Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/04/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2084/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 2084/2024 promossa da:
(C.F .) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Monica
Carmisciano (C.F ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Monica
Furia (C.F. ) e dall'Avv. Aurora Minichini (C.F. ) C.F._4 C.F._5
ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione congiunta dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
pag. 1 di 9
Per entrambe le parti: pronunciare la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni previste come da ricorso, come integrate con note scritte depositate in data
26/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 30/10/2024, le parti hanno dedotto di aver instaurato relazione more
Per_ uxorio e che da tale unione sono nati a La Spezia in data 20/01/2011 la figlia e in data 16/03/2018
a La Spezia il figlio , regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori. Per_2
Le parti hanno altresì aggiunto che, per insanabili dissapori, le stesse hanno interrotto la loro relazione, ma nell'interesse dei minori intendono dare un assetto condiviso relativamente all'affidamento, mantenimento e diritto di visita dei figli.
Hanno pertanto chiesto di disciplinare i rapporti tra gli stessi e i figli minorenni alle seguenti condizioni:
“1) I figli minori (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_1 Per_2
16.03.2018) verranno affidati congiuntamente ai genitori i quali eserciteranno la relativa responsabilità in modo condiviso ex art 316 e segg cc, mentre le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando i figli staranno con l'uno o l'altro genitore. I minori risiederanno al momento nella casa familiare insieme alla madre e successivamente presso la futura abitazione materna, ove fisseranno la loro nuova residenza.
2) Il regime di vista e frequentazione dei minori con i genitori sarà paritetico, in modo da garantire una vera bigenitorialità e corretto mantenimento delle relazioni dei figli con ciascuno dei genitori e con i relativi rami parentali, così come da piano genitoriale (doc. n. 7) che segue
Settimana LUNEDI' MERCOLEDI' Pt_2 Parte_3
1 Padre Padre Madre Madre Padre Padre Padre
2 Madre Madre Padre Padre Madre Madre Madre
3 Padre Padre Madre Madre Padre Padre Padre
4 Madre Madre Padre Padre Madre Madre Madre
1^ e 3^ settimana:
pag. 2 di 9 Per_
e staranno con il padre il lunedì dall'uscita dalla scuola (durante l'anno scolastico) o Per_2
dalle ore 9.00 (nei periodi di sospensione), sino al mercoledì mattina quando verranno accompagnati a scuola o presso la madre;
si recheranno presso il padre dal venerdì dal termine delle lezioni scolastiche o dalle ore 9.00 (nei periodi di sospensione) fino al lunedì mattina successivo, quando il padre li riaccompagnerà a scuola o presso la madre.
2^ e 4^ settimana:
Per_
e staranno con la madre il lunedì dall'uscita dalla scuola (durante l'anno scolastico) Per_2
o dalle ore 9.00 (nei periodi di sospensione), sino al mercoledì mattina quando verranno accompagnati a scuola o presso il padre;
si recheranno presso la madre dal venerdì dal termine delle lezioni scolastiche o dalle ore 9.00 (nei periodi di sospensione) fino al lunedì mattina successivo, quando la madre li riaccompagnerà a scuola o presso il padre.
Detto regime potrà variare in ragione di eSIenze lavorative dei genitori e previo accordo tra gli stessi.
È espressamente inteso che i genitori nei fine settimana in cui avranno con sé i minori, non potranno lasciarli con continuità (cioè due o tre giorni consecutivi - esempio venerdì e sabato o sabato e domenica o dal venerdì alla domenica stessa) presso i rispettivi ascendenti;
qualora si rappresentasse detta necessità, il genitore affidatario in quel week end dovrà prima richiedere all'altro genitore se sia disponibile a tenere i figli con sé e, solo qualora vi sia rifiuto, i minori potranno pernottare presso gli ascendenti. detta previsione, non avrà efficacia, al contrario, qualora per eSIenze lavorative/personali fosse necessario il pernotto dei minori presso gli avi materni/paterni per una sola notte anche ricadente nei fine settimana.
I minori trascorreranno con l'uno o l'altro genitore con alternanza su base annuale le giornate del:
8 dicembre
24 e 25 dicembre
26, 31 dicembre e 1° gennaio
6 Gennaio
Pasqua
Pasquetta con l'altro genitore
25 Aprile con un genitore
1 Maggio con l'altro genitore
2 Giugno con un genitore con altro genitore ad anni alternati Per_3
pag. 3 di 9 1 Novembre con altro genitore
Tali festività seguiranno il calendario annuale alternato ivi previsto;
nell'ipotesi in cui le citate festività ricadano durante un fine settimana, dovrà essere rispettata l'alternanza sopra indicata limitatamente al giorno festivo, il tutto salvo diverso accordo tra le parti.
I minori trascorreranno inoltre
- due settimane di vacanza, anche non consecutive, durante il periodo estivo con l'uno e l'altro dei genitori che, entro il 31 maggio di ogni anno, si accorderanno per l'individuazione dei relativi periodi;
- una settimana, con ciascun genitore, durante il periodo invernale, da concordarsi tra i genitori.
I periodi di vacanza, potranno variare per ragioni lavorative dei genitori e previo accordo tra gli stessi.
I genitori si impegnano reciprocamente: ad informarsi – anche con messaggistica - in ordine alle eSIenze, necessità, desideri ed aspirazioni dei figli che, comunque, dovranno cercare di rispettare, ove possibile;
per garantire la serena crescita di questi ultimi, a non far conoscere i loro futuri compagno/a fino a quando la relazione non abbia assunto carattere stabile.
3) La SI.ra insieme ai figli minori continuerà ad abitare nella casa familiare, di proprietà Pt_1
esclusiva del SI. , sita in La Spezia (SP) Piazza Dante 8, immobile che la stessa si Controparte_1 impegna ed obbliga fin d'ora a rilasciare entro e non oltre il 30 aprile 2025, quando si trasferirà a vivere altrove con i minori provvedendo anche al cambio della residenza.
Al momento del trasferimento la SI.ra preleverà dalla casa familiare i beni che riterrà utili Pt_1
per sé ed i figli quali biancheria, stoviglie, televisore, lavatrice, aspirapolvere, non potrà portare con sé gli arredi e le luci ivi collocate.
La SI.ra si impegna ed obbliga, fino alla data in cui la stessa ed i minori lasceranno Pt_1
l'immobile, a non farvi dimorare terzi (anche se parenti) per non gravare sulle spese di gestione del bene.
Nella denegata ipotesi in cui la SI.ra non rilasci la casa di proprietà del SI. , la stessa Pt_1 CP_1 si impegna ed obbliga fin d'ora a procedere al subentro nei contratti di fornitura e nelle spese condominiali ed in ogni caso, al pagamento dei citati costi maturati nel periodo successivo al
30.04.25.
Il SI. fino al 30.04.25 – data ultima in cui la SI.ra dovrà lasciare la casa familiare - CP_1 Pt_1 si farà carico di tutte le spese relative all'immobile, id est utenze, condominio comprensivo di riscaldamento, Tari, abbonamenti internet e pay TV in uso ai minori.
pag. 4 di 9 4) A far data dal mese successivo al giorno del rilascio della casa familiare da parte della SI.ra il SI. le corrisponderà, a mezzo bonifico bancario (Iban Pt_1 CP_1
[...]X66), a titolo di contributo al mantenimento dei minori la somma mensile di euro 300,00 (€ 150,00 per ogni figlio).
5) L'assegno unico, da sempre percepito in via esclusiva dalla SI.ra , per importo di € 358,00, Pt_1
resterà alla stessa attribuito per intero, così come rimarranno alla stessa eventuali differenze d'importo rispetto a revisioni future dell'assegno;
6) Le spese straordinarie necessarie per i figli, come da protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale, saranno suddivise nella misura del 50% pro quota tra i genitori.
7) Il SI. a sottoscrizione del presente atto e comunque entro e non oltre i 5 giorni successivi, CP_1
in accordo con la SI.ra lascerà la casa famigliare portando con sé i soli effetti personali;
Pt_1
8) ad integrazione di quanto previsto al punto 3), le parti precisano che - da ora e sino alla data dell'effettivo rilascio della casa ex familiare da parte della SI.ra e dei minori – le stesse si Pt_1
faranno carico del mantenimento ordinario dei figli in via diretta, mentre suddivideranno al 50% tra di loro le spese straordinarie”.
All'udienza del 19/02/2025 il Giudice relatore ha proceduto a sentire le parti, assegnando loro termine fino al 26/02/2025 per il deposito delle condizioni come integrate all'udienza.
Con ordinanza del 24/03/2025, il Collegio, stante il mancato deposito delle condizioni come integrate all'udienza, disponeva che le parti provvedessero al deposito delle condizioni come integrate all'udienza del 19/02/2025 e di note scritte accompagnatorie delle stesse entro il 10/4/2025.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ritiene il Collegio che il ricorso possa essere accolto alle condizioni raggiunte dalle parti (come integrate nelle note depositate in data 26/03/2025).
Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse dei minori, poiché garantiscono agli stessi un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per i figli.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
pag. 5 di 9 Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., preso atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla Per_ regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minorenni e , così provvede: Per_2
“1) I figli minori (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_1 Per_2
16.03.2018) verranno affidati congiuntamente ai genitori i quali eserciteranno la relativa responsabilità in modo condiviso ex art 316 e segg cc, mentre le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando i figli staranno con l'uno o l'altro genitore. I minori risiederanno al momento nella casa familiare insieme alla madre e successivamente presso la futura abitazione materna, ove fisseranno la loro nuova residenza.
2) Il regime di vista e frequentazione dei minori con i genitori sarà paritetico, in modo da garantire una vera bigenitorialità e corretto mantenimento delle relazioni dei figli con ciascuno dei genitori e con i relativi rami parentali, così come da piano genitoriale (doc. n. 7) che segue
Settimana LUNEDI' MERCOLEDI' Pt_2 Parte_3
1 Padre Padre Madre Madre Padre Padre Padre
2 Madre Madre Padre Padre Madre Madre Madre
3 Padre Padre Madre Madre Padre Padre Padre
4 Madre Madre Padre Padre Madre Madre Madre
1^ e 3^ settimana: Per_
e staranno con il padre il lunedì dall'uscita dalla scuola (durante l'anno scolastico) o Per_2
dalle ore 9.00 (nei periodi di sospensione), sino al mercoledì mattina quando verranno accompagnati a scuola o presso la madre;
si recheranno presso il padre dal venerdì dal termine delle lezioni scolastiche o dalle ore 9.00 (nei periodi di sospensione) fino al lunedì mattina successivo, quando il padre li riaccompagnerà a scuola o presso la madre.
2^ e 4^ settimana:
Per_
e staranno con la madre il lunedì dall'uscita dalla scuola (durante l'anno scolastico) Per_2
o dalle ore 9.00 (nei periodi di sospensione), sino al mercoledì mattina quando verranno accompagnati a scuola o presso il padre;
si recheranno presso la madre dal venerdì dal termine delle pag. 6 di 9 lezioni scolastiche o dalle ore 9.00 (nei periodi di sospensione) fino al lunedì mattina successivo, quando la madre li riaccompagnerà a scuola o presso il padre.
Detto regime potrà variare in ragione di eSIenze lavorative dei genitori e previo accordo tra gli stessi.
È espressamente inteso che i genitori nei fine settimana in cui avranno con sé i minori, non potranno lasciarli con continuità (cioè due o tre giorni consecutivi - esempio venerdì e sabato o sabato e domenica o dal venerdì alla domenica stessa) presso i rispettivi ascendenti;
qualora si rappresentasse detta necessità, il genitore affidatario in quel week end dovrà prima richiedere all'altro genitore se sia disponibile a tenere i figli con sé e, solo qualora vi sia rifiuto, i minori potranno pernottare presso gli ascendenti. detta previsione, non avrà efficacia, al contrario, qualora per eSIenze lavorative/personali fosse necessario il pernotto dei minori presso gli avi materni/paterni per una sola notte anche ricadente nei fine settimana.
I minori trascorreranno con l'uno o l'altro genitore con alternanza su base annuale le giornate del:
8 dicembre
24 e 25 dicembre
26, 31 dicembre e 1° gennaio
6 Gennaio
Pasqua
Pasquetta con l'altro genitore
25 Aprile con un genitore
1 Maggio con l'altro genitore
2 Giugno con un genitore con altro genitore ad anni alternati Per_3
1 Novembre con altro genitore
Tali festività seguiranno il calendario annuale alternato ivi previsto;
nell'ipotesi in cui le citate festività ricadano durante un fine settimana, dovrà essere rispettata l'alternanza sopra indicata limitatamente al giorno festivo, il tutto salvo diverso accordo tra le parti.
I minori trascorreranno inoltre
- due settimane di vacanza, anche non consecutive, durante il periodo estivo con l'uno e l'altro dei genitori che, entro il 31 maggio di ogni anno, si accorderanno per l'individuazione dei relativi periodi;
- una settimana, con ciascun genitore, durante il periodo invernale, da concordarsi tra i genitori.
pag. 7 di 9 I periodi di vacanza, potranno variare per ragioni lavorative dei genitori e previo accordo tra gli stessi.
I genitori si impegnano reciprocamente: ad informarsi – anche con messaggistica - in ordine alle eSIenze, necessità, desideri ed aspirazioni dei figli che, comunque, dovranno cercare di rispettare, ove possibile;
per garantire la serena crescita di questi ultimi, a non far conoscere i loro futuri compagno/a fino a quando la relazione non abbia assunto carattere stabile.
3) La SI.ra insieme ai figli minori continuerà ad abitare nella casa familiare, di proprietà Pt_1
esclusiva del SI. , sita in La Spezia (SP) Piazza Dante 8, immobile che la stessa si Controparte_1 impegna ed obbliga fin d'ora a rilasciare entro e non oltre il 30 aprile 2025, quando si trasferirà a vivere altrove con i minori provvedendo anche al cambio della residenza.
Al momento del trasferimento la SI.ra preleverà dalla casa familiare i beni che riterrà utili Pt_1
per sé ed i figli quali biancheria, stoviglie, televisore, lavatrice, aspirapolvere, non potrà portare con sé gli arredi e le luci ivi collocate.
La SI.ra si impegna ed obbliga, fino alla data in cui la stessa ed i minori lasceranno Pt_1
l'immobile, a non farvi dimorare terzi (anche se parenti) per non gravare sulle spese di gestione del bene.
Nella denegata ipotesi in cui la SI.ra non rilasci la casa di proprietà del SI. , la stessa Pt_1 CP_1 si impegna ed obbliga fin d'ora a procedere al subentro nei contratti di fornitura e nelle spese condominiali ed in ogni caso, al pagamento dei citati costi maturati nel periodo successivo al
30.04.25.
Il SI. fino al 30.04.25 – data ultima in cui la SI.ra dovrà lasciare la casa familiare - CP_1 Pt_1 si farà carico di tutte le spese relative all'immobile, id est utenze, condominio comprensivo di riscaldamento, Tari, abbonamenti internet e pay TV in uso ai minori.
4) A far data dal mese successivo al giorno del rilascio della casa familiare da parte della SI.ra il SI. le corrisponderà, a mezzo bonifico bancario (Iban Pt_1 CP_1
[...]X66), a titolo di contributo al mantenimento dei minori la somma mensile di euro 300,00 (€ 150,00 per ogni figlio).
5) L'assegno unico, da sempre percepito in via esclusiva dalla SI.ra , per importo di € 358,00, Pt_1
resterà alla stessa attribuito per intero, così come rimarranno alla stessa eventuali differenze d'importo rispetto a revisioni future dell'assegno;
6) Le spese straordinarie necessarie per i figli, come da protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale, saranno suddivise nella misura del 50% pro quota tra i genitori.
pag. 8 di 9 7) Il SI. a sottoscrizione del presente atto e comunque entro e non oltre i 5 giorni successivi, CP_1
in accordo con la SI.ra lascerà la casa famigliare portando con sé i soli effetti personali;
Pt_1
8) ad integrazione di quanto previsto al punto 3), le parti precisano che - da ora e sino alla data dell'effettivo rilascio della casa ex familiare da parte della SI.ra e dei minori – le stesse si Pt_1
faranno carico del mantenimento ordinario dei figli in via diretta, mentre suddivideranno al 50% tra di loro le spese straordinarie.”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria per ogni adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di ConSIlio del 17/04/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 9 di 9