.gs n. 81/2008 il datore di lavoro è sanzionabile e risponde del danno eventualmente subito dal lavoratore che lo alleghi e lo provi, il che non è nella fattispecie in esame, ma non si determina l'effetto della trasformazione del rapporto a termine in rapporto tempo indeterminato, trattandosi di conseguenza non prevista espressamente dalla legge.
16 Alla stessa conclusione deve pervenirsi in caso di violazione degli obblighi informativi, formativi e di dotazione dei DPI, violazione da ritenere comunque non sussistente, alla luce della documentazione depositata da CP_1
6)NULLITÀ DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA
ITALIANA
L'art. 19 del D.lgs. n. 81/15 consente l'apposizione al contratto di lavoro subordinato di un termine di durata non superiore a dodici mesi senza la necessità di indicare alcuna giustificazione causale.
La circostanza che parte degli organici (v. doc. 6 allegato al ricorso e gli accordi sindacali depositati da parte ricorrente sub. doc. 4) sia coperta con assunzioni a tempo determinato invece che a tempo indeterminato, a fronte di esigenze strutturali e non transitorie, non comporta di per sé la trasformazione del rapporto in base alla normativa attualmente in vigore.
Né paiono applicabili le statuizioni della S.C. (S.C. di
Cassazione n. 6898/2024) in tema di somministrazione a termine.
Nella diversa fattispecie esaminata dalla S.C. si discuteva sulla necessità che, in presenza di reiterate missioni di un lavoratore presso lo stesso utilizzatore, il giudice verificasse se fosse stato eluso il principio di necessaria temporaneità della somministrazione derivante dalla direttiva
2008/104/CE.
Nel caso in esame, ove viene in rilievo un solo contratto a termine di quattro mesi, non è stata certamente violata né la predetta direttiva, né la normativa interna circa la durata massima del termine (v. art. 19, comma 2, del D.Lgs 81/2015).
Tutti i principi, anche giurisprudenziali, invocati da parte ricorrente, si riferiscono ad una pluralità di contratti a tempo determinato.
17 Anche Cassazione civile sez. lav. n. 34538 del 27/12/2024, invocata in sede di discussione all'odierna udienza, non è pertinente, riguardando un contratto a tempo determinato decorrente dall'11 dicembre 2017 e successive proroghe,
l'ultima al 31 ottobre 2019, a fronte della disposizione di legge che consente l'acausalità del c.t. solo qualora sia previsto un termine di durata non superiore a dodici mesi, mentre una durata superiore, fino a 24 mesi ed in caso di rinnovo, quando il termine complessivo eccede i dodici mesi, è legittima soltanto in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 19, leg. cit., tra cui le ragioni sostitutive e le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, come evidenziato dalla stessa S.C. nella precitata decisione.
Richiedere per l'apposizione del termine ragioni temporanee e transitorie anche per i contratti di breve durata, come l'odierno, significa compiere un'attività abrogante del precitato art. 19, leg. cit., evidentemente preclusa al giudice, oppure porre in essere una disapplicazione della legge al di fuori dei presupposti, come meglio si dirà al parag. 7.
6) SUPERAMENTO DELLE PERCENTUALI
La eventuale inosservanza delle percentuali di copertura concordate a livello sindacale (peraltro non prevista dagli accordi sindacali depositati da parte ricorrente, come risulta dalla lettura degli stessi, considerato che i predetti si sono limitati a prevedere la “copertura” minima / massima delle strutture aziendali mediante personale sia a termine che a tempo indeterminato) non integrerebbe comunque una violazione di norma imperativa che possa determinare la nullità del c.t. e la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato.
L'art. 23, comma 4 del D.l.gs n. 81/2015, infatti, prevede:
“In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma
18 1 (20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, n.d.r.), restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:
a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;
b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.”
7) FRODE ALLA LEGGE - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA
(CLAUSOLA 8 E 4 DELL'ACCORDO QUADRO EUROPEO, DIRETTIVA 70/99
C.E.). RINVIO PREGIUDIZIALE.
La normativa invocata riguarda fattispecie del tutto diversa e cioè l'abuso dei contratti a tempo determinato, in ragione o della successione di una serie di contratti o della proroga/ghe dello stesso contratto.
Nel caso in esame col ricorrente è stato stipulato soltanto un
CT di durata di 4 mesi, inidoneo ad ingenerare l'affidamento in una stabile occupazione.
La Corte di Giustizia ha statuito, tra l'altro, che “poiché la clausola 5, n. 1, di tale accordo quadro non si applica ai lavoratori con un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato, essa non obbliga gli Stati membri ad adottare sanzioni nel caso in cui un siffatto contratto soddisfi, in realtà, esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro” (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 23 aprile 2009, C-378 a 380/07, Angelidaki, punto 5 del dispositivo).
La CGUE, poi, con la sentenza Kücük, EU.C.2012.39 ha evidenziato come il solo fatto che un datore di lavoro sia
19 obbligato a ricorrere a sostituzioni temporanee in modo ricorrente, se non addirittura permanente, e che si possa provvedere a tali sostituzioni anche attraverso l'assunzione di dipendenti in forza di contratti di lavoro a tempo determinato non comporta l'assenza di una ragione obiettiva, né l'esistenza di un abuso;
che il fatto di richiedere automaticamente la conclusione di contratti a tempo indeterminato – qualora le dimensioni dell'impresa o dell'ente interessato e la composizione del suo personale comportino che il datore di lavoro debba far fronte ad un'esigenza ricorrente o permanente di personale sostitutivo – oltrepasserebbe gli obiettivi perseguiti dall'accordo quadro delle parti sociali europee attuato dal diritto dell'Unione, e violerebbe, pertanto, il margine di discrezionalità riconosciuto agli
Stati membri e alle parti sociali.
D'altra parte, si rammenta che ai sensi della clausola 1 dell'accordo quadro, l'obiettivo di quest'ultimo è: «a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato».
Finalità non ricorrenti nella fattispecie in esame.
Non vi è luogo quindi per la rimessione alla CGUE, sia perché essa è obbligatoria soltanto per il giudice di ultima istanza, sia perché si ritiene la questione infondata.
In conclusione, gli inadempimenti lamentati da parte ricorrente o non sussistono oppure, se esistenti, non comportano la conversione del rapporto.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Stante la assoluta novità di alcune questioni, le spese di causa possono essere compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, rigetta il ricorso e dichiara la compensazione delle spese di causa.
Massa, 02/04/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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