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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/09/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza dell'11.9.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 127 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Iannucci presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Porzio n.
4 - Centro
Direzionale Isola G1;
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rapp.te p.t.,; Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE - OGGETTO: spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.1.2024 rappresentava di aver Parte_1
lavorato dal 13.8.2022 al 19.9.2023 alle dipendenze della Controparte_1
come commessa di banco ricevendo soltanto 700,00 € al mese
[...]
nonostante l'ampio orario osservato (dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 22:00
e la domenica dalle 8:00 alle 14:00) e anzi neppure i predetti 700,00 € per l'ultimo mese di lavoro così come la 13° e 14° mensilità, l'indennità sostitutiva delle ferie e il tfr. Chiedeva, quindi, la condanna dell'ormai ex datrice di lavoro al pagamento in suo favore sia delle differenze di paga mensile per il maggiore orario osservato sia delle predette voci retributive invece del tutto non ricevute per la somma complessiva di € 32.256,84 o quella maggiore da accertarsi.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, la Controparte_1
sceglieva di non costituirsi in giudizio restando contumace.
In via istruttoria veniva escusso un teste e veniva espletata ctu al fine di quantificare le spettanze retributive in ipotesi spettanti a parte ricorrente.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto dalla è fondato e va, pertanto, accolto nei termini Pt_1
che si vengono a indicare.
Giova anzitutto sottolineare che sono assoggettate all'onere generale della prova ("affirmanti incumbit probatio") le voci relative al lavoro straordinario e/o supplementare, alla maggiorazione per lavoro festivo e domenicale, alle ferie non godute e non retribuite, ai permessi non goduti e non retribuiti, alle indennità pasto per trasferte effettuate. Lo stesso è a dirsi per il rivendicato inquadramento a un livello contrattuale superiore e per un sostenuto periodo di lavoro in nero senza contratto. Viceversa godono del regime probatorio più
vantaggioso (per cui il lavoratore creditore ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda) le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a ed alla 14a
mensilità, al tfr, nonché l'indennità di mancato preavviso.
Tanto anche in caso di contumacia del convenuto che, come chiarito dalla
Suprema Corte, "al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad
alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma
lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il
contraddittorio" (ex multis Cass. Civ. Sez. L. 11.04.1985 n. 2410 e, conforme sul principio generale, Cass. civ., Sez. L., 09/12/1994, n, 10554). La mancata costituzione di una parte in primo grado o in appello non equivale, perciò,
all'ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e, allo stesso modo, non esclude il potere - dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr. Cass. civ. Sez. III, 12.07.2006,
n. 15777).
In altri termini, la contumacia non altera in alcun modo gli oneri probatori incombenti sulla parte instante, che dovrà provare quanto dedotto nel ricorso,
ai sensi dell'art. 2697 c.c.: "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare
i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti
ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su
cui l'eccezione si fonda".
Orbene, nel caso di specie parte ricorrente ha assolto l'onere probatorio detto.
Segnatamente, ha provato documentalmente la sussistenza in passato di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta, la sua CP_2
durata dal 13.8.2022 al 19.9.2023 e le mansioni svolte di banconista inquadrata al V° livello del CCNL Panifici DE (si vada l'UniLav allegato al ricorso).
La prova testimoniale espletata ha permesso poi di accertare l'ampio orario effettivamente osservato sistematicamente e ben oltre l'orario pieno formalizzato sia pure in termini leggermente inferiori rispetto a quanto dedotto in ricorso. Il teste anch'esso impegnato presso il panificio di via Tes_1
Poseidonia a Salerno con una deposizione scevra da contraddizioni e della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, ha riferito un arrivo al panificio della ricorrente tutti i giorni della settimana alle 9:00 (laddove, invece, in ricorso per la domenica viene indicato come orario iniziale le 8:00) e fino alle 22:00 dal lunedì al sabato, alle 14:00 la domenica. Parimenti ha confermato la prosecuzione della prestazione lavorativa anche nei giorni destinati alle ferie sia pure in termini leggermente maggiori rispetto a quanto dedotto in ricorso. Il
teste non riferisce alcun giorno di riposo in estate per lui come per la ricorrente mentre in ricorso vengono espressamente riferiti quattro giorni di ferie dal
14.8.2023 al 17.8.2023 e di questi quattro giorni non può non tenersene conto.
Fondata è quindi la domanda relativa alle differenze retributive per straordinario e all'indennità sostituiva delle ferie.
Lo stesso è a dirsi per la 13° spettante ex lege e per la 14° spettante per previsione del CCNL applicato nonché per il tfr spettante anch'esso ex lege e per il solo fatto della cessazione del rapporto di lavoro a prescindere dal modo in cui ciò sia occorso.
Tanto provato dalla , era onere, a questo punto, della Pt_1 Controparte_1
provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è
[...]
intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.). E tanto non è stato fatto dalla che non si è proprio Controparte_1
costituita in giudizio.
All'infuori dei 700,00 € al mese ammessi come ricevuti dalla stessa Pt_1
fino ad agosto 2023 difetta prova del pagamento delle spettanze retributive. E
volendo quantificarle ben può farsi riferimento al riguardo ai calcoli effettuati dal CTU nominato ossia il commercialista e consulente del lavoro dott. Per_1
Si tratta di un giudizio dal quale non si ha motivo di discostarsi dal
[...]
momento che risulta fondato su calcoli che devono stimarsi assolutamente immuni da vizi e devono intendersi integralmente recepiti quanto alle suddette voci ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Può riconoscersi alla come spettante, allora, la somma complessiva Pt_1
di 51.640,06 €.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte convenuta. Sovvengono al riguardo i parametri del d.m. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso di specie, controversia di lavoro) e al valore della causa (nel caso di specie scaglione compreso tra 26.000,01 e 52.000,00 €). La semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto dell'effettivo orario osservato impone, tuttavia, di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Analogamente per lo stesso principio sono poste a carico di parte convenuta le spese di ctu liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 127 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti della in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al Controparte_1
pagamento in favore della della somma complessiva di 51.640,06 € Pt_1
a titolo di differenze per retribuzione mensile, indennità sostitutiva delle ferie,
ratei di 13° e 14° e tfr oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 Pt_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.629,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
3) pone definitivamente a carico della le spese di ctu. Controparte_1
Salerno, 11.9.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza dell'11.9.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 127 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Iannucci presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Porzio n.
4 - Centro
Direzionale Isola G1;
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rapp.te p.t.,; Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE - OGGETTO: spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.1.2024 rappresentava di aver Parte_1
lavorato dal 13.8.2022 al 19.9.2023 alle dipendenze della Controparte_1
come commessa di banco ricevendo soltanto 700,00 € al mese
[...]
nonostante l'ampio orario osservato (dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 22:00
e la domenica dalle 8:00 alle 14:00) e anzi neppure i predetti 700,00 € per l'ultimo mese di lavoro così come la 13° e 14° mensilità, l'indennità sostitutiva delle ferie e il tfr. Chiedeva, quindi, la condanna dell'ormai ex datrice di lavoro al pagamento in suo favore sia delle differenze di paga mensile per il maggiore orario osservato sia delle predette voci retributive invece del tutto non ricevute per la somma complessiva di € 32.256,84 o quella maggiore da accertarsi.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, la Controparte_1
sceglieva di non costituirsi in giudizio restando contumace.
In via istruttoria veniva escusso un teste e veniva espletata ctu al fine di quantificare le spettanze retributive in ipotesi spettanti a parte ricorrente.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto dalla è fondato e va, pertanto, accolto nei termini Pt_1
che si vengono a indicare.
Giova anzitutto sottolineare che sono assoggettate all'onere generale della prova ("affirmanti incumbit probatio") le voci relative al lavoro straordinario e/o supplementare, alla maggiorazione per lavoro festivo e domenicale, alle ferie non godute e non retribuite, ai permessi non goduti e non retribuiti, alle indennità pasto per trasferte effettuate. Lo stesso è a dirsi per il rivendicato inquadramento a un livello contrattuale superiore e per un sostenuto periodo di lavoro in nero senza contratto. Viceversa godono del regime probatorio più
vantaggioso (per cui il lavoratore creditore ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda) le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a ed alla 14a
mensilità, al tfr, nonché l'indennità di mancato preavviso.
Tanto anche in caso di contumacia del convenuto che, come chiarito dalla
Suprema Corte, "al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad
alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma
lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il
contraddittorio" (ex multis Cass. Civ. Sez. L. 11.04.1985 n. 2410 e, conforme sul principio generale, Cass. civ., Sez. L., 09/12/1994, n, 10554). La mancata costituzione di una parte in primo grado o in appello non equivale, perciò,
all'ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e, allo stesso modo, non esclude il potere - dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr. Cass. civ. Sez. III, 12.07.2006,
n. 15777).
In altri termini, la contumacia non altera in alcun modo gli oneri probatori incombenti sulla parte instante, che dovrà provare quanto dedotto nel ricorso,
ai sensi dell'art. 2697 c.c.: "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare
i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti
ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su
cui l'eccezione si fonda".
Orbene, nel caso di specie parte ricorrente ha assolto l'onere probatorio detto.
Segnatamente, ha provato documentalmente la sussistenza in passato di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta, la sua CP_2
durata dal 13.8.2022 al 19.9.2023 e le mansioni svolte di banconista inquadrata al V° livello del CCNL Panifici DE (si vada l'UniLav allegato al ricorso).
La prova testimoniale espletata ha permesso poi di accertare l'ampio orario effettivamente osservato sistematicamente e ben oltre l'orario pieno formalizzato sia pure in termini leggermente inferiori rispetto a quanto dedotto in ricorso. Il teste anch'esso impegnato presso il panificio di via Tes_1
Poseidonia a Salerno con una deposizione scevra da contraddizioni e della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, ha riferito un arrivo al panificio della ricorrente tutti i giorni della settimana alle 9:00 (laddove, invece, in ricorso per la domenica viene indicato come orario iniziale le 8:00) e fino alle 22:00 dal lunedì al sabato, alle 14:00 la domenica. Parimenti ha confermato la prosecuzione della prestazione lavorativa anche nei giorni destinati alle ferie sia pure in termini leggermente maggiori rispetto a quanto dedotto in ricorso. Il
teste non riferisce alcun giorno di riposo in estate per lui come per la ricorrente mentre in ricorso vengono espressamente riferiti quattro giorni di ferie dal
14.8.2023 al 17.8.2023 e di questi quattro giorni non può non tenersene conto.
Fondata è quindi la domanda relativa alle differenze retributive per straordinario e all'indennità sostituiva delle ferie.
Lo stesso è a dirsi per la 13° spettante ex lege e per la 14° spettante per previsione del CCNL applicato nonché per il tfr spettante anch'esso ex lege e per il solo fatto della cessazione del rapporto di lavoro a prescindere dal modo in cui ciò sia occorso.
Tanto provato dalla , era onere, a questo punto, della Pt_1 Controparte_1
provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è
[...]
intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.). E tanto non è stato fatto dalla che non si è proprio Controparte_1
costituita in giudizio.
All'infuori dei 700,00 € al mese ammessi come ricevuti dalla stessa Pt_1
fino ad agosto 2023 difetta prova del pagamento delle spettanze retributive. E
volendo quantificarle ben può farsi riferimento al riguardo ai calcoli effettuati dal CTU nominato ossia il commercialista e consulente del lavoro dott. Per_1
Si tratta di un giudizio dal quale non si ha motivo di discostarsi dal
[...]
momento che risulta fondato su calcoli che devono stimarsi assolutamente immuni da vizi e devono intendersi integralmente recepiti quanto alle suddette voci ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Può riconoscersi alla come spettante, allora, la somma complessiva Pt_1
di 51.640,06 €.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte convenuta. Sovvengono al riguardo i parametri del d.m. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso di specie, controversia di lavoro) e al valore della causa (nel caso di specie scaglione compreso tra 26.000,01 e 52.000,00 €). La semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto dell'effettivo orario osservato impone, tuttavia, di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Analogamente per lo stesso principio sono poste a carico di parte convenuta le spese di ctu liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 127 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti della in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al Controparte_1
pagamento in favore della della somma complessiva di 51.640,06 € Pt_1
a titolo di differenze per retribuzione mensile, indennità sostitutiva delle ferie,
ratei di 13° e 14° e tfr oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 Pt_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.629,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
3) pone definitivamente a carico della le spese di ctu. Controparte_1
Salerno, 11.9.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro