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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/11/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 301/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 301/2019
TRA
(C.F. – Avv. Filippo Parte_1 P.IVA_1
Birgillito
opponente
E
(C.F. ) – Avv. Paolo Starvaggi Controparte_1 C.F._1
opposto
Conclusioni di parte opponente:
“ritenere e dichiarare che la nulla deve all'arch. Controparte_2
ed, anzi, è creditrice di lui per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto Controparte_1 ed in ogni caso, disporre la revoca, l'annullamento e, comunque, l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 696/2018, n. 1777/2018 R.G., emesso dal Tribunale di Patti, Giudice dott.ssa Concetta Alacqua, in data 26.12.2018 e depositato in data 29.12.2018, opposto, perché il progetto redatto dall'arch. aggiornato al 2016 non è mai Controparte_1 stato valutato positivamente, mai validato dalla Controparte_3 di Messina, mai approvato in linea tecnica e, dunque, giammai finanziabile
[...]
e finanziato, pertanto, essendosi rivelato tale progetto inidoneo, inutile e inutilizzabile per i gravissimi errori, carenze progettuali e criticità riscontrate e, pertanto, motivatamente, giustificatamente e, dunque, legittimamente la ha revocato Parte_1
l'incarico conferito all'arch. e legittimo è il rifiuto della medesima di Controparte_1
1 corrispondere alcun compenso all'arch. avvalendosi dell'eccezione di Controparte_1 inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., nonché la insussistenza di alcun diritto al compenso e/o, comunque, pretesa avanzabile e l'inesigibilità di alcun pagamento ex contractu da parte dell'arch. Controparte_1
– ritenere e dichiarare, inoltre e per tutte le ragioni esposte, anche in via riconvenzionale, il grave e colpevole inadempimento dell'arch. e, Controparte_1 conseguentemente e in ogni caso, ritenere e dichiarare risolto il disciplinare di incarico per progettazione (o entrambi i disciplinari di incarico, sebbene il primo caducato per facta concludentia dalle parti) inter partes sottoscritto il 10 marzo 2008, per fatto e colpa unicamente addebitabile all'arch. in riferimento alle gravi Controparte_1 inadempienze e alla verifica negativa, indi inadeguatezza e inutilizzabilità del progetto redatto, con conseguente o autonomo diritto al risarcimento dei danni subiti;
– in subordine, nella non creduta ipotesi in cui codesto Giudice non dovesse ritenere
e dichiarare l'inadempimento ex lege et ex contractu dell'arch. , Controparte_1
l'insussistenza di alcun diritto al compenso e/o, comunque, pretesa avanzabile, e la risoluzione del disciplinare, limitare le somme dovute a soli €. 39.000,00 ridotte del 50% per quanto evidenziato e stabilito dal CTU nell'ipotesi in cui non si tenesse conto del grave e colpevole inadempimento, tenendo conto delle specifiche eccezioni proposte con riguardo all'an ed al quantum e della esperita CTU;
in accoglimento delle altre domande riconvenzionali:
– ritenere e dichiarare che l'arch. è tenuto a corrispondere alla Controparte_1
- a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali Controparte_2 equitativamente determinati dal Giudice, la complessiva somma di €. 20.000,00 ovvero quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito dell'espletata di
C.T.U., oltre rivalutazione monetaria dalla data di verifica negativa del progetto (25 maggio 2017), oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata di anno in anno e oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data di deposito della sentenza sino al soddisfo;
- a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali per effetto degli esborsi che
l'attrice ha sino a ora subito €. 20.429,00, in conseguenza del più volte denunciato grave
e colpevole inadempimento dell'opposto, di cui si è data prova e quantificazione in corso di causa, oltre interessi legali nella misura di legge dalla data dei vari esborsi e sino al soddisfo;
e per l'effetto e in ogni caso condannare l'arch. al Controparte_1 pagamento in favore della Parrocchia delle somme sopra specificate, ovvero nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa anche tramite C.T.U.;
2 – condannare l'arch. anche ai sensi dell'art. 96, I comma, c.p.c., Controparte_1 per aver agito giudizialmente ben sapendo di essere totalmente inadempiente e di non aver diritto ad alcun compenso, nella misura non inferiore alla metà dei danni sopra quantificati o in quella misura maggiore o minore, ritenuta da liquidarsi, anche d'Ufficio, da parte di codesto Giudice, nonché, ai sensi dell'art.
96, III comma, c.p.c., a una somma equitativamente determinata da codesto
Giudice. Con vittoria di spese e compensi di causa
Conclusioni di parte convenuta:
“nel merito voglia l'On.le Tribunale, nel rigetto dell'opposizione:
- Ritenere e dichiarare il diritto dell'Arch. al pagamento delle Controparte_1 somme portate dal d.i. opposto;
- Rigettare l'opposizione, per le difese articolate nel corpus dell'opposizione e come confermate dallo svolgimento del giudizio, oltre che per evidente e manifesta infondatezza delle doglianze consacrate nell'atto di citazione;
- Confermare il decreto ingiuntivo n. 696/2018 emesso dal Tribunale di Patti;
- Rigettare la domanda riconvenzionale, poiché infondata e, comunque, limitare le pretese di controparte nei limiti del giusto e del provato;
- Ritenere e dichiarare il diritto al risarcimento danni e, quindi, la condanna della
in via di cognizione, a titolo contrattuale e/o Parte_1 extracontrattuale;
- in via residuale, ritenere e dichiarare, ex art. 2041 c.c., l'ingiustificato arricchimento del in merito ai lavori eseguiti Parte_1 dall'Arch. , come dedotti nel d.i. opposto emesso dal Tribunale Controparte_1 di Patti e consequenziale valutazione in via equitativa;
- condannare l'opponente alla refusione delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario che dichiara di non aver percepito i compensi.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Parte_1 chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 696/2018, dell'importo di € 473.774,89 oltre accessori, notificato dall'arch. per ottenere il Controparte_1 pagamento dei compensi professionali relativi alle prestazioni svolte nell'interesse della controparte.
L'opponente esponeva che, con disciplinare sottoscritto il 10 marzo 2008, l'arch. era stato incaricato della redazione di un progetto per i lavori di Controparte_1 restauro della Chiesa Santuario del TO NT, sita in NT Stefano di Camastra (ME),
3 e delle annesse opere di ministero pastorale e dei relativi adeguamenti. Tuttavia, a seguito dei vizi riscontrati nel progetto dalla Soprintendenza di Messina, l'incarico veniva revocato e la Parrocchia doveva affidarsi ad altro professionista;
nonostante ciò, l'arch. chiedeva il pagamento del compenso. Controparte_1
L'opponente chiedeva, quindi, accertarsi che nessuna somma era dovuta, dichiarare risolto il disciplinare d'incarico per inadempimento del professionista e condannare l'opposto al risarcimento dei danni subiti a causa del predetto inadempimento.
L'opposto si costituiva contestando la ricostruzione dei fatti avversa e chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree, oltre il risarcimento del danno e proponendo, in via residuale, azione di ingiustificato arricchimento.
Evidenziava in proposito di aver puntualmente adempiuto a tutto quanto previsto, fino all'interruzione del rapporto da parte della Parrocchia, avvenuta soltanto nel 2017.
Fino a quella data, esponeva di aver regolarmente predisposto: il progetto generale definitivo esecutivo nell'anno 2008, per un importo di € 4,6 mln;
un progetto stralcio
2008; l'adeguamento al progetto stralcio nell'anno 2009; nell'anno 2016, su richiesta del
Sac. Calanni, l'adeguamento del progetto generale al nuovo codice degli appalti (D.L.
50/2016) e P.S.C al D.Lgs. 81/2008, importo complessivo 4,8 € mln.
Nelle successive memorie, l'opponente evidenziava che la Soprintendenza di
Messina aveva dichiarato il progetto inammissibile e pertanto non valutabile, e che quindi, in virtù dell'art. 6 del disciplinare d'incarico, nulla spettava all'arch. (“Il CP_1 professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari, e che ad esso competono, per la definitiva approvazione del progetto stesso da parte degli uffici ed enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori, compensi. L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese”, v. doc. 10 fasc. Parrocchia).
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente è infondata.
In particolare, la sussistenza di un inadempimento del professionista va incontrovertibilmente esclusa sulla base della stessa narrativa contenuta in citazione, nonché della documentazione prodotta dalla medesima. Parte_1
4 Come rilevato anche nel corso della c.t.u. espletata in corso di giudizio, il progetto dell'arch. “è stato inserito nell'allegato "B" alla Deliberazione n. 29 del CP_1
21.1.2017 della Giunta Regionale Siciliana e non nell'Allegato A della Deliberazione n.
5 dell'11.1.2017. In detto allegato B parte 1 sono stati inseriti gli interventi finanziati a valere su risorse FSC 2014/2020 ”, precisando però che “ha ricevuto le approvazioni da parte di Asl, Comune di NT Stefano di Camastra, Ufficio
Tecnico della Curia, ecc. ma non ha ottenuto l'approvazione da parte dell'Ufficio
[...]
” (v. pagg. 50-51, relazione c.t.u. del 15 novembre 2021). Controparte_4
Chiamato ad integrare la propria relazione, l'ausiliario del Tribunale ha aggiunto, in particolare, che “l'attività svolta dall'Arch. ha consentito all'Ente committente, CP_1 nel periodo 2008-2017, mediante la redazione dei vari progetti (originale, stralcio, stralcio esecutivo, adeguamento) di seguire l'iter di accesso al finanziamento pubblico.
Pertanto, se alla data del gennaio 2017 il Progetto era inserito in elenco (anche senza assunzione definitiva dell'impegno di spesa), lo era soltanto perché era presente un'attività di progettazione redatta dall'Arch. . L'assunzione definitiva CP_1 dell'impegno di spesa da parte di un'Amministrazione avviene soltanto dopo aver verificato la cantierabilità del progetto medesimo e pertanto la sussistenza di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente” (v. pag. 12, relazione integrativa del 31 maggio 2022).
Il c.t.u., ancora in merito alla Deliberazione n. 29 del 21.1.2017 della Giunta
Regionale Siciliana, con la quale è stato approvato il prospetto Allegato "B" (parte 1)
Elenco degli interventi finanziati a valere su risorse FSC 2014/2020 Patto per la Sicilia, ha chiarito che “trattasi di elenco di interventi finanziati ma senza assunzione di impegno finanziario” e che “alla data del 21.01.2017 il progetto depositato era quello dell'Arch.
(il quale non aveva ottenuto tutte le autorizzazioni previste dalla normativa CP_1 vigente)” (v. pag. 16, ulteriore relazione integrativa del 23 maggio 2023).
In effetti, il progetto presente in elenco non poteva essere quello redatto da parte dei nuovi professionisti incaricati dalla Parrocchia, giacché il nuovo disciplinare reca la sottoscrizione in data 7 luglio 2017 e, pertanto, di ben sei mesi successiva alla predetta deliberazione della Giunta Regionale. Tuttavia, l'elaborato dell'opposto era stato inserito nell'elenco dei progetti finanziati ma senza assunzione di impegno finanziario, e ciò in quanto carente delle necessarie autorizzazioni, in particolare di quella spettante alla
. Controparte_4
5 Sulla base di tale circostanza, la aveva dedotto l'inadempimento Parte_1 dell'arch. alla luce dell'art. 6 del disciplinare sopra richiamato, ed aveva chiesto CP_1 di conseguenza la risoluzione del disciplinare.
Al riguardo, si deve premettere che, con nota in data 25.05.2017 prot. N.3227, la
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina aveva comunicato alla e alla che, per definire l'iter approvativo Parte_1 Parte_2 della progettazione, occorreva un nuovo elaborato scevro delle criticità riscontrate nell'esame istruttorio e nella stessa nota esplicitate. Successivamente, con raccomandata datata 26.06.2017, la di aveva comunicato all'arch. Parte_1 Pt_1 CP_1 la predetta verifica negativa della Soprintendenza del 25.05.2017 e,
[...] contestualmente, la risoluzione del rapporto intrapreso con l'incarico affidato in data
10.03.2008.
Emerge, dunque, che l'arch. non aveva potuto adeguare le proprie CP_1 prestazioni, in quanto gli era stato revocato l'incarico contestualmente alla comunicazione dei citati rilievi formulati dalla;
e ciò nonostante la CP_3 possibilità che potessero rendersi necessari degli adeguamenti fosse stata espressamente prevista in contratto.
In ciò si palesa un comportamento contrattualmente non corretto, da parte della
, che non ha consentito al professionista di svolgere al meglio il proprio Parte_1 incarico.
Il risarcimento chiesto dall'arch. si atteggia, dunque, come risarcimento per CP_1 perdita di chance contrattuale. Tale è il danno derivante dalla perdita di una possibilità concreta e apprezzabile di ottenere un vantaggio economico, un risultato favorevole (o di evitare un pregiudizio), a causa dell'inadempimento di un'obbligazione contrattuale da parte dell'altro contraente.
Tra queste ultime, vi rientra certamente l'obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede. A mente dell'art. 1375 c.c., l'esecuzione del contratto deve avvenire nel rispetto del canone di buona fede in senso oggettivo, inteso quale regola o criterio di valutazione del comportamento, in contrapposizione alla buona fede in senso soggettivo, che rileva come stato psicologico in cui versa la parte.
La buona fede oggettiva evocata dalla norma costituisce applicazione, in sede contrattuale, del più generale principio di correttezza previsto dall'art. 1175 c.c.
La giurisprudenza attribuisce rilevanza primaria al ruolo della buona fede in sede di integrazione del rapporto (Cass. n. 960/1986). Al riguardo, la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna
6 delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto pertanto al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico (Cass. n. 8494/2020;
Cass. n. 10182/2009; Cass. n. 5348/2009; Cass. n. 13345/2006; Cass. n. 264/2006; Cass.
n. 20399/2004).
La violazione del canone di buona fede in fase esecutiva dà luogo a responsabilità contrattuale. La Suprema Corte ha chiarito che il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2
Cost., impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico di entrambe, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge;
ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato (Cass. n. 9200/2021; Cass. n. 1618/2009; Cass. n. 21250/2008; Cass. n.
23273/2006; Cass. n. 2855/2005).
Anche la facoltà prevista nel contratto di recesso ad nutum non esime il giudice dalla verifica del suo esercizio secondo buona fede oggettiva (Cass. n. 10324/2020).
Nel caso di specie, la ha eccepito che la revoca dell'incarico all'arch. Parte_1 in data 26.06.2017 fosse giustificata dal rischio di perdere il finanziamento CP_1 pubblico del progetto.
In realtà, sul punto, il c.t.u. ha ritenuto che “le criticità riscontrate dalla
Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina, dettagliatamente descritte nella nota in data 25.05.2017 prot. N.3227 […] sarebbero state sanabili qualora ci fosse stata una sinergia di sforzi e collaborazione fra il professionista incaricato, l'Ente committente ( e l'Ente validante (Soprintendenza)” (v. Parte_1 Pt_1 pag. 46, relazione c.t.u. del 15 novembre 2021).
Alla luce di quanto sopra, va riconosciuto il diritto del prestatore al compenso per l'attività svolta ex art. 2237 c.c., oltre al risarcimento del danno da perdita contrattuale, quantificata in percentuale e calcolata come il valore del vantaggio atteso moltiplicato per la probabilità che esso si verificasse.
7 A tali fini, può prendersi in considerazione il valore calcolato dal c.t.u. ai sensi del
D.M. 17/06/2016 e ridotto della metà, atteso che le prestazioni dell'arch. si sono CP_1 concluse nell'anno 2017 senza ottenere il relativo impegno finanziario.
Il c.t.u., in dettaglio, ha concluso quanto segue in merito all'originalità dell'elaborato di parte opponente ed al relativo compenso: “Lo scrivente Ctu ritiene che nel momento in cui si affronta un incarico di progettazione sia giustificabile e comprensibile tenere conto di eventuali precedenti progettazioni. Pertanto la circostanza che in fase descrittiva (Relazione tecnica architettonica) e in fase di rilievo dello stato dei luoghi (rappresentazione dello stato di fatto), l'Architetto abbia tratto CP_1 elementi dagli elaborati progettuali precedentemente redatti dall'Arch. risulta Per_1 del tutto comprensibile. Chi scrive ritiene che la valutazione se un progetto sia originale
o non originale vada effettuata tenendo conto degli aspetti progettuali ai quali il professionista apporta il proprio contributo professionale. Nel rispondere al quesito postomi, lo scrivente ritiene che l'avere tratto elementi di una precedente progettazione in fase descrittiva-storica e in fase di rappresentazione dello stato dei luoghi non sia sufficiente per poter affermare che la progettazione dell'Arch. sia stata una CP_1 rielaborazione di un progetto esistente, e pertanto va considerata come progettazione ex- novo, avendo apportato elementi innovativi nella fase progettuale. Resta comunque inconfutabile che la circostanza che la progettazione dell'Arch. si sia CP_1 appoggiata sul rilievo architettonico effettuato dai precedenti professionisti vada tenuta in debita considerazione nella formulazione della parcella professionale […].
L'ammontare complessivo del corrispettivo pari a 232.000,00 Euro, dovrà essere ridotto in tal senso: € 232.000,00 x 0,5 = € 116.000,00 oltre oneri aggiuntivi (Iva e contributo previdenziale). Si precisa che quanto sopra determinato, si ritiene un equo compenso per
l'attività professionale svolta dall'Arch. nel periodo 2008-2017, in forza del CP_1 disciplinare d'incarico del 10.03.2008, tenuto conto della circostanza che il professionista non ha portato a compimento l'intera attività consegnando al committente un progetto idoneo per essere validato come per legge, però ha consentito all'Ente committente, nel periodo 2008-2017, mediante la redazione dei vari progetti (originale, stralcio, stralcio esecutivo, adeguamento) di seguire l'iter di accesso al finanziamento pubblico” (v. pagg. 16 e 39, relazione c.t.u. del 15 novembre 2021).
Tali conclusioni, scevre da vizi logici e motivazionali, vanno ampiamente condivise, non risultando condivisibili le contrarie argomentazioni. Sul punto, si evidenzia che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
8 l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 2462/2020).
A tale importo si ritiene equo aggiungere un ulteriore 10% a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance contrattuale, per complessivi € 11.600,00.
Infine, non può attribuirsi alcuna valenza al rilievo effettuato dalla circa Parte_1 il compenso liquidato ad altro professionista (arch. , che ha poi ottenuto il Per_1 finanziamento definitivo dell'opera. L'opponente, in particolare, ha eccepito che gli importi liquidati dal c.t.u. appaiono sproporzionati rispetto al compenso chiesto dall'arch.
consistito in €. 15.225,60. Per_1
Invero, nell'Allegato A al disciplinare per il conferimento dell'incarico a tale ultimo professionista, si legge che questi abbia pattuito tale compenso in misura forfettaria, rinunciando agli importi ulteriori, in ragione della propria fede cristiana e devozione, in particolare, al TO NT (v. doc. 40 fasc. Parrocchia), dovendosi l'eccedenza dovuta essere considerata una donazione.
Per quanto esposto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la Parte_1 va condannata al pagamento dei compensi per € 116.000,00, oltre oneri
[...] aggiuntivi (Iva e contributo previdenziale) ed interessi al tasso legale dalla data della revoca (26/06/2017) fino al soddisfo, nonché al risarcimento dei danni per € 11.600,00.
Quanto a quest'ultimo importo, che va qualificato come debito di valore, esso dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del fatto – che può essere individuata nella medesima data della revoca del 26/06/2017 – fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul medesimo importo spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura
9 risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte opposta ed a carico dell'opponente, ai sensi del D.M. 147/2022, in € 2.552,00 per la fase di studio, €
1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase di trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 14.103,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014 nella misura ordinaria del 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Le spese di c.t.u., come già liquidate per anticipazione, vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, attesa la sensibile riduzione delle somme portate dal decreto ingiuntivo revocato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 301/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 696/2018;
2) accoglie parzialmente le domande dell'opposto e, per l'effetto, condanna la al pagamento della somma di € 116.000,00 in favore Parte_1 di oltre oneri aggiuntivi (Iva e contributo previdenziale) ed Controparte_1 interessi al tasso legale dal 26/06/2017 fino al soddisfo;
3) per l'ulteriore effetto, condanna la al pagamento Parte_1 della somma di € 11.600,00 a titolo di risarcimento dei danni in favore di CP_1
con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo
[...] per le famiglie di operai ed impiegati dal 26/06/2017 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla
10 medesima data fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma via via annualmente rivalutata fino alla data odierna
4) rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti nel presente giudizio;
5) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'opposto, che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
6) pone le spese di c.t.u., come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Patti, 06/11/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 301/2019
TRA
(C.F. – Avv. Filippo Parte_1 P.IVA_1
Birgillito
opponente
E
(C.F. ) – Avv. Paolo Starvaggi Controparte_1 C.F._1
opposto
Conclusioni di parte opponente:
“ritenere e dichiarare che la nulla deve all'arch. Controparte_2
ed, anzi, è creditrice di lui per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto Controparte_1 ed in ogni caso, disporre la revoca, l'annullamento e, comunque, l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 696/2018, n. 1777/2018 R.G., emesso dal Tribunale di Patti, Giudice dott.ssa Concetta Alacqua, in data 26.12.2018 e depositato in data 29.12.2018, opposto, perché il progetto redatto dall'arch. aggiornato al 2016 non è mai Controparte_1 stato valutato positivamente, mai validato dalla Controparte_3 di Messina, mai approvato in linea tecnica e, dunque, giammai finanziabile
[...]
e finanziato, pertanto, essendosi rivelato tale progetto inidoneo, inutile e inutilizzabile per i gravissimi errori, carenze progettuali e criticità riscontrate e, pertanto, motivatamente, giustificatamente e, dunque, legittimamente la ha revocato Parte_1
l'incarico conferito all'arch. e legittimo è il rifiuto della medesima di Controparte_1
1 corrispondere alcun compenso all'arch. avvalendosi dell'eccezione di Controparte_1 inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., nonché la insussistenza di alcun diritto al compenso e/o, comunque, pretesa avanzabile e l'inesigibilità di alcun pagamento ex contractu da parte dell'arch. Controparte_1
– ritenere e dichiarare, inoltre e per tutte le ragioni esposte, anche in via riconvenzionale, il grave e colpevole inadempimento dell'arch. e, Controparte_1 conseguentemente e in ogni caso, ritenere e dichiarare risolto il disciplinare di incarico per progettazione (o entrambi i disciplinari di incarico, sebbene il primo caducato per facta concludentia dalle parti) inter partes sottoscritto il 10 marzo 2008, per fatto e colpa unicamente addebitabile all'arch. in riferimento alle gravi Controparte_1 inadempienze e alla verifica negativa, indi inadeguatezza e inutilizzabilità del progetto redatto, con conseguente o autonomo diritto al risarcimento dei danni subiti;
– in subordine, nella non creduta ipotesi in cui codesto Giudice non dovesse ritenere
e dichiarare l'inadempimento ex lege et ex contractu dell'arch. , Controparte_1
l'insussistenza di alcun diritto al compenso e/o, comunque, pretesa avanzabile, e la risoluzione del disciplinare, limitare le somme dovute a soli €. 39.000,00 ridotte del 50% per quanto evidenziato e stabilito dal CTU nell'ipotesi in cui non si tenesse conto del grave e colpevole inadempimento, tenendo conto delle specifiche eccezioni proposte con riguardo all'an ed al quantum e della esperita CTU;
in accoglimento delle altre domande riconvenzionali:
– ritenere e dichiarare che l'arch. è tenuto a corrispondere alla Controparte_1
- a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali Controparte_2 equitativamente determinati dal Giudice, la complessiva somma di €. 20.000,00 ovvero quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito dell'espletata di
C.T.U., oltre rivalutazione monetaria dalla data di verifica negativa del progetto (25 maggio 2017), oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata di anno in anno e oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data di deposito della sentenza sino al soddisfo;
- a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali per effetto degli esborsi che
l'attrice ha sino a ora subito €. 20.429,00, in conseguenza del più volte denunciato grave
e colpevole inadempimento dell'opposto, di cui si è data prova e quantificazione in corso di causa, oltre interessi legali nella misura di legge dalla data dei vari esborsi e sino al soddisfo;
e per l'effetto e in ogni caso condannare l'arch. al Controparte_1 pagamento in favore della Parrocchia delle somme sopra specificate, ovvero nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa anche tramite C.T.U.;
2 – condannare l'arch. anche ai sensi dell'art. 96, I comma, c.p.c., Controparte_1 per aver agito giudizialmente ben sapendo di essere totalmente inadempiente e di non aver diritto ad alcun compenso, nella misura non inferiore alla metà dei danni sopra quantificati o in quella misura maggiore o minore, ritenuta da liquidarsi, anche d'Ufficio, da parte di codesto Giudice, nonché, ai sensi dell'art.
96, III comma, c.p.c., a una somma equitativamente determinata da codesto
Giudice. Con vittoria di spese e compensi di causa
Conclusioni di parte convenuta:
“nel merito voglia l'On.le Tribunale, nel rigetto dell'opposizione:
- Ritenere e dichiarare il diritto dell'Arch. al pagamento delle Controparte_1 somme portate dal d.i. opposto;
- Rigettare l'opposizione, per le difese articolate nel corpus dell'opposizione e come confermate dallo svolgimento del giudizio, oltre che per evidente e manifesta infondatezza delle doglianze consacrate nell'atto di citazione;
- Confermare il decreto ingiuntivo n. 696/2018 emesso dal Tribunale di Patti;
- Rigettare la domanda riconvenzionale, poiché infondata e, comunque, limitare le pretese di controparte nei limiti del giusto e del provato;
- Ritenere e dichiarare il diritto al risarcimento danni e, quindi, la condanna della
in via di cognizione, a titolo contrattuale e/o Parte_1 extracontrattuale;
- in via residuale, ritenere e dichiarare, ex art. 2041 c.c., l'ingiustificato arricchimento del in merito ai lavori eseguiti Parte_1 dall'Arch. , come dedotti nel d.i. opposto emesso dal Tribunale Controparte_1 di Patti e consequenziale valutazione in via equitativa;
- condannare l'opponente alla refusione delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario che dichiara di non aver percepito i compensi.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Parte_1 chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 696/2018, dell'importo di € 473.774,89 oltre accessori, notificato dall'arch. per ottenere il Controparte_1 pagamento dei compensi professionali relativi alle prestazioni svolte nell'interesse della controparte.
L'opponente esponeva che, con disciplinare sottoscritto il 10 marzo 2008, l'arch. era stato incaricato della redazione di un progetto per i lavori di Controparte_1 restauro della Chiesa Santuario del TO NT, sita in NT Stefano di Camastra (ME),
3 e delle annesse opere di ministero pastorale e dei relativi adeguamenti. Tuttavia, a seguito dei vizi riscontrati nel progetto dalla Soprintendenza di Messina, l'incarico veniva revocato e la Parrocchia doveva affidarsi ad altro professionista;
nonostante ciò, l'arch. chiedeva il pagamento del compenso. Controparte_1
L'opponente chiedeva, quindi, accertarsi che nessuna somma era dovuta, dichiarare risolto il disciplinare d'incarico per inadempimento del professionista e condannare l'opposto al risarcimento dei danni subiti a causa del predetto inadempimento.
L'opposto si costituiva contestando la ricostruzione dei fatti avversa e chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree, oltre il risarcimento del danno e proponendo, in via residuale, azione di ingiustificato arricchimento.
Evidenziava in proposito di aver puntualmente adempiuto a tutto quanto previsto, fino all'interruzione del rapporto da parte della Parrocchia, avvenuta soltanto nel 2017.
Fino a quella data, esponeva di aver regolarmente predisposto: il progetto generale definitivo esecutivo nell'anno 2008, per un importo di € 4,6 mln;
un progetto stralcio
2008; l'adeguamento al progetto stralcio nell'anno 2009; nell'anno 2016, su richiesta del
Sac. Calanni, l'adeguamento del progetto generale al nuovo codice degli appalti (D.L.
50/2016) e P.S.C al D.Lgs. 81/2008, importo complessivo 4,8 € mln.
Nelle successive memorie, l'opponente evidenziava che la Soprintendenza di
Messina aveva dichiarato il progetto inammissibile e pertanto non valutabile, e che quindi, in virtù dell'art. 6 del disciplinare d'incarico, nulla spettava all'arch. (“Il CP_1 professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari, e che ad esso competono, per la definitiva approvazione del progetto stesso da parte degli uffici ed enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori, compensi. L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese”, v. doc. 10 fasc. Parrocchia).
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente è infondata.
In particolare, la sussistenza di un inadempimento del professionista va incontrovertibilmente esclusa sulla base della stessa narrativa contenuta in citazione, nonché della documentazione prodotta dalla medesima. Parte_1
4 Come rilevato anche nel corso della c.t.u. espletata in corso di giudizio, il progetto dell'arch. “è stato inserito nell'allegato "B" alla Deliberazione n. 29 del CP_1
21.1.2017 della Giunta Regionale Siciliana e non nell'Allegato A della Deliberazione n.
5 dell'11.1.2017. In detto allegato B parte 1 sono stati inseriti gli interventi finanziati a valere su risorse FSC 2014/2020 ”, precisando però che “ha ricevuto le approvazioni da parte di Asl, Comune di NT Stefano di Camastra, Ufficio
Tecnico della Curia, ecc. ma non ha ottenuto l'approvazione da parte dell'Ufficio
[...]
” (v. pagg. 50-51, relazione c.t.u. del 15 novembre 2021). Controparte_4
Chiamato ad integrare la propria relazione, l'ausiliario del Tribunale ha aggiunto, in particolare, che “l'attività svolta dall'Arch. ha consentito all'Ente committente, CP_1 nel periodo 2008-2017, mediante la redazione dei vari progetti (originale, stralcio, stralcio esecutivo, adeguamento) di seguire l'iter di accesso al finanziamento pubblico.
Pertanto, se alla data del gennaio 2017 il Progetto era inserito in elenco (anche senza assunzione definitiva dell'impegno di spesa), lo era soltanto perché era presente un'attività di progettazione redatta dall'Arch. . L'assunzione definitiva CP_1 dell'impegno di spesa da parte di un'Amministrazione avviene soltanto dopo aver verificato la cantierabilità del progetto medesimo e pertanto la sussistenza di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente” (v. pag. 12, relazione integrativa del 31 maggio 2022).
Il c.t.u., ancora in merito alla Deliberazione n. 29 del 21.1.2017 della Giunta
Regionale Siciliana, con la quale è stato approvato il prospetto Allegato "B" (parte 1)
Elenco degli interventi finanziati a valere su risorse FSC 2014/2020 Patto per la Sicilia, ha chiarito che “trattasi di elenco di interventi finanziati ma senza assunzione di impegno finanziario” e che “alla data del 21.01.2017 il progetto depositato era quello dell'Arch.
(il quale non aveva ottenuto tutte le autorizzazioni previste dalla normativa CP_1 vigente)” (v. pag. 16, ulteriore relazione integrativa del 23 maggio 2023).
In effetti, il progetto presente in elenco non poteva essere quello redatto da parte dei nuovi professionisti incaricati dalla Parrocchia, giacché il nuovo disciplinare reca la sottoscrizione in data 7 luglio 2017 e, pertanto, di ben sei mesi successiva alla predetta deliberazione della Giunta Regionale. Tuttavia, l'elaborato dell'opposto era stato inserito nell'elenco dei progetti finanziati ma senza assunzione di impegno finanziario, e ciò in quanto carente delle necessarie autorizzazioni, in particolare di quella spettante alla
. Controparte_4
5 Sulla base di tale circostanza, la aveva dedotto l'inadempimento Parte_1 dell'arch. alla luce dell'art. 6 del disciplinare sopra richiamato, ed aveva chiesto CP_1 di conseguenza la risoluzione del disciplinare.
Al riguardo, si deve premettere che, con nota in data 25.05.2017 prot. N.3227, la
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina aveva comunicato alla e alla che, per definire l'iter approvativo Parte_1 Parte_2 della progettazione, occorreva un nuovo elaborato scevro delle criticità riscontrate nell'esame istruttorio e nella stessa nota esplicitate. Successivamente, con raccomandata datata 26.06.2017, la di aveva comunicato all'arch. Parte_1 Pt_1 CP_1 la predetta verifica negativa della Soprintendenza del 25.05.2017 e,
[...] contestualmente, la risoluzione del rapporto intrapreso con l'incarico affidato in data
10.03.2008.
Emerge, dunque, che l'arch. non aveva potuto adeguare le proprie CP_1 prestazioni, in quanto gli era stato revocato l'incarico contestualmente alla comunicazione dei citati rilievi formulati dalla;
e ciò nonostante la CP_3 possibilità che potessero rendersi necessari degli adeguamenti fosse stata espressamente prevista in contratto.
In ciò si palesa un comportamento contrattualmente non corretto, da parte della
, che non ha consentito al professionista di svolgere al meglio il proprio Parte_1 incarico.
Il risarcimento chiesto dall'arch. si atteggia, dunque, come risarcimento per CP_1 perdita di chance contrattuale. Tale è il danno derivante dalla perdita di una possibilità concreta e apprezzabile di ottenere un vantaggio economico, un risultato favorevole (o di evitare un pregiudizio), a causa dell'inadempimento di un'obbligazione contrattuale da parte dell'altro contraente.
Tra queste ultime, vi rientra certamente l'obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede. A mente dell'art. 1375 c.c., l'esecuzione del contratto deve avvenire nel rispetto del canone di buona fede in senso oggettivo, inteso quale regola o criterio di valutazione del comportamento, in contrapposizione alla buona fede in senso soggettivo, che rileva come stato psicologico in cui versa la parte.
La buona fede oggettiva evocata dalla norma costituisce applicazione, in sede contrattuale, del più generale principio di correttezza previsto dall'art. 1175 c.c.
La giurisprudenza attribuisce rilevanza primaria al ruolo della buona fede in sede di integrazione del rapporto (Cass. n. 960/1986). Al riguardo, la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna
6 delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto pertanto al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico (Cass. n. 8494/2020;
Cass. n. 10182/2009; Cass. n. 5348/2009; Cass. n. 13345/2006; Cass. n. 264/2006; Cass.
n. 20399/2004).
La violazione del canone di buona fede in fase esecutiva dà luogo a responsabilità contrattuale. La Suprema Corte ha chiarito che il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2
Cost., impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico di entrambe, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge;
ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato (Cass. n. 9200/2021; Cass. n. 1618/2009; Cass. n. 21250/2008; Cass. n.
23273/2006; Cass. n. 2855/2005).
Anche la facoltà prevista nel contratto di recesso ad nutum non esime il giudice dalla verifica del suo esercizio secondo buona fede oggettiva (Cass. n. 10324/2020).
Nel caso di specie, la ha eccepito che la revoca dell'incarico all'arch. Parte_1 in data 26.06.2017 fosse giustificata dal rischio di perdere il finanziamento CP_1 pubblico del progetto.
In realtà, sul punto, il c.t.u. ha ritenuto che “le criticità riscontrate dalla
Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina, dettagliatamente descritte nella nota in data 25.05.2017 prot. N.3227 […] sarebbero state sanabili qualora ci fosse stata una sinergia di sforzi e collaborazione fra il professionista incaricato, l'Ente committente ( e l'Ente validante (Soprintendenza)” (v. Parte_1 Pt_1 pag. 46, relazione c.t.u. del 15 novembre 2021).
Alla luce di quanto sopra, va riconosciuto il diritto del prestatore al compenso per l'attività svolta ex art. 2237 c.c., oltre al risarcimento del danno da perdita contrattuale, quantificata in percentuale e calcolata come il valore del vantaggio atteso moltiplicato per la probabilità che esso si verificasse.
7 A tali fini, può prendersi in considerazione il valore calcolato dal c.t.u. ai sensi del
D.M. 17/06/2016 e ridotto della metà, atteso che le prestazioni dell'arch. si sono CP_1 concluse nell'anno 2017 senza ottenere il relativo impegno finanziario.
Il c.t.u., in dettaglio, ha concluso quanto segue in merito all'originalità dell'elaborato di parte opponente ed al relativo compenso: “Lo scrivente Ctu ritiene che nel momento in cui si affronta un incarico di progettazione sia giustificabile e comprensibile tenere conto di eventuali precedenti progettazioni. Pertanto la circostanza che in fase descrittiva (Relazione tecnica architettonica) e in fase di rilievo dello stato dei luoghi (rappresentazione dello stato di fatto), l'Architetto abbia tratto CP_1 elementi dagli elaborati progettuali precedentemente redatti dall'Arch. risulta Per_1 del tutto comprensibile. Chi scrive ritiene che la valutazione se un progetto sia originale
o non originale vada effettuata tenendo conto degli aspetti progettuali ai quali il professionista apporta il proprio contributo professionale. Nel rispondere al quesito postomi, lo scrivente ritiene che l'avere tratto elementi di una precedente progettazione in fase descrittiva-storica e in fase di rappresentazione dello stato dei luoghi non sia sufficiente per poter affermare che la progettazione dell'Arch. sia stata una CP_1 rielaborazione di un progetto esistente, e pertanto va considerata come progettazione ex- novo, avendo apportato elementi innovativi nella fase progettuale. Resta comunque inconfutabile che la circostanza che la progettazione dell'Arch. si sia CP_1 appoggiata sul rilievo architettonico effettuato dai precedenti professionisti vada tenuta in debita considerazione nella formulazione della parcella professionale […].
L'ammontare complessivo del corrispettivo pari a 232.000,00 Euro, dovrà essere ridotto in tal senso: € 232.000,00 x 0,5 = € 116.000,00 oltre oneri aggiuntivi (Iva e contributo previdenziale). Si precisa che quanto sopra determinato, si ritiene un equo compenso per
l'attività professionale svolta dall'Arch. nel periodo 2008-2017, in forza del CP_1 disciplinare d'incarico del 10.03.2008, tenuto conto della circostanza che il professionista non ha portato a compimento l'intera attività consegnando al committente un progetto idoneo per essere validato come per legge, però ha consentito all'Ente committente, nel periodo 2008-2017, mediante la redazione dei vari progetti (originale, stralcio, stralcio esecutivo, adeguamento) di seguire l'iter di accesso al finanziamento pubblico” (v. pagg. 16 e 39, relazione c.t.u. del 15 novembre 2021).
Tali conclusioni, scevre da vizi logici e motivazionali, vanno ampiamente condivise, non risultando condivisibili le contrarie argomentazioni. Sul punto, si evidenzia che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
8 l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 2462/2020).
A tale importo si ritiene equo aggiungere un ulteriore 10% a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance contrattuale, per complessivi € 11.600,00.
Infine, non può attribuirsi alcuna valenza al rilievo effettuato dalla circa Parte_1 il compenso liquidato ad altro professionista (arch. , che ha poi ottenuto il Per_1 finanziamento definitivo dell'opera. L'opponente, in particolare, ha eccepito che gli importi liquidati dal c.t.u. appaiono sproporzionati rispetto al compenso chiesto dall'arch.
consistito in €. 15.225,60. Per_1
Invero, nell'Allegato A al disciplinare per il conferimento dell'incarico a tale ultimo professionista, si legge che questi abbia pattuito tale compenso in misura forfettaria, rinunciando agli importi ulteriori, in ragione della propria fede cristiana e devozione, in particolare, al TO NT (v. doc. 40 fasc. Parrocchia), dovendosi l'eccedenza dovuta essere considerata una donazione.
Per quanto esposto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la Parte_1 va condannata al pagamento dei compensi per € 116.000,00, oltre oneri
[...] aggiuntivi (Iva e contributo previdenziale) ed interessi al tasso legale dalla data della revoca (26/06/2017) fino al soddisfo, nonché al risarcimento dei danni per € 11.600,00.
Quanto a quest'ultimo importo, che va qualificato come debito di valore, esso dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del fatto – che può essere individuata nella medesima data della revoca del 26/06/2017 – fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul medesimo importo spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura
9 risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte opposta ed a carico dell'opponente, ai sensi del D.M. 147/2022, in € 2.552,00 per la fase di studio, €
1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase di trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 14.103,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014 nella misura ordinaria del 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Le spese di c.t.u., come già liquidate per anticipazione, vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, attesa la sensibile riduzione delle somme portate dal decreto ingiuntivo revocato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 301/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 696/2018;
2) accoglie parzialmente le domande dell'opposto e, per l'effetto, condanna la al pagamento della somma di € 116.000,00 in favore Parte_1 di oltre oneri aggiuntivi (Iva e contributo previdenziale) ed Controparte_1 interessi al tasso legale dal 26/06/2017 fino al soddisfo;
3) per l'ulteriore effetto, condanna la al pagamento Parte_1 della somma di € 11.600,00 a titolo di risarcimento dei danni in favore di CP_1
con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo
[...] per le famiglie di operai ed impiegati dal 26/06/2017 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla
10 medesima data fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma via via annualmente rivalutata fino alla data odierna
4) rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti nel presente giudizio;
5) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'opposto, che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
6) pone le spese di c.t.u., come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Patti, 06/11/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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