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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/04/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10478/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 10478/2019 promossa da (c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. POSSIDONI MARCO C.F._2
VITTORIO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliato attore contro
( . i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. PAGLIARDI CP_1 C.F._3 P.IVA_1
PAOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata convenuta nonché
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
CASTELLUCCIO GRAZIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata terza chiamata Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 12.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Svolgimento del processo.
Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede
1 alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 2.07.2019, e Parte_1 [...]
in proprio e quali genitori esercenti la patria potestà sulla minore Parte_3 nata il [...], evocavano in giudizio la società Persona_1 CP_1 per sentir pronunciare nei suoi confronti condanna al risarcimento dei danni patiti dalla figlia minore derivati alla minore a seguito dell'infortunio occorsole il
20.07.2017 presso l'Acqua Park Le Vele, quantificati in euro 17.469,50 e/o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il differimento della CP_1 prima udienza di trattazione, stante la richiesta ex art. 269 c.p.c. di chiamata in causa della compagnia assicurativa Unipol spa al fine di essere da quest'ultima manlevata da ogni pretesa avanzata dagli attori.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva Controparte_3 contestando quanto dedotto dagli attori, associandosi, nel merito, alle difese dell'assicurata ed eccependo l'assenza di copertura delle spese di lite.
La causa veniva istruita a mezzo di prova orale all'esito della quale, il Giudice ritenuta irrilevante, ai fini del decidere, la CTU medico-legale, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 1212.2024, sulle conclusioni rassegnate per iscritto, la scrivente
Giudice, intanto subentrata al precedente magistrato assegnatario della causa,
l'assumeva in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2
2. Sull'eccezione preliminare sollevata da di difetto di Controparte_2 legittimazione attiva degli attori.
La terza chiamata, preliminarmente, ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire degli attori con riferimento alla richiesta di rimborso delle spese mediche, difettando l'azione in proprio in quanto essi avrebbero agito solo “quali genitori esercenti la patria potestà sulla minore , pur rivendicando il Persona_1 rimborso di spese non sostenute dalla minore.
L'eccezione è fondata, trattandosi di domanda risarcitoria avanzata dai genitori per rifusione di un esborso personalmente sostenuto, come tale presupponente un'azione esercitata in proprio che agli atti non risulta, posto che gli attori hanno espressamente agito solo in rappresentanza della figlia minore (atto di citazione p.1 righe 6-7 e procura alle liti, p. 2 righe 23-24).
3. la qualificazione giuridica della domanda e i principi che sovraintendono all'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Parte attrice, a sostegno della domanda risarcitoria che ci occupa, ha allegato che in data 20.07.2017 presso l'Acqua Park Le Vele sito in San Gervasio Bresciano la minore subiva rilevanti lesioni personali a causa del sinistro Persona_1 occorsole all'interno della piscina denominata “Terme” allorché veniva colpita da uno di due bambini della sua stessa età che si strattonavano sul bordo della piscina stessa e che cadendo in acqua, le finivano rovinosamente addosso.
Senza che nessun addetto alla sorveglianza (bagnino) se ne fosse accorto e/o intervenuto, la bambina era caduta urtando con violenza contro il bordo della piscina e riportando un trauma facciale con frattura scomposta del naso che richiedeva un successivo intervento chirurgico.
Gli attori quindi hanno invocato la responsabilità ex art. 2051c.c. a carico della società convenuta per omessa vigilanza e controllo.
3 Così correttamente qualificata la domanda, occorre anzitutto premettere che, secondo la giurisprudenza costante e condivisibile della Corte di legittimità, perché possa configurarsi in concreto la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire (ad esempio analogo a quello previsto per il depositario) e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione.
“Tale tipo di responsabilità è esclusa dalla norma solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità” (cfr. tra le tante: Cass. civ. n.5326/2005, n.2284/2006, n.
11016/2011).
Pertanto, parte attrice, agendo per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., deve provare il danno, l'esistenza di una relazione causale/eziologia tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato ed il potere sulla cosa in custodia da parte del convenuto.
Parte convenuta deve invece offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità (esclusiva e/o concorrente), mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità riferibile anche alla condotta dello stesso danneggiato.
4 Relativamente alla sussistenza del “nesso di causalità” tra la cosa ed il danno la corte di Cassazione è ferma sul suo costante orientamento secondo il quale “Per
l'applicazione della presunzione di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è necessaria la prova da parte del danneggiato del rapporto di causalità tra il bene in custodia e l'evento dannoso” (Cass. civ. n. 24845/2014).
Pertanto, quando il comportamento del soggetto che interagisce con la cosa è apprezzabile come incauto, occorre allora stabilire se il danno è stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi è stato concorso causale tra i due fattori, compiendo una valutazione sul piano del nesso eziologico che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela e quando la conclusione è nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento ritenuto integrato il caso fortuito.
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica una ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, con la conseguenza che, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode.
5 L'imprudenza del danneggiato, che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra, quindi, un caso fortuito (v. anche Cass. civ. n.
4279/2008).
4. La ricostruzione in fatto del sinistro e la responsabilità dell'Ente convenuto
Enucleati i principi che devono orientare la presente decisione, si osservi come nella specie sia incontestata la custodia della piscina teatro del sinistro in capo alla società , Ente dunque gravato del potere-dovere di intervento su di CP_1 essa al fine di garantire l'assenza di pericoli per gli utenti del parco acquatico.
Non altrettanto certa è la verificazione del sinistro secondo le modalità allegate dall'attrice.
Ed infatti, la caduta della minore che ne avrebbe cagionato il trauma facciale, per come descritta in citazione non ha trovato riscontro nella prova orale ammessa posto che, se da un lato gli attori hanno rinunciato all'unico teste indicato, dall'altro, nulla di significativo al fine è emerso dalle deposizioni testimoniali ei testimoni citati dalla controparte.
Parte attrice, dunque, non ha assolto all'onere, sulla stessa incombente, di dimostrare la dinamica del sinistro e l'eziologia della caduta con la presenza della minore in piscina invero essenziali perché possa ritenersi configurata la responsabilità oggettiva invocata.
Per questo motivo, il precedente Giudice, con giudizio appieno condiviso dalla scrivente, ha ritenuto di non dover disporre ctu medico legale.
Alle superiori considerazioni consegue il rigetto della domanda.
6
5. Le spese di lite.
In ragione della soccombenza e della causalità nella chiamata in causa di terzo, le spese di lite si pongono a carico degli attori in favore della società convenuta e della terza chiamata nella misura di euro 5.199,00 ciascuna, oltre spese generali, iva e cpa come per legge (di cui euro 919,00 per fase introduttiva, euro 780,00 per fase studio, euro 1700,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 1800,00 per fase decisionale).
La liquidazione è stata effettuata applicati i parametri di cui alle tabelle in vigore approssimati (ex art. 82 Dpr 115/2002) ai valori medi dello scaglione di valore da euro 5.201,00 a euro 26.000,00.
Lo scostamento dai minimi edittali previsti dall'art. 5 comma 6 DM 55/2014 si reputa opportuno alla luce della scarsa complessità e importanza della materia e dell'assenza di questioni giuridiche/interpretative di rilievo, tali cioè da non riflettere i parametri predisposti dal legislatore (Cass 11887/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_3 confronti della società CP_1 condanna gli attori a rifondere alla convenuta e alla terza chiamata CP_1
le spese di lite nella misura di euro 5.199,00 ciascuna, oltre Controparte_2 spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brescia, lì 28.04.2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 10478/2019 promossa da (c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. POSSIDONI MARCO C.F._2
VITTORIO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliato attore contro
( . i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. PAGLIARDI CP_1 C.F._3 P.IVA_1
PAOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata convenuta nonché
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
CASTELLUCCIO GRAZIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata terza chiamata Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 12.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Svolgimento del processo.
Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede
1 alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 2.07.2019, e Parte_1 [...]
in proprio e quali genitori esercenti la patria potestà sulla minore Parte_3 nata il [...], evocavano in giudizio la società Persona_1 CP_1 per sentir pronunciare nei suoi confronti condanna al risarcimento dei danni patiti dalla figlia minore derivati alla minore a seguito dell'infortunio occorsole il
20.07.2017 presso l'Acqua Park Le Vele, quantificati in euro 17.469,50 e/o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il differimento della CP_1 prima udienza di trattazione, stante la richiesta ex art. 269 c.p.c. di chiamata in causa della compagnia assicurativa Unipol spa al fine di essere da quest'ultima manlevata da ogni pretesa avanzata dagli attori.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva Controparte_3 contestando quanto dedotto dagli attori, associandosi, nel merito, alle difese dell'assicurata ed eccependo l'assenza di copertura delle spese di lite.
La causa veniva istruita a mezzo di prova orale all'esito della quale, il Giudice ritenuta irrilevante, ai fini del decidere, la CTU medico-legale, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 1212.2024, sulle conclusioni rassegnate per iscritto, la scrivente
Giudice, intanto subentrata al precedente magistrato assegnatario della causa,
l'assumeva in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
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2. Sull'eccezione preliminare sollevata da di difetto di Controparte_2 legittimazione attiva degli attori.
La terza chiamata, preliminarmente, ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire degli attori con riferimento alla richiesta di rimborso delle spese mediche, difettando l'azione in proprio in quanto essi avrebbero agito solo “quali genitori esercenti la patria potestà sulla minore , pur rivendicando il Persona_1 rimborso di spese non sostenute dalla minore.
L'eccezione è fondata, trattandosi di domanda risarcitoria avanzata dai genitori per rifusione di un esborso personalmente sostenuto, come tale presupponente un'azione esercitata in proprio che agli atti non risulta, posto che gli attori hanno espressamente agito solo in rappresentanza della figlia minore (atto di citazione p.1 righe 6-7 e procura alle liti, p. 2 righe 23-24).
3. la qualificazione giuridica della domanda e i principi che sovraintendono all'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Parte attrice, a sostegno della domanda risarcitoria che ci occupa, ha allegato che in data 20.07.2017 presso l'Acqua Park Le Vele sito in San Gervasio Bresciano la minore subiva rilevanti lesioni personali a causa del sinistro Persona_1 occorsole all'interno della piscina denominata “Terme” allorché veniva colpita da uno di due bambini della sua stessa età che si strattonavano sul bordo della piscina stessa e che cadendo in acqua, le finivano rovinosamente addosso.
Senza che nessun addetto alla sorveglianza (bagnino) se ne fosse accorto e/o intervenuto, la bambina era caduta urtando con violenza contro il bordo della piscina e riportando un trauma facciale con frattura scomposta del naso che richiedeva un successivo intervento chirurgico.
Gli attori quindi hanno invocato la responsabilità ex art. 2051c.c. a carico della società convenuta per omessa vigilanza e controllo.
3 Così correttamente qualificata la domanda, occorre anzitutto premettere che, secondo la giurisprudenza costante e condivisibile della Corte di legittimità, perché possa configurarsi in concreto la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire (ad esempio analogo a quello previsto per il depositario) e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione.
“Tale tipo di responsabilità è esclusa dalla norma solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità” (cfr. tra le tante: Cass. civ. n.5326/2005, n.2284/2006, n.
11016/2011).
Pertanto, parte attrice, agendo per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., deve provare il danno, l'esistenza di una relazione causale/eziologia tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato ed il potere sulla cosa in custodia da parte del convenuto.
Parte convenuta deve invece offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità (esclusiva e/o concorrente), mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità riferibile anche alla condotta dello stesso danneggiato.
4 Relativamente alla sussistenza del “nesso di causalità” tra la cosa ed il danno la corte di Cassazione è ferma sul suo costante orientamento secondo il quale “Per
l'applicazione della presunzione di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è necessaria la prova da parte del danneggiato del rapporto di causalità tra il bene in custodia e l'evento dannoso” (Cass. civ. n. 24845/2014).
Pertanto, quando il comportamento del soggetto che interagisce con la cosa è apprezzabile come incauto, occorre allora stabilire se il danno è stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi è stato concorso causale tra i due fattori, compiendo una valutazione sul piano del nesso eziologico che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela e quando la conclusione è nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento ritenuto integrato il caso fortuito.
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica una ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, con la conseguenza che, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode.
5 L'imprudenza del danneggiato, che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra, quindi, un caso fortuito (v. anche Cass. civ. n.
4279/2008).
4. La ricostruzione in fatto del sinistro e la responsabilità dell'Ente convenuto
Enucleati i principi che devono orientare la presente decisione, si osservi come nella specie sia incontestata la custodia della piscina teatro del sinistro in capo alla società , Ente dunque gravato del potere-dovere di intervento su di CP_1 essa al fine di garantire l'assenza di pericoli per gli utenti del parco acquatico.
Non altrettanto certa è la verificazione del sinistro secondo le modalità allegate dall'attrice.
Ed infatti, la caduta della minore che ne avrebbe cagionato il trauma facciale, per come descritta in citazione non ha trovato riscontro nella prova orale ammessa posto che, se da un lato gli attori hanno rinunciato all'unico teste indicato, dall'altro, nulla di significativo al fine è emerso dalle deposizioni testimoniali ei testimoni citati dalla controparte.
Parte attrice, dunque, non ha assolto all'onere, sulla stessa incombente, di dimostrare la dinamica del sinistro e l'eziologia della caduta con la presenza della minore in piscina invero essenziali perché possa ritenersi configurata la responsabilità oggettiva invocata.
Per questo motivo, il precedente Giudice, con giudizio appieno condiviso dalla scrivente, ha ritenuto di non dover disporre ctu medico legale.
Alle superiori considerazioni consegue il rigetto della domanda.
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5. Le spese di lite.
In ragione della soccombenza e della causalità nella chiamata in causa di terzo, le spese di lite si pongono a carico degli attori in favore della società convenuta e della terza chiamata nella misura di euro 5.199,00 ciascuna, oltre spese generali, iva e cpa come per legge (di cui euro 919,00 per fase introduttiva, euro 780,00 per fase studio, euro 1700,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 1800,00 per fase decisionale).
La liquidazione è stata effettuata applicati i parametri di cui alle tabelle in vigore approssimati (ex art. 82 Dpr 115/2002) ai valori medi dello scaglione di valore da euro 5.201,00 a euro 26.000,00.
Lo scostamento dai minimi edittali previsti dall'art. 5 comma 6 DM 55/2014 si reputa opportuno alla luce della scarsa complessità e importanza della materia e dell'assenza di questioni giuridiche/interpretative di rilievo, tali cioè da non riflettere i parametri predisposti dal legislatore (Cass 11887/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_3 confronti della società CP_1 condanna gli attori a rifondere alla convenuta e alla terza chiamata CP_1
le spese di lite nella misura di euro 5.199,00 ciascuna, oltre Controparte_2 spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brescia, lì 28.04.2025
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