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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 15/01/2024, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1136/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Sez. civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Gramola Presidente relatore dott. Maurizio D'Abrusco Giudice dott. Davide Paladino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1136/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BENEDETTO PIERLUCA elettivamente domiciliato in Fraz. Clapey, 22 11020 ARNAD presso il difensore avv. BENEDETTO PIERLUCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 BENEDETTO PIERLUCA elettivamente domiciliato in Fraz. Clapey, 22 11020 ARNAD presso il difensore avv. BENEDETTO PIERLUCA
PM - SEDE
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso ed all'udienza:
“Voglia il Tribunale Ordinario di Aosta, verificate le condizioni di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 17.12.1995 innanzi l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di pagina 1 di 8 Saint-Denis (AO), come risulta dal Registro Atti di Matrimonio Anno
1995 Parte II Serie C N.2, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Saint Denis di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza contenente le modifiche e le integrazioni apportate alle condizioni della separazione consensuale, come meglio esposte e dettagliate.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti sono determinati nel chiedere lo scioglimento del matrimonio apportando alle condizioni della separazione consensuale le seguenti modifiche ed integrazioni,
intendendo per confermate quelle di seguito non richiamate ivi compresa quella relativa al mantenimento del figlio maggiorenne e non ancora autosufficiente (i genitori confermano il rispettivo impegno a versare euro 500/mese a titolo di mantenimento del figlio, oltre al
50% cad. delle spese extra e mediche necessarie sino al raggiungimento dell'indipendenza economica e finché a ciò tenuti per legge):
1. Le clausole riguardanti l'affidamento, la collocazione prevalente del figlio presso il padre e i rispettivi diritti di visita non hanno più motivo di essere riproposte a ragione della maggiore età della prole;
2. Quanto alla casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi,
proveniente da atto di compravendita a rogito del dott.
[...]
, notaio in Cuorgnè, datato 24.05.2010, nota di Per_1
trascrizione del 22.06.2010, registrata ai numeri 7196/5205- Doc. 3-
(parte venditrice: c.f.: e Parte_2 C.F._3
c.f.: ) sita in Pont Saint Martin Parte_3 C.F._4
(AO) alla via della Resistenza, 77, censita nel Catasto Fabbricati al
pagina 2 di 8 Foglio 5 Particella 383 sub. 7, piano T, Cat. A/3, Classe U, consistenza vani 3,5, Rendita Catastale euro 280,18 – APE0078450 del
17.08.2023 (appartamento al piano rialzato composto da ingresso- disimpegno, soggiorno con cucinino, due camere e bagno, confinante con il vano scala, il camminamento esterno a tre lati e altro alloggio del piano riportato esattamente intestato a Parte_2
e Il tutto posto fra le coerenze elencate in
[...] Parte_3
senso orario partendo da nord-est: muro divisorio su vano scala comune e su alloggio di proprietà di terzi, muri perimetrali a tre lati su area comune con distacco verso il mappale di proprietà di terzi, verso il mappale 168 del foglio 5 e verso via Resistenza); con il pertinente locale deposito censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Pont St. Martine, Foglio 5, P.lla 383 sub. 10, via della
Resistenza, 77, piano S1, Cat. C/2, Classe U, consistenza m.q. 26, rendita Catastale euro 80,57 (immobile posto al piano seminterrato confinante con il camminamento esterno a due lati, il corridoio comune, il vano scala e proprietà o di costei gli Parte_4
aventi causa;
più precisamente, posto fra le coerenze elencate in senso orario partendo da nord-est: muri divisori a due lati su vano scala comune, su corridoio comune e su locale di proprietà di terzi,
muri perimetrali a due lati su area comune con distacco verso il mappale 168 del foglio 5 e verso via Resistenza), i ricorrenti convengono che sia trasferita al sig. la quota di Parte_1
½ del diritto di proprietà oggi intestata alla sig.ra CP_1
(comproprietaria), tale da rendere il sig.
[...] Parte_1
unico ed esclusivo proprietario per 1/1 della casa coniugale e pertinenza sopra meglio individuati.
pagina 3 di 8 3. I ricorrenti convengono, fatti salvi i diritti dei terzi, che le residue rate di mutuo, sino alla estinzione dello stesso, saranno pagate interamente del sig. il quale accetta di Parte_1
rinunciare ad ogni rivalsa e pretesa nei confronti della sig.ra relativamente alle rate del mutuo e ad ogni Controparte_1
eventuale spesa inerente il muto ed in generale inerente gli immobili oggetto di trasferimento dei quali il sig. Parte_1
espressamente accetta di farsi carico;
4. Le parti accettano di rinunciare ad ogni eventuale reciproca pretesa inerente l'immobile trasferito, relativa al periodo in cui sono stati comproprietari.
A tal fini dichiarano:
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1376 c.c., di voler procedere al trasferimento della proprietà del bene di cui sopra, che qui esplicitamente accettano;
che gli accordi di natura patrimoniale sopra definiti costituiscono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed alla regolamentazione dei rapporti economici al cui scopo sono precostituiti;
al negozio traslativo della proprietà non è sotteso un 'animus donandi' ma la volontà di definire i rapporti patrimoniali in seguito alla risoluzione del rapporto matrimoniale;
di esonerare i Magistrati del Tribunale, i cancellieri ed il
Conservatore da ogni responsabilità inerente i dati del bene immobile la cui proprietà intendono trasferire col presente atto;
in particolare i ricorrenti prendono atto che il Giudice ed il
Cancelliere si limitano, conformemente a quanto disposto dalla legge,
pagina 4 di 8 a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine alle concessioni edilizie e ai trasferimenti dei beni previsti come condizioni del divorzio, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni trasferiti e all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere.
di essere consapevoli delle responsabilità penali in cui incorrerebbero in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli artt. 47, 48 e 76 del DPR 445/2000;
ai sensi dell' art. 19 comma 14 D.L.31 maggio 2010, n, 78 che è
corretta l'identificazione dell'immobile oggetto di trasferimento di cui al punto sub 2) e che tutti i dati e lo stato di fatto dell'immobile coincidono con quelli catastali aggiornati ed alle planimetrie depositate (come da certificazione notarile allegata-
Doc.4);
ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 76 del DPR 445/2000, che l'immobile oggetto di trasferimento di cui al punto sub 2) è stato costruito prima del 2 settembre 1967 e che su di esso non sono state eseguite opere soggette a sanatoria edilizia;
la conformità degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari;
che l'immobile di cui al punto sub 2), oggetto di trasferimento, è
gravato da ipoteca di I grado concessa per euro 157.500,00 a vantaggio della banca mutuante Controparte_2 Org_1
(società mutuante della somma di euro 105.000,00 finalizzata all'acquisto dell'abitazione) iscritta presso l'ufficio competente di pagina 5 di 8 Aosta in data 22 giugno 2010 ai numeri 7197/1180, sino all'estinzione del mutuo (Doc. 5). L'immobile in parola è anche gravato da ipoteca di II grado per un importo pari ad euro 135.000,00, iscritta presso l'ufficio competente di Aosta in data 12 agosto 2011 ai numeri
8358/1441, a favore della quale società mutuante la Controparte_3
somma di euro 90.000,00 finalizzata all'estinzione parziale del mutuo di originari euro 105.000,00 concesso dalla “ per Controparte_2
l'acquisto della casa (Doc. 6).
Le parti, altresì, instano:
Che tutti gli accordi contenuti nel presente ricorso vengano assimilati dal Giudice nella sentenza, in considerazione del carattere di negoziazione globale che i ricorrenti attribuiscono al momento della liquidazione del rapporto coniugale, attribuendo a detti accordi la qualificazione di "contratti della crisi coniugale",
destinati a definire in modo non contenzioso e risolutivo la crisi coniugale (ciò anche alla luce del solco tracciato dalla sentenza della S.C., Cass. Civ. III, sent. 3 feb. 2016, n.2111), al fine di rendere l'atto stesso idoneo alla successiva trascrizione nei registri immobiliari;
Che la cessione del bene immobile ut supra, venga dichiarata esente da ogni tassa e imposta ai sensi dell'art. 19 L.06.03.1987, n.74.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della comparizione, i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine in via definitiva al pagina 6 di 8 vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 12 giugno 2014, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Saint Denis
il 17 dicembre 1995 tra:
, nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
C.F._2
e
, nato ad [...] il [...], c.f.: Parte_1
C.F._1
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Saint Denis al n° 2, parte II, serie C;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
pagina 7 di 8 alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAINT Denis per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 12.1.2024
Aosta, 15 gennaio 2024
Il Presidente est. dott. Eugenio Gramola
In caso di diffusione omettere le generalita' e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori (art. 52 codice privacy)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Sez. civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Gramola Presidente relatore dott. Maurizio D'Abrusco Giudice dott. Davide Paladino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1136/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BENEDETTO PIERLUCA elettivamente domiciliato in Fraz. Clapey, 22 11020 ARNAD presso il difensore avv. BENEDETTO PIERLUCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 BENEDETTO PIERLUCA elettivamente domiciliato in Fraz. Clapey, 22 11020 ARNAD presso il difensore avv. BENEDETTO PIERLUCA
PM - SEDE
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso ed all'udienza:
“Voglia il Tribunale Ordinario di Aosta, verificate le condizioni di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 17.12.1995 innanzi l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di pagina 1 di 8 Saint-Denis (AO), come risulta dal Registro Atti di Matrimonio Anno
1995 Parte II Serie C N.2, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Saint Denis di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza contenente le modifiche e le integrazioni apportate alle condizioni della separazione consensuale, come meglio esposte e dettagliate.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti sono determinati nel chiedere lo scioglimento del matrimonio apportando alle condizioni della separazione consensuale le seguenti modifiche ed integrazioni,
intendendo per confermate quelle di seguito non richiamate ivi compresa quella relativa al mantenimento del figlio maggiorenne e non ancora autosufficiente (i genitori confermano il rispettivo impegno a versare euro 500/mese a titolo di mantenimento del figlio, oltre al
50% cad. delle spese extra e mediche necessarie sino al raggiungimento dell'indipendenza economica e finché a ciò tenuti per legge):
1. Le clausole riguardanti l'affidamento, la collocazione prevalente del figlio presso il padre e i rispettivi diritti di visita non hanno più motivo di essere riproposte a ragione della maggiore età della prole;
2. Quanto alla casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi,
proveniente da atto di compravendita a rogito del dott.
[...]
, notaio in Cuorgnè, datato 24.05.2010, nota di Per_1
trascrizione del 22.06.2010, registrata ai numeri 7196/5205- Doc. 3-
(parte venditrice: c.f.: e Parte_2 C.F._3
c.f.: ) sita in Pont Saint Martin Parte_3 C.F._4
(AO) alla via della Resistenza, 77, censita nel Catasto Fabbricati al
pagina 2 di 8 Foglio 5 Particella 383 sub. 7, piano T, Cat. A/3, Classe U, consistenza vani 3,5, Rendita Catastale euro 280,18 – APE0078450 del
17.08.2023 (appartamento al piano rialzato composto da ingresso- disimpegno, soggiorno con cucinino, due camere e bagno, confinante con il vano scala, il camminamento esterno a tre lati e altro alloggio del piano riportato esattamente intestato a Parte_2
e Il tutto posto fra le coerenze elencate in
[...] Parte_3
senso orario partendo da nord-est: muro divisorio su vano scala comune e su alloggio di proprietà di terzi, muri perimetrali a tre lati su area comune con distacco verso il mappale di proprietà di terzi, verso il mappale 168 del foglio 5 e verso via Resistenza); con il pertinente locale deposito censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Pont St. Martine, Foglio 5, P.lla 383 sub. 10, via della
Resistenza, 77, piano S1, Cat. C/2, Classe U, consistenza m.q. 26, rendita Catastale euro 80,57 (immobile posto al piano seminterrato confinante con il camminamento esterno a due lati, il corridoio comune, il vano scala e proprietà o di costei gli Parte_4
aventi causa;
più precisamente, posto fra le coerenze elencate in senso orario partendo da nord-est: muri divisori a due lati su vano scala comune, su corridoio comune e su locale di proprietà di terzi,
muri perimetrali a due lati su area comune con distacco verso il mappale 168 del foglio 5 e verso via Resistenza), i ricorrenti convengono che sia trasferita al sig. la quota di Parte_1
½ del diritto di proprietà oggi intestata alla sig.ra CP_1
(comproprietaria), tale da rendere il sig.
[...] Parte_1
unico ed esclusivo proprietario per 1/1 della casa coniugale e pertinenza sopra meglio individuati.
pagina 3 di 8 3. I ricorrenti convengono, fatti salvi i diritti dei terzi, che le residue rate di mutuo, sino alla estinzione dello stesso, saranno pagate interamente del sig. il quale accetta di Parte_1
rinunciare ad ogni rivalsa e pretesa nei confronti della sig.ra relativamente alle rate del mutuo e ad ogni Controparte_1
eventuale spesa inerente il muto ed in generale inerente gli immobili oggetto di trasferimento dei quali il sig. Parte_1
espressamente accetta di farsi carico;
4. Le parti accettano di rinunciare ad ogni eventuale reciproca pretesa inerente l'immobile trasferito, relativa al periodo in cui sono stati comproprietari.
A tal fini dichiarano:
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1376 c.c., di voler procedere al trasferimento della proprietà del bene di cui sopra, che qui esplicitamente accettano;
che gli accordi di natura patrimoniale sopra definiti costituiscono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed alla regolamentazione dei rapporti economici al cui scopo sono precostituiti;
al negozio traslativo della proprietà non è sotteso un 'animus donandi' ma la volontà di definire i rapporti patrimoniali in seguito alla risoluzione del rapporto matrimoniale;
di esonerare i Magistrati del Tribunale, i cancellieri ed il
Conservatore da ogni responsabilità inerente i dati del bene immobile la cui proprietà intendono trasferire col presente atto;
in particolare i ricorrenti prendono atto che il Giudice ed il
Cancelliere si limitano, conformemente a quanto disposto dalla legge,
pagina 4 di 8 a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine alle concessioni edilizie e ai trasferimenti dei beni previsti come condizioni del divorzio, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni trasferiti e all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere.
di essere consapevoli delle responsabilità penali in cui incorrerebbero in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli artt. 47, 48 e 76 del DPR 445/2000;
ai sensi dell' art. 19 comma 14 D.L.31 maggio 2010, n, 78 che è
corretta l'identificazione dell'immobile oggetto di trasferimento di cui al punto sub 2) e che tutti i dati e lo stato di fatto dell'immobile coincidono con quelli catastali aggiornati ed alle planimetrie depositate (come da certificazione notarile allegata-
Doc.4);
ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 76 del DPR 445/2000, che l'immobile oggetto di trasferimento di cui al punto sub 2) è stato costruito prima del 2 settembre 1967 e che su di esso non sono state eseguite opere soggette a sanatoria edilizia;
la conformità degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari;
che l'immobile di cui al punto sub 2), oggetto di trasferimento, è
gravato da ipoteca di I grado concessa per euro 157.500,00 a vantaggio della banca mutuante Controparte_2 Org_1
(società mutuante della somma di euro 105.000,00 finalizzata all'acquisto dell'abitazione) iscritta presso l'ufficio competente di pagina 5 di 8 Aosta in data 22 giugno 2010 ai numeri 7197/1180, sino all'estinzione del mutuo (Doc. 5). L'immobile in parola è anche gravato da ipoteca di II grado per un importo pari ad euro 135.000,00, iscritta presso l'ufficio competente di Aosta in data 12 agosto 2011 ai numeri
8358/1441, a favore della quale società mutuante la Controparte_3
somma di euro 90.000,00 finalizzata all'estinzione parziale del mutuo di originari euro 105.000,00 concesso dalla “ per Controparte_2
l'acquisto della casa (Doc. 6).
Le parti, altresì, instano:
Che tutti gli accordi contenuti nel presente ricorso vengano assimilati dal Giudice nella sentenza, in considerazione del carattere di negoziazione globale che i ricorrenti attribuiscono al momento della liquidazione del rapporto coniugale, attribuendo a detti accordi la qualificazione di "contratti della crisi coniugale",
destinati a definire in modo non contenzioso e risolutivo la crisi coniugale (ciò anche alla luce del solco tracciato dalla sentenza della S.C., Cass. Civ. III, sent. 3 feb. 2016, n.2111), al fine di rendere l'atto stesso idoneo alla successiva trascrizione nei registri immobiliari;
Che la cessione del bene immobile ut supra, venga dichiarata esente da ogni tassa e imposta ai sensi dell'art. 19 L.06.03.1987, n.74.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della comparizione, i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine in via definitiva al pagina 6 di 8 vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 12 giugno 2014, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Saint Denis
il 17 dicembre 1995 tra:
, nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
C.F._2
e
, nato ad [...] il [...], c.f.: Parte_1
C.F._1
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Saint Denis al n° 2, parte II, serie C;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
pagina 7 di 8 alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAINT Denis per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 12.1.2024
Aosta, 15 gennaio 2024
Il Presidente est. dott. Eugenio Gramola
In caso di diffusione omettere le generalita' e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori (art. 52 codice privacy)
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