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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/08/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Helenia Ercoli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 242/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. Parte_1
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da note conclusive in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 14 D. Lgs. n. 150/2011 e s.m.i. e 281-decies e ss. c.p.c., il ricorrente, Avv.
[...]
ha adito il Tribunale di Terni chiedendo, in via principale, di accertare e dichiarare che Pt_1
è debitrice nei propri confronti per la complessiva somma di € 2.930,14 o per quella
Controparte_1 somma diversa, maggiore o minore, che sarebbe risultata equa e di giustizia relativa al saldo dell'attività professionale espletata nel giudizio Tribunale di Terni RG 1003/16; di condannare, per l'effetto, al pagamento, in proprio favore, della somma di € 2.930,14 o di quella
Controparte_1 somma diversa, maggiore o minore, che sarebbe risultata equa e di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo effettivo;
in via subordinata, di accertare ed individuare, nel denegato e non creduto caso in cui non fosse stata accolta la domanda principale, il compenso dovuto da nella misura adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della
Controparte_1 professione esercitata dal medesimo ex art. 2233 c.c.; di condannare, per l'effetto, al
Controparte_1 pagamento, in proprio favore, della somma come sopra individuata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo effettivo.
Riferiva il ricorrente di essere creditore nei confronti di , per avere svolto prestazioni Controparte_1 professionali in favore della stessa, nel giudizio promosso avanti al Tribunale di Terni, da Parte_2 rubricato al RG n. 1003/2016 e descriveva l'attività professionale svolta in favore della cliente, la quale pagina 1 di 3 gli aveva conferito mandato per rappresentarla e difenderla nel summenzionato giudizio, giusta delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale, spiegata, in accordo con , al principale scopo di contrastare la domanda avversaria ottenendo, Controparte_1 se del caso, una compensazione.
Riferiva il ricorrente che il suddetto giudizio si concludeva con sentenza n. 361/2020 pubbl. il
12/06/2020, RG n. 1003/2016 del Tribunale di Terni, Repert. n. 485/2020 del 15/06/2020 con la quale il Tribunale rigettava la domanda attrice e la domanda riconvenzionale della convenuta e compensava integralmente tra le parti le spese di lite, come da documenti che produceva.
Riferiva, dunque, che nel corso del giudizio gli corrispondeva acconti per € 442,15 Controparte_1 oltre accessori e rimborso spese vive (totale € 800,00) come da fattura n. 66 del 18.06.16 ed € 205,60 oltre accessori (totale € 300,00) come da fattura n. 5 del 04.01.17, che produceva, per un totale compensi di € 861,00 (accessori inclusi e spese vive escluse) e che esso ricorrente, stante la disposta compensazione delle spese, in via del tutto eccezionale, decideva di accordare a una Controparte_1 tariffa forfettaria a saldo, di assoluto favore, pari a soli ulteriori € 2.000,00, oltre accessori di legge e rimborso spese vive sostenute (totale € 2.930,14) come da fattura pro forma n. 44 del 25.08.20, che produceva.
Tale fattura pro forma, tuttavia, nonostante plurime richieste, non veniva pagata dalla resistente: il ricorrente affermava che la tariffa applicata ratione temporis per il giudizio in questione, avente il valore di € 17.118,51, era stata calcolata in via del tutto eccezionale, in deroga alla nota spese depositata, tenendo conto dei valori minimi di cui alle tariffe DM 55/14 e, comunque, anche della comune conoscenza.
Il ricorrente affermava che il compenso per l'opera prestata, ex art. 2230 c.c., calcolato come indicato, poteva essere determinato anche dal Giudice, ex art. 2233 c.c. e che gli spettava la rimanente somma di
€ 2.930,14 di cui € 11,90 per rimborso spese vive postali per intimazione testi, come da documenti che produceva, o quella somma diversa, maggiore o minore che sarebbe stata considerata equa e di giustizia.
Dopo il deposito del ricorso, il giudice fissava la data della prima udienza ed assegnava al ricorrente il termine per la notifica del ricorso e del decreto alla resistente;
il ricorrente depositava documentazione attestante il buon fine della notifica;
alla prima udienza la resistente non compariva e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
All'esito del giudizio si ritiene fondata la domanda avanzata dal ricorrente.
E' stata dimostrata, infatti, l'attività professionale svolta dall'Avv. in favore di Parte_1 CP_1 nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Terni RG 1003/16, nonché il risultato
[...] conseguito.
Relativamente alla somma richiesta, a titolo di compensi professionali e spese vive (oltre accessori di legge), la stessa, alla luce dell'opera prestata, del valore della causa e dei valori minimi di cui alle tariffe DM 55/14, risulta assolutamente congrua: il suddetto DM, infatti, prevede, per lo scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00, un valore minimo di € 2.540,00, un valore massimo di € 7.617,00 ed un valore medio di € 5.077,00.
Posto ciò, valutando l'impegno e il pregio dell'opera prestata dal ricorrente nel procedimento sopra richiamato, nonché i risultati raggiunti, si richiama, in materia, in tema di pagamento dei compensi professionali di un avvocato, la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione II, Ordinanza n. 33193 del
10/11/2022, la quale ha ritenuto che la somma dovuta al professionista può essere calcolata in base ai pagina 2 di 3 valori medi dei parametri forensi e, pertanto, non è necessaria la preventiva acquisizione del parere del Consiglio dell'Ordine del foro di appartenenza.
Considerato quanto sopra, anche alla luce del disposto di cui all'art. 2233 c.c, si ritiene assolutamente congrua e commisurata all'opera prestata la somma richiesta dal ricorrente a saldo della prestazione svolta, pari ad € 2.000,00, oltre accessori di legge e rimborso spese vive postali per intimazione testi sostenute per € 11,90, per un totale, quindi, di € 2.930,14.
La resistente, , quindi, deve essere condannata al pagamento della somma richiesta Controparte_1 dal ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda del ricorrente Avv. avanzata nei confronti di e, Parte_1 Controparte_1 per l'effetto:
-condanna a corrispondere all'Avv. la somma di € 2.930,14, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo effettivo;
-condanna, altresì la parte resistente, a rimborsare alla parte ricorrente, Avv. Controparte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 130,87 per spese, € 1.701,00 per compensi professionali, Pt_1 oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Terni, 1 agosto 2025
Il Giudice Onorario dott. Helenia Ercoli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Helenia Ercoli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 242/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. Parte_1
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da note conclusive in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 14 D. Lgs. n. 150/2011 e s.m.i. e 281-decies e ss. c.p.c., il ricorrente, Avv.
[...]
ha adito il Tribunale di Terni chiedendo, in via principale, di accertare e dichiarare che Pt_1
è debitrice nei propri confronti per la complessiva somma di € 2.930,14 o per quella
Controparte_1 somma diversa, maggiore o minore, che sarebbe risultata equa e di giustizia relativa al saldo dell'attività professionale espletata nel giudizio Tribunale di Terni RG 1003/16; di condannare, per l'effetto, al pagamento, in proprio favore, della somma di € 2.930,14 o di quella
Controparte_1 somma diversa, maggiore o minore, che sarebbe risultata equa e di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo effettivo;
in via subordinata, di accertare ed individuare, nel denegato e non creduto caso in cui non fosse stata accolta la domanda principale, il compenso dovuto da nella misura adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della
Controparte_1 professione esercitata dal medesimo ex art. 2233 c.c.; di condannare, per l'effetto, al
Controparte_1 pagamento, in proprio favore, della somma come sopra individuata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo effettivo.
Riferiva il ricorrente di essere creditore nei confronti di , per avere svolto prestazioni Controparte_1 professionali in favore della stessa, nel giudizio promosso avanti al Tribunale di Terni, da Parte_2 rubricato al RG n. 1003/2016 e descriveva l'attività professionale svolta in favore della cliente, la quale pagina 1 di 3 gli aveva conferito mandato per rappresentarla e difenderla nel summenzionato giudizio, giusta delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale, spiegata, in accordo con , al principale scopo di contrastare la domanda avversaria ottenendo, Controparte_1 se del caso, una compensazione.
Riferiva il ricorrente che il suddetto giudizio si concludeva con sentenza n. 361/2020 pubbl. il
12/06/2020, RG n. 1003/2016 del Tribunale di Terni, Repert. n. 485/2020 del 15/06/2020 con la quale il Tribunale rigettava la domanda attrice e la domanda riconvenzionale della convenuta e compensava integralmente tra le parti le spese di lite, come da documenti che produceva.
Riferiva, dunque, che nel corso del giudizio gli corrispondeva acconti per € 442,15 Controparte_1 oltre accessori e rimborso spese vive (totale € 800,00) come da fattura n. 66 del 18.06.16 ed € 205,60 oltre accessori (totale € 300,00) come da fattura n. 5 del 04.01.17, che produceva, per un totale compensi di € 861,00 (accessori inclusi e spese vive escluse) e che esso ricorrente, stante la disposta compensazione delle spese, in via del tutto eccezionale, decideva di accordare a una Controparte_1 tariffa forfettaria a saldo, di assoluto favore, pari a soli ulteriori € 2.000,00, oltre accessori di legge e rimborso spese vive sostenute (totale € 2.930,14) come da fattura pro forma n. 44 del 25.08.20, che produceva.
Tale fattura pro forma, tuttavia, nonostante plurime richieste, non veniva pagata dalla resistente: il ricorrente affermava che la tariffa applicata ratione temporis per il giudizio in questione, avente il valore di € 17.118,51, era stata calcolata in via del tutto eccezionale, in deroga alla nota spese depositata, tenendo conto dei valori minimi di cui alle tariffe DM 55/14 e, comunque, anche della comune conoscenza.
Il ricorrente affermava che il compenso per l'opera prestata, ex art. 2230 c.c., calcolato come indicato, poteva essere determinato anche dal Giudice, ex art. 2233 c.c. e che gli spettava la rimanente somma di
€ 2.930,14 di cui € 11,90 per rimborso spese vive postali per intimazione testi, come da documenti che produceva, o quella somma diversa, maggiore o minore che sarebbe stata considerata equa e di giustizia.
Dopo il deposito del ricorso, il giudice fissava la data della prima udienza ed assegnava al ricorrente il termine per la notifica del ricorso e del decreto alla resistente;
il ricorrente depositava documentazione attestante il buon fine della notifica;
alla prima udienza la resistente non compariva e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
All'esito del giudizio si ritiene fondata la domanda avanzata dal ricorrente.
E' stata dimostrata, infatti, l'attività professionale svolta dall'Avv. in favore di Parte_1 CP_1 nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Terni RG 1003/16, nonché il risultato
[...] conseguito.
Relativamente alla somma richiesta, a titolo di compensi professionali e spese vive (oltre accessori di legge), la stessa, alla luce dell'opera prestata, del valore della causa e dei valori minimi di cui alle tariffe DM 55/14, risulta assolutamente congrua: il suddetto DM, infatti, prevede, per lo scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00, un valore minimo di € 2.540,00, un valore massimo di € 7.617,00 ed un valore medio di € 5.077,00.
Posto ciò, valutando l'impegno e il pregio dell'opera prestata dal ricorrente nel procedimento sopra richiamato, nonché i risultati raggiunti, si richiama, in materia, in tema di pagamento dei compensi professionali di un avvocato, la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione II, Ordinanza n. 33193 del
10/11/2022, la quale ha ritenuto che la somma dovuta al professionista può essere calcolata in base ai pagina 2 di 3 valori medi dei parametri forensi e, pertanto, non è necessaria la preventiva acquisizione del parere del Consiglio dell'Ordine del foro di appartenenza.
Considerato quanto sopra, anche alla luce del disposto di cui all'art. 2233 c.c, si ritiene assolutamente congrua e commisurata all'opera prestata la somma richiesta dal ricorrente a saldo della prestazione svolta, pari ad € 2.000,00, oltre accessori di legge e rimborso spese vive postali per intimazione testi sostenute per € 11,90, per un totale, quindi, di € 2.930,14.
La resistente, , quindi, deve essere condannata al pagamento della somma richiesta Controparte_1 dal ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda del ricorrente Avv. avanzata nei confronti di e, Parte_1 Controparte_1 per l'effetto:
-condanna a corrispondere all'Avv. la somma di € 2.930,14, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo effettivo;
-condanna, altresì la parte resistente, a rimborsare alla parte ricorrente, Avv. Controparte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 130,87 per spese, € 1.701,00 per compensi professionali, Pt_1 oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Terni, 1 agosto 2025
Il Giudice Onorario dott. Helenia Ercoli
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