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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1484/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Rossella Milone Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1484/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Lecco, Corso Parte_1 P.IVA_1
Matteotti n. 5/B, presso lo studio dell'avv. Luca Perego, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Massimiliano Lanci;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lecco, Via Controparte_1 C.F._1
Parini n.33, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Chiarella, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
Avente ad oggetto: contratto di mediazione pagina 1 di 7 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_2
“Voglia Ill.ma Corte Adita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e assunta ogni declaratoria necessaria, così giudicare:
Nel merito in via principale: in riforma dell'impugnata sentenza, per tutto quanto in atti argomentato, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento delle Parte_1
provvigioni di cui al riconoscimento datato 01.04.2021 e firmato dal sig. ovvero di altra CP_1 maggiore o minore somma, condannando quest'ultimo al versamento di quanto ritenuto di giustizia oltre che disporre la restituzione di tutte le somme medio tempore corrisposte al sig.
[...] dall'appellante a titolo di capitale, interessi e spese legali. CP_1
In ogni caso: con integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria e diversa istanza così giudicare:
In via principale
Rigettare le domande avanzate da parte appellante confermando la sentenza oggi impugnata.
In via istruttoria
In subordine si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova come richiesti in sede di precisazione delle conclusioni nel procedimento di primo grado.
In ogni caso
Con vittoria delle spese del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 609/2021, emesso Controparte_1
provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Lecco in data 5.8.2021, con il quale veniva ingiunto, dal mediatore al pagamento della provvigione di euro Parte_1
6.100,00, oltre interessi e spese di procedura.
pagina 2 di 7 2. Principalmente, l'opponente eccepiva che la condizione – alla quale era subordinato il pagamento della provvigione e indicata nella “conclusione del contratto preliminare” – non si fosse verificata.
3. Integrato il contraddittorio fra le parti, il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 573/2022 pubblicata in data 17.11.2022, così decideva:
“1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 609/2021;
2) condanna l'opposta a rifondere a le spese legali pari ad euro 4.000.00 per Controparte_1 compensi, oltre euro 145,50 per anticipazioni, spese generali 15% ed accessori di legge”.
4. Essenzialmente, il Tribunale di Lecco riteneva che il pagamento della provvigione fosse stato concordato al momento di “conclusione del contratto preliminare”, da intendersi quale momento in cui il vincolo negoziale sarebbe stato formalizzato fra le parti e non allorquando il venditore accettava la proposta di acquisto di stante che tale contratto non veniva Controparte_1
successivamente perfezionato, la provvigione non era dovuta.
5. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 573/2022, della quale chiede la Parte_1
riforma per i motivi così rubricati:
I° motivo: “Errata valutazione dei fatti e interpretazione delle prove documentali in relazione al contratto preliminare conclusosi l'01.04.2021, nonché all'impegno di pagamento assunto dal signor con la scrittura datata 01.04.2021, vizio di extra petizione”; CP_1
II^ motivo: “Illogica e contraddittoria motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle provvigioni spettanti a a fronte del perfezionamento del contratto preliminare Parte_1
datato 01.04.2021, oltre che omessa pronuncia parziale su una domanda”.
6. si è costituito in appello e ha concluso per la conferma della sentenza Controparte_1
impugnata.
7. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 18 ottobre 2023, la causa veniva avviata al
18 dicembre 2024, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 7 I. Con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per non avere ritenuto che, al momento di accettazione della proposta da parte del venditore, si fosse formato un vincolo contrattuale fra le parti, essendo così previsto all'art. 7) della proposta: “Non appena il proponente avrà conoscenza dell'accettazione della proposta stessa da parte del venditore la presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale
(CONTRATTO PRELIMINARE), in quanto tale azionabile ex art. 2932 c.c.”.
Secondo l'appellante, lo stesso art.7) cit. prevedeva – solo in via eventuale – l'ulteriore formalizzazione del contratto preliminare con altro e separato atto, essendosi così convenuto:
“Entro 9 gg. dall'accettazione della proposta d'acquisto le parti potranno sottoscrivere congiuntamente una scrittura riassuntiva dei reciproci impegni (c.d. scrittura sostitutiva)”.
Infine, l'appellante evidenzia che il Tribunale di Lecco si sia pronunciato ultra petita, in quanto tale profilo non era stato mai sollevato da parte dell'opponente con le difese articolate in primo grado.
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo – in quanto strettamente connessi – con cui l'appellante si duole della statuizione impugnata per non avere fatto corretta applicazione dell'orientamento in base al quale l'incontro della proposta e dell'accettazione costituiscono un vincolo giuridico, suscettibile di esecuzione ex art. 2932 c.c. e, dunque, la
“conclusione dell'affare”, in ragione della quale è dovuto il pagamento della provvigione.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato, per le seguenti principali ragioni.
I.A. La disamina della “proposta di acquisto preliminare di vendita” dell'1.4.2021 e dell'atto di pari data titolato “riconoscimento provvigioni” (docc. nn. 1 e 4 consente di ritenere CP_1
corretta la valutazione del Tribunale nella misura in cui ha accertato che – nel caso di specie – le parti avessero, di comune accordo, rinviato il pagamento della provvigione alla formalizzazione del
“contratto preliminare” cioè alla stipula di altro e separato accordo rispetto alla sottoscrizione della proposta da parte del venditore.
Invero, se – da un lato – l'art. 7 della proposta di vendita – “Conclusione del contratto” – prevedeva, come evidenziato dall'appellante, che l'incontro della proposta e dell'accettazione costituisse un vincolo giuridico azionabile ai sensi dell'art. 2932 c.c.; dall'altro, risulta per tabulas
pagina 4 di 7 che – con separata scrittura privata dell'1.4.2021 – si impegnasse a riconoscere al Controparte_1 mediatore – “alla stipula del preliminare di vendita” – l'importo dovuto a titolo di provvigione, pari ad euro 5.000,00.
Premesso che entrambi gli atti sono stati redatti dal mediatore, al fine di ricercare un senso logico e compiuto a tali disposizioni convenzionali, deve ritenersi che – nel caso di specie – il proponente si fosse impegnato al pagamento di detta somma di denaro soltanto alla successiva formalizzazione di detto contratto preliminare.
Invero, accedendo alla contraria interpretazione, risulterebbe:
- superflua la separata scrittura privata (sempre del 1° aprile 2021) con la quale veniva regolato, a parte, il pagamento delle provvigioni, con rinvio alla stipulazione di tale contratto;
- non altrimenti comprensibile il fatto che le parti, invece che disciplinare il pagamento delle provvigioni nella “proposta di acquisto”, abbiano “sbarrato” la clausola n. 6) – titolata
“Comunicazione della proposta” – regolando separatamente tale profilo nei termini già indicati.
Appare, dunque, ragionevole affermare che la “stipulazione del contratto preliminare” – al quale le medesime facevano riferimento – non fosse la sola accettazione della proposta, avvenuta quel giorno 1.4.2021, ma ad un momento ad essa logicamente successivo.
Inoltre, accedendo a tale interpretazione, acquista un più chiaro significato anche l'ulteriore previsione di cui all'art. 3) della proposta – titolata “Condizioni di pagamento” – in base alla quale si conveniva il versamento di ulteriori euro 30.000,00 (a parziale copertura del prezzo concordato) al momento della “ulteriore e sostitutiva scrittura preliminare”, oltre al fatto che “la predetta scrittura preliminare verrà redatta entro 9 gg. dall'accettazione presso gli uffici dell'
[...]
e servirà a regolare gli aspetti non disciplinati dalla presente proposta”. Parte_3
La redazione di tale “ulteriore e sostitutiva scrittura preliminare” era, dunque, non eventuale – così come sostenuto dal mediatore – ma, al contrario, era prevista quale condizione per il versamento di parte del prezzo e per il pagamento della stessa provvigione.
pagina 5 di 7 Quest'ultima non venne mai perfezionata, poiché – per quanto prospettato da parte appellata – il mutuo bancario, cui era condizionata l'intera operazione commerciale, non venne erogato a
[...]
a tale epoca già in pensione. CP_1
Infine, milita nel senso innanzi indicato anche la circostanza che – al momento di accettazione della proposta del 1° aprile 2021 – al medesimo proponente non era stata consegnata tutta la documentazione necessaria (in relazione alle planimetrie, alle autorizzazioni edilizie, alla documentazione catastale, alla documentazione inerente alla classificazione energetica): la stessa veniva richiesta dal il successivo 2.4.2021 – ragionevolmente – in vista della CP_1
formalizzazione del successivo contratto preliminare, onde avere contezza di aspetti non ancora valutati – (doc. n. 5 . CP_1
I.B. Conclusivamente, la sentenza di primo grado appare meritevole di integrale conferma, avendo fornito congrua e logica interpretazione dei documenti contrattuali sopra indicati, tenuto conto delle previsioni negoziali già disaminate, sia singolarmente, sia congiuntamente fra loro.
Inoltre, tale interpretazione appare conforme al principio, di carattere generale, in base al quale – ferma restando la previsione legale di cui all'art. 1755 c.c. – le parti possono regolare diversamente il pagamento della provvigione nell'esercizio dell'autonomia negoziale.1
I.C. Sotto altro profilo, si esclude il vizio di ultra-petizione lamentato da parte appellante per non avere l'opponente, in primo grado, mai dedotto che il pagamento della provvigione fosse condizionato alla successiva formalizzazione del contratto preliminare.
Invero, la disamina degli atti del primo grado di giudizio rende evidente come tale tema fosse stato tempestivamente allegato da già con l'atto di citazione in opposizione a decreto Parte_4
ingiuntivo (cfr. pgg. 8-11).
Per tali principali ragioni, l'appello viene respinto.
II. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa
(che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, conferma la sentenza n. 573/2022 resa dal Tribunale di Lecco in data 17 novembre
2022;
- condanna alla rifusione, in favore di delle ulteriori Parte_1 Controparte_1
spese del grado, che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si rimanda, quanto all'affermazione di tale principio e al fatto che il pagamento della provvigione possa essere subordinato
(anche) al buon esito dell'affare, a Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 16 luglio 2022, n. 10286; pagina 6 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Rossella Milone Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1484/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Lecco, Corso Parte_1 P.IVA_1
Matteotti n. 5/B, presso lo studio dell'avv. Luca Perego, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Massimiliano Lanci;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lecco, Via Controparte_1 C.F._1
Parini n.33, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Chiarella, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
Avente ad oggetto: contratto di mediazione pagina 1 di 7 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_2
“Voglia Ill.ma Corte Adita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e assunta ogni declaratoria necessaria, così giudicare:
Nel merito in via principale: in riforma dell'impugnata sentenza, per tutto quanto in atti argomentato, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento delle Parte_1
provvigioni di cui al riconoscimento datato 01.04.2021 e firmato dal sig. ovvero di altra CP_1 maggiore o minore somma, condannando quest'ultimo al versamento di quanto ritenuto di giustizia oltre che disporre la restituzione di tutte le somme medio tempore corrisposte al sig.
[...] dall'appellante a titolo di capitale, interessi e spese legali. CP_1
In ogni caso: con integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria e diversa istanza così giudicare:
In via principale
Rigettare le domande avanzate da parte appellante confermando la sentenza oggi impugnata.
In via istruttoria
In subordine si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova come richiesti in sede di precisazione delle conclusioni nel procedimento di primo grado.
In ogni caso
Con vittoria delle spese del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 609/2021, emesso Controparte_1
provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Lecco in data 5.8.2021, con il quale veniva ingiunto, dal mediatore al pagamento della provvigione di euro Parte_1
6.100,00, oltre interessi e spese di procedura.
pagina 2 di 7 2. Principalmente, l'opponente eccepiva che la condizione – alla quale era subordinato il pagamento della provvigione e indicata nella “conclusione del contratto preliminare” – non si fosse verificata.
3. Integrato il contraddittorio fra le parti, il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 573/2022 pubblicata in data 17.11.2022, così decideva:
“1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 609/2021;
2) condanna l'opposta a rifondere a le spese legali pari ad euro 4.000.00 per Controparte_1 compensi, oltre euro 145,50 per anticipazioni, spese generali 15% ed accessori di legge”.
4. Essenzialmente, il Tribunale di Lecco riteneva che il pagamento della provvigione fosse stato concordato al momento di “conclusione del contratto preliminare”, da intendersi quale momento in cui il vincolo negoziale sarebbe stato formalizzato fra le parti e non allorquando il venditore accettava la proposta di acquisto di stante che tale contratto non veniva Controparte_1
successivamente perfezionato, la provvigione non era dovuta.
5. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 573/2022, della quale chiede la Parte_1
riforma per i motivi così rubricati:
I° motivo: “Errata valutazione dei fatti e interpretazione delle prove documentali in relazione al contratto preliminare conclusosi l'01.04.2021, nonché all'impegno di pagamento assunto dal signor con la scrittura datata 01.04.2021, vizio di extra petizione”; CP_1
II^ motivo: “Illogica e contraddittoria motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle provvigioni spettanti a a fronte del perfezionamento del contratto preliminare Parte_1
datato 01.04.2021, oltre che omessa pronuncia parziale su una domanda”.
6. si è costituito in appello e ha concluso per la conferma della sentenza Controparte_1
impugnata.
7. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 18 ottobre 2023, la causa veniva avviata al
18 dicembre 2024, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 7 I. Con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per non avere ritenuto che, al momento di accettazione della proposta da parte del venditore, si fosse formato un vincolo contrattuale fra le parti, essendo così previsto all'art. 7) della proposta: “Non appena il proponente avrà conoscenza dell'accettazione della proposta stessa da parte del venditore la presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale
(CONTRATTO PRELIMINARE), in quanto tale azionabile ex art. 2932 c.c.”.
Secondo l'appellante, lo stesso art.7) cit. prevedeva – solo in via eventuale – l'ulteriore formalizzazione del contratto preliminare con altro e separato atto, essendosi così convenuto:
“Entro 9 gg. dall'accettazione della proposta d'acquisto le parti potranno sottoscrivere congiuntamente una scrittura riassuntiva dei reciproci impegni (c.d. scrittura sostitutiva)”.
Infine, l'appellante evidenzia che il Tribunale di Lecco si sia pronunciato ultra petita, in quanto tale profilo non era stato mai sollevato da parte dell'opponente con le difese articolate in primo grado.
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo – in quanto strettamente connessi – con cui l'appellante si duole della statuizione impugnata per non avere fatto corretta applicazione dell'orientamento in base al quale l'incontro della proposta e dell'accettazione costituiscono un vincolo giuridico, suscettibile di esecuzione ex art. 2932 c.c. e, dunque, la
“conclusione dell'affare”, in ragione della quale è dovuto il pagamento della provvigione.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato, per le seguenti principali ragioni.
I.A. La disamina della “proposta di acquisto preliminare di vendita” dell'1.4.2021 e dell'atto di pari data titolato “riconoscimento provvigioni” (docc. nn. 1 e 4 consente di ritenere CP_1
corretta la valutazione del Tribunale nella misura in cui ha accertato che – nel caso di specie – le parti avessero, di comune accordo, rinviato il pagamento della provvigione alla formalizzazione del
“contratto preliminare” cioè alla stipula di altro e separato accordo rispetto alla sottoscrizione della proposta da parte del venditore.
Invero, se – da un lato – l'art. 7 della proposta di vendita – “Conclusione del contratto” – prevedeva, come evidenziato dall'appellante, che l'incontro della proposta e dell'accettazione costituisse un vincolo giuridico azionabile ai sensi dell'art. 2932 c.c.; dall'altro, risulta per tabulas
pagina 4 di 7 che – con separata scrittura privata dell'1.4.2021 – si impegnasse a riconoscere al Controparte_1 mediatore – “alla stipula del preliminare di vendita” – l'importo dovuto a titolo di provvigione, pari ad euro 5.000,00.
Premesso che entrambi gli atti sono stati redatti dal mediatore, al fine di ricercare un senso logico e compiuto a tali disposizioni convenzionali, deve ritenersi che – nel caso di specie – il proponente si fosse impegnato al pagamento di detta somma di denaro soltanto alla successiva formalizzazione di detto contratto preliminare.
Invero, accedendo alla contraria interpretazione, risulterebbe:
- superflua la separata scrittura privata (sempre del 1° aprile 2021) con la quale veniva regolato, a parte, il pagamento delle provvigioni, con rinvio alla stipulazione di tale contratto;
- non altrimenti comprensibile il fatto che le parti, invece che disciplinare il pagamento delle provvigioni nella “proposta di acquisto”, abbiano “sbarrato” la clausola n. 6) – titolata
“Comunicazione della proposta” – regolando separatamente tale profilo nei termini già indicati.
Appare, dunque, ragionevole affermare che la “stipulazione del contratto preliminare” – al quale le medesime facevano riferimento – non fosse la sola accettazione della proposta, avvenuta quel giorno 1.4.2021, ma ad un momento ad essa logicamente successivo.
Inoltre, accedendo a tale interpretazione, acquista un più chiaro significato anche l'ulteriore previsione di cui all'art. 3) della proposta – titolata “Condizioni di pagamento” – in base alla quale si conveniva il versamento di ulteriori euro 30.000,00 (a parziale copertura del prezzo concordato) al momento della “ulteriore e sostitutiva scrittura preliminare”, oltre al fatto che “la predetta scrittura preliminare verrà redatta entro 9 gg. dall'accettazione presso gli uffici dell'
[...]
e servirà a regolare gli aspetti non disciplinati dalla presente proposta”. Parte_3
La redazione di tale “ulteriore e sostitutiva scrittura preliminare” era, dunque, non eventuale – così come sostenuto dal mediatore – ma, al contrario, era prevista quale condizione per il versamento di parte del prezzo e per il pagamento della stessa provvigione.
pagina 5 di 7 Quest'ultima non venne mai perfezionata, poiché – per quanto prospettato da parte appellata – il mutuo bancario, cui era condizionata l'intera operazione commerciale, non venne erogato a
[...]
a tale epoca già in pensione. CP_1
Infine, milita nel senso innanzi indicato anche la circostanza che – al momento di accettazione della proposta del 1° aprile 2021 – al medesimo proponente non era stata consegnata tutta la documentazione necessaria (in relazione alle planimetrie, alle autorizzazioni edilizie, alla documentazione catastale, alla documentazione inerente alla classificazione energetica): la stessa veniva richiesta dal il successivo 2.4.2021 – ragionevolmente – in vista della CP_1
formalizzazione del successivo contratto preliminare, onde avere contezza di aspetti non ancora valutati – (doc. n. 5 . CP_1
I.B. Conclusivamente, la sentenza di primo grado appare meritevole di integrale conferma, avendo fornito congrua e logica interpretazione dei documenti contrattuali sopra indicati, tenuto conto delle previsioni negoziali già disaminate, sia singolarmente, sia congiuntamente fra loro.
Inoltre, tale interpretazione appare conforme al principio, di carattere generale, in base al quale – ferma restando la previsione legale di cui all'art. 1755 c.c. – le parti possono regolare diversamente il pagamento della provvigione nell'esercizio dell'autonomia negoziale.1
I.C. Sotto altro profilo, si esclude il vizio di ultra-petizione lamentato da parte appellante per non avere l'opponente, in primo grado, mai dedotto che il pagamento della provvigione fosse condizionato alla successiva formalizzazione del contratto preliminare.
Invero, la disamina degli atti del primo grado di giudizio rende evidente come tale tema fosse stato tempestivamente allegato da già con l'atto di citazione in opposizione a decreto Parte_4
ingiuntivo (cfr. pgg. 8-11).
Per tali principali ragioni, l'appello viene respinto.
II. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa
(che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, conferma la sentenza n. 573/2022 resa dal Tribunale di Lecco in data 17 novembre
2022;
- condanna alla rifusione, in favore di delle ulteriori Parte_1 Controparte_1
spese del grado, che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si rimanda, quanto all'affermazione di tale principio e al fatto che il pagamento della provvigione possa essere subordinato
(anche) al buon esito dell'affare, a Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 16 luglio 2022, n. 10286; pagina 6 di 7