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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/09/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Genova
Sezione I
Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente relatore dott. Marco Rossi Consigliere dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 729/2022, promossa da
(C.F. n. , R.E.A. MI 2124902), Parte_1 P.IVA_1
per come rappresentata da in persona del procuratore Parte_2
speciale Dott. , elettivamente domiciliata in Genova, Largo Parte_3
San Giuseppe 3/23A, presso lo studio dell'Avv. Valentina Ottonello, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Elena Cenni in forza di procura speciale alle liti apposta in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante; contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._1
Massa, Galleria Sanzio 1/38, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cecchieri che la rappresenta e difende nel presente giudizio in forza di mandato alle liti apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
convenuta appellata;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._2
Carrara, Piazza Matteotti 24, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Pasquini, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio in forza di procura alle
1 liti da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado;
convenuto appellato.
Conclusioni
Parte appellante.
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, per i motivi di cui agli atti e ai verbali tutti di causa ed in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Massa n. 174 del 4/3/2022, pubblicata in pari data, non notificata, emessa nei giudizi riuniti n. 3192/2016 R.G. e n.
2298/2017 R.G.:
- nel giudizio R.G. n. 3192/2016,
-- revocare e, dunque, dichiarare inefficace nei confronti di
[...]
ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto ai rogiti Notaio Parte_1
in data 18/1/2012, rep. n. 15874, racc. n. 10241, Persona_1
trascritto presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Massa,
Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 20/1/2012, reg. gen. n. 525, reg. part. n. 402, di compravendita, con il quale ha trasferito Controparte_2
alla moglie , la quota di comproprietà indivisa pari al 50% Controparte_1
dell'intero sul seguente bene immobile: appartamento ad uso civile abitazione posto in Massa, Località Rinchiostra, Viale Roma n. 170, ubicato al piano secondo (terzo da terra), avente accesso dalla scala A, composto da ingresso-disimpegno, cucina, dispensa, soggiorno, due camere, bagno, ripostiglio, corridoio e due terrazzi, con annesso locale cantina al piano terra, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Massa al foglio
125, particella 3 sub. 4, Z.C. 1, cat. A/2, classe 4, vani 5,5, R.C. € 738,53;
Con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di Massa di trascrizione dell'emananda sentenza, nonché di annotamento della medesima a margine della trascrizione dell'atto impugnato risultante alla Conservatoria
RR.II. di Massa in data 20/1/2012, reg. gen. n. 525, reg. part. n. 402;
- nel giudizio R.G. n. 2298/2017,
-- respingere siccome infondata in fatto ed in diritto l'opposizione avversaria in tutti i suoi motivi e, per l'effetto, confermare il decreto
2 ingiuntivo opposto n. 532/2017, emesso provvisoriamente esecutivo dal
Tribunale di Massa in data 6-8/6/2017, e condannare il sig. , Controparte_2
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]n.
12, c.f. , in qualità di garante per fideiussione della CodiceFiscale_3
società debitrice principale a pagare ad essa Parte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
come in epigrafe rappresentata e difesa, la somma di € 1.795.228,75, oltre gli interessi al tasso legale dal 10/2/2017 sino al saldo effettivo, oltre le spese della procedura monitoria e le successive occorrende, come tassate e liquidate in decreto, o, comunque, la somma maggiore o minore che risultasse dovuta in corso di causa;
-- respingere tutte le domande avversarie in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata . Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova:
- Rigettare l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 174/2022 del 4/03/2022 pronunciata dal Tribunale di Massa,
Giudice Dott. Maurizio Ermellini, perché infondato in fatto ed in diritto;
- In ogni caso, per tutte le ragioni esposte nei nostri atti difensivi, rigettare la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da
[...]
nei confronti della Sig.ra con riferimento Parte_1 Controparte_1
all'atto di trasferimento del 18/1/2012 a rogito del Notaio Persona_1
rep. n. 15874, racc. n. 10241, trascritto presso l'Agenzia del Territorio,
[...]
Ufficio Provinciale di Massa in data
20/01/2012 reg. gen. n. 525, reg. gen. part. n. 402 perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata ed in conseguenza di ciò pronunci ordine al competente Conservatore dei RR.II. di Massa affinché provveda alla cancellazione della domanda giudiziale trascritta da parte Appellante sull'immobile sito in Massa (MS), Viale Roma n. 170, piano secondo, scala
A) identificato al Catasto fabbricati del Comune di Massa al foglio 125, part.
3 3 sub 4, Z.C. 1, cat. A\2, con esonero del Conservatore stesso da ogni responsabilità.
- Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio”.
Parte appellata . Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
- nel merito, tenuto conto di quanto già accertato in Sentenza, nonché delle eccezioni, difese e istanze formulate in primo grado e qui espressamente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., respingere integralmente l'appello formulato da con conseguente conferma dei capi di sentenza oggetto Pt_1
dell'impugnativa avversaria.
Senza accettazione del contraddittorio sulle nuove domande avversarie.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni anche in ragione delle difese formulande dalla parte appellata.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori, IVA e CPA come per legge”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Il processo ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Massa CP_3
e chiedendo la revoca dell'atto di Controparte_2 Controparte_1
compravendita immobiliare intervenuto tra le parti ed avente ad oggetto il
50% del bene già in comproprietà, allegandone la sottoscrizione in violazione della garanzia vantato dalla nei confronti del , CP_4 CP_2
fondato su una fideiussione prestata a favore di Parte_4
Si sono costituiti i convenuti resistendo alla domanda.
Al fascicolo, rubricato sub. RG 3192/2016, è stato riunito un altro procedimento, avente RG 2298/2017, relativo alla opposizione a decreto ingiuntivo riguardante il titolo richiesto dalla nei riguardi di , CP_4 CP_2
quale fideiussore della società nel quale l'odierno appellato Parte_4
ha disconosciuto la sottoscrizione e, all'esito di verificazione, con sentenza non definitiva n. 443/2020 è stata accertata la veridicità della firma. Nel
4 procedimento è intervenuto il successore a titolo particolare nei diritti della Banca, e per essa . Parte_1 CP_5
Nelle cause riunite il Giudice ha pronunciato sentenza n. 174/2022 con la quale ha dichiarato la nullità parziale della fideiussione in quanto riproducente il contenuto della clausola n. 6 del modello ABI oggetto del provvedimento n. 55 del 22.5.2005 emanato dalla Banca d'Italia per contrarietà all'art. 2 lett. A l. 287/1990 e, conseguentemente, ha ritenuto applicabile l'art. 1957 c. 1 cc. Il Giudice ha concluso per la tardività della pretesa azionata per aver superato i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale prima di introdurre idonee istanze nei confronti del garante, questa da intendersi di natura giudiziale.
Ritenuta quindi l'insussistenza del credito, così revocato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, la sentenza di prime cure ha respinto la domanda di revocatoria.
La decisione ha compensato le spese di lite considerando la data di pronuncia delle SSUU n. 41994 del 30.12.2021.
Ha notificato citazione in appello e per essa Parte_1
, già impugnando la sentenza con diversi motivi, Parte_2 CP_5
relativi sia alla pronuncia di nullità parziale della fideiussione sia alla reiezione della domanda di revocatoria.
In particolare, in merito alla fideiussione ha contestato: non avere il giudice considerato l'inapplicabilità alle fideiussioni specifiche della cd prova privilegiata derivante dall'applicazione del provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia e il mancato assolvimento, in capo al
, dell'onere della prova dell'esistenza di una intesa CP_2
anticoncorrenziale;
l'erroneità per vizio di ultrapetizione avendo parte opponente invocato nel corso del giudizio la sola nullità radicale dell'atto, salvo in memoria conclusionale, premessa la natura di rilevabilità ex officio della nullità, insistere per la pronuncia, qualora ritenuto, di nullità parziale;
l'erroneità della decisione per aver concluso, premessa la nullità della clausola n. 6 della fideiussione, per l'illegittimità della pretesa azionata nei
5 confronti dell'opponente per asserita tardività delle iniziative giudiziarie, attesa la natura di eccezione in senso stretto della decadenza e comunque per la tempestività delle iniziative assunte;
inoltre la tardività del deposito della decisione n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, non trattandosi di documento conoscibile direttamente dal Giudice.
In merito all'azione revocatoria ha evidenziato la presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della domanda, in particolare insistendo per la natura gratuita dell'atto.
Ha concluso per l'accoglimento dell'appello e quindi per la pronuncia di revocatoria e la conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Si è costituita contestando la presenza dei presupposti per Controparte_1
la revocatoria ed in particolare insistendo per la natura onerosa dell'atto e per la sua completa estraneità all'attività del marito e comunque per la non revocabilità ex art. 2901 comma 2 cc. Ha insistito nelle istanze istruttorie già formulate e non ammesse in primo grado.
Si è costituito contestando i motivi di appello con specifico Controparte_2
riguardo alla ritenuta infondatezza del richiamo al provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 per irrilevanza della natura della fideiussione e per infondatezza degli altri profili evidenziati, anche alla luce della motivazione contenuta nella pronuncia a SSUU n. 41994 del 30.12.2021.
Precisate le conclusioni e depositate memorie difensive finali, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Sulla fideiussione prestata da in data 23 luglio 2007. Controparte_2
I motivi di appello, svolti con riferimento a diversi profili, devono essere accolti. In particolare, deve essere accolto il motivo che ha sottolineato l'erroneità della decisione nella parte nella quale ha statuito sula nullità parziale della fideiussione per contrarietà all'art. 2 L. 287/1990 per non aver considerato la natura specifica della fideiussione con la conseguente inapplicabilità della c.d. prova privilegiata ed il mancato assolvimento, da parte del , dell'onere della prova dell'esistenza di una intesa CP_2
anticoncorrenziale.
6 La questione è già stata affrontata e decisa in altri procedimenti dinanzi a questa Corte – si richiama qui, ex art. 118 c.p.c. disp. att. la pronuncia
176/2025-.
La fideiussione oggetto di causa è stata sottoscritta in data 23 luglio 2007 ed è specifica, circostanza per altro non contestata da , avendo ad CP_2
oggetto la garanzia per un importo di 5 milioni e 500 mila euro, pari alla somma oggetto di mutuo fondiario concesso alla società – doc. Parte_4
24 memoria autorizzata 183 cpc 25.7.2017 Con decreto CP_6
ingiuntivo 6 giugno 2017 il Tribunale di Massa ha ingiunto a CP_2
, in solido con altri fideiussori, di pagare a la somma
[...] CP_7
di euro 2.505.866,11. L'odierno appellato ha proposto opposizione, rubricato con RG 2298/2017, riunito alla già pendente causa portante RG
3192/2016, formulando quale prima difesa il disconoscimento della sottoscrizione del documento, difesa rispetto alla quale, all'esito del procedimento di verificazione, è stata accertata la provenienza della sottoscrizione dalla mano del , e respinta con sentenza non CP_2
definitiva. Nel merito, parte opponente ha chiesto la dichiarazione di nullità del titolo. In comparsa conclusionale ha chiesto la Controparte_2
pronuncia di nullità parziale. Il Giudice, come già ricordato, ha argomentato sulla sola contrarietà della clausole 6 presente nella fideiussione, in quanto riproducente la clausola 6 individuata come contraria all'art. 2 comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, dichiarandone la parziale nullità e ritenendo poi essersi verificata, ai sensi dell'art. 1957 c.c., decadenza dall'azione.
La censura deve essere accolta.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera
7 concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti, così SSUU n. 41994 del
30/12/2021. La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole, così SSUU cit. in motivazione. Il provvedimento n. 55/2005 emesso dalla Banca d'Italia il 2/5/2005, ha ad oggetto condotte lesive della concorrenza poste in essere dall' e l'accertamento della CP_8
violazione delle norme antitrust è relativo al periodo esaminato, dunque dal 2002 al 2005, e può essere utilizzato quale fonte di prova privilegiata circa la sussistenza di un “cartello” solo per le fideiussioni prestate in tale periodo – dal 2002 al 2005-.
Ne segue che le azioni o eccezioni di accertamento della nullità delle fideiussioni omnibus prestate al di fuori del periodo preso in esame dalla
Autorità Garante devono essere qualificate come “azioni stand alone” mancando un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita e pertanto grava sulla parte che deduce la sussistenza dell'accordo anticoncorrenziale, come in tutte le cause stand-alone in materia di antitrust (peraltro di competenza della Sezione Specializzata in materia anti-trust), fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L.
n. 287/1990. Infine, il provvedimento con cui la Banca d'Italia ha accertato l'intesa concorrenziale posta a base della asserita nullità per contrasto con l'art. 2 lett. a L. 287/1990 è un fatto e non una norma di diritto, per la quale potrebbe valere il principio “iura novit Curia”, così C.Cass. 31569/2019 in motivazione, pag.
7. Dunque, erroneamente il Giudice di prime cure non ha valutato la natura della fideiussione, specifica come sopra chiarito, nonché la data di sottoscrizione, il 2007. Le condizioni evidenziate comportano l'insussistenza di prova privilegiata della decisione della Banca
d'Italia n. 55/2005 e la necessità che, come evidenziato nella censura,
8 introducesse in causa la prova dell'esistenza dell'intesa CP_2
anticoncorrenziale invocata. Di questo nulla è stato dedotto.
Ne deriva l'accoglimento del primo motivo di appello e la riforma della decisione con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 532/2017 oggetto del procedimento di impugnazione. La ha chiarito l'attuale CP_4
somma residua del credito, ammontante a circa 1.700.0000 euro. L'altro motivo, articolato in più profili, è assorbito dal pieno accoglimento del primo.
Sull'azione revocatoria.
Accolta l'impugnazione relativa alla validità del credito, occorre esaminare la diversa domanda di revocatoria dell'atto di compravendita intervenuto in data 18.1.2012, con il quale ha ceduto alla moglie Controparte_2 [...]
già proprietaria nella misura della metà, la restante quota CP_1
dell'immobile sito in Comune di Massa, località Rinchiostra, Viale Roma
170, immobile nel quale entrambi in sede di atto hanno dichiarato di risiedere.
E' bene rammentare che, per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria e per l'accoglimento dell'actio pauliana, la giurisprudenza, pacifica sul punto, individua alcuni elementi, -vedi ex plurimis C.Cass.n.
966/2007- e precisamente: l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente (esistenza di un credito); effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo (atto di disposizione/pericolo di danno) ed infine l'elemento soggettivo, costituito dalla ricorrenza in capo al debitore, e nel caso di atto a titolo oneroso in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (c.d. scientia damni e consilium fraudis). Per quanto attiene al profilo dell'eventus damni, deve sottolinearsi che se condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la configurabilità “non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di
9 disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità”, così in ultimo C.Cass. ord. 18/4/2025, n. 10298. Inoltre,
l'elemento soggettivo muta con riguardo al momento nel quale è stato attuato l'atto rispetto all'insorgenza del credito, essendo necessaria una situazione definita dalla legge dolosa preordinazione e precisata in termini di dolo specifico nel caso di anteriorità rispetto al credito, come chiarito da
SSUU. 27/1/2025, n. 1898, in massima “In tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della
"dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva
o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.”.
In merito alla valutazione del momento nel quale è stato posto in essere l'atto oggetto di impugnazione rispetto al credito garantito, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito o ad un mutuo, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed all'accreditamento delle somme rispetto alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore
10 (scientia damni) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento;
l'insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo o dell'effettivo utilizzo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione, così ex plurimis C.Cass. 9 aprile 2009, n. 8680; C.Cass. 15 febbraio 2011, n. 3676. Poiché l'atto è stato posto in essere il 18 gennaio 2012 mentre la fideiussione è stata sottoscritta il 23 luglio 2007, l'atto è certamente successivo. Ne segue che occorre solo valutare l'evento di danno rispetto alle ragioni del creditore, in termini di pericolo prognostico, e la consapevolezza della lesione di tali ragioni. è stato legale rappresentante della Controparte_2 Parte_4
fino al 23 settembre 2011, ed a quella data la situazione della società era già critica. In particolare, già nel febbraio 2010 la aveva inviato CP_4
comunicazione di recesso e revoca dalle linee ordinarie di credito, conto corrente e anticipi finanziari per oltre 300.000 euro – doc. 18 atto di citazione primo grado, sub. doc. 16 appellante-, raccomandata inviata a
[...]
non solo presso la sede legale ma anche presso , ad evidente Pt_4 CP_2
indicazione della posizione dell'odierno appellato. Alla comunicazione faceva poi seguito, in data 24.11.2010, il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo riguardante il credito richiesto, titolo ottenuto anche in odio a
, unitamente alla società ed altri fideiussori, il 5 febbraio 2011 – doc. CP_2
19 atto di citazione primo grado, sub. doc. 16 appellante-. Inoltre, il
20.9.2011 la società ha subito una iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni a seguito di un decreto ingiuntivo ottenuto da OA Andra NK dal
Giudice di Pace di Udine per la somma capitale di soli euro 3606,64 – doc.
20 atto di citazione, doc. 16 appellante-, e dunque, la società non era in grado di affrontare neppure un credito minimo, accettando l'iscrizione ipotecaria con le inevitabili conseguenze rispetto alla credibilità verso i creditori. Normale quindi trovare, nel tempo immediatamente successivo,
a firma dell'AU succeduto a , il tentativo di trovare un accordo con CP_2
nei confronti della quale l'esposizione era molto importante – CP_6
all'epoca il debito per il mutuo residuo era intorno ai due milioni di euro-,
11 missiva nella quale si riconosce espressamente la difficoltà della società, situazione certamente nota a chi l'aveva amministrata fino a due mesi prima – doc. nn. 15 e 16 atto di citazione, sub. 16 appellante-. La risposta della Banca, contenente il diniego alla proposta, porta la data del 19 dicembre 2011, l'atto di compravendita è datato 18 gennaio: dunque poco tempo dopo aver saputo della mancata accettazione decide di CP_2
disfarsi dell'unico cespite sul quale la creditrice poteva soddisfarsi. Non è mai stato contestato, e l'onere sarebbe stato comunque del debitore, che la quota dell'immobile oggetto di compravendita fosse l'unica garanzia per la Quanto al bilancio al 31.12.2011 ed alla perdita dallo stesso CP_4
risultante, la difesa ha fatto riferimento alla data di approvazione CP_2
del documento rilevandone la distanza rispetto alla cessazione dalla carica, ma naturalmente il bilancio è predisposto e si forma nei mesi precedenti e comunque, se si esamina il bilancio al 31.12.2010, emerge già la presenza di una perdita, più contenuta – 23.871- rispetto a quella del 2011 –
104.486-, ma la presenza delle iscrizioni ipotecarie sopra ricordate e il decreto ingiuntivo del n. 128 del gennaio 2011 – doc. 19 e 20 atto di citazione sub. 6 appello-, evidenziano le difficoltà e quindi l'appesantimento di una situazione di difficoltà già emergente nel 2010. Gli elementi evidenziati portano a concludere per l'esistenza dei presupposti per la revocatoria con riferimento a . Controparte_2
Occorre ora esaminare la posizione della moglie, In Controparte_1
merito alla relazione con l'appellato, risulta depositata copia di ricorso per separazione datato 7 ottobre 2013 e dunque è pacifico, come per altro emerge dalla lettura dell'atto di compravendita del 18 gennaio 2012, che i coniugi all'epoca fossero spostati e risiedessero insieme nell'immobile sito in Massa, località Rinchiostra, viale Roma n. 170. La ha allegato che CP_4
l'atto deve essere considerato a titolo gratuito posto che non vi sono elementi probatori indicativi dell'effettivo pagamento del prezzo. Gli appellati hanno opposto che in realtà la vendita costituirebbe adempimento di un accordo sottoscritto il 15 settembre 2011 e riferito ad un precedente affidamento di somme risalente agli anni novanta, per euro
12 51.516,17. La scrittura datata 15.9.2011 – doc. 2 memoria costituzione contiene una obbligazione a restituire somme allegate come CP_2
consegnate con assegni negli anni 1998/1999, assegni neppure individuati nei numeri e nelle date precise, e prevede che, in caso di inadempimento rispetto all'obbligo di restituzione scadente al 31.12.2011, con versamento in unica soluzione o dilazionato, avrebbe trasferito il 50% CP_2
dell'immobile “attualmente cointestato” e adibito a casa coniugale, “senza corresponsione di prezzo”.
La tesi sostenuta dagli appellati non può condividersi e deve ritenersi che l'atto sia a titolo gratuito. Sussistono molteplici elementi di discrasia nella ricostruzione e di contrasto tra l'allegazione e la documentazione in atti.
Nella ricostruzione offerta dalla difesa la stessa avrebbe affidato CP_1
al marito, nei lontani anni 1998 e 1999, una somma pari a lire 99.750.000, di sua esclusiva proprietà in quanto ereditata, affinché la investisse e soltanto nel 2011 ne avrebbe chiesto conto, stante la situazione di logoramento del legame matrimoniale. Nella scrittura, invocata a fondamento della natura onerosa dell'atto di compravendita, la somma, per altro neppure individuata con precisione in quanto si fa riferimento genericamente a tre assegni, viene qualificata espressamente come
“prestito”, ma non vi sono elementi né relativi alla dazione né all'impegno restitutorio. Dunque, la scrittura è in contrasto con la stessa tesi di parte appellata Inoltre, le date sono sospette, posto che il 15.9.2011 CP_1
si pone in prossimità temporale rispetto alla cessazione dalla carica di legale rappresentante del nella , quando era evidente lo CP_2 Parte_4
stato di difficoltà della società ed ancora prossima all'atto che ha permesso all'appellato di trasferire l'unico cespite avente funzione di garanzia. Sul punto occorre sottolineare che non ha mai argomentato nulla in CP_2
merito all'esistenza di altri beni funzionali alla garanzia. Infine, il ricorso per separazione risulta datato 7.10.2013 ed il decreto di omologa è del novembre – doc. 2 comparsa in appello quindi ben oltre un CP_1
anno e mezzo dopo l'atto oggetto di revocatoria.
13 La difesa poi è in contrasto con il contenuto dell'atto pubblico 18 gennaio
2012, nel quale in apertura di atto è indicata la presenza di due testimoni, come noto, non necessari per la validità degli atti di compravendita ma necessari invece per le donazioni;
nel corpo dell'atto, quanto al pagamento, – pagina 2 art. 3 lett. a)- si legge che il prezzo di 70.000 euro
“è stato interamente pagato in data anteriore al 4 luglio 2006” – doc. 9 atto di citazione, sub. doc. 16 allegato atto di appello-. Quindi le versioni fornite dalle stesse parti sono in contrasto con il contenuto del documento che richiamano e ancora in contraddizione con quanto risulta dall'atto pubblico. Nessuna prova di trasferimento di denaro, neppure negli anni
1998 e 1999, è stato documentato.
Né assumono rilevanza, rispetto agli elementi documentali esaminati e posti a fondamento della decisione, le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e qui richiamate, sia perché generiche ed in contrasto con lo stesso contenuto del documento datato
15.9.2011, sia, quanto all'interrogatorio formale, atteso l'identico contenuto delle difese. La natura gratuita dell'atto elimina la necessità di esaminare il profilo soggettivo del terzo.
L'azione revocatoria deve quindi essere accolta.
Spese di lite
L'appello deve essere interamente accolto. Le spese di lite devono essere poste a carico delle parti appellate. Occorre però considerare che il processo riguardante la validità della fideiussione ha riguardato il solo e dunque l'onere processuale della somma liquidata, Controparte_2
calcolata considerando il valore della causa, pari all'importo del decreto ingiuntivo – nell'azione revocatoria il riferimento per la liquidazione è nell'importo del credito-, va posto a carico del solo nella misura CP_2
della metà, mentre la restante metà andrà posta a carico delle parti appellate in solido in quanto entrambe si sono difese nel procedimento avente ad oggetto l'azione revocatoria. Per la liquidazione, il parametro di riferimento è quello di 1.700.000 euro, somma ancora dovuta sull'importo del decreto ingiuntivo e vanno riconosciute nella misura media.
14
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Massa n. 174 del 4 marzo 2022 da
[...]
contro e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione,
conferma il decreto ingiuntivo n. 532/2017 emesso dal Tribunale di Massa in data 6-8 giugno 2017;
visto l'art. 2901 c.c.,
revoca, dichiarandolo inefficace nei confronti di Parte_1
l'atto a rogito Notaio datato 18.1.2022, rep. N. 15874, Persona_1
racc. n. 10241, trascritto presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Massa, servizio di Pubblicità Immobiliare in data 20.1.2012, reg. gen. N.
525, reg. part. N. 402, avente ad oggetto compravendita di quota di comproprietà indivisa del 50% da parte di a Controparte_2 [...]
relativa all'immobile sito in Massa, località Rinchiostra, Viale CP_1
Roma 170;
liquida le spese di lite in euro 34.001 e dichiara tenuto e condanna CP_2
a corrispondere a parte appellante la metà della somma, oltre IVA
[...]
se dovuta, spese generali e accessori di legge, dichiara tenuti e condanna e tra loro in solido, a corrispondere a Controparte_2 Controparte_1
parte appellante la residua metà, oltre IVA se dovuta, spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Genova, in data 11 settembre 2025
Il Presidente estensore
Lorenza Calcagno
15
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Genova
Sezione I
Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente relatore dott. Marco Rossi Consigliere dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 729/2022, promossa da
(C.F. n. , R.E.A. MI 2124902), Parte_1 P.IVA_1
per come rappresentata da in persona del procuratore Parte_2
speciale Dott. , elettivamente domiciliata in Genova, Largo Parte_3
San Giuseppe 3/23A, presso lo studio dell'Avv. Valentina Ottonello, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Elena Cenni in forza di procura speciale alle liti apposta in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante; contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._1
Massa, Galleria Sanzio 1/38, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cecchieri che la rappresenta e difende nel presente giudizio in forza di mandato alle liti apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
convenuta appellata;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._2
Carrara, Piazza Matteotti 24, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Pasquini, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio in forza di procura alle
1 liti da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado;
convenuto appellato.
Conclusioni
Parte appellante.
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, per i motivi di cui agli atti e ai verbali tutti di causa ed in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Massa n. 174 del 4/3/2022, pubblicata in pari data, non notificata, emessa nei giudizi riuniti n. 3192/2016 R.G. e n.
2298/2017 R.G.:
- nel giudizio R.G. n. 3192/2016,
-- revocare e, dunque, dichiarare inefficace nei confronti di
[...]
ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto ai rogiti Notaio Parte_1
in data 18/1/2012, rep. n. 15874, racc. n. 10241, Persona_1
trascritto presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Massa,
Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 20/1/2012, reg. gen. n. 525, reg. part. n. 402, di compravendita, con il quale ha trasferito Controparte_2
alla moglie , la quota di comproprietà indivisa pari al 50% Controparte_1
dell'intero sul seguente bene immobile: appartamento ad uso civile abitazione posto in Massa, Località Rinchiostra, Viale Roma n. 170, ubicato al piano secondo (terzo da terra), avente accesso dalla scala A, composto da ingresso-disimpegno, cucina, dispensa, soggiorno, due camere, bagno, ripostiglio, corridoio e due terrazzi, con annesso locale cantina al piano terra, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Massa al foglio
125, particella 3 sub. 4, Z.C. 1, cat. A/2, classe 4, vani 5,5, R.C. € 738,53;
Con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di Massa di trascrizione dell'emananda sentenza, nonché di annotamento della medesima a margine della trascrizione dell'atto impugnato risultante alla Conservatoria
RR.II. di Massa in data 20/1/2012, reg. gen. n. 525, reg. part. n. 402;
- nel giudizio R.G. n. 2298/2017,
-- respingere siccome infondata in fatto ed in diritto l'opposizione avversaria in tutti i suoi motivi e, per l'effetto, confermare il decreto
2 ingiuntivo opposto n. 532/2017, emesso provvisoriamente esecutivo dal
Tribunale di Massa in data 6-8/6/2017, e condannare il sig. , Controparte_2
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]n.
12, c.f. , in qualità di garante per fideiussione della CodiceFiscale_3
società debitrice principale a pagare ad essa Parte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
come in epigrafe rappresentata e difesa, la somma di € 1.795.228,75, oltre gli interessi al tasso legale dal 10/2/2017 sino al saldo effettivo, oltre le spese della procedura monitoria e le successive occorrende, come tassate e liquidate in decreto, o, comunque, la somma maggiore o minore che risultasse dovuta in corso di causa;
-- respingere tutte le domande avversarie in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata . Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova:
- Rigettare l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 174/2022 del 4/03/2022 pronunciata dal Tribunale di Massa,
Giudice Dott. Maurizio Ermellini, perché infondato in fatto ed in diritto;
- In ogni caso, per tutte le ragioni esposte nei nostri atti difensivi, rigettare la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da
[...]
nei confronti della Sig.ra con riferimento Parte_1 Controparte_1
all'atto di trasferimento del 18/1/2012 a rogito del Notaio Persona_1
rep. n. 15874, racc. n. 10241, trascritto presso l'Agenzia del Territorio,
[...]
Ufficio Provinciale di Massa in data
20/01/2012 reg. gen. n. 525, reg. gen. part. n. 402 perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata ed in conseguenza di ciò pronunci ordine al competente Conservatore dei RR.II. di Massa affinché provveda alla cancellazione della domanda giudiziale trascritta da parte Appellante sull'immobile sito in Massa (MS), Viale Roma n. 170, piano secondo, scala
A) identificato al Catasto fabbricati del Comune di Massa al foglio 125, part.
3 3 sub 4, Z.C. 1, cat. A\2, con esonero del Conservatore stesso da ogni responsabilità.
- Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio”.
Parte appellata . Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
- nel merito, tenuto conto di quanto già accertato in Sentenza, nonché delle eccezioni, difese e istanze formulate in primo grado e qui espressamente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., respingere integralmente l'appello formulato da con conseguente conferma dei capi di sentenza oggetto Pt_1
dell'impugnativa avversaria.
Senza accettazione del contraddittorio sulle nuove domande avversarie.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni anche in ragione delle difese formulande dalla parte appellata.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori, IVA e CPA come per legge”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Il processo ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Massa CP_3
e chiedendo la revoca dell'atto di Controparte_2 Controparte_1
compravendita immobiliare intervenuto tra le parti ed avente ad oggetto il
50% del bene già in comproprietà, allegandone la sottoscrizione in violazione della garanzia vantato dalla nei confronti del , CP_4 CP_2
fondato su una fideiussione prestata a favore di Parte_4
Si sono costituiti i convenuti resistendo alla domanda.
Al fascicolo, rubricato sub. RG 3192/2016, è stato riunito un altro procedimento, avente RG 2298/2017, relativo alla opposizione a decreto ingiuntivo riguardante il titolo richiesto dalla nei riguardi di , CP_4 CP_2
quale fideiussore della società nel quale l'odierno appellato Parte_4
ha disconosciuto la sottoscrizione e, all'esito di verificazione, con sentenza non definitiva n. 443/2020 è stata accertata la veridicità della firma. Nel
4 procedimento è intervenuto il successore a titolo particolare nei diritti della Banca, e per essa . Parte_1 CP_5
Nelle cause riunite il Giudice ha pronunciato sentenza n. 174/2022 con la quale ha dichiarato la nullità parziale della fideiussione in quanto riproducente il contenuto della clausola n. 6 del modello ABI oggetto del provvedimento n. 55 del 22.5.2005 emanato dalla Banca d'Italia per contrarietà all'art. 2 lett. A l. 287/1990 e, conseguentemente, ha ritenuto applicabile l'art. 1957 c. 1 cc. Il Giudice ha concluso per la tardività della pretesa azionata per aver superato i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale prima di introdurre idonee istanze nei confronti del garante, questa da intendersi di natura giudiziale.
Ritenuta quindi l'insussistenza del credito, così revocato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, la sentenza di prime cure ha respinto la domanda di revocatoria.
La decisione ha compensato le spese di lite considerando la data di pronuncia delle SSUU n. 41994 del 30.12.2021.
Ha notificato citazione in appello e per essa Parte_1
, già impugnando la sentenza con diversi motivi, Parte_2 CP_5
relativi sia alla pronuncia di nullità parziale della fideiussione sia alla reiezione della domanda di revocatoria.
In particolare, in merito alla fideiussione ha contestato: non avere il giudice considerato l'inapplicabilità alle fideiussioni specifiche della cd prova privilegiata derivante dall'applicazione del provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia e il mancato assolvimento, in capo al
, dell'onere della prova dell'esistenza di una intesa CP_2
anticoncorrenziale;
l'erroneità per vizio di ultrapetizione avendo parte opponente invocato nel corso del giudizio la sola nullità radicale dell'atto, salvo in memoria conclusionale, premessa la natura di rilevabilità ex officio della nullità, insistere per la pronuncia, qualora ritenuto, di nullità parziale;
l'erroneità della decisione per aver concluso, premessa la nullità della clausola n. 6 della fideiussione, per l'illegittimità della pretesa azionata nei
5 confronti dell'opponente per asserita tardività delle iniziative giudiziarie, attesa la natura di eccezione in senso stretto della decadenza e comunque per la tempestività delle iniziative assunte;
inoltre la tardività del deposito della decisione n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, non trattandosi di documento conoscibile direttamente dal Giudice.
In merito all'azione revocatoria ha evidenziato la presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della domanda, in particolare insistendo per la natura gratuita dell'atto.
Ha concluso per l'accoglimento dell'appello e quindi per la pronuncia di revocatoria e la conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Si è costituita contestando la presenza dei presupposti per Controparte_1
la revocatoria ed in particolare insistendo per la natura onerosa dell'atto e per la sua completa estraneità all'attività del marito e comunque per la non revocabilità ex art. 2901 comma 2 cc. Ha insistito nelle istanze istruttorie già formulate e non ammesse in primo grado.
Si è costituito contestando i motivi di appello con specifico Controparte_2
riguardo alla ritenuta infondatezza del richiamo al provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 per irrilevanza della natura della fideiussione e per infondatezza degli altri profili evidenziati, anche alla luce della motivazione contenuta nella pronuncia a SSUU n. 41994 del 30.12.2021.
Precisate le conclusioni e depositate memorie difensive finali, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Sulla fideiussione prestata da in data 23 luglio 2007. Controparte_2
I motivi di appello, svolti con riferimento a diversi profili, devono essere accolti. In particolare, deve essere accolto il motivo che ha sottolineato l'erroneità della decisione nella parte nella quale ha statuito sula nullità parziale della fideiussione per contrarietà all'art. 2 L. 287/1990 per non aver considerato la natura specifica della fideiussione con la conseguente inapplicabilità della c.d. prova privilegiata ed il mancato assolvimento, da parte del , dell'onere della prova dell'esistenza di una intesa CP_2
anticoncorrenziale.
6 La questione è già stata affrontata e decisa in altri procedimenti dinanzi a questa Corte – si richiama qui, ex art. 118 c.p.c. disp. att. la pronuncia
176/2025-.
La fideiussione oggetto di causa è stata sottoscritta in data 23 luglio 2007 ed è specifica, circostanza per altro non contestata da , avendo ad CP_2
oggetto la garanzia per un importo di 5 milioni e 500 mila euro, pari alla somma oggetto di mutuo fondiario concesso alla società – doc. Parte_4
24 memoria autorizzata 183 cpc 25.7.2017 Con decreto CP_6
ingiuntivo 6 giugno 2017 il Tribunale di Massa ha ingiunto a CP_2
, in solido con altri fideiussori, di pagare a la somma
[...] CP_7
di euro 2.505.866,11. L'odierno appellato ha proposto opposizione, rubricato con RG 2298/2017, riunito alla già pendente causa portante RG
3192/2016, formulando quale prima difesa il disconoscimento della sottoscrizione del documento, difesa rispetto alla quale, all'esito del procedimento di verificazione, è stata accertata la provenienza della sottoscrizione dalla mano del , e respinta con sentenza non CP_2
definitiva. Nel merito, parte opponente ha chiesto la dichiarazione di nullità del titolo. In comparsa conclusionale ha chiesto la Controparte_2
pronuncia di nullità parziale. Il Giudice, come già ricordato, ha argomentato sulla sola contrarietà della clausole 6 presente nella fideiussione, in quanto riproducente la clausola 6 individuata come contraria all'art. 2 comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, dichiarandone la parziale nullità e ritenendo poi essersi verificata, ai sensi dell'art. 1957 c.c., decadenza dall'azione.
La censura deve essere accolta.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera
7 concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti, così SSUU n. 41994 del
30/12/2021. La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole, così SSUU cit. in motivazione. Il provvedimento n. 55/2005 emesso dalla Banca d'Italia il 2/5/2005, ha ad oggetto condotte lesive della concorrenza poste in essere dall' e l'accertamento della CP_8
violazione delle norme antitrust è relativo al periodo esaminato, dunque dal 2002 al 2005, e può essere utilizzato quale fonte di prova privilegiata circa la sussistenza di un “cartello” solo per le fideiussioni prestate in tale periodo – dal 2002 al 2005-.
Ne segue che le azioni o eccezioni di accertamento della nullità delle fideiussioni omnibus prestate al di fuori del periodo preso in esame dalla
Autorità Garante devono essere qualificate come “azioni stand alone” mancando un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita e pertanto grava sulla parte che deduce la sussistenza dell'accordo anticoncorrenziale, come in tutte le cause stand-alone in materia di antitrust (peraltro di competenza della Sezione Specializzata in materia anti-trust), fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L.
n. 287/1990. Infine, il provvedimento con cui la Banca d'Italia ha accertato l'intesa concorrenziale posta a base della asserita nullità per contrasto con l'art. 2 lett. a L. 287/1990 è un fatto e non una norma di diritto, per la quale potrebbe valere il principio “iura novit Curia”, così C.Cass. 31569/2019 in motivazione, pag.
7. Dunque, erroneamente il Giudice di prime cure non ha valutato la natura della fideiussione, specifica come sopra chiarito, nonché la data di sottoscrizione, il 2007. Le condizioni evidenziate comportano l'insussistenza di prova privilegiata della decisione della Banca
d'Italia n. 55/2005 e la necessità che, come evidenziato nella censura,
8 introducesse in causa la prova dell'esistenza dell'intesa CP_2
anticoncorrenziale invocata. Di questo nulla è stato dedotto.
Ne deriva l'accoglimento del primo motivo di appello e la riforma della decisione con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 532/2017 oggetto del procedimento di impugnazione. La ha chiarito l'attuale CP_4
somma residua del credito, ammontante a circa 1.700.0000 euro. L'altro motivo, articolato in più profili, è assorbito dal pieno accoglimento del primo.
Sull'azione revocatoria.
Accolta l'impugnazione relativa alla validità del credito, occorre esaminare la diversa domanda di revocatoria dell'atto di compravendita intervenuto in data 18.1.2012, con il quale ha ceduto alla moglie Controparte_2 [...]
già proprietaria nella misura della metà, la restante quota CP_1
dell'immobile sito in Comune di Massa, località Rinchiostra, Viale Roma
170, immobile nel quale entrambi in sede di atto hanno dichiarato di risiedere.
E' bene rammentare che, per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria e per l'accoglimento dell'actio pauliana, la giurisprudenza, pacifica sul punto, individua alcuni elementi, -vedi ex plurimis C.Cass.n.
966/2007- e precisamente: l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente (esistenza di un credito); effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo (atto di disposizione/pericolo di danno) ed infine l'elemento soggettivo, costituito dalla ricorrenza in capo al debitore, e nel caso di atto a titolo oneroso in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (c.d. scientia damni e consilium fraudis). Per quanto attiene al profilo dell'eventus damni, deve sottolinearsi che se condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la configurabilità “non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di
9 disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità”, così in ultimo C.Cass. ord. 18/4/2025, n. 10298. Inoltre,
l'elemento soggettivo muta con riguardo al momento nel quale è stato attuato l'atto rispetto all'insorgenza del credito, essendo necessaria una situazione definita dalla legge dolosa preordinazione e precisata in termini di dolo specifico nel caso di anteriorità rispetto al credito, come chiarito da
SSUU. 27/1/2025, n. 1898, in massima “In tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della
"dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva
o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.”.
In merito alla valutazione del momento nel quale è stato posto in essere l'atto oggetto di impugnazione rispetto al credito garantito, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito o ad un mutuo, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed all'accreditamento delle somme rispetto alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore
10 (scientia damni) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento;
l'insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo o dell'effettivo utilizzo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione, così ex plurimis C.Cass. 9 aprile 2009, n. 8680; C.Cass. 15 febbraio 2011, n. 3676. Poiché l'atto è stato posto in essere il 18 gennaio 2012 mentre la fideiussione è stata sottoscritta il 23 luglio 2007, l'atto è certamente successivo. Ne segue che occorre solo valutare l'evento di danno rispetto alle ragioni del creditore, in termini di pericolo prognostico, e la consapevolezza della lesione di tali ragioni. è stato legale rappresentante della Controparte_2 Parte_4
fino al 23 settembre 2011, ed a quella data la situazione della società era già critica. In particolare, già nel febbraio 2010 la aveva inviato CP_4
comunicazione di recesso e revoca dalle linee ordinarie di credito, conto corrente e anticipi finanziari per oltre 300.000 euro – doc. 18 atto di citazione primo grado, sub. doc. 16 appellante-, raccomandata inviata a
[...]
non solo presso la sede legale ma anche presso , ad evidente Pt_4 CP_2
indicazione della posizione dell'odierno appellato. Alla comunicazione faceva poi seguito, in data 24.11.2010, il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo riguardante il credito richiesto, titolo ottenuto anche in odio a
, unitamente alla società ed altri fideiussori, il 5 febbraio 2011 – doc. CP_2
19 atto di citazione primo grado, sub. doc. 16 appellante-. Inoltre, il
20.9.2011 la società ha subito una iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni a seguito di un decreto ingiuntivo ottenuto da OA Andra NK dal
Giudice di Pace di Udine per la somma capitale di soli euro 3606,64 – doc.
20 atto di citazione, doc. 16 appellante-, e dunque, la società non era in grado di affrontare neppure un credito minimo, accettando l'iscrizione ipotecaria con le inevitabili conseguenze rispetto alla credibilità verso i creditori. Normale quindi trovare, nel tempo immediatamente successivo,
a firma dell'AU succeduto a , il tentativo di trovare un accordo con CP_2
nei confronti della quale l'esposizione era molto importante – CP_6
all'epoca il debito per il mutuo residuo era intorno ai due milioni di euro-,
11 missiva nella quale si riconosce espressamente la difficoltà della società, situazione certamente nota a chi l'aveva amministrata fino a due mesi prima – doc. nn. 15 e 16 atto di citazione, sub. 16 appellante-. La risposta della Banca, contenente il diniego alla proposta, porta la data del 19 dicembre 2011, l'atto di compravendita è datato 18 gennaio: dunque poco tempo dopo aver saputo della mancata accettazione decide di CP_2
disfarsi dell'unico cespite sul quale la creditrice poteva soddisfarsi. Non è mai stato contestato, e l'onere sarebbe stato comunque del debitore, che la quota dell'immobile oggetto di compravendita fosse l'unica garanzia per la Quanto al bilancio al 31.12.2011 ed alla perdita dallo stesso CP_4
risultante, la difesa ha fatto riferimento alla data di approvazione CP_2
del documento rilevandone la distanza rispetto alla cessazione dalla carica, ma naturalmente il bilancio è predisposto e si forma nei mesi precedenti e comunque, se si esamina il bilancio al 31.12.2010, emerge già la presenza di una perdita, più contenuta – 23.871- rispetto a quella del 2011 –
104.486-, ma la presenza delle iscrizioni ipotecarie sopra ricordate e il decreto ingiuntivo del n. 128 del gennaio 2011 – doc. 19 e 20 atto di citazione sub. 6 appello-, evidenziano le difficoltà e quindi l'appesantimento di una situazione di difficoltà già emergente nel 2010. Gli elementi evidenziati portano a concludere per l'esistenza dei presupposti per la revocatoria con riferimento a . Controparte_2
Occorre ora esaminare la posizione della moglie, In Controparte_1
merito alla relazione con l'appellato, risulta depositata copia di ricorso per separazione datato 7 ottobre 2013 e dunque è pacifico, come per altro emerge dalla lettura dell'atto di compravendita del 18 gennaio 2012, che i coniugi all'epoca fossero spostati e risiedessero insieme nell'immobile sito in Massa, località Rinchiostra, viale Roma n. 170. La ha allegato che CP_4
l'atto deve essere considerato a titolo gratuito posto che non vi sono elementi probatori indicativi dell'effettivo pagamento del prezzo. Gli appellati hanno opposto che in realtà la vendita costituirebbe adempimento di un accordo sottoscritto il 15 settembre 2011 e riferito ad un precedente affidamento di somme risalente agli anni novanta, per euro
12 51.516,17. La scrittura datata 15.9.2011 – doc. 2 memoria costituzione contiene una obbligazione a restituire somme allegate come CP_2
consegnate con assegni negli anni 1998/1999, assegni neppure individuati nei numeri e nelle date precise, e prevede che, in caso di inadempimento rispetto all'obbligo di restituzione scadente al 31.12.2011, con versamento in unica soluzione o dilazionato, avrebbe trasferito il 50% CP_2
dell'immobile “attualmente cointestato” e adibito a casa coniugale, “senza corresponsione di prezzo”.
La tesi sostenuta dagli appellati non può condividersi e deve ritenersi che l'atto sia a titolo gratuito. Sussistono molteplici elementi di discrasia nella ricostruzione e di contrasto tra l'allegazione e la documentazione in atti.
Nella ricostruzione offerta dalla difesa la stessa avrebbe affidato CP_1
al marito, nei lontani anni 1998 e 1999, una somma pari a lire 99.750.000, di sua esclusiva proprietà in quanto ereditata, affinché la investisse e soltanto nel 2011 ne avrebbe chiesto conto, stante la situazione di logoramento del legame matrimoniale. Nella scrittura, invocata a fondamento della natura onerosa dell'atto di compravendita, la somma, per altro neppure individuata con precisione in quanto si fa riferimento genericamente a tre assegni, viene qualificata espressamente come
“prestito”, ma non vi sono elementi né relativi alla dazione né all'impegno restitutorio. Dunque, la scrittura è in contrasto con la stessa tesi di parte appellata Inoltre, le date sono sospette, posto che il 15.9.2011 CP_1
si pone in prossimità temporale rispetto alla cessazione dalla carica di legale rappresentante del nella , quando era evidente lo CP_2 Parte_4
stato di difficoltà della società ed ancora prossima all'atto che ha permesso all'appellato di trasferire l'unico cespite avente funzione di garanzia. Sul punto occorre sottolineare che non ha mai argomentato nulla in CP_2
merito all'esistenza di altri beni funzionali alla garanzia. Infine, il ricorso per separazione risulta datato 7.10.2013 ed il decreto di omologa è del novembre – doc. 2 comparsa in appello quindi ben oltre un CP_1
anno e mezzo dopo l'atto oggetto di revocatoria.
13 La difesa poi è in contrasto con il contenuto dell'atto pubblico 18 gennaio
2012, nel quale in apertura di atto è indicata la presenza di due testimoni, come noto, non necessari per la validità degli atti di compravendita ma necessari invece per le donazioni;
nel corpo dell'atto, quanto al pagamento, – pagina 2 art. 3 lett. a)- si legge che il prezzo di 70.000 euro
“è stato interamente pagato in data anteriore al 4 luglio 2006” – doc. 9 atto di citazione, sub. doc. 16 allegato atto di appello-. Quindi le versioni fornite dalle stesse parti sono in contrasto con il contenuto del documento che richiamano e ancora in contraddizione con quanto risulta dall'atto pubblico. Nessuna prova di trasferimento di denaro, neppure negli anni
1998 e 1999, è stato documentato.
Né assumono rilevanza, rispetto agli elementi documentali esaminati e posti a fondamento della decisione, le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e qui richiamate, sia perché generiche ed in contrasto con lo stesso contenuto del documento datato
15.9.2011, sia, quanto all'interrogatorio formale, atteso l'identico contenuto delle difese. La natura gratuita dell'atto elimina la necessità di esaminare il profilo soggettivo del terzo.
L'azione revocatoria deve quindi essere accolta.
Spese di lite
L'appello deve essere interamente accolto. Le spese di lite devono essere poste a carico delle parti appellate. Occorre però considerare che il processo riguardante la validità della fideiussione ha riguardato il solo e dunque l'onere processuale della somma liquidata, Controparte_2
calcolata considerando il valore della causa, pari all'importo del decreto ingiuntivo – nell'azione revocatoria il riferimento per la liquidazione è nell'importo del credito-, va posto a carico del solo nella misura CP_2
della metà, mentre la restante metà andrà posta a carico delle parti appellate in solido in quanto entrambe si sono difese nel procedimento avente ad oggetto l'azione revocatoria. Per la liquidazione, il parametro di riferimento è quello di 1.700.000 euro, somma ancora dovuta sull'importo del decreto ingiuntivo e vanno riconosciute nella misura media.
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PQM
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Massa n. 174 del 4 marzo 2022 da
[...]
contro e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione,
conferma il decreto ingiuntivo n. 532/2017 emesso dal Tribunale di Massa in data 6-8 giugno 2017;
visto l'art. 2901 c.c.,
revoca, dichiarandolo inefficace nei confronti di Parte_1
l'atto a rogito Notaio datato 18.1.2022, rep. N. 15874, Persona_1
racc. n. 10241, trascritto presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Massa, servizio di Pubblicità Immobiliare in data 20.1.2012, reg. gen. N.
525, reg. part. N. 402, avente ad oggetto compravendita di quota di comproprietà indivisa del 50% da parte di a Controparte_2 [...]
relativa all'immobile sito in Massa, località Rinchiostra, Viale CP_1
Roma 170;
liquida le spese di lite in euro 34.001 e dichiara tenuto e condanna CP_2
a corrispondere a parte appellante la metà della somma, oltre IVA
[...]
se dovuta, spese generali e accessori di legge, dichiara tenuti e condanna e tra loro in solido, a corrispondere a Controparte_2 Controparte_1
parte appellante la residua metà, oltre IVA se dovuta, spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Genova, in data 11 settembre 2025
Il Presidente estensore
Lorenza Calcagno
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