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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/01/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 27 gennaio 2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5899/2016 r.g. e vertente
(c.f. ), ricorrente rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Massimo Miracola e Antonio Araca;
contro
(p.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, resistente rappresentata e difesa dall'avv. Tatiana Priolo;
e nei confronti di
(c.f. ), resistente rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._2
Antonio De Matteis;
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 resistenti contumaci. oggetto: impugnazione procedura selettiva.
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
1. Con ricorso depositato il 5 dicembre 2016 , premesso di aver Parte_1 partecipato alla selezione per il conferimento dell'incarico di Direzione di Struttura complessa, disciplina Anestesia e Rianimazione – Presidio Ospedaliero di Taormina, contestava il mancato riconoscimento di un punteggio tale da permettere l'inserimento del proprio nominativo al primo posto tra gli idonei e comunque tra i primi tre posti. Contestava l'illegittimità del comportamento tenuto dall' che aveva errato nella valutazione del curriculum del ricorrente non avendo CP_1 determinato in modo preciso e analitico né i criteri da seguire né le attribuzioni spettanti a ciascun commissario per l'assegnazione del punteggio. Lamentava altresì che la Commissione, nella valutazione dei titoli dei concorrenti, non aveva espresso un puntuale e motivato giudizio analitico
- qualitativo, mancando una espressa e motivata valutazione dei titoli, né aveva assegnato il punteggio massimo di 3 punti al he, a differenza degli altri candidati, aveva svolto la propria Pt_1 attività lavorativa presso l'Ospedale Papardo di che è un ospedale d'emergenza di III CP_1 livello, dove sono ubicate tutte le specializzazioni. Anche con riferimento al punteggio assegnato per la posizione funzionale del candidato, la Commissione avrebbe dovuto attribuire il punteggio massimo di 16 punti al considerati i ruoli di responsabilità dallo stesso rivestiti, così come Pt_1 con riferimento all'attività e alla casistica trattata dal ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto attribuire il punteggio massimo di 16 punti. Il ricorrente contestava altresì gli altri parametri di valutazione ritenendo che la Commissione gli avrebbe dovuto attribuire almeno 2 punti per l'attività didattica svolta, almeno 3 punti per la produzione scientifica e almeno 1 punto per la continuità e la rilevanza dell'attività pubblicistica e di ricerca svolta, riconoscendo pertanto ben 42 punti nella valutazione del curriculum e dei titoli posseduti nonché il punteggio di 48 punti alla prova orale.
Ciò premesso chiedeva che venisse sospesa l'efficacia del provvedimento di approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva e che venisse ordinato all' di posizionare il ricorrente CP_7 al primo posto della graduatoria relativa alla procedura selettiva per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore Medico ovvero al posto conseguente all'attribuzione del giusto punteggio. Con vittoria di spese e compensi di causa oltre accessori di legge.
2. Presentata istanza cautelare in corso di causa con provvedimento del 23.8.2017 veniva ordinato all'amministrazione resistente di riattivare la procedura per l'assegnazione dell'incarico di Direzione di Struttura complessa, disciplina Anestesia e Rianimazione – Presidio Ospedaliero di Taormina.
3. Con memoria del 12.01.2017 si costituiva in giudizio l' Controparte_1 contestando la fondatezza del ricorso. In particolare l' resistente eccepiva l'insussistenza CP_1 del diritto del ricorrente al conseguimento dell'incarico in quanto essendo risultato idoneo, al pari di altri candidati, lo stesso non vantava un diritto alla nomina da parte del Direttore Generale dell' che doveva tener conto della valutazione della commissione ma non era vincolato ad CP_1 essa. Contestava pertanto la domanda del ricorrente volta ad accertare il suo diritto al pagamento degli emolumenti stipendiali maturati e maturandi e al risarcimento dei danni patrimoniali.
Chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto nonché carente di prova. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
4. Con memoria del 23.02.2022 si costituiva in giudizio il quale eccepiva CP_2
l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse atteso che l' CP_7 avendo dato seguito all'ordinanza del 24.08.2017, aveva provveduto a rivalutare i curricula dei candidati ed, a seguito di detta rivalutazione, il Commissario con deliberazione n. 3358/C del
24.11.2017 confermava la nomina del posizionatosi primo nella terna proposta dalla CP_2
Commissione che era composta dai medesimi tre sanitari già indicati nella prima valutazione.
2 Esponeva che non avendo il mpugnato la delibera con la nuova valutazione poteva ritenersi Pt_1 venuto meno l'interesse dello stesso a ricorrere. Contestava le doglianze di parte ricorrente in quanto destituite da ogni fondamento in punto di diritto e di fatto e, nell'ipotesi in cui il Tribunale dovesse accogliere le domande formulate dal chiedeva che il venisse dichiarato Pt_1 CP_2 indenne da qualsiasi pretesa risarcitoria. Chiedeva pertanto il rigetto di tutte le domande proposte dal ricorrente, con vittoria di spese e compensi difensivi.
5. In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
6. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , CP_5 Controparte_4 CP_6
che sebbene regolarmente citati non si sono costituiti in giudizio.
[...] Controparte_3
7. Va quindi ritenuta sussistente la giurisdizione del Tribunale adito.
Infatti secondo giurisprudenza costante “L'atto di conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa di cui all'art. 15, comma 7 bis, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., continua ad essere espressione di una scelta di carattere fiduciario di tipo negoziale, ancorché avvenga all'esito di una procedura atta a garantire le condizioni di un trasparente ed imparziale esercizio dell'attività amministrativa, in applicazione dei principi fissati dall'art. 97 cost.; pertanto le relative controversie appartengono alla giurisdizione dell'a.g.o. In nessun caso, dopo la legge Balduzzi, può infatti parlarsi di procedura concorsuale e/o di formazione di una graduatoria (in termini
T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, 4 novembre 2014, n. 1052). Prova ne è che, in caso di successiva sostituzione del candidato prescelto divenuto dimissionario o dichiarato decaduto, "Si procede alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale" e non - si badi bene - a colui che nell'elenco formato dalla commissione tecnica ha conseguito il miglior punteggio. (Tar Trieste 2015 n. 297).
8. Nel merito al fine di risolvere la controversia in esame occorre richiamare la normativa di riferimento ed in particolare l'art. 15 ter d.lgs 1992 n. 502 che prevede che “Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo. Ai predetti incarichi si applica l'articolo 19, comma
1, del decreto legislativo n.29 del 1993 e successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico”.
Va quindi richiamata la giurisprudenza di legittimità “La procedura per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa, prevista dagli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. n. 502 del 1992, ha carattere non concorsuale - anche a seguito delle modifiche introdotte con il d.l. n. 158 del 2012, conv. con modif. in l. n. 189 del
2012 -, essendo articolata secondo uno schema che prevede la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un
3 Parte professionista ad opera del direttore generale della , nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali;
ne consegue che, avendo la fase di nomina carattere dominante rispetto all'intero percorso della selezione, le relative controversie, attinenti sia alla procedura di selezione (ad esempio concernenti l'accertamento del diritto al conferimento dell'incarico), sia al provvedimento discrezionale, di natura privatistica, del direttore generale, rientrano, per il principio di concentrazione delle tutele, nella giurisdizione del giudice ordinario, non potendo frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del procedimento” (Cass. SS.UU. 6455/2020).
Inoltre come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “In tema di impiego pubblico privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico tutelabile ai sensi dell'art. 2907 c.c., anche in forma risarcitoria. Ne consegue che, ove la P.A. non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni della selezione, l'illegittimità della stessa richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha escluso che, annullata per difetto di motivazione la delibera di conferimento di un incarico di dirigente medico, potesse essere emessa una pronuncia costitutiva del diritto all'incarico).”(Cass. n. 18972 del 2015 ).
Alla luce della giurisprudenza citata nessun diritto soggettivo al conferimento dell'incarico può essere riconosciuto al ricorrente.
Il sindacato del giudice ordinario è limitato in quanto conosce di tali incarichi non con riferimento al merito delle scelte, che afferiscono direttamente alla potestà discrezionale di autorganizzazione della pubblica amministrazione, che è analoga a quella esercitata dall'imprenditore ed è quindi di tipo privatistico, ma solo con riferimento alla violazione di norme di legge, regolamento o contratto collettivo, ovvero nel caso di violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Ciò premesso sul piano generale va rilevato nel caso di specie che parte ricorrente, con il presente ricorso, ha contestato il comportamento dell'amministrazione che, sebbene abbia predeterminato i criteri per l'attribuzione a ciascun candidato di un punteggio relativo al curriculum ed al colloquio effettuato, nessuna spiegazione ha fornito in merito al mancato riconoscimento di un punteggio idoneo affinchè lo stesso risultasse il primo o tra i primi tre candidati.
In particolare con riferimento al criterio della “tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime” il ha contestato la circostanza che non si era tenuto conto dell'attività svolta dal ricorrente Pt_1
4 in un centro ospedaliero primario con la conseguenza che allo stesso doveva essere applicato il punteggio di 3 su 3.
Inoltre il ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del punteggio di 16, avuto riguardo alla posizione rivestita di Direttore di Struttura Complessa per 2 anni e di Struttura Semplice per 8 anni ed il mancato riconoscimento di 16 punti tenuto conto della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate.
Infine il ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento di 2 punti per l'attività di docente e direttore scientifico, di 3 punti per le 15 pubblicazioni non valutate e di 1 punto per la continuità e la rilevanza dell'attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Orbene effettivamente la p.a. costituendosi in giudizio non ha in alcun modo motivato il mancato riconoscimento del punteggio lamentato dal ricorrente.
Deve pertanto ritenersi l'illegittimità del comportamento delle stessa che aveva agito in violazione del principio di correttezza e buona fede. Infatti, sebbene la p.a. avesse predeterminato i criteri per la valutazione dei curricula non aveva alcun modo motivato il mancato riconoscimento al ricorrente del maggior punteggio.
Tuttavia risulta che l' resistente, giusta ordinanza del 24.08.2017, ha riattivato la Controparte_1 procedura per l'assegnazione dell'incarico di Direzione di Struttura complessa, disciplina Anestesia
e Rianimazione – Presidio Ospedaliero di Taormina all'esito della quale il ha totalizzato il Pt_1 punteggio più basso tra tutti i partecipanti alla procedura non rientrando nella “terna” di nomi da sottoporre al Direttore Generale come si evince dal verbale n. 5 del 18.11.2017.
Risulta inoltre che tale verbale non è stata autonomamente impugnata dal ricorrente.
Alla luce delle superiori considerazioni ne consegue che neanche alcun diritto al risarcimento del danno quale perdita di chance può essere riconosciuto allo stesso ed il ricorso va pertanto rigettato.
9. Atteso l'esito del giudizio e gli orientamenti giurisprudenziali difformi in materia vanno compensate tra le parti le spese della fase cautelare e le spese di tale fase.
P.Q.M.
Sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_5 Controparte_4 Controparte_6 CP_3
;
[...]
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
Messina, 27.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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