Trib. Cosenza, sentenza 16/05/2025, n. 837
TRIB
Sentenza 16 maggio 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Ordinario di Cosenza, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una società (opponente) avverso il decreto ingiuntivo n. 377/2024, emesso in favore di un'altra società (opposta) per l'importo di € 163.706,49, oltre interessi moratori e spese, a fronte di prestazioni sanitarie rese. L'opponente ha sollevato in via preliminare l'assenza dei requisiti di legge per la concessione del decreto ingiuntivo, lamentando la mancata prova del fatto costitutivo della pretesa, della tipologia delle prestazioni e della loro richiesta/autorizzazione, sostenendo che le fatture non integrassero un credito certo, liquido ed esigibile in assenza di contratti sottoscritti a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Nel merito, ha contestato l'infondatezza della pretesa, l'assenza di prova sulla debenza degli interessi di cui al D. Lgs. 231/2002 e l'inammissibilità della pretesa per indeterminatezza del quantum, deducendo il parziale pagamento di alcune fatture a seguito di pignoramento presso terzi e il pagamento diretto di un residuo, nonché lo storno di un'altra fattura mediante nota di credito. L'opposta, costituendosi, ha resistito all'opposizione, chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto e il suo rigetto nel merito.

Il Tribunale, esaminando congiuntamente i primi due motivi di opposizione, li ha ritenuti infondati, argomentando che le aziende sanitarie, pur avendo acquisito soggettività giuridica autonoma, rimangono organismi di diritto pubblico soggetti alla disciplina del codice dei contratti pubblici. Ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'opposta (richieste di preventivo, preventivi, accettazioni/autorizzazioni con CIG e verbali di intervento) fosse idonea a riscontrare la prova scritta dei crediti azionati, anche in considerazione del fatto che i rapporti contrattuali sottostanti le singole fatture, di valore inferiore alla soglia comunitaria, potevano essere stati stipulati per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e b) del d.lgs. n. 50/2016. Quanto al terzo motivo, il giudice ha ritenuto parzialmente fondata la deduzione relativa alla fattura n. 119/PA-2021, di cui è stata provata l'emissione di una nota di credito da parte della ditta opposta, con conseguente detrazione dell'importo di € 1.394,00 dalla somma ingiunta. Per le altre fatture, il motivo è stato rigettato per difetto di prova dell'avvenuto pagamento o della comunicazione dell'ordinativo di pagamento. Pertanto, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 162.312,49, oltre interessi legali, ponendo le spese di lite a carico dell'opponente.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cosenza, sentenza 16/05/2025, n. 837
    Giurisdizione : Trib. Cosenza
    Numero : 837
    Data del deposito : 16 maggio 2025

    Testo completo