Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 864/2025 R.G. per la disciplina della genitorialità vertente tra
, nato a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania Mannino presso il cui studio a Palermo, via
Vincenzo di Marco n. 41, sono elettivamente domiciliati
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto del 19/02/2025 e verbale di udienza del
22/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto disciplinarsi il regime di affidamento e mantenimento del figlio minore , nato a [...]
Palermo il 11/06/2014, alle seguenti condizioni:
“- Il figlio minore resta affidato in via esclusiva al padre sig. , con Per_1 Parte_1 trasferimento del minore presso l'abitazione paterna;
- La madre signora avrà facoltà di vedere e tenere con sé il minore Parte_2
ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con le esigenze scolastiche e sportive dello stesso e previo accordo con il padre, tale facoltà è congiuntamente estesa anche alla nonna materna sig.ra per il forte legame con il minore;
Controparte_1
- La madre anche per il tramite della nonna materna sig.ra , terrà comunque Controparte_1
con sé presso la propria abitazione il minore , previo accordo con il padre, un Per_1
pomeriggio durante la settimana da concordare, ed il fine settimana alternato con il padre dalle
16.00 del venerdì pomeriggio alla domenica ore 22.00 ed in caso di disaccordo nei seguenti giorni: il mercoledì dalle 16.30 alle 19.30 nel periodo scolastico e fino alle 22.00 nel periodo
1
il fine settimana alternato dal venerdì dall'uscita della scuola fino alle ore 22 della domenica;
ed ancora, il minore trascorrerà, ad anni alterni, le festività con le seguenti modalità, salvo diverso accordo : festività natalizie : dalla sera del 24 dicembre fino alla sera del 26 dicembre con un genitore;
capodanno : dalle ore 16.30 del giorno 31 dicembre alle ore 20,00 del giorno 01 gennaio con un genitore;
Pasqua: dalle ore 10,00 della domenica di Pasqua fino alle ore 19.00 con un genitore e ED DEAN con l'altro genitore sempre dalle ore 10.00 alle ore 19.00; Le altre festività, come da calendario, sempre ad anni alterni.
Il figlio minore trascorrerà, durante le ferie estive (luglio-agosto) quindici giorni non consecutivi con il padre e quindici giorni con la madre ovvero con la nonna materna.
A tal fine, i genitori concorderanno il detto periodo possibilmente entro il giorno 15 giugno di ogni anno mediante comunicazione da redigere per iscritto anche tramite SMS e ciò al fine di evitare incomprensioni.
- A titolo di contributo per il mantenimento del figlio minor , la Sig.ra Per_1 Pt_2 corrisponderà al sig. oltre il giorno 10 di ogni mese la somma di €. 100,00, da Pt_1
rivalutarsi annualmente in base alle variazioni del costo della vita periodicamente accertate dall'Istat anche mediante riconoscimento della quota parte DEassegno unico;
- Restano a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie relative al minore che dovranno essere sempre previamente concordate: visite mediche ordinarie e straordinarie specialistiche non coperte dal SSN, medicine eventuale apparecchio ortodontico, occhiali, ecc.; spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche;
- I ricorrenti si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio per ciascuno di essi e per il figlio minore, non ostacolando il rilascio dei documenti;
- Entrambi i ricorrenti si obbligano a comunicare reciprocamente l'eventuale cambio di domicilio”.
Con decreto del 11/03/2025 il Giudice delegato ha disposto la comparizione personale delle parti al fine di chiarire alcune circostanze, in quanto “le parti hanno concordato l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre;
rilevato che il regime di affidamento ordinario è quello
2 congiunto, mentre quello esclusivo rappresenta l'eccezione, riservata a casi particolari;
rilevato, inoltre, che non è chiaro il regime di visita da parte della madre, essendo stato collegato a quello da parte della nonna materna;
considerato, infine, che non è stata indicata la ripartizione delle spese straordinarie necessarie per il figlio”,
All'udienza del 22/05/2025 sono state ascoltate le parti, le quali hanno chiarito quanto segue:
“il minore vive a Palermo con il padre già da diversi anni;
la abita insieme alla Per_1 Pt_2
madre a Villagrazia di Carini;
i genitori hanno scelto di far vivere il bambino a Palermo con il padre per questioni logistiche legate anche alla vicinanza con l'istituto scolastico.
ha dichiarato: “il bambino vede la mamma tutti i martedì e i giovedì; lo Parte_1
viene a prendere la nonna materna che guida la macchina;
il bambino dorme dalla mamma e dalla nonna materna e il giorno dopo viene riaccompagnato a scuola;
poi si vedono anche un fine settimana ogni quindici giorni;
in ogni caso noi abbiamo buoni rapporti e quindi ci organizziamo liberamente”.
ha dichiarato: “confermo quanto dichiarato dal io vengo aiutata da Parte_2 Pt_1
mia madre perché non ho la patente;
poi vivendo a Villagrazia di Carini non è facile scendere a
Palermo, quindi lei mi dà una mano nel prelievo e nell'accompagnamento di mio figlio”.
Le parti, in ordine al diritto di visita, chiariscono appunto che il riferimento alla nonna materna concerne la gestione concreta delle modalità operative di prelievo ed accompagnamento del bambino.
Dopodichè, le parti hanno chiesto la modifica DEaccordo, “chiedendo non più l'affidamento esclusivo del minore al padre ma l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso il padre e diritto di visita della madre come indicato in ricorso e come sopra specificato” ed hanno precisato “che le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%”.
Rileva il Collegio che le condizioni DEaccordo come indicate nel ricorso congiunto e come poi modificate ed integrate all'udienza sono conformi alla legge ed all'interesse della prole minorenne.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore , nato a [...]
Palermo il 11/06/2014, sia disciplinato secondo le condizioni indicate nel ricorso congiunto del
19/02/2025 e poi modificate ed integrate all'udienza del 22/05/2025.
3 2) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 22/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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