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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott.ssa Mariaserena Barcellona Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1784 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
(c.f. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Monte Argentario-Porto Santo Stefano (GR), corso Umberto I°, presso lo studio degli avvocati Valeria Guzzon e Maurizio Infetti, che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in atti;
parte ricorrente contro
(c.f. , nata a [...], il [...]; Controparte_1 C.F._2 parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: all'udienza del 20.02.2025, parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento nasce dal ricorso depositato, in data 03.12.2024, da che ha Parte_1 chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 02.09.1991, a Mazara del Vallo, e dal quale sono nati i figli , Controparte_1 Persona_1
e , tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, nonché disporsi Persona_2 Persona_3
l'assegnazione della casa familiare, sita in Mazara del Vallo nella via Francesco Paolo Perez n. 54, con ogni arredo e pertinenza, a parte resistente, con la quale vive il figlio . Persona_3 All'udienza del 20.02.2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla resistente, ha invitato, ex art. 473bis.22 c.p.c., il procuratore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, riservandosi di riferire al Collegio.
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della resistente, la quale, sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Ciò posto, la domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Marsala nel procedimento di separazione personale n. 320/2017 R.G., ed essendo da allora perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Nulla può disporsi in ordine alla assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, in assenza di espressa domanda da parte di quest'ultima.
In ordine alle statuizioni accessorie, nulla va disposto, prendendo atto che non sono state formulate istanze di natura economica.
Attesa la contumacia della resistente e la tipologia del giudizio, le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Mazara del Vallo, in data 02.09.1991, da nato a [...], il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...], il [...], trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto
[...]
Comune al n. 282, parte II, Serie “A”, dell'anno 1991;
3) nulla dispone in ordine alla assegnazione della casa coniugale;
4) dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato
Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
5) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
20.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mariaserena Barcellona Francesco Paolo Pizzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott.ssa Mariaserena Barcellona Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1784 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
(c.f. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Monte Argentario-Porto Santo Stefano (GR), corso Umberto I°, presso lo studio degli avvocati Valeria Guzzon e Maurizio Infetti, che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in atti;
parte ricorrente contro
(c.f. , nata a [...], il [...]; Controparte_1 C.F._2 parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: all'udienza del 20.02.2025, parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento nasce dal ricorso depositato, in data 03.12.2024, da che ha Parte_1 chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 02.09.1991, a Mazara del Vallo, e dal quale sono nati i figli , Controparte_1 Persona_1
e , tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, nonché disporsi Persona_2 Persona_3
l'assegnazione della casa familiare, sita in Mazara del Vallo nella via Francesco Paolo Perez n. 54, con ogni arredo e pertinenza, a parte resistente, con la quale vive il figlio . Persona_3 All'udienza del 20.02.2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla resistente, ha invitato, ex art. 473bis.22 c.p.c., il procuratore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, riservandosi di riferire al Collegio.
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della resistente, la quale, sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Ciò posto, la domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Marsala nel procedimento di separazione personale n. 320/2017 R.G., ed essendo da allora perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Nulla può disporsi in ordine alla assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, in assenza di espressa domanda da parte di quest'ultima.
In ordine alle statuizioni accessorie, nulla va disposto, prendendo atto che non sono state formulate istanze di natura economica.
Attesa la contumacia della resistente e la tipologia del giudizio, le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Mazara del Vallo, in data 02.09.1991, da nato a [...], il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...], il [...], trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto
[...]
Comune al n. 282, parte II, Serie “A”, dell'anno 1991;
3) nulla dispone in ordine alla assegnazione della casa coniugale;
4) dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato
Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
5) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
20.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mariaserena Barcellona Francesco Paolo Pizzo