Articolo 106 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 105Articolo 107
Versione
15 gennaio 1976
Art. 106.
Alle spese di cui al capitolo 149 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano, per l'anno 1976, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' quelle previste dalla legge 24 febbraio 1971, n. 92 .
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976