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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 6335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6335 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3331/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nella composizione seguente
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 3331/2022 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta del
5.11.2025
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso, dall'avv. Michele Buono (c.f.: presso C.F._2 il cui studio sito in Foggia alla Via Zara n. 2 elettivamente domicilia.
Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona del presidente della Giunta Regionale, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione, dall'avv.
AE MA (c.f.: ) dell'Avvocatura Regionale, presso la cui C.F._3 sede elettivamente domicilia in Bari al Lungomare N. Sauro nn. 31/33. TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Resistente
E
Consorzio per la Bonifica della Capitanata (c.f.: ), in persona del P.IVA_2 presidente, rappresentato e difeso, in virtù di determinazione presidenziale n. 275 del
16.11.2023 e giusta procura speciale rilasciata su foglio separato in atti, dagli avv. ti
DO PP (c.f.: ) e (c.f.: C.F._4 Parte_2
) presso il cui studio in Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 82 C.F._5 elettivamente domicilia.
Terzo chiamato in causa
E
(c.f.: – p. i.v.a. , in persona Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 di nella sua qualità di rappresentante generale per l'Italia, rappresentata Controparte_3
e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato in atti, dall'avv. Alfredo Flajani
(c.f.: ) presso il cui studio in Napoli alla Via Giuseppe Martucci n. 47 C.F._6 elettivamente domicilia.
Terzo chiamato in causa
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 18.07.2022, la parte attrice ha convenuto in giudizio la affinché, previo riconoscimento della sua piena ed esclusiva CP_1 responsabilità per i danni provocati al fondo di sua proprietà dal , venga Parte_3 condannata a risarcirle i danni subiti, nella misura complessiva di € 25.600,00, ovvero
“nella maggiore o minore somma che sarà riconosciuta all'esito della espletanda CTU, nonché, a porre in essere quanto necessario ad evitare il ripetersi di tali eventi” (così pagina 7 del ricorso).
In punto di fatto il ricorrente ha esposto:
--di essere proprietario dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Bovino (FG), località “Giardinetto”, riportato in catasto terreni del medesimo Comune al foglio n. 4, particella n. 301, con superficie di ha. 8.50.59;
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di Bonifica della Capitanata/Llyod's Insurance Company S.A. Parte_4 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
--che con pec del 20.03.2021, reiterata il 27.04.2021, inviata alla ed al CP_1
Consorzio di Bonifica della Capitanata, ha rappresentato che il suddetto fondo era interessato da “un'importante azione di erosione delle acque del , […] che Pt_3 deviando dal suo alveo naturale, aveva provocato ingenti danni alla proprietà […], tanto da creare un dislivello di diversi metri rispetto al letto del corso stesso, […]”, invitando gli enti “a porre in essere quanto necessario al fine di impedire azioni erosive e riportare la situazione allo status quo ante” (così pagina 1 del ricorso);
--che in data 7.06.2021, a seguito di sopralluogo espletato in presenza dei rappresentanti della del Consorzio di Bonifica di Capitanata, del Comune di Bovino CP_1 nonché del consulente tecnico di parte, dottor , è emerso che “le sponde del Persona_1 torrente in sinistra idraulica sono ormai verticali a causa dell'erosione del flusso d'acqua alla base del fondo alveo, […] verosimilmente per uno squilibrio nei processi di deposito e trasporto dei sedimenti che affligge il torrente nel tronco d'interesse”, che “un accumulo di sedimenti in destra idraulica alimenta una deviazione contro la sponda di sinistra inducendo movimenti vorticosi che aumentano i fenomeni erosivi alla base dello stesso ciglio pregiudicando la stabilità dello stesso che di fatto ha assunto un aspetto verticale con un fronte di circa 10 metri dalla sua base con inevitabili risvolti nella sicurezza del transito di mezzi e personale in testa allo stesso ciglio” (così pagina 2 del ricorso);
--che, sempre da sopralluogo e come confermato da verbale del 7.06.2021, il torrente
, nella parte d'interesse, mostra un danneggiamento della protezione spondale in Pt_3 gabbioni, eretta in sinistra idraulica in corrispondenza della foce del suo affluente, il torrente Lavella, il quale presenta - a sua volta - un dissesto nella parte terminale a causa del processo erosivo in atto (così pagina 2 del ricorso);
--che nessun riscontro ha ricevuto la pec inoltrata in data 13.10.2021 con oggetto “richiesta di intervento urgente”;
--che, tenuto conto della superficie complessivamente erosa (circa Ha 0.80.00), i danni ammontano complessivamente ad € 25.600,00 come quantificati nella propria perizia tecnica, in atti;
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di Bonifica della Capitanata/Llyod's Parte_4 Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
su questi presupposti in fatto, ed esposta, altresì, in punto di diritto, la responsabilità della con particolare riferimento all'art. 2051 c.c., ha concluso chiedendo CP_1 all'adito Tribunale di:
“1) Accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità della […] CP_1 per i danni provocati dal torrente Cervaro al terreno di proprietà del ricorrente sito in agro di Bovino, in località “Giardinetto”, catastalmente identificato con la particella n.
301 del Foglio n. 4, superficie catastale di ha. 8.50.59;
2) per l'effetto condannare la […] al risarcimento dei danni subiti che si CP_1 quantificano in € 25.600,00, ovvero, nella maggiore o minore somma che sarà riconosciuta all'esito della espletanda CTU, nonché, a porre in essere quanto necessario ad evitare il ripetersi di tali eventi;
3) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio” (così pagina 7 del ricorso).
2. Con comparsa depositata in data 20.09.2022, si è costituita la la quale, CP_1 preliminarmente, eccepito il difetto di competenza dell'adito tribunale in favore del giudice ordinario, ha chiesto di disporre la chiamata in causa, come garante ai sensi dell'art. 174 del r.d. n. 1775/1993 e dell'art. 106 c.p.c., del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, in quanto il torrente ricade nel perimetro consortile di sua competenza (area n. 14 del Pt_3
Piano di Classifica del Consorzio) e, dunque, “quale gestore della tratta fluviale, ha la responsabilità delle opere di sistemazione e della manutenzione idraulica, in ragione di quanto disposto dalla L.R. n. 4 del 13.03.2012 e in particolare dall'art. 2 comma 1) della succitata norma la quale prevede che tutto il territorio è classificato di Bonifica” (così pagine 4-5 della comparsa).
Ha infine affermato che i suoli oggetto di causa, in quanto parte di un “alveo in modellamento attivo” secondo la definizione di cui all'art. 36 delle N.T.A del P.A.I. , CP_1 sono sottoposti a specifico vincolo di utilizzo per cui è fatto assoluto divieto di impianto di colture agricole ad eccezione del prato permanente (art. 6, comma 3, delle N.T.A. in allegato al P.A.I.).
Ha concluso chiedendo al Tribunale di:
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Parte_4 Controparte_4 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
“dichiarare la propria incompetenza per materia e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente che si indica nel Tribunale Civile di Foggia;
in via subordinata, qualora il Tribunale adito si riconosca competente, autorizzare la chiamata in causa in garanzia del Consorzio per la Bonifica della
Capitanata, in persona del rappresentante pro tempore, previo differimento dell'udienza di prima comparizione e fissazione del termine per la citazione del terzo;
nel merito: accertare e dichiarare infondato ed inammissibile il ricorso proposto da parte attrice e per l'effetto rigettare ciascuna delle domande proposte;
nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi fondata la domanda di risarcimento dei danni e determinata la somma dovuta, a tale titolo, da parte della in favore di parte attrice, condannare il CP_1
Consorzio per la Bonifica della Capitanata a manlevare la convenuta , per CP_1 quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore del ricorrente;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio” (così pagina 18 della comparsa di costituzione).
3. Il giudice delegato, all'esito dell'udienza del 9.11.2022, ha autorizzato la CP_1 alla chiamata in causa e, con citazione notificata a mezzo PEC in data 22.12.2023, la stessa ha convenuto in giudizio il Consorzio di Bonifica della Capitanata di Foggia, che si è costituito con comparsa in data 1.12.2023, eccependo:
--la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il corso d'acqua naturale in questione è iscritto nell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Foggia n. 33, trattandosi di bene demaniale rispetto al quale non ha alcun potere di gestione diretta, né dovere di manutenzione o custodia, essendo rispetto a tale bene solo eventualmente delegato di volta in volta dall'Amministrazione Regionale per gli interventi di manutenzione senza mai diventarne custode;
--in via subordinata, l'infondatezza della domanda attorea e comunque l'ingiustificata stima dei danni lamentati.
Infine, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la Società Controparte_2
Contr in virtù della polizza assicurativa n. 04 110081 JAS 312 / Certificato
[...] no. A7LTY00185 J del 6.2.2018, avente ad oggetto la responsabilità civile verso terzi, per
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essere manlevato da qualsiasi effetto pregiudizievole derivante dalla odierna controversia, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
-dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o difetto di titolarità del Consorzio per la
Bonifica della Capitanata;
rigettare, per l'effetto ed in ogni caso, le domande formulate, poiché infondate;
-in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte, il resistente
Consorzio chiede, ai fini dell'azione di regresso nei confronti dei resistenti tutti, che l'adito
Tribunale ne effettui graduazione e determinazione nella misura delle rispettive colpe e delle entità delle conseguenze da essa derivanti, ritenendo in ogni caso e sin d'ora il concorso del tutto residuale del Consorzio per la Bonifica della Capitanata medesimo, per
i motivi di cui in premessa.
-in via subordinata, nella assurda e denegata ipotesi di accoglimento delle domande di risarcimento danni, il Consorzio per la Bonifica della Capitanata chiede che l'adito
Tribunale condanni, in via diretta e/o di rivalsa, la chiamata come da domanda CP_2 formalizzata in atti, a risarcire gli stessi.
Con vittoria di spese come per legge” (così pagine 8-9 della comparsa di costituzione).
4. Il giudice delegato, all'esito dell'udienza del 5.12.2023, ha autorizzato il Consorzio di
Bonifica della Capitanata di Foggia alla chiamata in causa e, con citazione notificata a mezzo PEC in data 22.12.2023, lo stesso ha convenuto in giudizio la Società
[...]
Controparte_2
Quest'ultima si è costituita con comparsa del 22.03.2024, eccependo l'inoperatività della garanzia assicurativa, atteso che l'art. 27 delle Condizioni di Assicurazione esclude i danni causati da interruzione, deviazione o impoverimento di sorgenti e corsi d'acqua e l'assenza, ex art. 25 delle C.D.A. di qualsivoglia obbligo assicurativo rispetto all'esecuzione delle opere necessarie ad evitare la ripetizione degli eventi dannosi lamentati;
ha poi indicato l'esistenza di una franchigia di € 9.500,00 sulle somme eventualmente da rimborsare al proprio assicurato;
ha contestato le argomentazioni della circa la CP_1
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della Capitanata/Llyod's Insurance Company S.A. Controparte_6 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
responsabilità del Consorzio, in difetto di un formale atto di affidamento al Consorzio stesso delle opere idrauliche;
ha infine contestato la sproporzionata valutazione dei danni.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di:
“1) rigettare la domanda di garanzia avanzata dal Consorzio per la Bonifica della
Capitanata nei confronti di per le motivazioni suesposte, Controparte_2 disponendone l'estromissione dal presente giudizio con ogni conseguente condanna alle spese sostenute per la costituzione e difesa della stessa;
2) in ogni caso, rigettare ogni avversa domanda, laddove infondata e sfornita di idoneo supporto probatorio, con ogni conseguente condanna circa il pagamento delle spese di causa” (così pagina 8 della comparsa di costituzione).
5. Con ordinanza del 2.04.2024 il giudice ha delegato, ai sensi degli artt. 170 R.D.
1775/1933 e 203 c.p.c., all'espletamento della CTU il Tribunale di Foggia, assegnando termine fino al 30 ottobre 2024 per il completamento delle operazioni. In data 30.10.2024, nell'ambito del procedimento delegato, dinanzi al tribunale di Foggia, è stata depositata la
CTU, poi rimessa al TRAP a marzo 2025.
5.1. Acquisiti i verbali relativi all'espletamento della prova delegata, le comparse conclusionali e le note di trattazione, tempestivamente depositate dai ricorrenti, all'esito della trattazione scritta del 5.11.2025, il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche, in favore del Tribunale di Foggia, sollevata dalla
. CP_1
La prospettazione della domanda è assolutamente chiara nel porre a fondamento della pretesa risarcitoria le colpevoli omissioni in fase di manutenzione dell'alveo del corso d'acqua in questione, che avrebbero provocato la progressiva variazione della sede di scorrimento naturale del RR Cervaro per il tratto d'interesse, causando un'erosione della sponda in sinistra idraulica lungo il confine con il terreno di proprietà del ricorrente
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Controparte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
(cfr. pag. 4 della perizia di parte); questa prospettazione radica senz'altro la competenza per materia del Tribunale adito.
7. Sempre in via preliminare, deve darsi atto che in data 20.03.2025 il Tribunale di Foggia ha rimesso a codesto Tribunale Regionale delle Acque la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, comprensiva di tutti gli allegati, dunque dopo l'udienza di rimessione della causa al Collegio.
La relazione peritale definitiva era stata depositata in data 30.10.2024 dinanzi al Tribunale di Foggia;
certamente il suo contenuto era noto alle parti per essere stato ad esse comunicato già nell'ambito del procedimento istruttorio delegato, in prima battuta con l'inoltro delle bozze, a cui le parti hanno risposto inviando le loro osservazioni critiche;
in sede di controdeduzioni alla bozza ha svolto osservazioni critiche sulle Parte_1 valutazioni del perito in merito alle attività di ripristino da intraprendere, alla corretta definizione della cd “fascia di distanza”, alla corretta quantificazione dell'eventuale danno.
Ad ogni modo nella comparsa conclusionale in data 15.10.2025 il ricorrente ha formulato le sue difese ampiamente commentando le risultanze della CTU in particolare criticandone le conclusioni, a cui il perito è pervenuto dopo aver risposto alle osservazioni delle parti.
Anche le altre parti hanno svolto difese a margine della CTU.
8. In particolare, ai fini della decisione, questo Tribunale, al fine di accertare l'an del risarcimento rivendicato dal ricorrente, ha affidato al CTU il quesito circa la “verifica se le particelle indicate in ricorso sono effettivamente in proprietà del ricorrente sulla base dei titoli allegati in atti e se confinano con l'attuale corso del fiume […]”. Pt_3
Tanto si è disposto, in quanto il ricorrente, per dimostrare la sua legittimazione attiva, ha depositato nel suo fascicolo di parte, allegato all'atto introduttivo, esclusivamente una visura estratta dall'Agenzia del Territorio (peraltro la certificazione non è stata depositata nella sua versione completa, essendo in atti di essa solo le pagine 4 e 5), da cui risulta che sulla particella oggetto di domanda giudiziale c'è stato un frazionamento nel 2012 e un atto di divisione nel 2014, indicato nell'ultima annotazione che riporta un atto notarile per notaio del 2014. Persona_2
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Il CTU ing. effettuati gli accertamenti e rispondendo all'apposito quesito Persona_3 formulato dal tribunale, sul punto, ha accertato quanto segue: “In merito all'accertamento della proprietà della particella 301 del foglio n. 4 del Comune di Bovino lo scrivente ha effettuato una verifica dalla quale risulta che la particella n. 301 del foglio n. 4 risulta catastalmente di proprietà piena del sig. nato ad [...] il [...]”. Parte_1
In particolare, “la proprietà del terreno è stata acquisita dal in seguito alla stipula Pt_4 dell'atto di divisione (allegato alla presente relazione – Allegato 5), Repertorio N.49.510
Raccolta N.30.737, stipulato dal Dott. , notaio iscritto nel Ruolo dei Persona_4
Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano, residente in [...]con studio al Largo San Rocco n.3 e registrato a Castel di Sangro il 01/08/2014 al n. 635 Serie
1T. allegata alla presente” (così pagina 67 della consulenza tecnica d'ufficio). Dall'atto notarile di divisione risulta che era contitolare in ragione di un mezzo Parte_1 della proprietà degli immobili ivi elencati, tra cui la particella n. 301, foglio n. 4, oggetto di causa e che a seguito di atto di divisione del 23.07.2014 ne è divenuto pieno ed esclusivo proprietario;
nell'atto notarile di divisione le parti per il titolo di provenienza degli immobili “si riportano all'atto per Notar di Foggia in data 31 dicembre Persona_5
1972, registrato a Foggia il 17 gennaio 1973 al n. 867 e trascritto a Lucera il 23 gennaio
1973 al n. 297841 R.P.” sul cui contenuto, tuttavia, nulla è stato chiarito né documentato al fine di risalire ai precedenti intestatari nonché alle relative variazioni nel tempo.
Dunque, solo in data 23.07.2014, ovvero a seguito dell'atto notarile di divisione del 2014
è diventato esclusivo proprietario del terreno di causa, esteso 289.322 mq Parte_1 individuato nel Catasto Terreni del Comune di Bovino al foglio 4, particelle nn. 301 et 312, un fondo del quale egli stesso dinanzi al notaio si è dichiarato fino a quel momento comproprietario.
Tanto è il presupposto per attribuire il danno spettante nei termini di seguito illustrati.
9. Il CTU, nell'analizzare l'evoluzione temporale dell'andamento planimetrico del RR
al fine di certificare la dinamica erosiva in atto, in mancanza di qualunque Pt_3 documento reso disponibile dal ricorrente, ha fatto uso di ortofoto reperite sulle cartografie del PPRT dal 1997 al 2024 (pagine 70-74 della CTU), accertando che quantomeno a partire
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dall'anno 1997, cioè ben prima che il ricorrente (in causa egli agisce solo quale proprietario) divenisse proprietario esclusivo del fondo, si è modificato il corso del
RR , con la deformazione delle antistanti barriere naturali, in particolare la Pt_3 sponda sinistra che si trova a lato della proprietà di Pt_4
L'accertamento del CTU che vi sia stata una porzione di fondo eroso riguarda la modifica dello stato dei luoghi stratificata nel tempo dal 1997 al 2019, un tempo nel quale deve ritenersi che il ricorrente fosse mero comproprietario insieme al fratello del fondo, secondo quanto egli stesso dichiara nell'atto notarile di divisione.
10. Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati dal RR Cervaro consistenti, a suo dire, nella perdita di una porzione di terreno di circa 8000 metri quadrati, il cui valore venale è stato quantificato, come da perizia redatta il 24.03.2022 dal suo perito, il geologo , in € 25.600,00; inoltre, il ricorrente ha chiesto che la Persona_1 CP_1 venga condannata “a porre in essere quanto necessario ad evitare il ripetersi di tali eventi”
(così pagina 5 del ricorso), prospettando la generica possibilità di un danno futuro legato all'ulteriore avanzamento dei fenomeni erosivi in corso.
Nel caso di specie, la circostanza che il fondo del ricorrente abbia subito una perdita superficiale, oltre a non essere contestata, è confermata dalla CTU secondo cui: “ad oggi, la porzione di terreno di proprietà del ricorrente persa per effetto dell'azione erosiva della corrente è stimata in mq 7.700. Tale stima è stata effettuata mediante la sovrapposizione della particella catastale sulla ortofoto del 2024 e considerando il fatto che originariamente il perimetro della particella catastale coincideva con la sponda sinistra dell'alveo del RR Cervaro come indicato nella planimetria IGM 1:25.000” (così pagina 83 della CTU).
La prova delegata dà, inoltre, atto dell'attuale erosione basale della sponda sinistra del
RR Cervaro, “probabilmente a causa dell'accumulo dei sedimenti depositati all'interno dell'alveo in destra idraulica”, analizzata attraverso lo studio di ortofoto reperite sulle cartografie del PPTR dal 1997 al 2019 (così pagine 69-74 della CTU).
Dal canto suo, la , egualmente il Consorzio chiamato in causa, non ha dato CP_1 nessuna prova di aver svolto le necessarie attività manutentive, al contrario confermando,
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Parte_4 Controparte_4 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
anche richiamandosi al verbale redatto in data 7.06.2021, la dinamica erosiva in atto e l'avvenuta perdita di suolo dei terreni di proprietà del ricorrente (cf 10-14 della comparsa di costituzione della ). CP_1
Il cattivo stato di manutenzione del torrente, parimenti la circostanza che fosse invaso da detriti e sedimenti, emergono dal “verbale incontro e visita dei luoghi” del 7.06.2021 della dalla relazione tecnica redatta dal geologo nonché dalla CP_1 Persona_1
CTU dell'ingegnere Persona_3
In particolare, nel verbale incontro e visita dei luoghi del 7.06.2021 della è CP_1 certificata la presenza in sinistra idraulica di “processi di deposito e trasporto dei sedimenti che affligge il corso d'acqua in questione” nonché “un accumulo di sedimenti in destra idraulica” che alimenta, anzi aumenta, i fenomeni erosivi alla base della sponda di sinistra, ormai verticale (cf. pagina 1 del verbale).
Analogamente, circa le cause dell'erosione il CTU afferma che “Nell'alveo è presente una grande quantità di detriti depositati. La sponda sinistra del RR Cervaro risulta visibilmente erosa alla base dal passaggio della corrente, probabilmente a causa dell'accumulo dei sedimenti depositati all'interno dell'alveo in destra idraulica, che, negli anni, hanno variato la sede di scorrimento naturale del RR, causando l'erosione della sponda in sinistra idraulica lungo il confine con il terreno della parte ricorrente, Dott.
” (così pagina 69 della relazione peritale). Parte_1
Nelle sue conclusioni, motivate in modo coerente e logico e in conformità con la normativa vigente, in accoglimento delle osservazioni mosse dall'ingegner (pagine 101-102 Per_6 della CTU), perito incaricato per conto di , il CTU ha Controparte_2 affermato che “da una … valutazione della normativa regionale vigente lo scrivente CTU, in merito alla definizione di fascia di rispetto fluviale concorda con quanto indicato dal
CTP e quindi quanto indicato all'art. 41 comma 3 (pag. 136 di 189) della Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 – pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015 e quanto ribadito dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1675 dell'8 ottobre 2020 - pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 149 del 26 ottobre 2020. L'area oggetto di CP_1 causa ricade all'interno della perimetrazione del vincolo “Fiumi, torrenti e corsi d'acqua
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di Bonifica della Capitanata/Llyod's Insurance Company S.A. Parte_4 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (art. 142, comma 1, lett. C. del Codice)” del
Piano paesaggistico territoriale Regionale della regione . La figura che segue CP_1 identifica la sovrapposizione dell'area oggetto del fenomeno erosivo di proprietà del
con la vincolistica PPTR. È evidente che la porzione di terreno oggetto di Pt_4 erosione è interamente allocata nella fascia di rispetto fluviale” (così pagina 93 della
CTU).
Il Ctu, partendo da una media tra i valori unitari dei terreni considerati come parametri di riferimento, aveva già stimato il valore unitario del terreno del ricorrente nell'importo di €
4,12.
Osserva il TRAP, nella sua composizione tecnica integrata, che anche la disponibilità di un'area di rispetto può accrescere il valore della porzione adiacente, sia pur dovendosi riconoscere un valore ridotto (in termini Cass. ord. 28536/2023) rispetto a quello che il
CTU attribuisce all'area libera da vincoli;
con l'ausilio del giudice tecnico e in via equitativa, il valore ritenuto dal CTU di euro 4,12 a mq va ridotto in primo luogo del 50% trattandosi di valutare una zona che ricade tutta in una fascia di rispetto;
oltre a dimidiare per questa ragione la stima fatta dal CTU, deve, altresì tenersi conto, nella valutazione del danno, che il CTU attribuisce alla effettiva messa in opera delle opportune attività di manutenzione da parte della e del Consorzio un'efficacia non risolutiva CP_1 dell'erosione in atto;
infatti, stando alle risultanze complessive della ctu, in parte l'erosione non dipende (soltanto) da incuria degli Enti ma dallo spostamento progressivo, lento e incessante del corso del fiume, atteso che il CTU riferisce che “gli interventi di adeguamento proposti sono sufficienti a garantire il deflusso delle piene e a limitare il fenomeno dell'erosione da parte delle piene del RR Cervaro”; in altri termini,
l'ausiliare non attesta che opere adeguate escluderebbero totalmente il fenomeno erosivo, ma che lo limiterebbero;
dunque, tenendo conto anche di questa evenienza, in via equitativa la zona erosa va stimata in 1,5 euro a mq.
Va altresì tenuto conto che dalle ortofoto emerge che l'azione erosiva è stata costante dal
1997 in poi, e che una significativa porzione di terreno pari verosimilmente a due terzi è stata erosa dal letto del fiume entro il 2014 (7.700 mq per 1,5 danno un importo di euro
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11.550,00, di cui solo 1/3, ovvero euro 3.850,00 rappresenta il valore risarcibile dopo il
2014; per la parte di danno verificatasi e risarcibile fino al 2014 il danno pari ad euro
7.700,00 va diviso a metà tra il ricorrente e il comproprietario, quindi spetta al ricorrente per il periodo fino al 2014 l'ulteriore importo di euro 3.850,00). In conclusione, il danno da risarcire in favore di corrisponde ad euro complessivi 7.700,00. Parte_1
Su detti importi va calcolata dalla prima lettera di messa in mora, del 20.3.2021, la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono, infine, gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
11. Infine, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la condanna della resistente “a porre in essere quanto necessario ad evitare il ripetersi di tali eventi” (così pagina 7 del ricorso).
In difetto di una programmazione già nota e predeterminata della che riguarderà CP_1 non solo la proprietà di causa ma l'intera zona e che coinvolgerà risalenti questioni, alcune delle quali non sono oggetto di domanda.
Dunque, la dovrà adottare scelte di tutela del demanio e di generale governo delle CP_1 acque pubbliche, anche al fine di predisporre interventi di manutenzione adeguati e risolutivi: si tratta di opzioni che chiamano in gioco i suoi poteri autoritativi.
È noto che la P.A. può essere condannata non solo al risarcimento del danno, ma anche al
“facere” necessario ad eliminare o ridurre le conseguenze lesive di sue condotte pregiudizievoli per i diritti dei privati, ma solo se le richieste dei privati non investono – di
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per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al principio del
“neminem laedere” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 14209 del 23/05/2023, est. Vincenti).
Nel caso che occupa, non è in questione l'omissione di una mera attività materiale;
pertanto, il capo di domanda è respinto.
12. Delle citate somme deve certamente rispondere innanzitutto la quale CP_1 legittimata passiva.
Il torrente Cervaro è un corso d'acqua naturale iscritto al n. 33 nell'elenco delle acque pubbliche del Comune di Foggia, rientrante peraltro nel perimetro consortile del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, nonché quindi compreso nel “Piano generale per la bonifica del comprensorio” del suddetto ente;
sul punto ritiene questo Tribunale che sussiste quindi con evidenza innanzitutto la responsabilità della . CP_1
Corretta appare, quindi, l'individuazione della quale responsabile dei danni, CP_1 atteso che, ai sensi dell'art. 2 lett. e) del D.P.R. n. 8/1972 nonché degli artt. 89 e 90 del
D.P.R. n. 616/1977 sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo
Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
Per questo motivo è irrilevante il riferimento della alla legge regionale n. CP_1
17/2000 (emanata in attuazione della legge Bassanini 59/1997) ed al D.P.R.G. n. 178/2010 in quanto andrebbe dimostrato il trasferimento agli enti minori anche delle risorse umane e finanziarie per far fronte ai maggiori compiti attribuiti.
Ad ogni modo, la responsabilità di questi ultimi potrebbe al più concorrere con quella della atteso che la stessa l.r. n. 17/2000 prevede all'art. 24 lettere h) ed l) che competono CP_1 alle regioni la “realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua” ed il
“monitoraggio idrogeologico e idraulico, compreso quello già esercitato dagli uffici periferici del dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
Altrettanto ininfluente è la l.r. n. 4/2012, poiché pur dopo il trasferimento delle competenze in materia ai Consorzi, residua una corresponsabilità in capo alla CP_1
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Pertanto, devono essere ribaditi principi costantemente espressi dal Tribunale adito (ad es. sent. n. 3810/2016 resa in una causa di risarcimento dei danni a seguito di esondazione di un canale iscritto nelle acque pubbliche della Provincia di Foggia) e dal TSAP (da ultimo sentenze nn. 47 e 53/2018), dai quali non vi è motivo di discostarsi in assenza di diversi argomenti da parte dell'ente, affermando che correttamente la al quale è stata CP_1 imputata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., è stata convocata in giudizio.
Deve del pari affermarsi la corresponsabilità del Consorzio per la bonifica della Capitanata, atteso che il corso d'acqua in questione non solo rientra nel comprensorio territoriale dello stesso, ma, soprattutto, è inserito nel Piano Generale di Bonifica;
esso, quindi, riveste la duplice natura di acqua pubblica e di opera di bonifica;
pertanto, grava anche sul Consorzio
l'obbligo di provvedere alla sua manutenzione.
In conclusione, ritiene il Tribunale che debba senz'altro affermarsi anche la responsabilità, solidale con la del Consorzio di Bonifica della Capitanata, atteso che i CP_1 corsi d'acqua in questione, e Lavella, rivestono la duplice natura di acqua pubblica Pt_3
e di opera di bonifica, gravando pertanto anche su detto Ente l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione.
In difetto di prova di una graduazione di responsabilità distinta (richiesta dal consorzio, come riportato in premessa), la stessa nei rapporti interni è da ripartirsi nella pari misura del
50%.
13. Infine, il Consorzio ha documentato di essere titolare di una polizza per la responsabilità civile verso terzi, la n. 04 110081. Tuttavia, vi è una franchigia di 9.500,00 euro per cui l'assicuratore deve tenere indenne il consorzio solo per un risarcimento che ecceda i 9.500,00 euro;
ne consegue il rigetto della domanda di manleva verso l'assicurazione.
14. La ridotta misura del danno accertato ed il rigetto della domanda di condanna ad un facere sono gravi ragioni che consigliano di compensare per 2/3 le spese di lite che nella residua parte seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022,
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con riferimento al valore della lite, determinato dalla misura del diritto accertato, dandosi atto che di questi criteri non tiene conto la nota spese del difensore.
Nei rapporti tra ricorrente e e Consorzio le spese legali parte sono poste a CP_1 carico dei convenuti predetti in solido.
Nei rapporti tra Consorzio e assicurazione deve tenersi conto che la domanda di Parte_1
è stata accolta sia pur in cifra minore a quanto richiesto e che nulla è dovuto
[...] dall'assicurazione perché l'importo riconosciuto rientra nella franchigia;
tanto costituisce ragione grave di compensazione delle spese di lite tra queste due parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3331/2022 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna la e il Consorzio per la Bonifica della Capitanata in CP_1 solido al pagamento, in suo favore, dell'importo complessivo di € 7.700,00, oltre rivalutazione monetaria dal 21.3.2021 fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
- compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la e il Consorzio per la CP_1
Bonifica della Capitanata in solido a pagare al ricorrente la residua parte, che liquida in €
88,00 per esborsi documentati ed € 1.000,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA;
compensa le spese tra Consorzio e Controparte_2
[...]
Così deciso in Napoli addì 5.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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