TAR Torino, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 388
TAR
Decreto cautelare 13 febbraio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
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Decreto cautelare 15 luglio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
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Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Improcedibile
    Esecuzione del provvedimento

    L'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è stata accolta in riferimento alla domanda di annullamento, ma permane l'interesse alla decisione sulla domanda risarcitoria.

  • Improcedibile
    Sostituzione del provvedimento impugnato

    Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il provvedimento impugnato è stato sostituito da uno successivo.

  • Rigettato
    Applicabilità della normativa sulla scrapie ovina

    Le misure adottate dall'Amministrazione sono legittime in quanto imposte dalla normativa nazionale ed europea a tutela della salute pubblica.

  • Rigettato
    Onere dell'identificazione degli ovini

    L'onere dell'identificazione è stato legittimamente posto in capo alla ricorrente poiché è stata lei stessa a rimuovere i contrassegni provvisori precedentemente apposti dall'ASL, rendendo impossibile l'identificazione da parte dei veterinari.

  • Rigettato
    Applicabilità della normativa sulla controperizia

    La norma sulla controperizia non trova applicazione in questo caso poiché l'attività dell'Autorità sanitaria rientra tra le 'altre attività ufficiali' definite dal Regolamento UE 625/2017, volte ad accertare e contenere malattie animali, e data l'esigenza di celerità a tutela della salute pubblica.

  • Rigettato
    Natura dell'attività svolta

    La normativa è applicabile poiché la ricorrente non ha prodotto prove della sua attività di ricerca scientifica né ha rispettato le normative vigenti in materia di igiene, sicurezza e benessere animale, come emerso dal sopralluogo.

  • Rigettato
    Correttezza degli accertamenti sulla tubercolosi bovina

    Gli accertamenti sono stati effettuati secondo la normativa europea e nazionale vigente, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, e confermati da successive analisi. La ricorrente non ha fornito elementi per metterne in dubbio l'attendibilità.

  • Rigettato
    Infondatezza della domanda risarcitoria

    La domanda risarcitoria è infondata in quanto non sono stati riscontrati vizi di legittimità nei provvedimenti impugnati e la ricorrente non ha fornito prove dei danni subiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 388
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 388
    Data del deposito : 25 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo