Decreto cautelare 13 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Decreto cautelare 15 luglio 2025
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00388/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01260/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1260 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-ricorrente-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Scifo e Francesco Cinquemani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) “CN1”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Martina Peano ed Elena Serra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
“- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di carattere ordinatorio e cautelare dell’ASL “CN1” - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Area Sanità Animale, notificato in data 21/06/2024, con il quale è stato disposto il blocco ufficiale di tutti i bovini presenti nello stabulario di proprietà della ricorrente e il successivo abbattimento dei capi infetti;
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di carattere ordinatorio e cautelare dell’ASL “CN1” - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Area Sanità Animale, notificato in data 21/06/2024, con il quale è stato disposto il blocco ufficiale di n. 9 ovini risultati portatori di genotipi non resistenti alla “scrapie ovina” ed è stato ordinato l’abbattimento o la castrazione degli stessi;
- della nota prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui l’ASL “CN1” - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Area Sanità Animale ha ritenuto la richiesta di controperizia della ricorrente in contrasto con quanto previsto dal d.lgs. n. 27/2021;
- di tutti gli atti presupposti, preordinati, consequenziali e comunque connessi”;
nonché per l’accertamento
“del diritto della ricorrente a far eseguire una controperizia sui campioni ematici prelevati dai n. 9 capi risultati positivi alla tubercolosi, previa disposizione, ove occorrer possa, di una verificazione e/o di una consulenza ai sensi degli artt. 63 c. 4, 66 e 67 c.p.a. volta a:
- verificare se l’accertamento dell’infezione da tubercolosi bovina, appurato dall’ASL CN1, possa ritenersi correttamente svolto, tanto nelle modalità, quanto nell’esito;
- ripetere le analisi sui bovini per verificare la positività o meno degli animali alla tubercolosi bovina”;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12/2/2025:
per l'annullamento
“- del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, notificato in data 28/01/2025, con il quale l’ASL “CN1” - Dipartimento di Prevenzione (S.C. Area Sanità Animale) ha disposto la castrazione di tutti gli arieti adulti presenti nello stabulario di proprietà della ricorrente ed identificati in data -OMISSIS-;
- della relazione a seguito di controllo ufficiale prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL “CN1”;
- di tutti gli atti presupposti, preordinati, consequenziali e comunque connessi”;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’11/07/2025:
per l’annullamento
“- dell’ordinanza n. prot. -OMISSIS-, con la quale la ASL CN1 disponeva ed imponeva, ai sensi dell’art. 138 del regolamento CE 15.03.2017 n. 625 e dell’art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 27 del 02/02/2021, le misure necessarie alla corretta identificazione degli ovini della ricorrente marcati con contrassegni provvisori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- ai fini dell’attuazione del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di carattere ordinatorio e cautelare dell’ASL CN1, con cui è stato disposto il blocco ufficiale dei suddetti 9 ovini e ne è stato ordinato l’abbattimento o la castrazione e ordinava alla signora -ricorrente-, in qualità di responsabile degli animali, di provvedere all’identificazione ai sensi della normativa vigente di tutti gli ovini presenti per distinguere gli arieti portatori dei genotipi non resistenti alla “Scrapie ovina”, marcati con contrassegni provvisori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- dagli altri e di avviarli all’abbattimento oppure alla castrazione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento per le seguenti motivazioni: ovini portatori di genotipi non resistenti alla scrapie ovina”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) “CN1”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il dott. PI NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data -OMISSIS- l’ASL di Cuneo “CN1”, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, ha eseguito un sopralluogo presso la struttura della ricorrente, contraddistinta nei cartelli come “ Stabulario - Animali ecobiosistematici ”, al fine di accertare il rispetto delle norme di igiene e sicurezza.
A seguito di tale sopralluogo, per quanto rileva nel presente giudizio, l’ASL ha rilevato la mancanza dei sistemi identificativi degli animali (cui è seguita l’emanazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con provvedimento del -OMISSIS-) e una serie di irregolarità sulle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza nelle quali erano tenuti. Inoltre, sono state eseguite le profilassi obbligatorie su ogni specie animale, superando con l’intervento dei Carabinieri le resistenze opposte dalla ricorrente.
All’esito delle analisi svolte dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, è stata accertata la positività alla tubercolosi dei bovini della ricorrente e la presenza di alcuni ovini (che sono stati identificati con contrassegni provvisori) portatori di genotipi non resistenti alla “scrapie ovina”.
In ragione di ciò, con i due provvedimenti del -OMISSIS- indicati in epigrafe l’ASL ha disposto, ai sensi dell’art. 138 reg. UE n. 625/2017, da un lato, il blocco ufficiale di tutti i bovini presenti nello stabulario di proprietà della ricorrente e il “ …successivo abbattimento dei capi infetti entro 15 giorni dalla data di notifica… ”, e dall’altro, il blocco ufficiale degli ovini portatori di genotipi non resistenti alla “scrapie ovina” (identificati con contrassegni provvisori) e l’abbattimento o la castrazione degli stessi “ …entro 30 giorni dalla notifica… ”.
Con lettera del -OMISSIS- la ricorrente, tramite il proprio difensore, ha richiesto all’ASL di sospendere l’esecuzione del provvedimento relativo ai bovini e di consentirle, ai sensi dell’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 27/2021, di effettuare una controperizia sui campioni di sangue risultati positivi alla tubercolosi.
In riscontro a tale richiesta, con nota del -OMISSIS-, l’ASL – dopo avere comunicato di averla inoltrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo – ha rilevato che la norma richiamata dalla ricorrente non troverebbe applicazione nel caso di specie, in virtù di quanto previsto dagli artt. 7, comma 7, d.lgs. n. 27/2021 e 2, comma 2, reg. UE n. 625/2017.
Avverso i sopra indicati provvedimenti dell’ASL, la ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone l’annullamento, previa verificazione o consulenza tecnica volta ad accertare la correttezza degli accertamenti dell’infezione da tubercolosi bovina svolti dall’ASL.
Si è costituita in giudizio l’ASL resistendo al ricorso.
Con provvedimento del -OMISSIS- il GIP del Tribunale di Cuneo – rilevata la mancata ottemperanza della ricorrente ai provvedimenti dell’ASL e ritenuto sussistente il pericolo che la libera disponibilità degli animali in capo alla stessa “ …possa aggravare e protrarre le conseguenze del reato per cui si procede (essendo già stato segnalato al SISP dell’Asl CN1 sin dal -OMISSIS- la presenza di un focolaio di tubercolosi bovina), con speciale riferimento alle pregiudizievoli conseguenze per la salute pubblica umana e animale… ” – ha disposto “… il sequestro preventivo dei bovini e degli arieti risultati portatori di malattie contagiose ed oggetto dei provvedimenti dell’Autorità Sanitaria Veterinaria, assegnandoli a quest’ultima per quanto di competenza in merito ai necessari provvedimenti di bonifica sanitaria ”.
A seguito dell’effettuazione del sopralluogo di controllo del -OMISSIS-, l’ASL ha proceduto all’esecuzione del provvedimento relativo all’abbattimento dei capi bovini e – “ […] data l’impossibilità, da parte degli operatori dello Scrivente Servizio di individuare con esattezza tutti gli arieti oggetto del provvedimento ordinatorio e cautelare Prot ASL CN1 n. -OMISSIS-, perché privi di contrassegno […] ” – ha imposto, con provvedimento del -OMISSIS-, “…in alternativa al loro abbattimento, di procedere alla castrazione di tutti i maschi adulti presenti e identificati in data -OMISSIS-, entro 15 giorni dalla ricezione del presente atto, tramite l’intervento di un veterinario libero professionista ”.
Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
Con ordinanza n. 96/2025 questo Tribunale ha ritenuto di “ …accogliere la domanda cautelare ai soli fini di un riesame, e per l’effetto: - di disporre la sospensione del provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui impone la castrazione anche degli arieti per i quali non vi è stato il riscontro delle analisi di laboratorio della presenza di genotipi non resistenti alla “scrapie ovina”; - di ordinare all’A.S.L. di rideterminarsi sul punto, provvedendo ad eseguire gli accertamenti necessari per distinguere gli arieti portatori dei genotipi non resistenti alla “scrapie ovina” dagli altri o motivando sull’impossibilità materiale di eseguirli (o eventualmente di eseguirli nei tempi imposti da una riscontrata situazione di urgenza), fermo restando il potere dell’autorità sanitaria di seguire le modalità e di adottare tutte le precauzioni ritenute indispensabili a tutela della salute pubblica; - di specificare che grava sulla ricorrente l’obbligo di fornire la necessaria collaborazione all’A.S.L., onde consentire la corretta identificazione degli animali e l’accertamento del relativo stato sanitario, e che un eventuale comportamento inottemperante a tale obbligo potrà essere valutato da questo Tribunale ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. […] ”.
Con provvedimento del -OMISSIS- l’ASL ha ordinato alla ricorrente “ …in qualità di responsabile degli animali, di provvedere all’identificazione ai sensi della normativa vigente di tutti gli ovini presenti per distinguere gli arieti portatori dei genotipi non resistenti alla “scrapie ovina”, marcati con contrassegni provvisori […] dagli altri e di avviarli all’abbattimento oppure alla castrazione entro 30 giorni dalla notifica … ”
Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha presentato un secondo ricorso per motivi aggiunti, chiedendo, previa sospensione, il suo annullamento, oltre alla condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno.
Con ordinanza n. 335/2025, confermata in appello dal Consiglio di Stato (ordinanza n. 3200/2025), questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta con il secondo ricorso per motivi aggiunti.
In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie e repliche.
All’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, l’Amministrazione resistente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse in riferimento all'impugnazione del provvedimento con il quale è stato disposto il blocco ufficiale di tutti i bovini e l’abbattimento dei capi infetti (prot. n. -OMISSIS-), essendo stato portato ad esecuzione nelle more del giudizio.
L’eccezione non può essere accolta in quanto, sebbene sia venuto meno l’interesse alla domanda di annullamento per l’intervenuta esecuzione del provvedimento, risulta permanere l’interesse alla decisione della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente.
1.2. Deve invece ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il primo ricorso per motivi aggiunti essendo stato il provvedimento ivi censurato (prot. n.-OMISSIS-) – con il quale l’Amministrazione resistente aveva imposto alla ricorrente di procedere, in alternativa all’abbattimento, alla castrazione di tutti gli arieti maschi – sostituito dal successivo provvedimento del -OMISSIS- (n. prot. -OMISSIS-), emanato a seguito dell’ordinanza cautelare n. 96/2025 di questo Tribunale, con il quale l’Amministrazione le ha ordinato di provvedere all’identificazione degli ovini portatori di genotipi non resistenti alla scrapie ovina secondo quanto previsto dalla normativa vigente e di avviarli all’abbattimento o alla castrazione.
2. Ciò posto, con il primo motivo del ricorso introduttivo e con il primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, nella sua prima parte, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, la ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge e di eccesso di potere sostenendo che la normativa euro-unitaria e nazionale posta a fondamento dei provvedimenti impugnati non risulterebbe applicabile alla sua attività, la quale non consisterebbe in un allevamento di animali ma avrebbe esclusiva finalità di ricerca scientifica.
La censura è infondata.
Come già rilevato in sede cautelare, la ricorrente non ha prodotto alcun provvedimento autorizzatorio allo svolgimento dell’attività di ricerca scientifica sugli animali né è emersa in sede di sopralluogo da parte dell’Autorità sanitaria alcuna evidenza dello svolgimento di tale attività nel rispetto della normativa speciale di riferimento.
In ogni caso e più in generale, la pretesa della ricorrente di gestire una struttura nella quale è stata accertata la presenza di 128 animali di specie diverse senza l’obbligo di rispettare alcuna normativa a tutela della salute umana e degli animali risulta del tutto in contrasto con i principi costituzionali e con i principi generali dell’ordinamento, a maggior ragione a fronte di quanto emerso in sede di sopralluogo (cfr. verbale di sopralluogo del -OMISSIS-, doc. 8 resistente, e relazione dell’A.S.L. del -OMISSIS-, doc. 22 resistente) in ordine alla mancata esecuzione delle profilassi obbligatorie per ogni specie animale e al mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie dei locali e di quelle necessarie al benessere degli animali. Tutte circostanze oggetto di accertamento da parte dell’Autorità sanitaria e delle quali non è stata fornita alcuna prova contraria da parte della ricorrente.
3. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo la ricorrente censura per violazione di legge ed eccesso di potere il provvedimento con il quale è stato disposto il blocco ufficiale dei bovini, contestando la regolarità e la correttezza degli accertamenti sanitari effettuati dall’Amministrazione in ordine alla riscontrata positività dei capi presenti nella struttura alla tubercolosi bovina.
Il motivo è infondato.
Quanto al metodo seguito, l’Amministrazione resistente ha richiamato a fondamento dell’utilizzo della “prova del gamma-interferone” sia la disciplina euro-unitaria (allegato III reg. 2020/689/UE) sia la disciplina nazionale (decreto del Ministero della Salute del 2 maggio 2024, allegato 2, recante “il programma nazionale obbligatorio di eradicazione nelle zone non indenni per l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) per le popolazioni di bovini ”).
Quanto alla correttezza degli accertamenti eseguiti, si deve rilevare che gli stessi risultano effettuati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, come emerge dai rapporti di prova del giugno 2024 agli atti (doc. 11 e 12), e confermati da accertamenti successivi dello stesso Istituto (cfr. doc. 34 resistente). A fronte di tali evidenze istruttorie provenienti da un ente pubblico tecnicamente qualificato, la ricorrente non ha fornito alcun elemento volto a metterne in dubbio l’attendibilità, non potendo ritenersi sufficiente a superare le risultanze delle indagini di laboratorio svolte il solo “esame clinico diretto” da parte di un proprio consulente (cfr. doc. 12 ricorrente).
4. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente censura i provvedimenti impugnati per violazione di legge e del contraddittorio procedimentale.
In particolare, la ricorrente denuncia la mancata applicazione nel caso di specie dell’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 27/2021, a norma del quale “ Gli operatori dei settori di cui all'articolo 2, comma 1 i cui animali o merci sono stati oggetto di controllo ufficiale mediante campionamento con esito sfavorevole, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento hanno diritto, a proprie spese, di fare condurre una controperizia a cura di un esperto di parte qualificato, consistente nell'esame documentale delle registrazioni inerenti le attività condotte dal momento del campionamento sino all'emissione del rapporto di prova relativo alla singola analisi, prova o diagnosi. L'esame documentale viene richiesto all'Autorità competente che ha effettuato il campionamento entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole. Rientra nella controperizia l'esecuzione a proprie spese presso un laboratorio accreditato di propria fiducia dell'analisi, prova o diagnosi fatta effettuare dall'operatore sull'aliquota eventualmente resa disponibile al momento del campionamento ”.
Il motivo deve ritenersi infondato.
La norma richiamata dalla ricorrente non trova applicazione, per espressa previsione dell’art. 7, comma 7, d.lgs. n. 27/2021, “ …alle altre attività ufficiali di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento ”, definite da quest’ultima norma come quelle “ …attività, diverse dai controlli ufficiali, che sono effettuate dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono state delegate alcune altre attività ufficiali a norma del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a eradicare tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali” .
Nel caso di specie, l’attività svolta dall’Autorità sanitaria, essendo volta ad accertare la presenza di malattie animali e a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie, rientra tra le ipotesi per le quali non è garantito il diritto ad una controperizia su richiesta della parte privata, tenuto anche conto delle esigenze di celerità del procedimento a tutela della salute pubblica (al riguardo, nell’impugnata nota del -OMISSIS- di diniego della controperizia l’ASL ha rilevato come l’attività svolta fosse “ …tesa ad accertare la presenza di una malattia animale ad elevata diffusibilità e pericolosità, oggetto di piani nazionali e regionali di eradicazione e sorveglianza… ”).
5. Con il secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente censura per violazione di legge il provvedimento impugnato contestando la necessarietà della misura della castrazione o dell’abbattimento per gli ovini risultanti portatori di genotipi non resistenti alla scrapie ovina.
La censura è infondata.
L’Amministrazione resistente ha emanato il provvedimento sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministero della Salute del 25 novembre 2015 (recante “ Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale ”), ed in particolare, dal suo allegato I, parte B, in base al quale “ III. Eliminazione obbligatoria degli animali 1. Tutti gli animali portatori dell'allele VRQ e quindi non destinabili alla riproduzione devono essere annotati nel registro di stalla in maniera tale che ne venga garantita la tracciabilità fino alla macellazione che dovrà essere attuata entro i 30 giorni successivi alla determinazione del loro genotipo. Gli animali non potranno lasciare gli allevamenti se non per essere destinati alla macellazione immediata. 2. Gli ovini maschi in possesso di un genotipo che ne determina il divieto di impiego come riproduttori, in base a quanto previsto nella parte B, punto II, del presente allegato I, devono essere obbligatoriamente macellati o castrati entro 30 giorni dalla notifica del genotipo. Solo nel caso di giustificata necessità, previa autorizzazione ministeriale, questi animali possono essere abbattuti e distrutti ”.
Le misure che sono state adottate dall’Amministrazione resistente risultano pertanto legittime in quanto imposte a livello normativo a tutela della salute pubblica, anche in applicazione degli obblighi previsti a livello europeo (reg. 22 maggio 2001, n. 999/2001/CE).
6. Con il primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, nella sua seconda parte, la ricorrente lamenta che l’Amministrazione resistente avrebbe illegittimamente spostato sulla stessa l’onere dell’identificazione degli ovini portatori dei genotipi non resistente alla “scrapie ovina”.
La censura deve ritenersi infondata.
Occorre premettere, come già riportato sopra nella parte in fatto, che l’Amministrazione resistente, all’esito del sopralluogo e degli accertamenti genetici svolti nel giugno 2024, aveva individuato gli arieti portatori dei genotipi non resistenti alla “scrapie ovina” e li aveva identificati con dei contrassegni provvisori, i quali sono stati successivamente rimossi dalla ricorrente (circostanza indicata nella relazione dell’ASL del -OMISSIS-, cfr. doc. 20 resistente, e non contestata in giustizio). Risulta pertanto imputabile alla sola ricorrente l’impossibilità per i veterinari, nel corso del controllo del -OMISSIS-, di distinguere gli arieti oggetto del provvedimento di blocco ufficiale dagli altri.
Ciò premesso e considerato, deve ritenersi legittimo il provvedimento dell’Amministrazione resistente con il quale, nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità richiamato nell’ordinanza n. 96/2025 di questo Tribunale, è stata sostituito l’obbligo della ricorrente di procedere alla castrazione di tutti gli arienti maschi con l’obbligo di avviare alla castrazione solamente i capi portatori di genotipi non resistenti alla “scrapie ovina”, previa identificazione di questi ultimi ad onere della stessa ricorrente.
Per contro, si deve rilevare che la ricorrente, oltre ad avere ostacolato le attività di accertamento nel corso di tutto il procedimento, non ha ottemperato neanche a quanto da ultimo richiestole (cfr. docc. 29 e 31 resistente), senza addurre alcuna ragione a giustificazione di tale inottemperanza.
7. L’insussistenza dei vizi di legittimità denunciati dalla ricorrente comporta l’infondatezza anche della domanda risarcitoria proposta, non sorretta peraltro da alcun elemento di prova in ordine ai danni subiti.
8. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, devono essere respinti il ricorso introduttivo e il secondo ricorso per motivi aggiunti e deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il primo ricorso per motivi aggiunti.
9. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte ricorrente, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
a) respinge il ricorso introduttivo e il secondo ricorso per motivi aggiunti;
b) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il primo ricorso per motivi aggiunti;
c) condanna la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e tutte le persone fisiche coinvolte nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA PE, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
PI NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI NO | FA PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.