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15 gennaio 1992
15 gennaio 1992
Art. 28. (Bilancio pluriennale). 1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' articolo 4 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , il bilancio pluriennale dello Stato e della aziende autonome per il triennio 1992-1994, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.
Note all'art. 28:
- Il testo dell' art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , concernente "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio", come sostituito dall' art. 4 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , e' il seguente:
"Art. 4 (Bilancio pluriennale). - 1. Il bilancio pluriennale di previsione e' elaborato in termini di competenza dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in coerenza con le regole e gli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria, e copre un periodo non inferiore a tre anni. Il bilancio pluriennale espone separatamente:
a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente (bilancio pluriennale a legislazione vigente);
b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione economico- finanziaria (bilancio pluriennale programmatico).
2. Il bilancio pluriennale e' redatto per categorie di entrata e categorie di spesa; nell'ambito di queste ultime vengono individuati i trasferimenti correnti e di conto capitale verso i principali settori di spesa decentrata. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contem- plate ed e' aggiornato annualmente.
3. Nelle note preliminari che illustrano le previsioni complessive del bilancio pluriennale, devono essere moti- vate le eventuali variazioni rispetto alle previsioni contenute nel precedente bilancio pluriennale, indicando le variazioni derivanti dagli andamenti tendenziali dell'economia e quelle derivanti dagli interventi programmatici.
4. Il bilancio pluriennale e' approvato con apposito articolo del disegno di legge di bilancio. La versione prevista alla lettera a) del comma 1 e' integrata con gli effetti della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica eventualmente gia' approvati".
Note all'art. 28:
- Il testo dell' art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , concernente "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio", come sostituito dall' art. 4 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , e' il seguente:
"Art. 4 (Bilancio pluriennale). - 1. Il bilancio pluriennale di previsione e' elaborato in termini di competenza dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in coerenza con le regole e gli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria, e copre un periodo non inferiore a tre anni. Il bilancio pluriennale espone separatamente:
a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente (bilancio pluriennale a legislazione vigente);
b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione economico- finanziaria (bilancio pluriennale programmatico).
2. Il bilancio pluriennale e' redatto per categorie di entrata e categorie di spesa; nell'ambito di queste ultime vengono individuati i trasferimenti correnti e di conto capitale verso i principali settori di spesa decentrata. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contem- plate ed e' aggiornato annualmente.
3. Nelle note preliminari che illustrano le previsioni complessive del bilancio pluriennale, devono essere moti- vate le eventuali variazioni rispetto alle previsioni contenute nel precedente bilancio pluriennale, indicando le variazioni derivanti dagli andamenti tendenziali dell'economia e quelle derivanti dagli interventi programmatici.
4. Il bilancio pluriennale e' approvato con apposito articolo del disegno di legge di bilancio. La versione prevista alla lettera a) del comma 1 e' integrata con gli effetti della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica eventualmente gia' approvati".
Giurisprudenza • 2
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