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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 08/04/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 556 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
MORETTI GIRARDENGO MICHELA, giusta delega in atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: regolamentazione della potestà genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo relativamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ritenuto che tali condizioni paiono adeguate con riferimento al regime di affidamento e collocamento dei minori, nonché al loro mantenimento;
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Prende atto delle seguenti condizioni rassegnate dalle parti, alle quali conferisce vigore:
Per_ 1) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo disgiunto sulle questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le questioni di straordinaria amministrazione saranno decise da entrambi i genitori tenendo in considerazione le sue inclinazioni e il suo primario interesse.
Per_ 2) Il figlio resterà residente e collocato presso l'abitazione paterna, mentre la sig.ra Pt_1
pur mantenendo temporaneamente la residente in [...]4, ha già spostato il proprio domicilio in Savona, Via Garroni 7/10, ove vive in appartamento condiviso con altre due donne;
3) La sig.ra non appena trovata la nuova abitazione si impegna a trasferirvi la residenza ed Pt_1
a dare le comunicazioni necessarie a tutti gli Uffici di interesse;
4) I ricorrenti convengono che la sig.ra tenga con sé il figlio nelle giornate del lunedì e del Pt_1
martedì, o, previo accordo, in altri due giorni infrasettimanali, anche non consecutivi, con rientro
Per_ del piccolo presso la casa paterna per le ore 19, sino a quando la sig.ra non reperisca Pt_1
un'abitazione adeguata, con spazi dedicati ed esclusivi per Sirio, che le permetta di tenere con sé il figlio anche durante la notte;
5) Il sig. si impegna a favorire il rapporto del figlio con la madre anche attraverso una Pt_2
videochiamata e / o telefonata al giorno, e ogni qual volta il figlio lo chieda;
6) La sig.ra pur non essendo economicamente autosufficiente, contribuirà al mantenimento Pt_1
ordinario del figlio corrispondendo al sig. la somma mensile di € 100,00 al mese, entro il Pt_2
giorno 5 di ogni mese dalla data del deposito del presente ricorso (somma da rivalutare annualmente in base agli indici Istat come per legge);
7) Sino a quando la sig.ra non sarà economicamente autosufficiente, il sig. Pt_1 Pt_2
Per_ provvederà al mantenimento straordinario del piccolo al 100%; 8) Nell'esclusivo interesse del minore, al fine di tutelare l'equilibrata crescita affettiva è fatto
Per_ reciproco divieto di far conoscere, a , i soggetti coi quali i ricorrenti intrattengono od intratterranno relazioni sentimentali, sin che non risulteranno stabile ed, in ogni caso, non senza il previo assenso dell'altro genitore.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 7.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo