TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12193 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto Peluso,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.18422 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: appello, e vertente
T R A
(C.F. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Napoli alla via D. Fontana 27 presso lo studio dell'avv.
IO SO (C.F. che lo rappresenta e C.F._2
difende per procura in calce all'atto di appello
- APPELLANTE -
E
(C.F. ) in persona del Sindaco p. Controparte_1 P.IVA_1
t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'avv. Marco Gagliotti (C.F. ) elettivamente C.F._3 2
domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza
Municipio 1, Palazzo San Giacomo
- APPELLATO -
E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Poggio Dei Mari n.
46 presso lo studio dell'avv. Fabio Pugliese (C. F.
) che la rappresentata e difende per procura in C.F._4
calce alla comparsa di costituzione
- APPELLATA -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dinanzi all'Ufficio del giudice di pace di Napoli, l
[...]
nonché il proponendo Controparte_2 Controparte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071 2021
0065201550000 notificata dal Concessionario il 2.07.2022
relativa a presunte contravvenzioni al C.d.S.
A sostegno della proposta opposizione, l'attrice ha esposto quali motivi di doglianza l'inesistenza e/o l'omessa notifica del verbale ispettivo presupposto e la decadenza dal potere di formare e notificare la cartella. Su tali premesse, ha concluso per l'accertamento dell'insussistenza del diritto di riscuotere 3
le somme incorporate nel ruolo e per l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l'agente della riscossione contestando le eccezioni sollevate nonché eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. Con sentenza n. 17136/23 il giudice di pace, nella contumacia del riteneva Controparte_1
correttamente e tempestivamente introdotta l'opposizione. Nel
merito ha ritenuto infondata la pretesa recata dalla cartella stante l'omesso deposito del sotteso verbale e della prova della relativa notifica, con annullamento della cartella. Con
condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del ed integrale compensazione delle spese di lite Controparte_1
nei confronti dell' A corredo Controparte_2
di tale ultima statuizione ha posto la seguente motivazione:
“tutti i vizi attinenti alla legittimità dell'iscrizione a
ruolo esattoriale non possono riverberarsi sull'agente della
riscossione, quando questi abbia dimostrato la legittimità del
proprio operato, come nella specie, ovvero di aver
legittimamente iscritto nei ruoli esattoriali il credito
pervenutogli dall'Ente creditore.” e quindi “compensa
integralmente le spese e competenze di lite tra la parte
opponente e l'opposta . Controparte_2
Per la riforma della sentenza ha proposto appello Parte_1
limitatamente al capo che ha disposto la compensazione delle spese di lite. 4
Ha dedotto, in particolare, la violazione dell'art. 92 c.p.c. e dunque l'ingiustizia della decisione resa in spregio del generale principio della soccombenza previsto dall'art. 91
c.p.c., posto che al riconoscimento della totale fondatezza dell'opposizione avrebbe dovuto conseguire la condanna di entrambi i soccombenti alle spese di lite onde garantire l'effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata quanto al capo relativo alla compensazione delle spese nei confronti dell'agente della riscossione, con ogni conseguenza di legge e con condanna degli appellati al pagamento di spese e competenze del primo e del secondo grado di giudizio. L' ha resistito Controparte_3
all'appello eccependone l'infondatezza nonché la violazione degli art. 113 e 339 c.p.c. Ha richiesto, in subordine, la condanna in capo al solo ente impositore sul quale incombeva l'onere della prova della validità e regolarità della formazione della pretesa sanzionatoria e dunque della notifica tempestiva dei verbali sottesi all'impugnata cartella. Si è
costituito, altresì, il chiedendo dichiararsi Controparte_1
l'accoglimento dell'appello e la condanna dell'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 30.10.2025.
L'appello è risultato fondato e va pertanto accolto.
Preliminarmente va rilevata l'ammissibilità dell'appello in relazione al disposto degli artt. 113 e 339 c.p.c., dal momento 5
che, pur a fronte di un valore della lite inferiore a millecento euro, l'appellante ha dedotto la violazione del combinato disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c., disposizioni procedimentali allo stesso tempo espressione di principi costituzionali e comunitari, oltre che principi regolatori della materia processual-civilistica certamente annoverabili nelle ipotesi derogatorie di cui all'art. 339, co. 3 c.p.c.
Venendo all'esame del merito non può trovare accoglimento l'eccezione con cui l Controparte_2
eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, per escludere una propria condanna alle spese di lite pur in caso di accoglimento del gravame. Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Pertanto,
“l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei
confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di
causalità, che informa quello della soccombenza, perché
comunque la lite trae origine dalla notificazione della 6
cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in
esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di
riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio
perché ha una generale legittimazione passiva nelle
controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di
cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della lite pure
con riguardo alle spese processuali” (v. Cass. civ., sent.
24678/2018; Cass. civ., sent. 2570/2017).
L'appello va pertanto accolto e le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico delle parti soccombenti in solido tra loro e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
a) in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di
Napoli n. 17136/23 condanna l' Controparte_2
al pagamento, in solido con il in
[...] Controparte_1
favore di delle spese del primo grado di giudizio, Parte_1
liquidate in complessivi euro 350,00 per compensi ed € 43,00
per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute e come per legge;
b) condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio, liquidate in complessivi € 450,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute e come per legge. 7
Napoli, 20 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto Peluso,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.18422 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: appello, e vertente
T R A
(C.F. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Napoli alla via D. Fontana 27 presso lo studio dell'avv.
IO SO (C.F. che lo rappresenta e C.F._2
difende per procura in calce all'atto di appello
- APPELLANTE -
E
(C.F. ) in persona del Sindaco p. Controparte_1 P.IVA_1
t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'avv. Marco Gagliotti (C.F. ) elettivamente C.F._3 2
domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza
Municipio 1, Palazzo San Giacomo
- APPELLATO -
E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Poggio Dei Mari n.
46 presso lo studio dell'avv. Fabio Pugliese (C. F.
) che la rappresentata e difende per procura in C.F._4
calce alla comparsa di costituzione
- APPELLATA -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dinanzi all'Ufficio del giudice di pace di Napoli, l
[...]
nonché il proponendo Controparte_2 Controparte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071 2021
0065201550000 notificata dal Concessionario il 2.07.2022
relativa a presunte contravvenzioni al C.d.S.
A sostegno della proposta opposizione, l'attrice ha esposto quali motivi di doglianza l'inesistenza e/o l'omessa notifica del verbale ispettivo presupposto e la decadenza dal potere di formare e notificare la cartella. Su tali premesse, ha concluso per l'accertamento dell'insussistenza del diritto di riscuotere 3
le somme incorporate nel ruolo e per l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l'agente della riscossione contestando le eccezioni sollevate nonché eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. Con sentenza n. 17136/23 il giudice di pace, nella contumacia del riteneva Controparte_1
correttamente e tempestivamente introdotta l'opposizione. Nel
merito ha ritenuto infondata la pretesa recata dalla cartella stante l'omesso deposito del sotteso verbale e della prova della relativa notifica, con annullamento della cartella. Con
condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del ed integrale compensazione delle spese di lite Controparte_1
nei confronti dell' A corredo Controparte_2
di tale ultima statuizione ha posto la seguente motivazione:
“tutti i vizi attinenti alla legittimità dell'iscrizione a
ruolo esattoriale non possono riverberarsi sull'agente della
riscossione, quando questi abbia dimostrato la legittimità del
proprio operato, come nella specie, ovvero di aver
legittimamente iscritto nei ruoli esattoriali il credito
pervenutogli dall'Ente creditore.” e quindi “compensa
integralmente le spese e competenze di lite tra la parte
opponente e l'opposta . Controparte_2
Per la riforma della sentenza ha proposto appello Parte_1
limitatamente al capo che ha disposto la compensazione delle spese di lite. 4
Ha dedotto, in particolare, la violazione dell'art. 92 c.p.c. e dunque l'ingiustizia della decisione resa in spregio del generale principio della soccombenza previsto dall'art. 91
c.p.c., posto che al riconoscimento della totale fondatezza dell'opposizione avrebbe dovuto conseguire la condanna di entrambi i soccombenti alle spese di lite onde garantire l'effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata quanto al capo relativo alla compensazione delle spese nei confronti dell'agente della riscossione, con ogni conseguenza di legge e con condanna degli appellati al pagamento di spese e competenze del primo e del secondo grado di giudizio. L' ha resistito Controparte_3
all'appello eccependone l'infondatezza nonché la violazione degli art. 113 e 339 c.p.c. Ha richiesto, in subordine, la condanna in capo al solo ente impositore sul quale incombeva l'onere della prova della validità e regolarità della formazione della pretesa sanzionatoria e dunque della notifica tempestiva dei verbali sottesi all'impugnata cartella. Si è
costituito, altresì, il chiedendo dichiararsi Controparte_1
l'accoglimento dell'appello e la condanna dell'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 30.10.2025.
L'appello è risultato fondato e va pertanto accolto.
Preliminarmente va rilevata l'ammissibilità dell'appello in relazione al disposto degli artt. 113 e 339 c.p.c., dal momento 5
che, pur a fronte di un valore della lite inferiore a millecento euro, l'appellante ha dedotto la violazione del combinato disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c., disposizioni procedimentali allo stesso tempo espressione di principi costituzionali e comunitari, oltre che principi regolatori della materia processual-civilistica certamente annoverabili nelle ipotesi derogatorie di cui all'art. 339, co. 3 c.p.c.
Venendo all'esame del merito non può trovare accoglimento l'eccezione con cui l Controparte_2
eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, per escludere una propria condanna alle spese di lite pur in caso di accoglimento del gravame. Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Pertanto,
“l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei
confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di
causalità, che informa quello della soccombenza, perché
comunque la lite trae origine dalla notificazione della 6
cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in
esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di
riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio
perché ha una generale legittimazione passiva nelle
controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di
cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della lite pure
con riguardo alle spese processuali” (v. Cass. civ., sent.
24678/2018; Cass. civ., sent. 2570/2017).
L'appello va pertanto accolto e le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico delle parti soccombenti in solido tra loro e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
a) in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di
Napoli n. 17136/23 condanna l' Controparte_2
al pagamento, in solido con il in
[...] Controparte_1
favore di delle spese del primo grado di giudizio, Parte_1
liquidate in complessivi euro 350,00 per compensi ed € 43,00
per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute e come per legge;
b) condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio, liquidate in complessivi € 450,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute e come per legge. 7
Napoli, 20 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso