Ordinanza cautelare 29 settembre 2025
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 05/05/2026, n. 2868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2868 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02868/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03968/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3968 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
VI FI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Mazzitelli, Antonio Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caserta, non costituito in giudizio;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia 81;
nei confronti
RK Estate S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Spallieri, Claudio Ursomando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione:
-del provvedimento autorizzazione sismica n. 220618030, del 13.12.2022, rilasciato alla RK Estate srl dalla Regione Campania -Genio Civile di Caserta;
-della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) presentata dalla RK Estate S.r.l. in data 01/08/2024, prot. n. 78003 del Comune di Caserta, avente ad oggetto lavori in variante al Permesso di Costruire n. 69 del 13.07.2021, relativamente all'immobile sito in Caserta, fraz. Tredici, Piazza Tredici n. 11, catastalmente identificato al Fg. 47, P.lla 94;
-del Permesso di Costruire (P.d.C.) n. 69 rilasciato dal Comune di Caserta in data 13.07.2021 in favore della RK Estate S.r.l., relativo al medesimo immobile; del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza presentata dal ricorrente in data 12.03.2025 al Comune di Caserta, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, volta ad ottenere l'annullamento in autotutela dei suddetti titoli abilitativi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 1/9/2025:
- del Permesso di Costruire n. 69 rilasciato dal Comune di Caserta in data 13.07.2021 in favore della RK Estate S.r.l., già impugnato con ricorso principale notificato in data 10.07.2025;
- del provvedimento del Genio Civile di Caserta. prot. n. 220618030 del 13.12.2022, qualificato dalla Regione Campania come “Attestazione di Presentazione del Progetto” ai sensi degli artt. 93 e 94-bis del D.P.R. 380/2001, atto presupposto al rilascio del suddetto Permesso di Costruire.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 20/11/2025:
- del Permesso di Costruire n. 69 rilasciato dal Comune di Caserta in data 13.07.2021 in favore della RK Estate S.r.l., già impugnato con ricorso principale notificato in data 10.07.2025;
nonché, ai fini dell’accertamento incidentale della sua illegittimità e della conseguente declaratoria di illegittimità derivata del suddetto Permesso di Costruire:
-del provvedimento del Genio Civile di Caserta. prot. n. 220618030 del 13.12.2022, qualificato dalla Regione Campania come “Attestazione di Presentazione del Progetto” ai sensi degli artt. 93 e 94-bis del D.P.R. 380/2001, atto presupposto al rilascio del suddetto Permesso di Costruire.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione Campania e di RK Estate S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa RI CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
Il Sig. FI VI, odierno ricorrente, è comproprietario, unitamente alla società RK Estate S.r.l., di una quota di un immobile ubicato in Caserta, fraz. Tredici, Piazza Tredici n. 11, catastalmente identificato al Fg. 47, P.lla 94.
In data 13.07.2021, il Comune di Caserta rilasciava alla RK Estate S.r.l il Permesso di Costruire n. 69, per lavori di demolizione e ricostruzione sul predetto fabbricato, con aumento di volumetria ex L.R. Campania 1/2011. Successivamente, la RK Estate S.r.l., in data 01/08/2024, presentava al S.U.E. del Comune di Caserta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) prot. n. 78003, per lavori in variante in corso d’opera al P.d.C. 69/2021.
Ritenendo i suddetti titoli palesemente illegittimi, il Sig. FI, in data 12.03.2025, presentava istanza al Comune di Caserta, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, chiedendone l'annullamento in autotutela.
Il ricorrente insorge avverso i suindicati titoli edilizi censurandone l’illegittimità e deducendo quanto segue:
-il permesso di costruire n. 69/2021 sarebbe stato rilasciato senza la preventiva autorizzazione sismica, intervenuta solo nel mese di dicembre 2022. Una eclatante violazione tecnica riguarderebbe, poi, la mancata realizzazione del giunto sismico tra il nuovo erigendo edificio dalla RK Estate S.r.l. e la preesistente proprietà del Sig. FI. Le opere a realizzarsi con la S.C.I.A. in variante, ancora, come lo spostamento di scale e altre modifiche che incidono sugli elementi portanti, costituivano interventi strutturali rilevanti, che avrebbero richiesto la presentazione di un nuovo progetto e il rilascio di una nuova e specifica autorizzazione sismica. I lavori di demolizione eseguiti dalla RK Estate S.r.l., ancora, avevano causato un grave peggioramento delle condizioni statiche della parte di immobile in proprietà del Sig. FI, tanto da renderlo inagibile.
-il Comune di Caserta non aveva potuto verificare se la RK Estate S.r.l. fosse pienamente legittimata a richiedere i titoli edilizi, in quanto la società aveva reso dichiarazioni quantomeno errate circa la propria esclusiva disponibilità del bene, inducendo in errore l'Amministrazione. Se la situazione di comproprietà fosse stata correttamente rappresentata, il Comune non avrebbe potuto rilasciare i titoli abilitativi senza il consenso e la partecipazione dell'odierno ricorrente.
-nel valutare la S.C.I.A. presentata in data 01/08/2024, il Comune avrebbe dovuto rilevare che gli interventi descritti (spostamento di scale, soppressione di balconi, ecc.) non potevano qualificarsi come mere "varianti in corso d'opera" al precedente P.d.C., bensì integravano vere e proprie varianti essenziali, come tali soggette al rilascio di un nuovo Permesso di Costruire;
-sulla istanza di autotutela, presentata il 12.03.2025, il Comune non aveva dato riscontro, così venendosi a creare una situazione di illegittimo silenzio;
-il tutto denotava un quadro di grave disfunzione amministrativa, che aveva determinato un ingiusto pregiudizio per il ricorrente e un potenziale pericolo per la collettività.
Si costituiva la Regione Campania, la quale, con memoria difensiva, eccepiva, tra l’altro, che l’atto presupposto rilasciato dal Genio Civile non doveva qualificarsi come autorizzazione sismica, bensì come “Attestazione di Presentazione del Progetto” prot. n. 220618030 del 13.12.2022, emessa a seguito di deposito ai sensi degli artt. 93 e 94-bis del D.P.R. 380/2001.
Si costituiva in giudizio anche la società RK Estate S.r.l che eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale per essere devoluta la presente controversia alla giurisdizione ordinaria. Eccepiva, inoltre, la tardività del ricorso e la sua inammissibilità, per non avere il ricorrente alcun interesse alla sua decisione. Deduceva inoltre, che anche il ricorso sul presunto silenzio del Comune era tardivo e che, comunque, tutte le censure proposte andavano respinte.
Con motivi aggiunti notificati in data 1.09.2025, il ricorrente replicava alla eccezione di tardività del ricorso ed insisteva per il suo accoglimento; deduceva, inoltre, l’illegittimità della Attestazione di Presentazione del Progetto prot. n. 220618030, del 13.12.2022, la cui esatta natura era stata chiarita solo con le difese regionali.
Il ricorrente depositava ultime note di udienza nella quali insisteva per la tempestività del gravame, da valutarsi con riferimento alla piena ed effettiva conoscenza degli atti impugnati.
L’istanza cautelare proposta con il ricorso principale e con i motivi aggiunti è stata respinta con ordinanze n. 2233/25 e n. 3155/25.
Pervenuta alla udienza pubblica del 9 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorrente impugna il Permesso di Costruire n. 69 del 13.07.2021, rilasciato dal Comune di Caserta per la realizzazione di lavori di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria ex L.R. Campania 1/2011 sull'unità immobiliare ubicata in Caserta, fraz. Tredici, Piazza Tredici n. 11, catastalmente identificata al Fg. 47, P.lla 94; impugna, altresì, la S.C.I.A. in variante, prot. n. 78003, presentata dalla RK Estate S.r.l. in data 01.08.2024 ed il provvedimento del Genio Civile di Caserta. prot. n. 220618030 del 13.12.2022, qualificato dalla Regione Campania come “Attestazione di Presentazione del Progetto” ai sensi degli artt. 93 e 94-bis del D.P.R. 380/2001.
A tal fine, deduce che la piena conoscenza della radicale illegittimità del titoli edilizi impugnati, e della loro concreta lesività, sarebbe emersa solo a seguito del deposito della Consulenza Tecnica d’Ufficio nel giudizio civile proposto innanzi il Tribunale di Santa Maria CV, con il n. RG 3564/2023, ai sensi dell’art 1171 c.c; le risultanze della CTU sarebbero da considerare, infatti, quali fatti nuovi ed idonei a consentire la proposizione del gravame, avendo il CTU accertato, con riferimento ai lavori di cui è causa, la mancanza del giunto sismico, il pericolo di crollo e l’effetto martellamento contro il fabbricato preesistente, sia in condizioni statiche normali che in eventi di natura sismica e, quindi, l’effettiva necessità del previo rilascio della autorizzazione sismica.
Ciò detto, deve preliminarmente rilevarsi che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale a conoscere la presente controversia in quanto derivante dall’impugnazione di un permesso di costruire da parte del vicino; non si tratta, invero, di una disputa tra privati, ma della contestazione di un atto amministrativo abilitativo, con conseguente spettanza della giurisdizione al giudice amministrativo (Cass. civ., sez. un., 10 giugno 2004, n. 11023; Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2018, n. 5307).
Sussistono parimenti, la legittimazione ad agire e l’interesse ad agire in capo al ricorrente in quanto, oltre alla c.d vicinitas, può ravvisarsi il suo interesse, concreto e attuale, all’annullamento dei provvedimenti impugnati alla luce del pregiudizio specifico, attuale e concreto, che essa parte ricorrente prospetta le possa derivare dalla realizzazione dell’intervento edilizio assentito.
Nondimeno, il ricorso è tardivo.
E’ stato ribadito, invero, che ciò che rileva, ai fini della determinazione della “piena conoscenza”, di cui all’art. 41, co. 2, c.p.a., non è la integrale conoscenza dell’atto che si intende impugnare (ben potendo questa essere conseguita attraverso l’accesso o altra eventuale modalità, con conseguente proposizione di motivi aggiunti), bensì la conoscenza della lesività dell’atto per le posizioni giuridiche per le quali si intende chiedere tutela in sede giurisdizionale.
In ordine al concetto stesso di “piena conoscenza” (ed alla sua idoneità a costituire il dies a quo di decorrenza del termine per l’impugnazione dell’atto), infatti, occorre ricordare che (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2015 n. 6242; 28 maggio 2012 n. 3159) essa “non deve essere intesa quale conoscenza piena ed integrale” del provvedimento stesso, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente ad integrare il concetto la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso (cfr, TAR Campania, Napoli, sez. VII, 11.12.2024, n. 01302).
Per contro, chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio ha l’onere di esercitare sollecitamente l’accesso documentale (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 26 giugno 2019, n. 4390; sez. IV, n. 3875 del 2018; id. nn. 3067 e 5754 del 2017; sez. VI, n. 4830 del 2017).
Il terzo, infatti, ha l’onere di attivare il diritto alla piena conoscenza della documentazione amministrativa non appena abbia contezza, od anche il ragionevole sospetto, che l’attività materiale pregiudizievole, che si compie sotto i suoi occhi, sia sorretta da un titolo amministrativo abilitante, non conosciuto o non conosciuto sufficientemente (cfr. Cons. Stato, Sezione IV, 21 gennaio 2013, n. 322).
Nella specie, il ricorrente, con ricorso depositato il 09.05.2023, proponeva, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, azione di denuncia di nuova opera, relativa all'erigendo immobile assentito con il richiamato permesso a costruire n. 69/2023.
Deve ritenersi quindi, che, quantomeno dal mese di maggio 2023, il ricorrente fosse conoscenza non solo dell'esistenza del permesso di costruire n. 69/2021 ma anche del suo contenuto e della sua portata lesiva. Era del resto onere dell’interessato attivarsi tempestivamente, al più tardi non appena avuta la contezza del materiale avvio dell’intervento edilizio, per approfondire e valutare la legittimità dei lavori e, se del caso, impugnare il relativo titolo edilizio.
Analogamente, quanto alla SCIA in variante, può affermarsi che il ricorrente ne fosse a conoscenza già in data 12.03.2025, allorquando presentava al Comune istanza di annullamento in autotutela.
Il Collegio, quindi, confermando quanto già espresso con le ordinanze di reiezione dell’istanza cautelare, ritiene che il ricorso ed i motivi aggiunti siano tardivi, ferma restando la facoltà degli interessati di stimolare i poteri di vigilanza e di intervento dell’Amministrazione a fronte di attività edilizie che possano mettere a rischio l’incolumità di cose o persone.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a favore delle parti costituite nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ed integrato dai motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile perché tardivo.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese e competenze di lite, pari ad euro 1500,00 oltre accessori come per legge, in favore della Regione Campania e della RK Estate S.r.l, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti di quest’ultima, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
RI CE, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| RI CE | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO