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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/10/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3715/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3715/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , nato a [...] il [...] entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Annabella Gaia Rosati ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Monza, Largo Esterle n. 4, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. L'abitazione coniugale sita in Monza in via Francesco Domenico Guerrazzi n.49, di cui entrambi i coniugi sono proprietari nella misura del 50% ciascuno, e già lasciata dal signor , viene Pt_2 assegnata alla signora perché ci viva con il figlio fino al raggiungimento della sua Pt_1 Per_1 autosufficienza economica;
la signora si farà carico delle spese condominiali ordinarie Pt_1 dell'immobile assegnatole, mentre le spese straordinarie graveranno su ciascun proprietario in ragione del 50% ciascuno. La signora si obbliga a intestare a suo nome tutte le forniture Pt_1 domestiche e si farà carico della Tari. Il Sig. si obbliga a trasferire la propria residenza Pt_2 dalla casa familiare entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della sentenza di omologa.
3. Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio sino al raggiungimento Pt_2 Per_1 dell'indipendenza economica, mediante il versamento entro il giorno cinque di ogni mese alla Sig.ra dell'importo mensile di € 500,00.= per dodici mensilità rivalutabili secondo Istat. Entrambi Pt_1
i genitori provvederanno altresì al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie secondo il Protocollo in vigore presso Questo Tribunale e che ne costituisce parte integrante;
4. A regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali intercorsi in costanza di matrimonio, il sig. si impegna a cedere irrevocabilmente a favore della signora Parte_2 [...] , che irrevocabilmente si impegna ad accettare, la propria quota di proprietà (pari al Parte_1
50%) delle seguenti unità immobiliari: A)appartamento sito nel complesso immobiliare denominato Residenza Cala Chiesa, sito in Comune di La Maddalena (Prov. Sassari), località Cala Chiesa, Strada Provinciale Panoramica, posto al piano terzo, distinto con il numero interno ventotto (int. F 28), composto di soggiorno con angolo cottura, una camera, bagno e balcone, il tutto censito in N.C.E.U. del Comune di La Maddalena alla partita 656, foglio 11, particella 798, sub.46, piano 3, int.F28, zona U, cat.A/3, classe 3, vani 3 – R.c. L. 390.000; meglio identificato nell'atto notarile di provenienza Notaio di Roma, atto Persona_2
n. rep. 86670 del 30 marzo 2000, registrato il 19 aprile 2000 n. 7103. Le parti si danno atto che detto trasferimento è necessario e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale. Il trasferimento avverrà senza corrispettivo avanti al Notaio scelto di comune accordo tra le parti entro 90 giorni dall'omologa della presente e le spese notarili saranno divise al 50% tra il signor e la parte acquirente signora . Parte_2 Parte_1
Per quanto occorrere possa, il signor , in relazione a quanto previsto dalle vigenti Parte_2 disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e urbanistica, consapevole delle sanzioni penali previste per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara che l'unità immobiliare di cui sopra è stata costruita anteriormente al 1.9.1967 e che successivamente non sono stati effettuati lavori di ristrutturazione che hanno richiesto e comportato il rilascio di ulteriori titoli urbanistici. Le parti, ove necessario, provvederanno all'esibizione e alla consegna dell'attestato di certificazione energetica in relazione a quanto disposto dall'art.6, comma 1 bis Dlgs n.192/2005 ss.mm.ii. Le parti dichiarano e garantiscono di avere la piena capacità e legittimazione a disporre dei diritti oggetto di controversia e che non esistono quindi terzi aventi diritto sull'immobile in oggetto, pervenuto come in premessa specificato. L'unità immobiliare suddetta è libera da gravami, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Le parti si impegnano sin d'ora a effettuare qualunque dichiarazione necessaria ai fini del trasferimento di quanto in contratto nell'atto notarile di trasferimento in esecuzione del presente accordo. B) box doppio sito in Monza, via Francesco Domenico Guerrazzi n.49, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Monza al foglio 97, particella 180, sub.54, cat. C/6 classe 06, 34 mq– meglio identificato nell'atto notarile di provenienza Notaio di , atto n. rep. Persona_3
88926/33433 del 24 LUGLIO 2015, registrato il 31 LUGLIO 2015. Le parti si danno atto che detto trasferimento è necessario e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale. Il trasferimento avverrà senza corrispettivo avanti al Notaio scelto di comune accordo tra le parti entro 90 giorni dall'omologa della presente e le spese notarili saranno divise al 50% tra il signor e la parte acquirente signora . Parte_2 Parte_1
5. Le parti rimangono proprietarie per la quota di ½ ciascuno dell'immobile adibito a casa familiare sito in Monza via Francesco Domenico Guerrazzi n.49, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Monza al foglio 97, particella 180 sub.8 cat.A/2 classe 4; le parti rimangono proprietarie, altresì, per la quota di ½ ciascuno del box sito in Monza via Francesco Domenico Guerrazzi n.49, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Monza al foglio 97, particella 180 sub.26 cat. C/6 classe 6;
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere sufficienti mezzi di sostentamento e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento;
7. Le parti dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto sopra, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro per quanto connesso al loro matrimonio, né per qualsivoglia altra ragione o titolo, in particolare i coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente a qualsivoglia pretesa sui risparmi e sui fondi dell'altro. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 8 ottobre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 28.05.2025, così provvede: Pt_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Sesto San Giovanni il 20 ottobre 1991 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, anno 1991, n. 252, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3715/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , nato a [...] il [...] entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Annabella Gaia Rosati ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Monza, Largo Esterle n. 4, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. L'abitazione coniugale sita in Monza in via Francesco Domenico Guerrazzi n.49, di cui entrambi i coniugi sono proprietari nella misura del 50% ciascuno, e già lasciata dal signor , viene Pt_2 assegnata alla signora perché ci viva con il figlio fino al raggiungimento della sua Pt_1 Per_1 autosufficienza economica;
la signora si farà carico delle spese condominiali ordinarie Pt_1 dell'immobile assegnatole, mentre le spese straordinarie graveranno su ciascun proprietario in ragione del 50% ciascuno. La signora si obbliga a intestare a suo nome tutte le forniture Pt_1 domestiche e si farà carico della Tari. Il Sig. si obbliga a trasferire la propria residenza Pt_2 dalla casa familiare entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della sentenza di omologa.
3. Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio sino al raggiungimento Pt_2 Per_1 dell'indipendenza economica, mediante il versamento entro il giorno cinque di ogni mese alla Sig.ra dell'importo mensile di € 500,00.= per dodici mensilità rivalutabili secondo Istat. Entrambi Pt_1
i genitori provvederanno altresì al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie secondo il Protocollo in vigore presso Questo Tribunale e che ne costituisce parte integrante;
4. A regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali intercorsi in costanza di matrimonio, il sig. si impegna a cedere irrevocabilmente a favore della signora Parte_2 [...] , che irrevocabilmente si impegna ad accettare, la propria quota di proprietà (pari al Parte_1
50%) delle seguenti unità immobiliari: A)appartamento sito nel complesso immobiliare denominato Residenza Cala Chiesa, sito in Comune di La Maddalena (Prov. Sassari), località Cala Chiesa, Strada Provinciale Panoramica, posto al piano terzo, distinto con il numero interno ventotto (int. F 28), composto di soggiorno con angolo cottura, una camera, bagno e balcone, il tutto censito in N.C.E.U. del Comune di La Maddalena alla partita 656, foglio 11, particella 798, sub.46, piano 3, int.F28, zona U, cat.A/3, classe 3, vani 3 – R.c. L. 390.000; meglio identificato nell'atto notarile di provenienza Notaio di Roma, atto Persona_2
n. rep. 86670 del 30 marzo 2000, registrato il 19 aprile 2000 n. 7103. Le parti si danno atto che detto trasferimento è necessario e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale. Il trasferimento avverrà senza corrispettivo avanti al Notaio scelto di comune accordo tra le parti entro 90 giorni dall'omologa della presente e le spese notarili saranno divise al 50% tra il signor e la parte acquirente signora . Parte_2 Parte_1
Per quanto occorrere possa, il signor , in relazione a quanto previsto dalle vigenti Parte_2 disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e urbanistica, consapevole delle sanzioni penali previste per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara che l'unità immobiliare di cui sopra è stata costruita anteriormente al 1.9.1967 e che successivamente non sono stati effettuati lavori di ristrutturazione che hanno richiesto e comportato il rilascio di ulteriori titoli urbanistici. Le parti, ove necessario, provvederanno all'esibizione e alla consegna dell'attestato di certificazione energetica in relazione a quanto disposto dall'art.6, comma 1 bis Dlgs n.192/2005 ss.mm.ii. Le parti dichiarano e garantiscono di avere la piena capacità e legittimazione a disporre dei diritti oggetto di controversia e che non esistono quindi terzi aventi diritto sull'immobile in oggetto, pervenuto come in premessa specificato. L'unità immobiliare suddetta è libera da gravami, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Le parti si impegnano sin d'ora a effettuare qualunque dichiarazione necessaria ai fini del trasferimento di quanto in contratto nell'atto notarile di trasferimento in esecuzione del presente accordo. B) box doppio sito in Monza, via Francesco Domenico Guerrazzi n.49, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Monza al foglio 97, particella 180, sub.54, cat. C/6 classe 06, 34 mq– meglio identificato nell'atto notarile di provenienza Notaio di , atto n. rep. Persona_3
88926/33433 del 24 LUGLIO 2015, registrato il 31 LUGLIO 2015. Le parti si danno atto che detto trasferimento è necessario e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale. Il trasferimento avverrà senza corrispettivo avanti al Notaio scelto di comune accordo tra le parti entro 90 giorni dall'omologa della presente e le spese notarili saranno divise al 50% tra il signor e la parte acquirente signora . Parte_2 Parte_1
5. Le parti rimangono proprietarie per la quota di ½ ciascuno dell'immobile adibito a casa familiare sito in Monza via Francesco Domenico Guerrazzi n.49, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Monza al foglio 97, particella 180 sub.8 cat.A/2 classe 4; le parti rimangono proprietarie, altresì, per la quota di ½ ciascuno del box sito in Monza via Francesco Domenico Guerrazzi n.49, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Monza al foglio 97, particella 180 sub.26 cat. C/6 classe 6;
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere sufficienti mezzi di sostentamento e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento;
7. Le parti dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto sopra, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro per quanto connesso al loro matrimonio, né per qualsivoglia altra ragione o titolo, in particolare i coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente a qualsivoglia pretesa sui risparmi e sui fondi dell'altro. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 8 ottobre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 28.05.2025, così provvede: Pt_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Sesto San Giovanni il 20 ottobre 1991 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, anno 1991, n. 252, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi