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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 30/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2243/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2243/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUMANA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. COGROSSI Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTO
Contro
(C.F. : , CP_2 C.F._2
(C.F. : ), CP_3 C.F._3
(C.F. : ) n Controparte_4 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. MONTICELLI ELENA, elettivamente domiciliati presso il difensore CONVENUTI
Conclusioni:
Per il ricorrente: Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: • Accertare e dichiarare che il nonché i signori , e Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, ciascuna per la propria parte, siano tenuti alla messa in opera dei lavori come CP_4 dettagliatamente individuati dal Consulente nominato (cfr. relazione in atti ATP) ovvero condannarli alla messa in opera dei lavori come verranno individuati a seguito della disposta integrazione e/o rinnovazione della CTU;
• condannare il medesimo Condominio nonché i signori , CP_2 e all'esecuzione delle opere come individuate e/o individuande;
• CP_3 Controparte_4 condannare il medesimo Condominio nonché i signori , e CP_2 CP_3 Controparte_4 al risarcimento di ogni danno arrecato al sig. anche per la mancata tempestiva messa in opera dei Pt_1 lavori indicati dal Professionista ing. • Condannare il ed i signori CP_5 Controparte_1
, e alla refusione delle spese per il professionista CP_2 CP_3 Controparte_4 incaricato in ATP, pari ad € 3.490,90 oltre accessori ed € 411,15 per anticipazioni, come liquidate dal Giudice ed a tutte quelle che si renderanno necessarie per l'espletamento della CTU in questa sede;
• Condannare il alla refusione delle spese legali del giudizio di ATP e del presente CP_1 pagina 1 di 6 procedimento oltrechè condannare il ai sensi dell'art. 96 cpc in ragione dei continui CP_1 infruttuosi tentativi bonari di risolvere la vertenza. • Compensare le spese per i signori e CP_2
• In via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento ex art. 669 CP_4 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Piacenza, RG 1158/2022, dott.ssa Vanini Mariachiara;
respingere ogni istanza istruttoria formulata dalla controparte per tutti i motivi già evidenziati Controparte_1 nel verbale del 13.02.2024 e si oppone ad ogni ulteriore richiesta, anche istruttoria, ex adverso formulata.
Per il convenuto Controparte_1
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così Giudicare:
PRELIMINARMENTE Rilevato che il CTU non ha mai inviato la bozza del proprio elaborato alle parti, coinvolgendo solo i CTP che di fatto PARTI NON SONO, si Chiede che sia dichiarata la nullità della CTU a firma ing. Sul punto la Suprema Corte ha infatti precisato che SE IL Persona_1
CONSULENTE NON INVIA LA BOZZA ALLE PARTI, LA CTU è NULLA !! (Cfr. Cass. Ordinanza n. 21984 del 11.09.2018). Disporre il rifacimento della CTU o, quanto meno, l'integrazione della CTU redatta dall' ing. perchè tramite accertamenti strumentali quali - la Persona_1 TERMOGRAFIA, l'ANALISI TERMOIGROMETRICA AMBIENTALE E DI CONTATTO, ed eseguendo ia a soffitto che nelle pareti del bagno, provvedendo altresì alla RIMOZIONE DEL CP_6
CARTONGESSO DI COPERTURA DEI PROFILI METALICI A SOFFITO (travi) - e quindi con metodologia non meramente deduttiva e/o divinatoria, e con reale contradditorio con le controparti,
Accerti la fonte e la natura del danno lamentato dal ricorrente, stabilendo se e in che misura detti vizi siano riconducibili e/o addebitabili al ovvero ad altre cause;
precisandone in Controparte_1 caso di riscontro positivo, l'eventuale percentuale di colpa e/o concorso di colpa – e ciò anche in rapporto alla proprietà - Provvedendo infine, alla specificazione e alla quantificazione Parte_2 delle opere necessarie alla risoluzione della problematica accertata, con indagine condotta in particolare nel locale bagno e nella camera da letto, posti in zona nord-ovest dell'immobile di proprietà di CP_7
, facente parte del condominio ' ed ubicato a piano terra nel Comune di Morfasso
[...] CP_1
(PC), località Rusteghini, individuato al NCEU di cui al fog. 63 particella 663 mapp. 23 (ora fuso col mappale 22, generando il nuovo unico mappale 33). – NEL MERITO Respingere ogni domanda, anche di condanna, svolta dal ricorrente a danno del condominio , nonché Controparte_7 CP_1 quelle formulate dai coniugi nel loro atto di costituzione conseguente alla chiamata Parte_2 attorea, perché infondate in fatto e diritto e ciò anche, solo per la parte ricorrente, sotto il profilo dell'art. 2041 c.c. In punto di merito, si reitera la ferma contrarietà del ad Controparte_1 accettare il contraddittorio sulle NUOVE domande svolte dal ricorrente con la memoria datata
29.03.2024, perché trattasi di una vera e proprie mutatio libelli, come tale inammissibile, come di seguito evidenziato in grassetto: • Accertare e dichiarare che il nonché i Controparte_1 signori , e , ciascuna per la propria parte, siano tenuti alla CP_2 CP_3 Controparte_4 messa in opera dei lavori come dettagliatamente individuati dal Consulente nominato (cfr. relazione in atti ATP) ….ovvero condannarli alla messa in opera dei lavori come verranno individuati a seguito della disposta integrazione e/o rinnovazione della ctu….; • Condannare il medesimo CP_1 nonché i signori , e all'esecuzione delle opere come CP_2 CP_3 Controparte_4 individuate …. e/o individuande;
• Condannare il medesimo condominio nonché i signori
[...]
, e al risarcimento di ogni danno arrecato al sig. anche CP_2 CP_3 Controparte_4 Pt_1 per la mancata tempestiva messa in opera dei lavori indicati dal professionista ing. • Condannare CP_5 il condominio alle rifusione delle spese legali del giudizio di APT ….. SEMPRE Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, nonché delle spese e competenze sostenute nel giudizio di ATP ex art. 696 bis cpc, promosso e notificato dal ricorrente . IN VIA ISTRUTTORIA Si Controparte_7 insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già capitolate sub. A), B) C) di pag.15/17 e di cui alla nostra comparsa di costituzione del 11.01.2024, così come nella richiesta di rifacimento ex novo, o,
pagina 2 di 6 quanto meno, di integrazione della CTU a firma ing. così come sollecitata anche dagli Persona_1 altri CTP, anche di parte ricorrente, e come in via preliminare sopra già ampiamente specificato e richiesto.
Per i convenuti CP_8
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Piacenza IN VIA PRELIMINARE : accertare l'eccepita carenza di legittimazione passiva dei Sig.ri , e dalla presente causa, CP_2 CP_3 Controparte_4 in quanto, come rilevato dalle osservazioni dell'Ing. in sede di A.T.P., nonché come confermato Per_2 nella relazione peritale depositata in data 31.12.2024 dal C.T.U. Dott. Ing. le Persona_1 infiltrazioni non provengono dalla terrazza di proprietà dei resistenti, ma bensì dalle parti condominiali e per l'effetto condannare le controparti all'integrale rifusione delle spese della presente causa e del procedimento di A.T.P.; NEL MERITO : accertare l'assenza di ogni e qualsivoglia responsabilità nei confronti dei Sig.ri , e , in accoglimento della relazione CP_2 CP_3 Controparte_4 peritale, in quanto le infiltrazioni lamentate dal Sig. provengono da parti comuni del Controparte_7
Con vittoria di spese e compenso professionale della presente causa ex D.M. n° CP_1
147/2022, oltre spese generali nella misura del 15% ex art. 2 D.M. n° 55/2014, oltre IVA e C.P.A., con rifusione delle relative spese di C.T.P., nonché con rifusione delle spese legali del procedimento di A.T.P. e delle relative spese sostenute per C.T.P. e C.T.U.” come da nota spese depositata in data 11.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proprietario di una unità immobiliare sita in Comune di Morfasso e facente parte del Controparte_7
” ha promosso ricorso ex art.281 decies cpc nei confronti del CP_1 CP_1 [...]
nonché di , e deducendo che, in esito CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 copiose infiltrazioni d'acqua piovana nell'edificio condominiale e a causa delle condizioni di degrado ed abbandono, in cui sono lasciate la aree comuni colpite dal fenomeno infiltrativo, nell'appartamento di sua proprietà si sono evidenziati danni riconducibili a dette infiltrazioni, segnatamente sul soffitto e su parte dei muri verticali nella camera e nel bagno posti nella zona sud ovest, con formazione di estese aree di muffa, che hanno danneggiato l'intonaco e la tinteggiatura. Ha quindi rappresentato l'insalubrità ed il progressivo degrado del proprio immobile in conseguenza del cattivo stato manutentivo dello stabile condominiale.
Il ricorrente ha evidenziato che, ,alla trattazione in sede assembleare delle problematiche legate al fenomeno infiltrativo, non ha fatto séguito l'esecuzione di alcuna opera da parte del e di CP_1 avere per tale ragione promosso, prima, procedimento di mediazione e, a fronte dell'esito negativo di tale iniziativa, ricorso ex art. 669 bis c.p.c in data 20.05.2022 (R.G. n.1158/2022) in esito al quale il CTU nominato aveva individuato le ragioni delle infiltrazioni e gli interventi da porre in essere per la risoluzione delle problematiche lamentate, ponendoli a carico, in parte del ed in parte agli CP_1 ulteriori condomini evocati in questa sede ed aveva quantificato i danni subiti dal ricorrente. Stante l'inattività degli odierni convenuti in relazione agli interventi prospettati dal CTU in sede di ATP il ricorrente, in questa sede – preceduta da nuovo procedimento di mediazione – ha chiesto l'accertamento dell'onere in capo ai convenuti, per quanto di rispettiva competenza della messa in opera degli interventi individuati in sede di atp e declaratoria di condanna dei medesimi alla relativa esecuzione nonché la condanna alla refusione delle spese di ATP
Il si è costituito rilevando lo stato già precario al momento dell'acquisto dell'immobile CP_1 del ricorrente, contestando il riferimento a ristagni di acqua alle fondazioni e/o alle strutture portanti dell'edificio condominiale e contestando specificamente gli esiti dell'ATP - che poneva principalmente a carico del gli interventi di sanatoria - contestando l'omissione di CP_1
pagina 3 di 6 accertamenti fisici in loco, di indagini termografiche e della valutazione della pendenza e quindi della direzione e/o la capacità di scarico delle acque meteoriche sulla superficie del ballatoio. Ha chiesto pertanto il rigetto delle domande del ricorrente e la nomina di CTU ai fini dell'accertamento, con dati oggettivi e strumentali, delle cause del danno lamentato, determinando l'entità e la percentuale di eventuale concorso I convenuti e si sono costituiti ed hanno evidenziato che la palazzina condominiale – per il CP_4 CP_2 suo posizionamento ai piedi della montagna -, è sempre stata interessata da fenomeni infiltrativi defluendo le acque meteoriche sulle fondazioni e sulle strutture verticali ed orizzontali dell'edificio.
Hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, avendo il ricorrente lamentato infiltrazioni provenienti dalle parti condominiali, essendo la terrazza sovrastante la zona interessata dalle infiltrazioni nell'appartamento del ricorrente di proprietà condominiale. Hanno quindi chiesto di essere estromessi dalla causa e, nel merito, l'accertamento dell'assenza di ogni e qualsivoglia loro responsabilità per gli eventi lamentati dal ricorrente. A fronte della contestazioni degli esiti dell'ATP da parte dei convenuti, veniva disposta CTU in accertamento della sussistenza e delle cause dei fenomeni infiltrativi lamentati dal ricorrente, nonché l'accertamento di eventuale concorso di cause e determinazione della rispettiva rilevanza causale nonché per l'individuazione degli interventi da eseguire Ritenuta sufficientemente istruita all'esito del deposito della relazione del CTU, la causa viene decisa all'esito dell'udienza del 29.04.2025 sulle conclusioni delle parti quali sopra riportate
Va premesso che in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.24 e 111 Cost., il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. n. 1745/2006 Cass. Civ.
n.15389/2011 e Cass. Civ. n.7937/2012) e che conseguentemente le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare (cfr. Cass. Civ., ord.30745/2019, Cass. Civ.ord. 363/2019, Cass.Civ. sent. 11458/2018)
Ciò premesso va osservato che la decisione della presente vertenza – nella quale i profili tecnici costituiscono parte integrante della materia del contendere – non può che essere affidata agli esiti della consulenza tecnica esperita. Al riguardo va preliminarmente rilevata e ritenuta l'infondatezza dei rilievi che il CP_1 convenuto ha sollevato rispetto tanto allo svolgimento delle operazioni peritali quanto al merito delle conclusioni alle quali il consulente nominato è pervenuto.
Sotto il primo profilo va osservato che il rilievo secondo il quale la perizia sarebbe nulla per non aver il
CTU Ing. inoltrato la bozza della relazione alle parti non può essere condiviso, intanto, in quanto Per_1 l'ordinanza del 18.06.2024 espressamente facoltizzava il CTU ad inoltrare la bozza ai CCTTPP nominati ovvero alle parti;
Va inoltre evidenziato che la nullità lamentata dal convenuto – come si evince dalla stessa CP_1 giurisprudenza dal medesimo richiamata - può ritenersi sussistente solo quando lo svolgimento delle operazioni peritali abbia evidenziato la violazione del contraddittorio ed impedito alle parti di intervenire a dette operazioni. E anche in tali casi il contraddittorio sui risultati dell'indagine può comunque essere recuperato dal giudice e ripristinato successivamente al deposito della relazione, in pagina 4 di 6 modo da potere comunque, all'esito, esercitare con piena cognizione di causa i poteri lui attribuiti ai sensi dell'art. 196, cioè a dire valutare la necessità o l'opportunità di assumere chiarimenti dal c.t.u., disporre accertamenti suppletivi o addirittura la rinnovazione delle indagini o la sostituzione del consulente.
Cosa che, nella fattispecie, non è necessaria atteso che la relazione in atti dà conto del fatto che le parti
– tramite i loro consulenti nominati – hanno ampiamente interloquito con il CTU sottoponendogli osservazioni e rilievi. Il medesimo elaborato peritale dà conto del fatto che i rilievi nel merito sollevati dal CP_1 avevano già formato oggetto di osservazioni inoltrate dal CTP del Condominio al CTU, osservazioni che risultano da valutate da quest'ultimo che vi ha replicato rimanendo fermo sulle conclusioni già raggiunte, in particolare evidenziando che le verifiche sperimentali sollecitate dal “non CP_1 hanno avuto luogo per le evidenze emerse in sede di valutazione teorica di per sé significativamente convincenti”.
In esito agli accertamenti svolti e alle valutazioni condotte – segnatamente all'esito di uno studio idraulico del sistema terrazza e circuiti di smaltimento delle acque condominiali che ha analizzato il dimensionamento e la funzionalità dei condotti di scarico - il CTU conclude che “Le infiltrazioni sono quindi da ricondurre al sistema di smaltimento acqua meteorica condominiale costituito dal sistema di piletta-griglia” e che “Il sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche del ballatoio comune è un componente condominiale e quindi le opere atte al suo corretto dimensionamento e funzionamento sono da imputare al stesso”. CP_1
Il CTU individua quindi specificamente gli interventi da eseguirsi per la risoluzione delle problematiche infiltrative quantificando i lavori, come da computo metrico allegato alla relazione, in euro 8.560,79+IVA di legge, evidenziandone la natura di interventi di manutenzione ordinaria non richiedenti pratiche edilizie.
Tali interventi vanno conseguentemente posti a carico del CP_9
a carico del vanno poste le spese del precedente procedimento di ATP –
[...] CP_1 quantificate in € 3.490,90 oltre accessori ed € 411,15 per anticipazioni, atteso che le stesse – a carico della parte richiedente al termine di detta procedura - devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. ord.n.21085/2023)
Non può invece essere accolta la domanda risarcitoria del ricorrente – che, non costituendo difesa rispetto alle avversarie contestazioni, diversamente dalla precisazione rispetto agli esiti della CTU richiesta dal in sede costitutiva -, risulta svolta solo nella memoria 29.03.2024. CP_1
Le spese del presente giudizio vanno liquidate – ex d.m. 55/2014, ai valori minimi di scaglione tenuto conto dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto - a favore del ricorrente e a carico del
CP_1
Vanno invece compensate le spese di lite fra il ricorrente ed i convenuti dal momento che CP_8 la citazione in giudizio di questi ultimi – risultati in questa sede estranei alle problematiche lamentate dal ricorrente – è conseguita agli esiti del precedente procedimento di ATP.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico del convenuto CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCERTATA E RITENUTA la responsabilità del nella determinazione dei Controparte_1 fenomeni infiltrativi lamentati dal ricorrente , DICHIARA TENUTO E CONDANNA il Controparte_7
, in persona dell'Amministratore pro tempore, sito nel Comune di Morfasso, a Controparte_1
pagina 5 di 6 porre in essere gli interventi analiticamente elencati e descritti nella relazione di consulenza tecnica a firma del CTU Ing. in data 31.12.2024, agli atti della presente causa, Persona_1 DICHIARA TENUTO E CONDANNA il , in persona dell'Amministratore Controparte_1 pro tempore, a rifondere a le spese del procedimento di ATP Tribunale di Piacenza Controparte_7 R.G. 1158/2022 liquidate in tale sede in €. 3.490,90 oltre accessori ed € 411,15 per anticipazioni DICHIARA TENUTO E CONDANNA il , in persona dell'Amministratore Controparte_1 pro tempore, a rifondere a le spese della presente causa che liquida in €. 2.540,00 per Controparte_7 compensi, oltre spese generali 15%, Cpa ed Iva se dovuta
PONE le spese di CTU definitivamente a carico del in persona Controparte_1 dell'Amministratore pro tempore. RIGETTA ogni altra domanda
COMPENSA integralmente le spese di lite fra il ricorrente e i convenuti , e CP_2 CP_3
Controparte_4
Piacenza, 29 maggio 2025
Il G.O.P. dott. Emanuela Mazza
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2243/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUMANA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. COGROSSI Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTO
Contro
(C.F. : , CP_2 C.F._2
(C.F. : ), CP_3 C.F._3
(C.F. : ) n Controparte_4 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. MONTICELLI ELENA, elettivamente domiciliati presso il difensore CONVENUTI
Conclusioni:
Per il ricorrente: Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: • Accertare e dichiarare che il nonché i signori , e Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, ciascuna per la propria parte, siano tenuti alla messa in opera dei lavori come CP_4 dettagliatamente individuati dal Consulente nominato (cfr. relazione in atti ATP) ovvero condannarli alla messa in opera dei lavori come verranno individuati a seguito della disposta integrazione e/o rinnovazione della CTU;
• condannare il medesimo Condominio nonché i signori , CP_2 e all'esecuzione delle opere come individuate e/o individuande;
• CP_3 Controparte_4 condannare il medesimo Condominio nonché i signori , e CP_2 CP_3 Controparte_4 al risarcimento di ogni danno arrecato al sig. anche per la mancata tempestiva messa in opera dei Pt_1 lavori indicati dal Professionista ing. • Condannare il ed i signori CP_5 Controparte_1
, e alla refusione delle spese per il professionista CP_2 CP_3 Controparte_4 incaricato in ATP, pari ad € 3.490,90 oltre accessori ed € 411,15 per anticipazioni, come liquidate dal Giudice ed a tutte quelle che si renderanno necessarie per l'espletamento della CTU in questa sede;
• Condannare il alla refusione delle spese legali del giudizio di ATP e del presente CP_1 pagina 1 di 6 procedimento oltrechè condannare il ai sensi dell'art. 96 cpc in ragione dei continui CP_1 infruttuosi tentativi bonari di risolvere la vertenza. • Compensare le spese per i signori e CP_2
• In via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento ex art. 669 CP_4 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Piacenza, RG 1158/2022, dott.ssa Vanini Mariachiara;
respingere ogni istanza istruttoria formulata dalla controparte per tutti i motivi già evidenziati Controparte_1 nel verbale del 13.02.2024 e si oppone ad ogni ulteriore richiesta, anche istruttoria, ex adverso formulata.
Per il convenuto Controparte_1
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così Giudicare:
PRELIMINARMENTE Rilevato che il CTU non ha mai inviato la bozza del proprio elaborato alle parti, coinvolgendo solo i CTP che di fatto PARTI NON SONO, si Chiede che sia dichiarata la nullità della CTU a firma ing. Sul punto la Suprema Corte ha infatti precisato che SE IL Persona_1
CONSULENTE NON INVIA LA BOZZA ALLE PARTI, LA CTU è NULLA !! (Cfr. Cass. Ordinanza n. 21984 del 11.09.2018). Disporre il rifacimento della CTU o, quanto meno, l'integrazione della CTU redatta dall' ing. perchè tramite accertamenti strumentali quali - la Persona_1 TERMOGRAFIA, l'ANALISI TERMOIGROMETRICA AMBIENTALE E DI CONTATTO, ed eseguendo ia a soffitto che nelle pareti del bagno, provvedendo altresì alla RIMOZIONE DEL CP_6
CARTONGESSO DI COPERTURA DEI PROFILI METALICI A SOFFITO (travi) - e quindi con metodologia non meramente deduttiva e/o divinatoria, e con reale contradditorio con le controparti,
Accerti la fonte e la natura del danno lamentato dal ricorrente, stabilendo se e in che misura detti vizi siano riconducibili e/o addebitabili al ovvero ad altre cause;
precisandone in Controparte_1 caso di riscontro positivo, l'eventuale percentuale di colpa e/o concorso di colpa – e ciò anche in rapporto alla proprietà - Provvedendo infine, alla specificazione e alla quantificazione Parte_2 delle opere necessarie alla risoluzione della problematica accertata, con indagine condotta in particolare nel locale bagno e nella camera da letto, posti in zona nord-ovest dell'immobile di proprietà di CP_7
, facente parte del condominio ' ed ubicato a piano terra nel Comune di Morfasso
[...] CP_1
(PC), località Rusteghini, individuato al NCEU di cui al fog. 63 particella 663 mapp. 23 (ora fuso col mappale 22, generando il nuovo unico mappale 33). – NEL MERITO Respingere ogni domanda, anche di condanna, svolta dal ricorrente a danno del condominio , nonché Controparte_7 CP_1 quelle formulate dai coniugi nel loro atto di costituzione conseguente alla chiamata Parte_2 attorea, perché infondate in fatto e diritto e ciò anche, solo per la parte ricorrente, sotto il profilo dell'art. 2041 c.c. In punto di merito, si reitera la ferma contrarietà del ad Controparte_1 accettare il contraddittorio sulle NUOVE domande svolte dal ricorrente con la memoria datata
29.03.2024, perché trattasi di una vera e proprie mutatio libelli, come tale inammissibile, come di seguito evidenziato in grassetto: • Accertare e dichiarare che il nonché i Controparte_1 signori , e , ciascuna per la propria parte, siano tenuti alla CP_2 CP_3 Controparte_4 messa in opera dei lavori come dettagliatamente individuati dal Consulente nominato (cfr. relazione in atti ATP) ….ovvero condannarli alla messa in opera dei lavori come verranno individuati a seguito della disposta integrazione e/o rinnovazione della ctu….; • Condannare il medesimo CP_1 nonché i signori , e all'esecuzione delle opere come CP_2 CP_3 Controparte_4 individuate …. e/o individuande;
• Condannare il medesimo condominio nonché i signori
[...]
, e al risarcimento di ogni danno arrecato al sig. anche CP_2 CP_3 Controparte_4 Pt_1 per la mancata tempestiva messa in opera dei lavori indicati dal professionista ing. • Condannare CP_5 il condominio alle rifusione delle spese legali del giudizio di APT ….. SEMPRE Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, nonché delle spese e competenze sostenute nel giudizio di ATP ex art. 696 bis cpc, promosso e notificato dal ricorrente . IN VIA ISTRUTTORIA Si Controparte_7 insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già capitolate sub. A), B) C) di pag.15/17 e di cui alla nostra comparsa di costituzione del 11.01.2024, così come nella richiesta di rifacimento ex novo, o,
pagina 2 di 6 quanto meno, di integrazione della CTU a firma ing. così come sollecitata anche dagli Persona_1 altri CTP, anche di parte ricorrente, e come in via preliminare sopra già ampiamente specificato e richiesto.
Per i convenuti CP_8
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Piacenza IN VIA PRELIMINARE : accertare l'eccepita carenza di legittimazione passiva dei Sig.ri , e dalla presente causa, CP_2 CP_3 Controparte_4 in quanto, come rilevato dalle osservazioni dell'Ing. in sede di A.T.P., nonché come confermato Per_2 nella relazione peritale depositata in data 31.12.2024 dal C.T.U. Dott. Ing. le Persona_1 infiltrazioni non provengono dalla terrazza di proprietà dei resistenti, ma bensì dalle parti condominiali e per l'effetto condannare le controparti all'integrale rifusione delle spese della presente causa e del procedimento di A.T.P.; NEL MERITO : accertare l'assenza di ogni e qualsivoglia responsabilità nei confronti dei Sig.ri , e , in accoglimento della relazione CP_2 CP_3 Controparte_4 peritale, in quanto le infiltrazioni lamentate dal Sig. provengono da parti comuni del Controparte_7
Con vittoria di spese e compenso professionale della presente causa ex D.M. n° CP_1
147/2022, oltre spese generali nella misura del 15% ex art. 2 D.M. n° 55/2014, oltre IVA e C.P.A., con rifusione delle relative spese di C.T.P., nonché con rifusione delle spese legali del procedimento di A.T.P. e delle relative spese sostenute per C.T.P. e C.T.U.” come da nota spese depositata in data 11.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proprietario di una unità immobiliare sita in Comune di Morfasso e facente parte del Controparte_7
” ha promosso ricorso ex art.281 decies cpc nei confronti del CP_1 CP_1 [...]
nonché di , e deducendo che, in esito CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 copiose infiltrazioni d'acqua piovana nell'edificio condominiale e a causa delle condizioni di degrado ed abbandono, in cui sono lasciate la aree comuni colpite dal fenomeno infiltrativo, nell'appartamento di sua proprietà si sono evidenziati danni riconducibili a dette infiltrazioni, segnatamente sul soffitto e su parte dei muri verticali nella camera e nel bagno posti nella zona sud ovest, con formazione di estese aree di muffa, che hanno danneggiato l'intonaco e la tinteggiatura. Ha quindi rappresentato l'insalubrità ed il progressivo degrado del proprio immobile in conseguenza del cattivo stato manutentivo dello stabile condominiale.
Il ricorrente ha evidenziato che, ,alla trattazione in sede assembleare delle problematiche legate al fenomeno infiltrativo, non ha fatto séguito l'esecuzione di alcuna opera da parte del e di CP_1 avere per tale ragione promosso, prima, procedimento di mediazione e, a fronte dell'esito negativo di tale iniziativa, ricorso ex art. 669 bis c.p.c in data 20.05.2022 (R.G. n.1158/2022) in esito al quale il CTU nominato aveva individuato le ragioni delle infiltrazioni e gli interventi da porre in essere per la risoluzione delle problematiche lamentate, ponendoli a carico, in parte del ed in parte agli CP_1 ulteriori condomini evocati in questa sede ed aveva quantificato i danni subiti dal ricorrente. Stante l'inattività degli odierni convenuti in relazione agli interventi prospettati dal CTU in sede di ATP il ricorrente, in questa sede – preceduta da nuovo procedimento di mediazione – ha chiesto l'accertamento dell'onere in capo ai convenuti, per quanto di rispettiva competenza della messa in opera degli interventi individuati in sede di atp e declaratoria di condanna dei medesimi alla relativa esecuzione nonché la condanna alla refusione delle spese di ATP
Il si è costituito rilevando lo stato già precario al momento dell'acquisto dell'immobile CP_1 del ricorrente, contestando il riferimento a ristagni di acqua alle fondazioni e/o alle strutture portanti dell'edificio condominiale e contestando specificamente gli esiti dell'ATP - che poneva principalmente a carico del gli interventi di sanatoria - contestando l'omissione di CP_1
pagina 3 di 6 accertamenti fisici in loco, di indagini termografiche e della valutazione della pendenza e quindi della direzione e/o la capacità di scarico delle acque meteoriche sulla superficie del ballatoio. Ha chiesto pertanto il rigetto delle domande del ricorrente e la nomina di CTU ai fini dell'accertamento, con dati oggettivi e strumentali, delle cause del danno lamentato, determinando l'entità e la percentuale di eventuale concorso I convenuti e si sono costituiti ed hanno evidenziato che la palazzina condominiale – per il CP_4 CP_2 suo posizionamento ai piedi della montagna -, è sempre stata interessata da fenomeni infiltrativi defluendo le acque meteoriche sulle fondazioni e sulle strutture verticali ed orizzontali dell'edificio.
Hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, avendo il ricorrente lamentato infiltrazioni provenienti dalle parti condominiali, essendo la terrazza sovrastante la zona interessata dalle infiltrazioni nell'appartamento del ricorrente di proprietà condominiale. Hanno quindi chiesto di essere estromessi dalla causa e, nel merito, l'accertamento dell'assenza di ogni e qualsivoglia loro responsabilità per gli eventi lamentati dal ricorrente. A fronte della contestazioni degli esiti dell'ATP da parte dei convenuti, veniva disposta CTU in accertamento della sussistenza e delle cause dei fenomeni infiltrativi lamentati dal ricorrente, nonché l'accertamento di eventuale concorso di cause e determinazione della rispettiva rilevanza causale nonché per l'individuazione degli interventi da eseguire Ritenuta sufficientemente istruita all'esito del deposito della relazione del CTU, la causa viene decisa all'esito dell'udienza del 29.04.2025 sulle conclusioni delle parti quali sopra riportate
Va premesso che in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.24 e 111 Cost., il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. n. 1745/2006 Cass. Civ.
n.15389/2011 e Cass. Civ. n.7937/2012) e che conseguentemente le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare (cfr. Cass. Civ., ord.30745/2019, Cass. Civ.ord. 363/2019, Cass.Civ. sent. 11458/2018)
Ciò premesso va osservato che la decisione della presente vertenza – nella quale i profili tecnici costituiscono parte integrante della materia del contendere – non può che essere affidata agli esiti della consulenza tecnica esperita. Al riguardo va preliminarmente rilevata e ritenuta l'infondatezza dei rilievi che il CP_1 convenuto ha sollevato rispetto tanto allo svolgimento delle operazioni peritali quanto al merito delle conclusioni alle quali il consulente nominato è pervenuto.
Sotto il primo profilo va osservato che il rilievo secondo il quale la perizia sarebbe nulla per non aver il
CTU Ing. inoltrato la bozza della relazione alle parti non può essere condiviso, intanto, in quanto Per_1 l'ordinanza del 18.06.2024 espressamente facoltizzava il CTU ad inoltrare la bozza ai CCTTPP nominati ovvero alle parti;
Va inoltre evidenziato che la nullità lamentata dal convenuto – come si evince dalla stessa CP_1 giurisprudenza dal medesimo richiamata - può ritenersi sussistente solo quando lo svolgimento delle operazioni peritali abbia evidenziato la violazione del contraddittorio ed impedito alle parti di intervenire a dette operazioni. E anche in tali casi il contraddittorio sui risultati dell'indagine può comunque essere recuperato dal giudice e ripristinato successivamente al deposito della relazione, in pagina 4 di 6 modo da potere comunque, all'esito, esercitare con piena cognizione di causa i poteri lui attribuiti ai sensi dell'art. 196, cioè a dire valutare la necessità o l'opportunità di assumere chiarimenti dal c.t.u., disporre accertamenti suppletivi o addirittura la rinnovazione delle indagini o la sostituzione del consulente.
Cosa che, nella fattispecie, non è necessaria atteso che la relazione in atti dà conto del fatto che le parti
– tramite i loro consulenti nominati – hanno ampiamente interloquito con il CTU sottoponendogli osservazioni e rilievi. Il medesimo elaborato peritale dà conto del fatto che i rilievi nel merito sollevati dal CP_1 avevano già formato oggetto di osservazioni inoltrate dal CTP del Condominio al CTU, osservazioni che risultano da valutate da quest'ultimo che vi ha replicato rimanendo fermo sulle conclusioni già raggiunte, in particolare evidenziando che le verifiche sperimentali sollecitate dal “non CP_1 hanno avuto luogo per le evidenze emerse in sede di valutazione teorica di per sé significativamente convincenti”.
In esito agli accertamenti svolti e alle valutazioni condotte – segnatamente all'esito di uno studio idraulico del sistema terrazza e circuiti di smaltimento delle acque condominiali che ha analizzato il dimensionamento e la funzionalità dei condotti di scarico - il CTU conclude che “Le infiltrazioni sono quindi da ricondurre al sistema di smaltimento acqua meteorica condominiale costituito dal sistema di piletta-griglia” e che “Il sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche del ballatoio comune è un componente condominiale e quindi le opere atte al suo corretto dimensionamento e funzionamento sono da imputare al stesso”. CP_1
Il CTU individua quindi specificamente gli interventi da eseguirsi per la risoluzione delle problematiche infiltrative quantificando i lavori, come da computo metrico allegato alla relazione, in euro 8.560,79+IVA di legge, evidenziandone la natura di interventi di manutenzione ordinaria non richiedenti pratiche edilizie.
Tali interventi vanno conseguentemente posti a carico del CP_9
a carico del vanno poste le spese del precedente procedimento di ATP –
[...] CP_1 quantificate in € 3.490,90 oltre accessori ed € 411,15 per anticipazioni, atteso che le stesse – a carico della parte richiedente al termine di detta procedura - devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. ord.n.21085/2023)
Non può invece essere accolta la domanda risarcitoria del ricorrente – che, non costituendo difesa rispetto alle avversarie contestazioni, diversamente dalla precisazione rispetto agli esiti della CTU richiesta dal in sede costitutiva -, risulta svolta solo nella memoria 29.03.2024. CP_1
Le spese del presente giudizio vanno liquidate – ex d.m. 55/2014, ai valori minimi di scaglione tenuto conto dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto - a favore del ricorrente e a carico del
CP_1
Vanno invece compensate le spese di lite fra il ricorrente ed i convenuti dal momento che CP_8 la citazione in giudizio di questi ultimi – risultati in questa sede estranei alle problematiche lamentate dal ricorrente – è conseguita agli esiti del precedente procedimento di ATP.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico del convenuto CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCERTATA E RITENUTA la responsabilità del nella determinazione dei Controparte_1 fenomeni infiltrativi lamentati dal ricorrente , DICHIARA TENUTO E CONDANNA il Controparte_7
, in persona dell'Amministratore pro tempore, sito nel Comune di Morfasso, a Controparte_1
pagina 5 di 6 porre in essere gli interventi analiticamente elencati e descritti nella relazione di consulenza tecnica a firma del CTU Ing. in data 31.12.2024, agli atti della presente causa, Persona_1 DICHIARA TENUTO E CONDANNA il , in persona dell'Amministratore Controparte_1 pro tempore, a rifondere a le spese del procedimento di ATP Tribunale di Piacenza Controparte_7 R.G. 1158/2022 liquidate in tale sede in €. 3.490,90 oltre accessori ed € 411,15 per anticipazioni DICHIARA TENUTO E CONDANNA il , in persona dell'Amministratore Controparte_1 pro tempore, a rifondere a le spese della presente causa che liquida in €. 2.540,00 per Controparte_7 compensi, oltre spese generali 15%, Cpa ed Iva se dovuta
PONE le spese di CTU definitivamente a carico del in persona Controparte_1 dell'Amministratore pro tempore. RIGETTA ogni altra domanda
COMPENSA integralmente le spese di lite fra il ricorrente e i convenuti , e CP_2 CP_3
Controparte_4
Piacenza, 29 maggio 2025
Il G.O.P. dott. Emanuela Mazza
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