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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/09/2025, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa
Ilaria Iammarino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 4557 del R.G.A.C. dell'anno 2017, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
t r a
(P.IVA ), in persona del liquidatore p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Salvatore D'Apice, giusta procura in atti e come in atti domiciliata
-OPPONENTE-
e
, (P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. rappresentata difesa dall'avv. Marianna Cerrato, giusta procura in atti e come in atti domiciliata
- OPPOSTA–
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la , ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 986/17, emesso dal Tribunale di Nocera in data 06.06.2017, in favore della per il pagamento della somma di euro CP_1 Controparte_1
27.387,60 oltre interessi, vantata a titolo di cambiali scadute ed insolute.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha eccepito la prescrizione dell'azione cartolare oltre che l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, stante il disconoscimento del rapporto sottostante alle cambiali;
ha insistito, altresì, nella declaratoria di condanna ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva l'opposta, con comparsa del 25.01.2018, chiedendo il rigetto della proposta opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
la condanna di controparte alla refusione delle spese di giudizio, oltre che ex art. 96 c.III c.p.c..
Deduceva, in particolare, di aver utilizzato le cambiali quali promesse di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c.. Concesso termine per la negoziazione, le parti non formulavano richieste istruttorie, sicché la causa, ritenuta matura, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 08.07.2024.
*
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da non può trovare Parte_1 accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Giova premettere che, nel caso che occupa, non si verte in tema di azione cambiaria, pacificamente prescritta, bensì di azione causale, fondata sul rapporto sottostante all'emissione delle cambiali.
In tale contesto, le cambiali, pur prescritte, assumono valore di promessa di pagamento ai sensi dell'articolo 1988 c.c., con conseguente inversione dell'onere della prova.
Orbene, parte opponente, gravata di dimostrare l'inesistenza del rapporto commerciale sottostante o il pagamento delle somme, non ha fornito alcuna prova, limitandosi ad un generico disconoscimento.
Sulla base di quanto precede l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato, acquistando definitivamente efficacia esecutiva.
Quanto alle reciproche domande ex art. 96 c.p.c. le stesse vanno rigettate attesa l'insussistenza dei relativi presupposti oggettivi e soggettivi.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e specifiche questioni di fatto e diritto.
P.Q.M
il GOP dott.ssa Ilaria Iammarino, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 986/2017 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 06.06.2017, che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta della somma di euro
2.700,00 oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10.09.2025
IL GOP
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa
Ilaria Iammarino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 4557 del R.G.A.C. dell'anno 2017, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
t r a
(P.IVA ), in persona del liquidatore p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Salvatore D'Apice, giusta procura in atti e come in atti domiciliata
-OPPONENTE-
e
, (P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. rappresentata difesa dall'avv. Marianna Cerrato, giusta procura in atti e come in atti domiciliata
- OPPOSTA–
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la , ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 986/17, emesso dal Tribunale di Nocera in data 06.06.2017, in favore della per il pagamento della somma di euro CP_1 Controparte_1
27.387,60 oltre interessi, vantata a titolo di cambiali scadute ed insolute.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha eccepito la prescrizione dell'azione cartolare oltre che l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, stante il disconoscimento del rapporto sottostante alle cambiali;
ha insistito, altresì, nella declaratoria di condanna ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva l'opposta, con comparsa del 25.01.2018, chiedendo il rigetto della proposta opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
la condanna di controparte alla refusione delle spese di giudizio, oltre che ex art. 96 c.III c.p.c..
Deduceva, in particolare, di aver utilizzato le cambiali quali promesse di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c.. Concesso termine per la negoziazione, le parti non formulavano richieste istruttorie, sicché la causa, ritenuta matura, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 08.07.2024.
*
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da non può trovare Parte_1 accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Giova premettere che, nel caso che occupa, non si verte in tema di azione cambiaria, pacificamente prescritta, bensì di azione causale, fondata sul rapporto sottostante all'emissione delle cambiali.
In tale contesto, le cambiali, pur prescritte, assumono valore di promessa di pagamento ai sensi dell'articolo 1988 c.c., con conseguente inversione dell'onere della prova.
Orbene, parte opponente, gravata di dimostrare l'inesistenza del rapporto commerciale sottostante o il pagamento delle somme, non ha fornito alcuna prova, limitandosi ad un generico disconoscimento.
Sulla base di quanto precede l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato, acquistando definitivamente efficacia esecutiva.
Quanto alle reciproche domande ex art. 96 c.p.c. le stesse vanno rigettate attesa l'insussistenza dei relativi presupposti oggettivi e soggettivi.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e specifiche questioni di fatto e diritto.
P.Q.M
il GOP dott.ssa Ilaria Iammarino, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 986/2017 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 06.06.2017, che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta della somma di euro
2.700,00 oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10.09.2025
IL GOP
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 2/2