TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/05/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1488/2024 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all'udienza del 28/03/2025
TRA
(p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Cumino e Giovanna Oreste ed elettivamente domiciliata in viale degli Alimena, n.
8 - U.O.C. Area Legale - Pt_1 CP_1
, giusta procura in atti;
[...]
Opponente
E
(p.i. ), in persona del legale NTroparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Verre ed elettivamente domiciliata in
Tiriolo (Cz), alla via Giacomo Leopardi 108, giusta procura in atti;
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 377/2024, emesso in data 12/4/2024 e notificato in data 15/4/2024; CONCLUSIONI: Opponente: “Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza, disattesa ogni avversa
eccezione, deduzione e motivazione, che tutte si impugnano e contestano, e comunque respinta, se
richiesta, per i motivi di cui in narrativa e per difetto dei presupposti di legge, l'istanza di concessione
della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e previa ogni e più opportuna declaratoria: -
accertare e dichiarare che l non è debitrice di alcuna Parte_1
somma nei confronti di controparte per tutte le motivazioni in narrativa articolate, e quivi ripetute e
trascritte e, in accoglimento dell'odierna opposizione, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare e/o
revocare, in ogni caso, il decreto ingiuntivo n. 377/2024, R.G. n. 879/2024, con ogni conseguenziale
statuizione di legge;
- dichiarare, comunque, non dovuti gli interessi moratori di cui al D. Lgs
231/2002; Con vittoria di spese e competenze di giudizio”;
Opposta: “Voglia l'On.le Giudice adito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 648 c.p.c. concedere la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 377/2024, emesso in data 12-04-2024, per
l'importo di € 163.706,49, con regime di scissione dei pagamenti oltre interessi moratori spese e
competenze del procedimento e successive occorrende, per i motivi tutti esposti nella narrativa,
stante la mancanza di prova scritta e/o di pronta soluzione dell'intervenuta opposizione da parte
dell'odierna opponente;
_ nel merito, rigettare la proposta opposizione, siccome infondata in fatto ed
in diritto, nell'an e nel quantum, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, per l'importo
di € 163.706,49, oltre interessi moratori spese e competenze del procedimento e successive
occorrende con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese;
_ in ogni caso, condannare
con qualsiasi statuizione l'opponente al pagamento l'importo di € 163.706,49, con regime di
scissione dei pagamenti, oltre interessi moratori spese e competenze del procedimento e successive
occorrende con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, o alle diverse somme che
dovessero risultare come dovute in corso di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l ha Parte_1
convenuto in giudizio la , con ciò proponendo opposizione NTroparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 377/2024, emesso in data 12/4/2024 e notificato in data
15/4/2024, con il quale è stato intimato ad essa azienda il pagamento in favore della ditta della somma di € 163.706,49, oltre interessi moratori, come richiesti, nonché le spese procedurali liquidate in € 379,50 ed € 2.242,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie,
iva e cpa, per prestazioni sanitarie rese in favore dell . _3
L' , a sostegno della proposta opposizione, ha eccepito: 1) in via preliminare e/o _3
pregiudiziale: assenza dei requisiti per la concessione del decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c.,
non avendo il creditore offerto prova del fatto costitutivo della pretesa, della tipologia delle
NT prestazioni eseguite e che queste attenessero a prestazioni richieste ed autorizzate dall .
Evidenzia a tal fine che le fatture poste a fondamento del monitorio non integrano un'ipotesi di credito certo, liquido ed esigibile, in assenza della produzione di validi contratti sottostanti,
sottoscritti all'esito di una procedura ad evidenza pubblica;
2) nel merito: infondatezza ed insussistenza della pretesa - assenza di prova in ordine alla debenza degli interessi di cui al D.
Lgs 231/2002, difettando la prova che le prestazioni fatturate fossero state autorizzate, richieste
NT ed eseguite in favore dell in forza di un contratto sottoscritto tra le parti, con conseguente inammissibilità anche dei richiesti interessi di mora;
3) inammissibilità della pretesa -
indeterminatezza del quantum con conseguente nullità del decreto, giacché gli importi di cui alle fatture nn. 107/PA – 108/PA – 109/PA del 10.6.2021, azionate, sono stati pagati all
[...]
a seguito di pignoramento presso terzi notificato a questa NTroparte_4
NT
, quale terzo pignorato rispetto al debitore come si evince dall'ordinativo di NTroparte_2
pagamento n. 778 del 12 gennaio 2022 (all. 1), mentre il restante importo di € 125,48, contenuto nella fattura 109/PA del 10.6.2021, risulta esser stato pagato direttamente alla ditta ricorrente con ordinativo di pagamento n. 11094 del 29.7.2022; mentre la fattura n. 119/A dell'1.7.2021
risulta essere stata stornata dalla stessa Ditta ricorrente con nota di credito 3/PA – 2021.
Ha concluso pertanto per la nullità e/o illegittimità e/o annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato il contraddittorio, la ditta si è costituita resistendo all'opposizione e chiedendo, CP_2
previa concessione della provvisoria esecutività, la conferma del provvedimento impugnato.
La causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28/03/2025. I primi due motivi di opposizione devono essere esaminati congiuntamente per la loro intrinseca connessione logica, inerendo tutti, seppur sotto aspetti diversi, la questione giuridica dell'esistenza o meno di un valido titolo contrattuale in capo alla ai fini del pagamento delle prestazioni rese CP_2
per cui è causa.
I motivi sono infondati e non meritano accoglimento.
NT Come sembra condividere anche l , richiamando la sentenza n.24640/16 della Suprema
Corte, le , perduto il legame strutturale che ne faceva organi della Regione, Parte_2
hanno acquisito, ai sensi dell'art.3, co. l bis del d.lgs.n. 502/92 (introdotto dal d.lgs. 19.6.99
n.229), una propria soggettività giuridica ed una autonomia a carattere imprenditoriale, con la
NT conseguenza che i contratti delle non sono di per sè assoggettabili alla rigida disciplina di cui al R.D. 18.11.1923, n. 2440, artt. 16 e 17.
NT Tuttavia, ciò non implica che i contratti dell' siano esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto.
Infatti, l' è comunque "organismo di diritto pubblico" ai sensi del D.Lgs. Parte_1
17.3.1995, n.157, art. 2, lett. b), (poi trasfuso nel D.Lgs. n.163 del 2006, art.3, co 26, - c.d. codice dei contratti pubblici e oggi nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art.3, lett. d) e come
"amministrazione aggiudicatrice", secondo la previsione del codice dei contratti pubblici, è
soggetta alla relativa disciplina.
Fermo quanto osservato, va rilevato che nel caso in esame, il credito azionato è relativo al pagamento di fatture emesse dal 27.3.2019 sino al 16.1.2023, relative ad interventi di assistenza tecnica.
Stegi a riscontro di tale credito ha prodotto in fase monitoria le fatture (con esclusione della fattura n. 119/PA-2021, del 01/07/2021, rispetto alla quale si dirà meglio infra) e costituendosi in giudizio ha prodotto per ogni fattura la richiesta di preventivo, il preventivo, l'accettazione autorizzazione del preventivo ed il verbale di intervento. In ogni autorizzazione di preventivo,
risulta che il Dipartimento dell'Azienda Sanitaria Provinciale di richiedente od il Pt_1 Responsabile del Procedimento ha associato un numero CIG (Codice Identificativo di Gara) ed indicato il Codice Univoco di Fatturazione.
Tale documentazione appare idonea a riscontrare la prova scritta richiesta ad substantiam per la validità dei crediti azionati.
NT Infatti, ribadito che l è soggetta alla disciplina del codice dei contratti pubblici ed allorché si consideri che i rapporti contrattuali sottostanti le singole fatture azionate sono sotto la soglia comunitaria (in quanto di valore inferiore ad € 40.000,00), deve ritenersi che gli stessi, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b) del d.lgs n.50/2016, sono stati stipulati per affidamento diretto, dunque senza alcuna necessità di ricorrere per la scelta del contraente alle regole dell'evidenza pubblica.
Quanto alla necessità della forma scritta, deve ritenersi che anche tale requisito è stato soddisfatto, giacchè dalla documentazione prodotta si ricava che il vincolo contrattuale si sia formato mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, sia pure manifestate separatamente
(richiesta di preventivo, preventivo ed accettazione/ autorizzazione del preventivo). Del resto,
anche l'art. 17 del R.D. n. 2440/1923 per i contratti conclusi dall'amministrazione statale a trattativa privata non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, prevedendo che il vincolo contrattuale si possa formare con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta ovvero per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.
Con il terzo motivo di opposizione, l'opponente deduce che, relativamente alle fatture nn.
107/PA – 108/PA – 109/PA del 10/06/2021, l'importo delle prestazioni oggetto di fattura sia stato già saldato in favore dell a seguito di NTroparte_4
NT pignoramento presso terzi notificato all' , quale terzo pignorato rispetto al debitore
[...]
CP_2
A corroborazione di tale assunto ha prodotto, per le fatture nn. 107/PA e 108/PA, l'ordinativo di pagamento n. 778 del 12/01/2022 e, per la fattura n. 109/PA, l'ordinativo di pagamento n. 11094
del 29/07/2022. Mentre, rispetto alla fattura n. 119/A dell'01/07/2021, adduce che nulla è dovuto atteso lo storno da parte della stessa ditta con nota di credito 3/PA – 2021 che produce in atti.
Il motivo è parzialmente fondato.
Anzitutto è bene ricordare che, come precisato da recente giurisprudenza di legittimità “... la
liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato
o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile
per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento
... atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione
del mandato all'ufficio competente” (cfr. Cass., Sez. III, 16 maggio 2022 n. 15504).
E dunque, il motivo può dirsi infondato rispetto alle fatture nn. 107/PA – 108/PA – 109/PA del
10/06/2021, non sussistendo la prova dell'avvenuto pagamento o, quantomeno, dell'avvenuta comunicazione in favore dell'opposta ditta S.T.E.G.I.
D'altronde non v'è neppure coincidenza di importo tra la fattura n. 109/PA, emessa per €
1.363,50, e l'ordinativo di pagamento n.11094 del 29/07/2022, emesso per € 125,48.
Per lo stesso motivo, in difetto di prova la prova dell'avvenuto pagamento ovvero dell'avvenuta
NT comunicazione non può tenersi conto dell'ordinativo n.168 del 13.1.2025, prodotto da all'udienza di precisazione delle conclusioni.
NT Quanto, invece, alla fattura n. 119/PA-2021, del 01/07/2021, di € 1.394,00, l , con l'allegato n.3, ha dimostrato che la stessa ditta creditrice ha provveduto a stornarla mediante la nota di credito 3/PA – 2021.
Quest'ultima, da parte sua, oltre a non contestare la deduzione difensiva dell'opponente, non ha neanche versato in atti la fattura e relativo eventuale preventivo sottostante. Di conseguenza,
dalla somma ingiunta di € 163.706,49 (comprensiva di IVA), deve essere detratto l'importo di €
1.394,00, permanendo un debito in capo all'opponente nei confronti della ditta _3
per un importo pari ad € 163.399,86 (comprensiva di IVA). CP_2
Le spese di lite sono poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 377/2024, emesso in data 12/4/2024 e notificato in data 15/4/2024;
condanna l al pagamento in favore della ditta _3 NTroparte_2
della complessiva somma di € 162.312,49, comprensiva IVA, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della ditta NTroparte_2
che liquida in € 4.618,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali
[...]
al 15%, IVA e CPA come per legge e distrazione se richiesta.
Così deciso in Cosenza il 16/05/2025
Il giudice
Rosangela Viteritti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1488/2024 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all'udienza del 28/03/2025
TRA
(p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Cumino e Giovanna Oreste ed elettivamente domiciliata in viale degli Alimena, n.
8 - U.O.C. Area Legale - Pt_1 CP_1
, giusta procura in atti;
[...]
Opponente
E
(p.i. ), in persona del legale NTroparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Verre ed elettivamente domiciliata in
Tiriolo (Cz), alla via Giacomo Leopardi 108, giusta procura in atti;
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 377/2024, emesso in data 12/4/2024 e notificato in data 15/4/2024; CONCLUSIONI: Opponente: “Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza, disattesa ogni avversa
eccezione, deduzione e motivazione, che tutte si impugnano e contestano, e comunque respinta, se
richiesta, per i motivi di cui in narrativa e per difetto dei presupposti di legge, l'istanza di concessione
della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e previa ogni e più opportuna declaratoria: -
accertare e dichiarare che l non è debitrice di alcuna Parte_1
somma nei confronti di controparte per tutte le motivazioni in narrativa articolate, e quivi ripetute e
trascritte e, in accoglimento dell'odierna opposizione, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare e/o
revocare, in ogni caso, il decreto ingiuntivo n. 377/2024, R.G. n. 879/2024, con ogni conseguenziale
statuizione di legge;
- dichiarare, comunque, non dovuti gli interessi moratori di cui al D. Lgs
231/2002; Con vittoria di spese e competenze di giudizio”;
Opposta: “Voglia l'On.le Giudice adito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 648 c.p.c. concedere la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 377/2024, emesso in data 12-04-2024, per
l'importo di € 163.706,49, con regime di scissione dei pagamenti oltre interessi moratori spese e
competenze del procedimento e successive occorrende, per i motivi tutti esposti nella narrativa,
stante la mancanza di prova scritta e/o di pronta soluzione dell'intervenuta opposizione da parte
dell'odierna opponente;
_ nel merito, rigettare la proposta opposizione, siccome infondata in fatto ed
in diritto, nell'an e nel quantum, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, per l'importo
di € 163.706,49, oltre interessi moratori spese e competenze del procedimento e successive
occorrende con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese;
_ in ogni caso, condannare
con qualsiasi statuizione l'opponente al pagamento l'importo di € 163.706,49, con regime di
scissione dei pagamenti, oltre interessi moratori spese e competenze del procedimento e successive
occorrende con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, o alle diverse somme che
dovessero risultare come dovute in corso di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l ha Parte_1
convenuto in giudizio la , con ciò proponendo opposizione NTroparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 377/2024, emesso in data 12/4/2024 e notificato in data
15/4/2024, con il quale è stato intimato ad essa azienda il pagamento in favore della ditta della somma di € 163.706,49, oltre interessi moratori, come richiesti, nonché le spese procedurali liquidate in € 379,50 ed € 2.242,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie,
iva e cpa, per prestazioni sanitarie rese in favore dell . _3
L' , a sostegno della proposta opposizione, ha eccepito: 1) in via preliminare e/o _3
pregiudiziale: assenza dei requisiti per la concessione del decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c.,
non avendo il creditore offerto prova del fatto costitutivo della pretesa, della tipologia delle
NT prestazioni eseguite e che queste attenessero a prestazioni richieste ed autorizzate dall .
Evidenzia a tal fine che le fatture poste a fondamento del monitorio non integrano un'ipotesi di credito certo, liquido ed esigibile, in assenza della produzione di validi contratti sottostanti,
sottoscritti all'esito di una procedura ad evidenza pubblica;
2) nel merito: infondatezza ed insussistenza della pretesa - assenza di prova in ordine alla debenza degli interessi di cui al D.
Lgs 231/2002, difettando la prova che le prestazioni fatturate fossero state autorizzate, richieste
NT ed eseguite in favore dell in forza di un contratto sottoscritto tra le parti, con conseguente inammissibilità anche dei richiesti interessi di mora;
3) inammissibilità della pretesa -
indeterminatezza del quantum con conseguente nullità del decreto, giacché gli importi di cui alle fatture nn. 107/PA – 108/PA – 109/PA del 10.6.2021, azionate, sono stati pagati all
[...]
a seguito di pignoramento presso terzi notificato a questa NTroparte_4
NT
, quale terzo pignorato rispetto al debitore come si evince dall'ordinativo di NTroparte_2
pagamento n. 778 del 12 gennaio 2022 (all. 1), mentre il restante importo di € 125,48, contenuto nella fattura 109/PA del 10.6.2021, risulta esser stato pagato direttamente alla ditta ricorrente con ordinativo di pagamento n. 11094 del 29.7.2022; mentre la fattura n. 119/A dell'1.7.2021
risulta essere stata stornata dalla stessa Ditta ricorrente con nota di credito 3/PA – 2021.
Ha concluso pertanto per la nullità e/o illegittimità e/o annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato il contraddittorio, la ditta si è costituita resistendo all'opposizione e chiedendo, CP_2
previa concessione della provvisoria esecutività, la conferma del provvedimento impugnato.
La causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28/03/2025. I primi due motivi di opposizione devono essere esaminati congiuntamente per la loro intrinseca connessione logica, inerendo tutti, seppur sotto aspetti diversi, la questione giuridica dell'esistenza o meno di un valido titolo contrattuale in capo alla ai fini del pagamento delle prestazioni rese CP_2
per cui è causa.
I motivi sono infondati e non meritano accoglimento.
NT Come sembra condividere anche l , richiamando la sentenza n.24640/16 della Suprema
Corte, le , perduto il legame strutturale che ne faceva organi della Regione, Parte_2
hanno acquisito, ai sensi dell'art.3, co. l bis del d.lgs.n. 502/92 (introdotto dal d.lgs. 19.6.99
n.229), una propria soggettività giuridica ed una autonomia a carattere imprenditoriale, con la
NT conseguenza che i contratti delle non sono di per sè assoggettabili alla rigida disciplina di cui al R.D. 18.11.1923, n. 2440, artt. 16 e 17.
NT Tuttavia, ciò non implica che i contratti dell' siano esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto.
Infatti, l' è comunque "organismo di diritto pubblico" ai sensi del D.Lgs. Parte_1
17.3.1995, n.157, art. 2, lett. b), (poi trasfuso nel D.Lgs. n.163 del 2006, art.3, co 26, - c.d. codice dei contratti pubblici e oggi nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art.3, lett. d) e come
"amministrazione aggiudicatrice", secondo la previsione del codice dei contratti pubblici, è
soggetta alla relativa disciplina.
Fermo quanto osservato, va rilevato che nel caso in esame, il credito azionato è relativo al pagamento di fatture emesse dal 27.3.2019 sino al 16.1.2023, relative ad interventi di assistenza tecnica.
Stegi a riscontro di tale credito ha prodotto in fase monitoria le fatture (con esclusione della fattura n. 119/PA-2021, del 01/07/2021, rispetto alla quale si dirà meglio infra) e costituendosi in giudizio ha prodotto per ogni fattura la richiesta di preventivo, il preventivo, l'accettazione autorizzazione del preventivo ed il verbale di intervento. In ogni autorizzazione di preventivo,
risulta che il Dipartimento dell'Azienda Sanitaria Provinciale di richiedente od il Pt_1 Responsabile del Procedimento ha associato un numero CIG (Codice Identificativo di Gara) ed indicato il Codice Univoco di Fatturazione.
Tale documentazione appare idonea a riscontrare la prova scritta richiesta ad substantiam per la validità dei crediti azionati.
NT Infatti, ribadito che l è soggetta alla disciplina del codice dei contratti pubblici ed allorché si consideri che i rapporti contrattuali sottostanti le singole fatture azionate sono sotto la soglia comunitaria (in quanto di valore inferiore ad € 40.000,00), deve ritenersi che gli stessi, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b) del d.lgs n.50/2016, sono stati stipulati per affidamento diretto, dunque senza alcuna necessità di ricorrere per la scelta del contraente alle regole dell'evidenza pubblica.
Quanto alla necessità della forma scritta, deve ritenersi che anche tale requisito è stato soddisfatto, giacchè dalla documentazione prodotta si ricava che il vincolo contrattuale si sia formato mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, sia pure manifestate separatamente
(richiesta di preventivo, preventivo ed accettazione/ autorizzazione del preventivo). Del resto,
anche l'art. 17 del R.D. n. 2440/1923 per i contratti conclusi dall'amministrazione statale a trattativa privata non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, prevedendo che il vincolo contrattuale si possa formare con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta ovvero per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.
Con il terzo motivo di opposizione, l'opponente deduce che, relativamente alle fatture nn.
107/PA – 108/PA – 109/PA del 10/06/2021, l'importo delle prestazioni oggetto di fattura sia stato già saldato in favore dell a seguito di NTroparte_4
NT pignoramento presso terzi notificato all' , quale terzo pignorato rispetto al debitore
[...]
CP_2
A corroborazione di tale assunto ha prodotto, per le fatture nn. 107/PA e 108/PA, l'ordinativo di pagamento n. 778 del 12/01/2022 e, per la fattura n. 109/PA, l'ordinativo di pagamento n. 11094
del 29/07/2022. Mentre, rispetto alla fattura n. 119/A dell'01/07/2021, adduce che nulla è dovuto atteso lo storno da parte della stessa ditta con nota di credito 3/PA – 2021 che produce in atti.
Il motivo è parzialmente fondato.
Anzitutto è bene ricordare che, come precisato da recente giurisprudenza di legittimità “... la
liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato
o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile
per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento
... atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione
del mandato all'ufficio competente” (cfr. Cass., Sez. III, 16 maggio 2022 n. 15504).
E dunque, il motivo può dirsi infondato rispetto alle fatture nn. 107/PA – 108/PA – 109/PA del
10/06/2021, non sussistendo la prova dell'avvenuto pagamento o, quantomeno, dell'avvenuta comunicazione in favore dell'opposta ditta S.T.E.G.I.
D'altronde non v'è neppure coincidenza di importo tra la fattura n. 109/PA, emessa per €
1.363,50, e l'ordinativo di pagamento n.11094 del 29/07/2022, emesso per € 125,48.
Per lo stesso motivo, in difetto di prova la prova dell'avvenuto pagamento ovvero dell'avvenuta
NT comunicazione non può tenersi conto dell'ordinativo n.168 del 13.1.2025, prodotto da all'udienza di precisazione delle conclusioni.
NT Quanto, invece, alla fattura n. 119/PA-2021, del 01/07/2021, di € 1.394,00, l , con l'allegato n.3, ha dimostrato che la stessa ditta creditrice ha provveduto a stornarla mediante la nota di credito 3/PA – 2021.
Quest'ultima, da parte sua, oltre a non contestare la deduzione difensiva dell'opponente, non ha neanche versato in atti la fattura e relativo eventuale preventivo sottostante. Di conseguenza,
dalla somma ingiunta di € 163.706,49 (comprensiva di IVA), deve essere detratto l'importo di €
1.394,00, permanendo un debito in capo all'opponente nei confronti della ditta _3
per un importo pari ad € 163.399,86 (comprensiva di IVA). CP_2
Le spese di lite sono poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 377/2024, emesso in data 12/4/2024 e notificato in data 15/4/2024;
condanna l al pagamento in favore della ditta _3 NTroparte_2
della complessiva somma di € 162.312,49, comprensiva IVA, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della ditta NTroparte_2
che liquida in € 4.618,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali
[...]
al 15%, IVA e CPA come per legge e distrazione se richiesta.
Così deciso in Cosenza il 16/05/2025
Il giudice
Rosangela Viteritti