Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/05/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MASSETTI Dott. Cesare Presidente est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
GABRIELE Dott.ssa Vittoria Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 556/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 28
maggio 2025
d a
in persona del Parte_1
legale rappresentante sig. rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv.to Enzo Adamo del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
in qualità di mandataria di Controparte_1 [...]
Controparte_2
APPELLATA contumace
c o n t r o
e per essa quale procuratrice speciale Controparte_3
(già Controparte_4 [...]
, in persona del procuratore speciale dott. Controparte_5
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuseppe Mercanti CP_6
del Foro di Verona e dall'Avv.to Chiara Mosconi del foro di Milano,
procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n.
40/2021 pronunciata in data 12.01.2021e notificata in data 12.04.2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO, CONCLUSIONI DELLE
PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Bergamo, adito su ricorso della soc. CP_1
in qualità di mandataria della soc.
[...] Controparte_2
ingiungeva alla soc. (debitore principale) Parte_1
nonché a e a (fideiussori) il Parte_2 Parte_3
pagamento della somma di € 124.185,93= oltre interessi e spese. Il
credito si riferiva al contratto di mutuo n. 1902726 stipulato il 13
settembre del 2012.
La e il interponevano opposizione Parte_1 Pt_2
avverso il suddetto provvedimento, eccependo la nullità del contratto di mutuo per mancanza di causa (essendo stato stipulato per estinguere i debiti della società maturati in relazione ad un altro contratto di finanziamento, così integrando un'operazione fittizia da cui non consegue in capo al mutuatario una effettiva disponibilità di denaro) e,
di riflesso, la nullità del contratto di fideiussione e, in subordine, - 3 -
l'applicazione di addebiti illegittimi a titolo di anatocismo, usura e interessi e, in subordine, quanto al fideiussore, l'inoperatività della garanzia per mala fede della banca.
Resisteva la soc. in qualità di mandataria Controparte_1
della soc. Controparte_2
Nelle more del processo interveniva estinzione parziale quanto al rapporto tra l'opposta e il fideiussore.
Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- 1. Rigetta l'opposizione.
- 2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 686/2017, emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 13 febbraio 2017.
- 3. Condanna la società alla Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore della società in Controparte_1
qualità di mandataria di che liquida in € 13.430,00 Controparte_2
per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e
CPA.
Riteneva il primo giudice:
- che la banca aveva fornito la prova dei fatti costitutivi del credito azionato in monitorio;
- che l'inadempimento nel pagamento delle rate del mutuo non era stato contestato;
- che la causa di un mutuo stipulato per ripianare un'esposizione debitoria è lecita;
- che la nullità poteva essere predicata soltanto nel caso in cui il - 4 -
secondo mutuo fosse stato volto a ripianare un'esposizione debitoria di un precedente contratto invalido;
- che allorquando un mutuo viene stipulato per ripianare un debito, a rigore, non è dato discorrere di mutuo di scopo;
- che tale figura ricorre soltanto quando è previsto un vincolo di scopo tramite la pattuizione di una cd. clausola di destinazione, quando tale destinazione è volta a realizzare un interesse non solo del mutuatario, ma anche del mutuante (o di terzi) e quando tale interesse fuoriesce dalla mera sfera dei motivi per confluire in quella della ragione pratica del contratto;
- che, nella fattispecie concreta, non sussisteva anatocismo vietato, essendo valida la clausola di un contratto, come quello in oggetto, che prevede il conteggio della mora sulla rata che comprende anche gli interessi corrispettivi;
- che neppure sussisteva usura, per mancanza di prova, oltre che per l'erroneità del calcolo proposto dall'opponente, difforme dalle istruzioni della Banca d'Italia, oltre che per l'erroneità della sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso moratorio;
- infine, che neppure sussisteva indeterminatezza del costo del finanziamento, con conseguente applicazione del comma 7 dell'art. 117 TUB, dato che il TAEG-ISC non rappresenta una condizione economica, ma svolge una funzione informativa, finalizzata a consentire alla controparte contrattuale di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento, ragione per cui la mancata o erronea indicazione non comporta l'invalidità del contratto, potendo, al più, - 5 -
rappresentare una fonte di risarcimento del danno, là dove si provi che quella mancanza o erroneità hanno inciso sulla corretta rappresentazione dell'oggetto del contratto o sulla stessa decisione di stipulare il contratto.
La interponeva appello avverso la Parte_1
suddetta decisione per il seguente motivo: Sull'erronea conferma del decreto ingiuntivo opposto, omessa valutazione dell'intervenuto pagamento della minor somma di € 49.682,40.
La soc. in qualità di mandataria della soc. Controparte_1
non si costituiva in giudizio, e pertanto veniva Controparte_2
dichiarata contumace.
Si costituiva, invece, la soc. e per essa quale Controparte_3
procuratrice speciale la soc. (già Controparte_4 [...]
, in qualità di cessionaria del credito dal Controparte_5 [...]
la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità CP_1
dell'appello e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Nelle more del processo le parti raggiungevano un accordo transattivo.
Indi la rinunciava agli atti del giudizio di Parte_1
appello, mentre la e per essa quale procuratrice Controparte_3
speciale la , accettava la rinuncia. Controparte_4
La Corte, preso atto della rinuncia e dell'accettazione, e verificata la regolarità delle stesse, non può che dichiarare l'estinzione del processo, a spese di lite compensate, come da concorde richiesta delle parti. - 6 -
Non è necessaria l'accettazione da parte del Controparte_1
in qualità di mandatario della soc. non essendosi detta CP_2
parte costituita in giudizio.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- dichiara estinto il processo a spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio
2025.
IL PRESIDENTE Est.
Dott. Cesare Massetti