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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 08/10/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5999/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5999/2023 tra (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TO RO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2
VIA G. B. MILIANI, 44 60044 FABRIANO, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
IR RE, (c.f. ed elettivamente domiciliati in C.F._4
PIAZZA DELLE DONNE LAVORATRICI 2 38121 TRENTO, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
Oggi 08.10.25 ad ore 9,11 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. TO RO oggi sostituito Parte_1 dall'avv. Geremia Ruggeri per con l'avv. IR RE sostituito dall'avv. Controparte_1
TT CH
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso, contestando le avverse deduzioni per quanto di sfavore. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,19 sospende la trattazione per altri fascicoli calendarizzati. Ad ore 12,31 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Verbale chiuso alle ore 15,30
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5999/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TO RO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2
VIA G. B. MILIANI, 44 60044 FABRIANO, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
IR RE, (c.f. ed elettivamente domiciliati in C.F._4
PIAZZA DELLE DONNE LAVORATRICI 2 38121 TRENTO, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice evocava in giudizio l'ente convenuto per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, accertati i fatti per cui è causa ed in particolare la esclusiva responsabilità dell'ente convenuto ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. in ordine al verificarsi dell'evento dannoso dedotto in lite, condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 al risarcimento, in favore della sig.ra , come sopra rappresentata, per Parte_1 le ragioni fattuali e giuridiche esposte in narrativa, di tutti danni personali, patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla stessa nella misura di € 28.331,90 o nella maggiore o pagina 2 di 8 minore somma che verrà determinata in corso di giudizio o che sarà ritenuta equa e di giustizia, comunque da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con ogni conseguente statuizione e vittoria di spese di lite.”
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda e così Controparte_1 concludendo: “- in via principale: accertata e dichiarata l'estraneità del CP_1
rispetto ai fatti lamentati dall'attrice, rigettare le domande avversarie perché
[...] infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto in ordine ai fatti oggetto di causa, ridurre il CP_1 risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.”
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, prova per testi, interrogatorio formale dell'attrice e CTU medico – legale.
All'odierna udienza dopo breve discussione orale la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
L'inquadramento giuridico della domanda: nel caso di specie si ritiene che la domanda vada qualificata ex art. 2051 cc (responsabilità del custode).
Da tale qualificazione, discende l'obbligo, in capo al convenuto di garantire la sicurezza degli utenti (pedoni) al fine di evitare che si possano verificare eventuali danni.
La responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno ed il soggetto che è chiamato a risponderne, non essendo richiesta la condotta colpevole, attiva od omissiva, del soggetto al quale viene imputato il danno.
Sul punto, rileva la recente ordinanza della Corte di Cassazione "la responsabilità ex art.2051 cc ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del pagina 3 di 8 nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cc (bastando la colpa del danneggiato: Cass.21675/2023 e Cass. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole" (Cass. n. 11942/24).
Dunque, è compito di parte attrice provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito;
al contrario, su parte convenuta grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile che abbia interrotto il nesso causale.
Nel caso di specie, anzitutto, deve darsi atto che la dinamica del sinistro risulta essere oggetto di contestazione tra le parti, ma può alla luce dell'istruttoria così come espletata ritenersi sufficientemente provata, avendo parte attrice adempiuto all'onere su di essa ricadente ex art. 2697 cc (onere della prova).
Difatti, la dinamica del fatto può ritenersi provata nel corso dell'espletata istruttoria sia a mezzo dei documenti prodotti da parte attrice che a mezzo della prova per testi, disinteressati e concordi nel ricostruire l'evento senza il minimo tentennamento e quindi nel loro complesso credibili, testi sigg.ri e Testimone_1 Testimone_2 che hanno confermato di aver assistito alla caduta e di aver soccorso la Sig.ra nell'immediatezza del sinistro, nonché il teste Parte_1 Tes_3
(sovrintendente Capo della Polizia Locale del ), che in apposita Controparte_1 relazione di intervento (doc. n. 2 di parte attrice) ha confermato che la caduta dell'attrice poteva attribuirsi ad “…una disconnessione del manto stradale imprevedibile e prospiciente l'entrata del complesso scolastico Marco OL…”.
Il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento, dunque, risulta essere provato, consentendo di ritenere il sinistro causalmente riconducibile alla pericolosità della cosa in custodia (buca coperta da foglie).
Quanto alla prova del caso fortuito, prospettato nei termini di una condotta negligente del danneggiato, l'assunto è carente sia sotto il profilo dell'allegazione che della prova, non risultando in alcun modo dimostrato in che modo la parte attrice avrebbe potuto evitare l'evento, posto che stava compiendo l'attività - in alcun modo anomala - di attraversare la strada in prossimità di un plesso scolastico, con un andatura ordinaria e senza che il contesto imponesse particolari cautele, mettendo il piede nella buca coperta da foglie e cadendo rovinosamente a terra.
Procedendo all'esame delle conseguenze dell'evento, la dinamica del sinistro e gli esiti lesivi dello stesso sono stati provati dalla documentazione medica prodotta tempestivamente agli atti, nonché dalla c.t.u. che, rispondendo a specifico quesito pagina 4 di 8 dichiarava che " Per quanto attiene la compatibilità con la dinamica della caduta a terra del 18 settembre 2019 sono necessarie le seguenti considerazioni. Il trauma, così come descritto in anamnesi e come evincibile dalla documentazione in atti, evoca una genesi contusiva e la sede e la tipologia di tali lesioni è una di quelle tipicamente descritte in soggetti che riportano una caduta con traumatismo a livello della caviglia. Nella fattispecie in esame, è descritta una caduta dopo aver incontrato un ostacolo rappresentato da un gradino in legno. Per “corpo contundente” si intende un corpo avente superficie piana o convessa provvisto di lati arrotondati o smussi, comunque privo di spigoli pungenti o taglienti. Appartengono alla categoria dei corpi contundenti: i mezzi naturali di offesa o di difesa dell'uomo (mani e piedi), le armi di offesa (tirapugni, mazze, etc.), gli strumenti di lavoro (martelli, chiavi, etc.) e gli oggetti vari usati occasionalmente per ledere (bastoni, pietre, etc.). L'azione contusiva si esercita quando un corpo urta contro un ostacolo resistente a forma ottusa o quando egli viene colpito da un corpo contundente o quando lo scontro avviene tra due corpi entrambi in movimento. La contusione riconosce tre principali meccanismi: la compressione- percussione, lo sfregamento e la trazione;
ne derivano numerose lesioni contusive, come escoriazioni, ecchimosi, ematomi, fratture, etc. Relativamente al caso oggetto di valutazione si ritiene dunque che, in accordo con quanto emerso dall'analisi della documentazione sanitaria in atti e dalla visita medico-legale effettuata sulla sig.ra
in data 1° aprile u.s., le lesioni lamentate dalla stessa siano Parte_1 compatibili con la caduta a terra verificatasi in data 18 settembre 2019, in quanto appaiono rispettati i consueti criteri medico-legali impiegati nell'ambito dell'accertamento del nesso di causa, in particolare i criteri di “idoneità lesiva”,
“topografico”, “cronologico” e di “continuità fenomenica”, integrati con i più recenti criteri di “ammissibilità o possibilità scientifica”, “statistico-epidemiologico” e
“anatomo-patologico”.
Deve quindi riconoscersi la responsabilità di parte convenuta per le lesioni che il sinistro ha provocato all'attrice.
Passando alla quantificazione del danno, i risultati cui è giunta la consulente Medico legale dott. che questo giudice ritiene di dover integralmente Persona_1 richiamare e condividere in quanto immuni da vizi logico-giuridici e suffragati da opportuni richiami alla letteratura scientifica ed alla documentazione sanitaria in atti hanno portato al riconoscimento del nesso causale evento-lesioni e lesioni- menomazioni, per le quali non si sono identificate in anamnesi concause preesistenti e/o sopravvenute di rilievo.
Le lesioni riscontrate dalla c.t.u. vanno tradotte in un danno risarcibile.
Le Tabelle di Milano sono ispirate alla considerazione della intensità della compromissione che ogni punto aggiuntivo di invalidità comporta sull'integrità e l'efficienza psico-fisica del danneggiato e fondato pertanto su una quantificazione del punto di invalidità differenziata in ragione della percentuale di invalidità e dell'età del danneggiato, sì da prevedere un importo crescente in misura più che proporzionale in pagina 5 di 8 relazione ad ogni punto percentuale di invalidità.
La Suprema Corte ha ribadito, anche di recente, che "in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di
Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico- relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento" (Cass. Civ. Ord. 7892/2024)
La Suprema Corte chiarisce che, di norma, vadano utilizzate le tabelle più recenti esistenti al tempo della liquidazione (Cass. Civ. Ordinanza n. 13269 del 01/07/2020).
Le Tabelle di Milano 2024 hanno recepito tale orientamento, separando la componente biologica del danno non patrimoniale da quella del danno morale.
La consulenza ha anzitutto ha confermato un periodo di inabilità temporanea, in cui il ricorrente è stata impossibilitato ad attendere alle ordinarie attività, nonché l'entità del danno biologico.
Ed in particolare: “….si ritiene di riconoscere un periodo di inabilità temporanea parziale di giorni 131 (centrotrentuno) da ripartire come di seguito indicato: giorni 11 (undici) da valutare al 100% pari ai giorni di degenza presso l'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia dell'ASUR Marche 2 di dal 18 al 26 settembre 2019 e dal 18 CP_1 al 19 novembre 2019, cui aggiungere giorni 40 (quaranta) da valutare al 75%, 40 (quaranta) da valutare al 50% e ulteriori giorni 40 (quaranta) al 25%, pari al periodo di convalescenza e ripresa funzionale durante il quale la sig.ra si Parte_1 sottoponeva a visite e esami strumentali.
Per quanto attiene invece ai postumi di carattere permanente, è possibile affermare che dalla caduta occorsole in data 18 settembre 2019 la sig.ra riportava Parte_1 esiti di carattere permanente rappresentati da: ● esiti di frattura scomposta esposta trimalleolare con lussazione tibio-tarsica con escursione articolare algo-limitata di grado medio.
Pertanto, alla luce di quanto sopra appare congruo riconoscere nella perizianda, a seguito dell'evento una riduzione dell'integrità psicofisica dell'8% (otto) valutazione che collima con quanto proposto dai barèmes di riferimento3,4,5.
Ed ancora (danno biologico): La sig.ra si trova attualmente in regime di Parte_1 quiescenza lavorativa. È comunque possibile affermare che gli esiti di carattere
pagina 6 di 8 permanente abbiano incidenza lieve sulla capacità lavorativa specifica della stessa, in una percentuale inferiore al 5%..”
Ed infine così quantificava le spese di cura: “Presa visione delle spese mediche sostenute (Fattura noleggio N/9509 per carrozzina pieghevole ad autospinta MAPIS s.r.l., del 30 settembre 2019; Scontrino sanitaria ortopedica MAPIS s.r.l., del 19 ottobre 2019; Ricevuta n. RZO6OFAB/37887 per prestazioni diagnostiche di ortopedia e traumatologia ASUR Marche, del 5 novembre 2019; Parcella n. 143/2019 per certificazione per compagnie assicurative Dr. del 6 Persona_2 novembre 2019; Ricevuta n. RZO6OFAB/38853 per prestazioni diagnostiche di altre prestazioni ASUR Marche, del 12 novembre 2019; Fattura n. 49391197 per fotocopia cartelle cliniche ASUR Marche, del 27 settembre 2019; Parcella n. 154/2019 per certificazione per compagnie assicurative Dr. del 18 Persona_2 dicembre 2019; Ricevuta n. RZO6OFAB/44233 per prestazioni diagnostiche di diagnostica per immagine ASUR Marche, del 20 dicembre 2019; Ricevuta n. RZO6OFAB/44234 per prestazioni diagnostiche di ortopedia e traumatologia ASUR Marche, del 20 dicembre 2019; Parcella n. 2/2020 per certificazione per compagnie assicurative Dr. dell'8 gennaio 2020; Parcella n. 2/2020 Persona_2 per certificazione per compagnie assicurative Dr. del 27 Persona_2 gennaio 2020; Ricevuta n. 40/2023 per perizia medica Dr. dell'11 Persona_3 luglio 2023), esse risultano essere congrue al caso di specie e appaiono compatibili a casi consimili. Si segnala tuttavia che le n. 3 Parcelle del Dr. in Parte_2 assenza di fattura/ricevuta, risulta non essere stata effettivamente corrisposta dal soggetto.
Per quanto attiene alle spese future si ritiene che le stesse, qualora necessarie, sarebbero da considerarsi come incluse all'interno dell'offerta del Sistema Sanitario Nazionale.”
Pertanto, esclusa l'esistenza di danni alla sfera lavorativa dell'attrice e ritenendo altresì liquidabili le spese per intero ritenute comunque congrue dalla CTU, applicata come tabella di riferimento quella del Tribunale di Milano 2024 avremo:
Totale danno biologico risarcibile € 11.683,00
Totale danno biologico temporaneo € 8.165,00
Spese mediche e di CTP € 989,50
Totale generale: € 20.837,50
Osserva il giudicante che la difesa attorea non ha indicato elementi tali, anche presuntivi, che consentano di ritenere il positivo accertamento del danno morale ed è per pagina 7 di 8 tale ragione che non si può riconoscere l'incremento del punto percentuale per la sofferenza soggettiva, peraltro non di intuizione immediata stante la lieve entità delle lesioni, rientranti comunque nelle micro invalidità, né ha effettuato allegazioni in tema di personalizzazione del danno dotato a sua volta di natura autonoma.
Si perviene quindi a quantificare il danno complessivo patito in €.20.837,50
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta, così come le spese di c.t.u..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta la responsabilità del in relazione al sinistro occorso Controparte_1 all'attrice Sig. il 18.09.2019, per l'effetto dichiara tenuto e condanna il Parte_1 convenuto in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento in favore CP_1 dell'attrice, a titolo di risarcimento, della somma di € 20.837,50 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
dichiara tenuto e condanna altresì il convenuto Ente alla rinfusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi €2.840,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
Pone definitivamente a carico di parte convenuta il compenso della CTU, che liquida come da separato decreto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 08.10.25
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5999/2023 tra (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TO RO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2
VIA G. B. MILIANI, 44 60044 FABRIANO, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
IR RE, (c.f. ed elettivamente domiciliati in C.F._4
PIAZZA DELLE DONNE LAVORATRICI 2 38121 TRENTO, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
Oggi 08.10.25 ad ore 9,11 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. TO RO oggi sostituito Parte_1 dall'avv. Geremia Ruggeri per con l'avv. IR RE sostituito dall'avv. Controparte_1
TT CH
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso, contestando le avverse deduzioni per quanto di sfavore. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,19 sospende la trattazione per altri fascicoli calendarizzati. Ad ore 12,31 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Verbale chiuso alle ore 15,30
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5999/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TO RO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2
VIA G. B. MILIANI, 44 60044 FABRIANO, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
IR RE, (c.f. ed elettivamente domiciliati in C.F._4
PIAZZA DELLE DONNE LAVORATRICI 2 38121 TRENTO, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice evocava in giudizio l'ente convenuto per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, accertati i fatti per cui è causa ed in particolare la esclusiva responsabilità dell'ente convenuto ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. in ordine al verificarsi dell'evento dannoso dedotto in lite, condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 al risarcimento, in favore della sig.ra , come sopra rappresentata, per Parte_1 le ragioni fattuali e giuridiche esposte in narrativa, di tutti danni personali, patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla stessa nella misura di € 28.331,90 o nella maggiore o pagina 2 di 8 minore somma che verrà determinata in corso di giudizio o che sarà ritenuta equa e di giustizia, comunque da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con ogni conseguente statuizione e vittoria di spese di lite.”
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda e così Controparte_1 concludendo: “- in via principale: accertata e dichiarata l'estraneità del CP_1
rispetto ai fatti lamentati dall'attrice, rigettare le domande avversarie perché
[...] infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto in ordine ai fatti oggetto di causa, ridurre il CP_1 risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.”
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, prova per testi, interrogatorio formale dell'attrice e CTU medico – legale.
All'odierna udienza dopo breve discussione orale la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
L'inquadramento giuridico della domanda: nel caso di specie si ritiene che la domanda vada qualificata ex art. 2051 cc (responsabilità del custode).
Da tale qualificazione, discende l'obbligo, in capo al convenuto di garantire la sicurezza degli utenti (pedoni) al fine di evitare che si possano verificare eventuali danni.
La responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno ed il soggetto che è chiamato a risponderne, non essendo richiesta la condotta colpevole, attiva od omissiva, del soggetto al quale viene imputato il danno.
Sul punto, rileva la recente ordinanza della Corte di Cassazione "la responsabilità ex art.2051 cc ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del pagina 3 di 8 nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cc (bastando la colpa del danneggiato: Cass.21675/2023 e Cass. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole" (Cass. n. 11942/24).
Dunque, è compito di parte attrice provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito;
al contrario, su parte convenuta grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile che abbia interrotto il nesso causale.
Nel caso di specie, anzitutto, deve darsi atto che la dinamica del sinistro risulta essere oggetto di contestazione tra le parti, ma può alla luce dell'istruttoria così come espletata ritenersi sufficientemente provata, avendo parte attrice adempiuto all'onere su di essa ricadente ex art. 2697 cc (onere della prova).
Difatti, la dinamica del fatto può ritenersi provata nel corso dell'espletata istruttoria sia a mezzo dei documenti prodotti da parte attrice che a mezzo della prova per testi, disinteressati e concordi nel ricostruire l'evento senza il minimo tentennamento e quindi nel loro complesso credibili, testi sigg.ri e Testimone_1 Testimone_2 che hanno confermato di aver assistito alla caduta e di aver soccorso la Sig.ra nell'immediatezza del sinistro, nonché il teste Parte_1 Tes_3
(sovrintendente Capo della Polizia Locale del ), che in apposita Controparte_1 relazione di intervento (doc. n. 2 di parte attrice) ha confermato che la caduta dell'attrice poteva attribuirsi ad “…una disconnessione del manto stradale imprevedibile e prospiciente l'entrata del complesso scolastico Marco OL…”.
Il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento, dunque, risulta essere provato, consentendo di ritenere il sinistro causalmente riconducibile alla pericolosità della cosa in custodia (buca coperta da foglie).
Quanto alla prova del caso fortuito, prospettato nei termini di una condotta negligente del danneggiato, l'assunto è carente sia sotto il profilo dell'allegazione che della prova, non risultando in alcun modo dimostrato in che modo la parte attrice avrebbe potuto evitare l'evento, posto che stava compiendo l'attività - in alcun modo anomala - di attraversare la strada in prossimità di un plesso scolastico, con un andatura ordinaria e senza che il contesto imponesse particolari cautele, mettendo il piede nella buca coperta da foglie e cadendo rovinosamente a terra.
Procedendo all'esame delle conseguenze dell'evento, la dinamica del sinistro e gli esiti lesivi dello stesso sono stati provati dalla documentazione medica prodotta tempestivamente agli atti, nonché dalla c.t.u. che, rispondendo a specifico quesito pagina 4 di 8 dichiarava che " Per quanto attiene la compatibilità con la dinamica della caduta a terra del 18 settembre 2019 sono necessarie le seguenti considerazioni. Il trauma, così come descritto in anamnesi e come evincibile dalla documentazione in atti, evoca una genesi contusiva e la sede e la tipologia di tali lesioni è una di quelle tipicamente descritte in soggetti che riportano una caduta con traumatismo a livello della caviglia. Nella fattispecie in esame, è descritta una caduta dopo aver incontrato un ostacolo rappresentato da un gradino in legno. Per “corpo contundente” si intende un corpo avente superficie piana o convessa provvisto di lati arrotondati o smussi, comunque privo di spigoli pungenti o taglienti. Appartengono alla categoria dei corpi contundenti: i mezzi naturali di offesa o di difesa dell'uomo (mani e piedi), le armi di offesa (tirapugni, mazze, etc.), gli strumenti di lavoro (martelli, chiavi, etc.) e gli oggetti vari usati occasionalmente per ledere (bastoni, pietre, etc.). L'azione contusiva si esercita quando un corpo urta contro un ostacolo resistente a forma ottusa o quando egli viene colpito da un corpo contundente o quando lo scontro avviene tra due corpi entrambi in movimento. La contusione riconosce tre principali meccanismi: la compressione- percussione, lo sfregamento e la trazione;
ne derivano numerose lesioni contusive, come escoriazioni, ecchimosi, ematomi, fratture, etc. Relativamente al caso oggetto di valutazione si ritiene dunque che, in accordo con quanto emerso dall'analisi della documentazione sanitaria in atti e dalla visita medico-legale effettuata sulla sig.ra
in data 1° aprile u.s., le lesioni lamentate dalla stessa siano Parte_1 compatibili con la caduta a terra verificatasi in data 18 settembre 2019, in quanto appaiono rispettati i consueti criteri medico-legali impiegati nell'ambito dell'accertamento del nesso di causa, in particolare i criteri di “idoneità lesiva”,
“topografico”, “cronologico” e di “continuità fenomenica”, integrati con i più recenti criteri di “ammissibilità o possibilità scientifica”, “statistico-epidemiologico” e
“anatomo-patologico”.
Deve quindi riconoscersi la responsabilità di parte convenuta per le lesioni che il sinistro ha provocato all'attrice.
Passando alla quantificazione del danno, i risultati cui è giunta la consulente Medico legale dott. che questo giudice ritiene di dover integralmente Persona_1 richiamare e condividere in quanto immuni da vizi logico-giuridici e suffragati da opportuni richiami alla letteratura scientifica ed alla documentazione sanitaria in atti hanno portato al riconoscimento del nesso causale evento-lesioni e lesioni- menomazioni, per le quali non si sono identificate in anamnesi concause preesistenti e/o sopravvenute di rilievo.
Le lesioni riscontrate dalla c.t.u. vanno tradotte in un danno risarcibile.
Le Tabelle di Milano sono ispirate alla considerazione della intensità della compromissione che ogni punto aggiuntivo di invalidità comporta sull'integrità e l'efficienza psico-fisica del danneggiato e fondato pertanto su una quantificazione del punto di invalidità differenziata in ragione della percentuale di invalidità e dell'età del danneggiato, sì da prevedere un importo crescente in misura più che proporzionale in pagina 5 di 8 relazione ad ogni punto percentuale di invalidità.
La Suprema Corte ha ribadito, anche di recente, che "in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di
Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico- relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento" (Cass. Civ. Ord. 7892/2024)
La Suprema Corte chiarisce che, di norma, vadano utilizzate le tabelle più recenti esistenti al tempo della liquidazione (Cass. Civ. Ordinanza n. 13269 del 01/07/2020).
Le Tabelle di Milano 2024 hanno recepito tale orientamento, separando la componente biologica del danno non patrimoniale da quella del danno morale.
La consulenza ha anzitutto ha confermato un periodo di inabilità temporanea, in cui il ricorrente è stata impossibilitato ad attendere alle ordinarie attività, nonché l'entità del danno biologico.
Ed in particolare: “….si ritiene di riconoscere un periodo di inabilità temporanea parziale di giorni 131 (centrotrentuno) da ripartire come di seguito indicato: giorni 11 (undici) da valutare al 100% pari ai giorni di degenza presso l'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia dell'ASUR Marche 2 di dal 18 al 26 settembre 2019 e dal 18 CP_1 al 19 novembre 2019, cui aggiungere giorni 40 (quaranta) da valutare al 75%, 40 (quaranta) da valutare al 50% e ulteriori giorni 40 (quaranta) al 25%, pari al periodo di convalescenza e ripresa funzionale durante il quale la sig.ra si Parte_1 sottoponeva a visite e esami strumentali.
Per quanto attiene invece ai postumi di carattere permanente, è possibile affermare che dalla caduta occorsole in data 18 settembre 2019 la sig.ra riportava Parte_1 esiti di carattere permanente rappresentati da: ● esiti di frattura scomposta esposta trimalleolare con lussazione tibio-tarsica con escursione articolare algo-limitata di grado medio.
Pertanto, alla luce di quanto sopra appare congruo riconoscere nella perizianda, a seguito dell'evento una riduzione dell'integrità psicofisica dell'8% (otto) valutazione che collima con quanto proposto dai barèmes di riferimento3,4,5.
Ed ancora (danno biologico): La sig.ra si trova attualmente in regime di Parte_1 quiescenza lavorativa. È comunque possibile affermare che gli esiti di carattere
pagina 6 di 8 permanente abbiano incidenza lieve sulla capacità lavorativa specifica della stessa, in una percentuale inferiore al 5%..”
Ed infine così quantificava le spese di cura: “Presa visione delle spese mediche sostenute (Fattura noleggio N/9509 per carrozzina pieghevole ad autospinta MAPIS s.r.l., del 30 settembre 2019; Scontrino sanitaria ortopedica MAPIS s.r.l., del 19 ottobre 2019; Ricevuta n. RZO6OFAB/37887 per prestazioni diagnostiche di ortopedia e traumatologia ASUR Marche, del 5 novembre 2019; Parcella n. 143/2019 per certificazione per compagnie assicurative Dr. del 6 Persona_2 novembre 2019; Ricevuta n. RZO6OFAB/38853 per prestazioni diagnostiche di altre prestazioni ASUR Marche, del 12 novembre 2019; Fattura n. 49391197 per fotocopia cartelle cliniche ASUR Marche, del 27 settembre 2019; Parcella n. 154/2019 per certificazione per compagnie assicurative Dr. del 18 Persona_2 dicembre 2019; Ricevuta n. RZO6OFAB/44233 per prestazioni diagnostiche di diagnostica per immagine ASUR Marche, del 20 dicembre 2019; Ricevuta n. RZO6OFAB/44234 per prestazioni diagnostiche di ortopedia e traumatologia ASUR Marche, del 20 dicembre 2019; Parcella n. 2/2020 per certificazione per compagnie assicurative Dr. dell'8 gennaio 2020; Parcella n. 2/2020 Persona_2 per certificazione per compagnie assicurative Dr. del 27 Persona_2 gennaio 2020; Ricevuta n. 40/2023 per perizia medica Dr. dell'11 Persona_3 luglio 2023), esse risultano essere congrue al caso di specie e appaiono compatibili a casi consimili. Si segnala tuttavia che le n. 3 Parcelle del Dr. in Parte_2 assenza di fattura/ricevuta, risulta non essere stata effettivamente corrisposta dal soggetto.
Per quanto attiene alle spese future si ritiene che le stesse, qualora necessarie, sarebbero da considerarsi come incluse all'interno dell'offerta del Sistema Sanitario Nazionale.”
Pertanto, esclusa l'esistenza di danni alla sfera lavorativa dell'attrice e ritenendo altresì liquidabili le spese per intero ritenute comunque congrue dalla CTU, applicata come tabella di riferimento quella del Tribunale di Milano 2024 avremo:
Totale danno biologico risarcibile € 11.683,00
Totale danno biologico temporaneo € 8.165,00
Spese mediche e di CTP € 989,50
Totale generale: € 20.837,50
Osserva il giudicante che la difesa attorea non ha indicato elementi tali, anche presuntivi, che consentano di ritenere il positivo accertamento del danno morale ed è per pagina 7 di 8 tale ragione che non si può riconoscere l'incremento del punto percentuale per la sofferenza soggettiva, peraltro non di intuizione immediata stante la lieve entità delle lesioni, rientranti comunque nelle micro invalidità, né ha effettuato allegazioni in tema di personalizzazione del danno dotato a sua volta di natura autonoma.
Si perviene quindi a quantificare il danno complessivo patito in €.20.837,50
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta, così come le spese di c.t.u..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta la responsabilità del in relazione al sinistro occorso Controparte_1 all'attrice Sig. il 18.09.2019, per l'effetto dichiara tenuto e condanna il Parte_1 convenuto in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento in favore CP_1 dell'attrice, a titolo di risarcimento, della somma di € 20.837,50 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
dichiara tenuto e condanna altresì il convenuto Ente alla rinfusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi €2.840,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
Pone definitivamente a carico di parte convenuta il compenso della CTU, che liquida come da separato decreto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 08.10.25
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 8 di 8