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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est. dott. Alessandro Carra - Giudice dott. Michele Grande - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2022/2025 VG, avente ad oggetto divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
T R A
e rappresentati e difesi dall' avv. Stefano Parte_1 Parte_2
Chiriatti, come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 21.5.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.5.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 1.12.1999;
− di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 8.5.2000 e in data 16.4.2010;
− di essere stati destinatari del decreto di omologa della separazione n. 15814/2015 reso dal Tribunale di Lecce in data 22.9.2015 R.G. n. 4424/2015;
− di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del
1 matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 21.5.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70, come modificato dalla l.
55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione consensuale delle parti era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate e sovrapponibili a quelle concordate in sede di separazione, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole – con la precisazione che le notazioni inerenti il diritto di vissta attengano alla sola figlia minore - sicchè non v'è ragione di discostarsene:
a) i coniugi vivranno separatamente;
b) la casa coniugale rimarrà assegnata in via esclusiva alla madre,
[...] ; Parte_1 c) la minore rimarrà affidata alla madre;
Per_1 d) il padre avrà facoltà di vedere i figli e di tenerli con sé ogni quindici giorni dalle ore 13,00 del venerdi alle ore 21,00 della domenica, una settimana durante il periodo delle festività natalizie e pasquali, da alternarsi anno per anno, quindici giorni continuativi nel periodo estivo, dal 30 luglio al 14 agosto di ogni anno;
e) ciascuno dei coniugi, economicamente del tutto autonomo, provvederà da sé al proprio mantenimento;
f) il Sig. si obbliga a versare mensilmente alla Sig.ra a titolo Parte_2 Pt_1 di contributo per il mantenimento dei figli minori la somma di € 150,00 mensili per ciascun figlio, per un totale di complessivi € 300,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di maggio 2015 fino al raggiungimento della completa autonomia economica dei minori;
g) i coniugi si obbligano a contribuire alle spese straordinarie relative al mantenimento di questi ultimi nella misura del 50% cadauno previa esibizione di fattura e/o quietanza e/o altra attestazione di pagamento;
h) i coniugi si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio del passaporto ed all'espatrio, per sé e per i figli minori, autorizzando sin da ora il rilascio dei necessari documenti;
- che pertanto con la sottoscrizione del presente atto le parti si danno reciprocamente atto di aver completamente definito i propri rapporti economici e di non avere reciprocamente più nulla altro a pretendere, per il presente e/o per il passato, ad alcun titolo, ragione e/o causa”.
Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
2 Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
1.12.1999 in Calimera (Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 168 parte II Serie B anno 1999, alle condizioni indicate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 24.6.2025
La Presidente est.
dott. ssa Francesca Caputo
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