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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG. 3152/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3152 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. ESTER FERRARI Parte_1
MORANDI
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
LORENZO RAPONI
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.05.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento
CP_ a decorrere dal mese di marzo 2022, con conseguente condanna dell' convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che, con sentenza n. 1775/2023 pubblicata il 08/11/2023, emessa all'esito del procedimento introdotto ai sensi dell'art. 445 bis sesto comma c.p.c. e rubricato al n. R.G. 3971/2020, questo Tribunale accertava “che la ricorrente presenta il requisito sanitario ex art. 1 Legge n. 18/1980, nonché il requisito sanitario ex art.
3 comma 3 L. 104/92 a decorrere dal mese di marzo 2022” (doc.1);
- che detta sentenza veniva ritualmente notificata all'ente convenuto in data
24/11/2023 (doc.2);
- che, in data 27/11/2023, veniva altresì trasmessa all' d'appartenenza il CP_1
modello AP/70 relativo ai dati socioeconomici per beneficiare della prestazione ottenuta (doc.3);
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione alla sentenza. CP_1
Con memoria del 5.02.2025 si è costituito in giudizio l' , come in epigrafe CP_1
rappresentato e difeso, dando atto di aver provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta dal ricorrente in data 19.12.2024 (come da modello Te08 allegato) e chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione – totale o, in subordine, parziale - delle spese di lite.
Il procuratore di parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27.02.2025, originariamente fissata per la discussione della causa, ha confermato quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della CP_1
prestazione richiesta ed ha pertanto aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
ha insistito, tuttavia, per la condanna CP_ dell' convenuto al pagamento delle spese del giudizio, evidenziando come la liquidazione sia intervenuta successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, nonché alla notifica dello stesso all' convenuto. CP_1
Previa concessione di termine per la produzione del ricorso notificato all' , la CP_1
causa è stata discussa all'udienza del 18.03.2025, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (modello Te08), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (perfezionatasi, via PEC, in data 5.12.2024).
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, da distrarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 19/03/2025 Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3152 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. ESTER FERRARI Parte_1
MORANDI
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
LORENZO RAPONI
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.05.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento
CP_ a decorrere dal mese di marzo 2022, con conseguente condanna dell' convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che, con sentenza n. 1775/2023 pubblicata il 08/11/2023, emessa all'esito del procedimento introdotto ai sensi dell'art. 445 bis sesto comma c.p.c. e rubricato al n. R.G. 3971/2020, questo Tribunale accertava “che la ricorrente presenta il requisito sanitario ex art. 1 Legge n. 18/1980, nonché il requisito sanitario ex art.
3 comma 3 L. 104/92 a decorrere dal mese di marzo 2022” (doc.1);
- che detta sentenza veniva ritualmente notificata all'ente convenuto in data
24/11/2023 (doc.2);
- che, in data 27/11/2023, veniva altresì trasmessa all' d'appartenenza il CP_1
modello AP/70 relativo ai dati socioeconomici per beneficiare della prestazione ottenuta (doc.3);
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione alla sentenza. CP_1
Con memoria del 5.02.2025 si è costituito in giudizio l' , come in epigrafe CP_1
rappresentato e difeso, dando atto di aver provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta dal ricorrente in data 19.12.2024 (come da modello Te08 allegato) e chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione – totale o, in subordine, parziale - delle spese di lite.
Il procuratore di parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27.02.2025, originariamente fissata per la discussione della causa, ha confermato quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della CP_1
prestazione richiesta ed ha pertanto aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
ha insistito, tuttavia, per la condanna CP_ dell' convenuto al pagamento delle spese del giudizio, evidenziando come la liquidazione sia intervenuta successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, nonché alla notifica dello stesso all' convenuto. CP_1
Previa concessione di termine per la produzione del ricorso notificato all' , la CP_1
causa è stata discussa all'udienza del 18.03.2025, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (modello Te08), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (perfezionatasi, via PEC, in data 5.12.2024).
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, da distrarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 19/03/2025 Il Giudice
Giorgia Busoli