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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17553 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 60244/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 60244/2021 promossa da:
, elettivamente domiciliato in VIA MUZIO Parte_1 C.F._1 CLEMENTI 51 00193 ROMA, presso lo studio dell'avv. SANTAGATA VALERIO, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. TRIPICCHIO MONICA ) in virtù di C.F._2 procura in atti;
ATTORE contro
), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1 VIA DI TRIGORIA 82 ROMA, presso lo studio dell'avv. BEZZI MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
nonché
elettivamente domiciliata in VIA OSLAVIA N. 7 00195 ROMA Controparte_2 presso lo studio dell'avv. FERMANELLI PAOLO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ER AM
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
Roma, in persona dell'amministratore p.t., esponendo che da oltre tre anni Controparte_3 l'appartamento di cui era proprietario, sito all'interno 7, scala A del fabbricato era CP_4 coinvolto da continue infiltrazioni provenienti dal terrazzo sovrastante posto a copertura dello stabile, con conseguente proliferazione di muffe;
che, in particolare, le infiltrazioni si erano manifestate copiose in concomitanza con fenomeni piovosi ed in corrispondenza di una delle camera da letto, della cucina, di due bagni, di gran parte dell'intero corridoio, nonché dei balconi riferiti ai suddetti locali, determinando il grave deterioramento dei soffitti e delle pareti, oltre che dei mobili ivi contenuti;
che tali infiltrazioni erano causate da una insufficiente impermeabilizzazione del manto di copertura del terrazzo in questione;
che, allo stato attuale, nonostante la necessità di procedere al rifacimento del terrazzo condominiale fosse stata riconosciuta nella riunione condominiale del 15 giugno 2018, non era stato posto in essere alcun intervento per eliminare le cause delle denunciate infiltrazioni e per ripristinare lo stato dei luoghi all'interno dell'appartamento dell'attore, con conseguente peggioramento dello stato di degrado, atteso il considerevole lasso di tempo intercorso, e con significativa compromissione della salubrità dell'ambiente in considerazione della presenza costante di umidità nei locali dell'abitazione unita al gocciolio di acqua in concomitanza con le precipitazioni atmosferiche, oltre che con pregiudizio dell'integrità psicofisica di chi vi dimorava, anche in ragione del distacco di intonaco e vernice dai soffitti;
che i lavori di rifacimento del terrazzo erano iniziati soltanto a fine luglio 2020, rimanendo totalmente ignorate le richieste di intervento presso l'immobile dell'esponente; che, tuttavia, i lavori di rifacimento del terrazzo venivano inaspettatamente interrotti, in quanto, per come appreso dall'esponente, non sarebbero stati corrisposti da parte dell'amministratore alla ditta incaricata gli importi previsti nel contratto;
che per il ripristino dello stato dei luoghi all'interno dell'appartamento di esso esponente era stata preventivata la spesa di €. 9.778,12, salva la verifica di maggiori danni in conseguenza del protrarsi delle infiltrazioni.
Concludeva, pertanto, chiedendo che il convenuto venisse dichiarato responsabile per i CP_1 danni denunciati e, per l'effetto, che lo stesso venisse condannato al pagamento in favore di esso esponente della somma di €. 9.778,12 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite.
Il , costituitosi in giudizio in persona dell'amministratore p.t., Controparte_3 contestava la fondatezza della domanda avversaria, deducendo che in occasione dell'assemblea condominiale dell'8 aprile 2019 si indicava in €. 600,00 l'importo da corrispondere all'impresa per i lavori di ripristino all'interno dell'appartamento dell'attore ed in data 23 maggio 2019 la ditta incaricata si recava, al fine di eseguire gli indicati lavori, presso l'immobile dell'attore che, dichiarando la propria indisponibilità al riguardo, ne rifiutava l'effettuazione; che, comunque, con le assemblee del 17 giugno 2019 e del 25 giugno 2019 veniva approvato il preventivo per l'esecuzione dei lavori di rifacimento di terrazzi e dei torrini ed a fine 2019 veniva individuata come causa delle infiltrazioni la pagina 2 di 5 rottura del bocchettone di un discendete posto sul terrazzo condominiale in corrispondenza dell'appartamento dell'attore, che veniva prontamente sostituito, con definitiva cessazione delle infiltrazioni;
che nel mese di giugno 2020, conclusisi i lavori di rifacimento del terrazzo, veniva effettuato un ennesimo accesso presso l'appartamento dell'attore per effettuare i lavori di ripristino, rifiutati dall'attore che chiedeva il risarcimento economico dei danni lamentati;
che, comunque, il esponente, per il risarcimento degli indicati danni, aveva attivato la polizza assicurativa CP_1 del fabbricato, riservandosi di valutare gli eventuali danni non coperti dall'importo liquidato dall'assicurazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo che, previa autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione del fabbricato venisse rigettata la domanda dell'attore, nonché Controparte_2 chiedendo, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche soltanto parziale della domanda attorea, che la terza chiamata in causa venisse dichiarata tenuta a manlevare ed a tenere indenne il da quanto dovesse essere condannato a pagare in favore dell'attore in CP_1 dipendenza delle domande di cui al presente giudizio, con vittoria delle spese di lite.
La costituitasi ritualmente in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 eccepiva l'insussistenza della garanzia assicurativa, considerato che l'evento dannoso denunciato si era verificato in un periodo anteriore al mese di settembre 2018, mentre la polizza assicurativa stipulata con il convenuto decorreva dal giorno 7 febbraio 2019, quando l'evento in contestazione CP_1 si era già verificato;
in ogni caso deduceva il ritardo nella denuncia del sinistro e contestava la fondatezza della domanda attorea, concludendo per il rigetto della domanda avanzata dal Condominio, con vittoria delle spese di lite.
Durante la fase di trattazione veniva emessa, su istanza della parte attrice l'ordinanza qualificata ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. con la quale veniva ordinato il pagamento da parte del della CP_1 somma non contestata di €. 5.222,00; si procedeva poi all'espletamento della prova testimoniale, in esito alla quale la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note in atti, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito delle memorie conclusive, successivamente rimessa sul ruolo con provvedimento del 21 luglio 2025, al fine di acquisire chiarimenti dalle parti. e trattenuta nuovamente in decisione all'udienza del 2 settembre 2025.
La domanda è fondata nei termini di seguito precisati.
Occorre preliminarmente rilevare che non risulta in contestazione il fatto costitutivo posto a fondamento della domanda proposta dall'attore, ovvero l'avvenuta verificazione all'interno dell'appartamento di sua proprietà di persistenti infiltrazioni causalmente riconducibili a beni di natura condominiale, così come non risulta in contestazione la responsabilità del convenuto in CP_1 ordine alla verificazione dell'evento dannoso, la quale deve essere affermata, ai sensi dell'art. 2051 c.c. in considerazione della qualità di custode dei beni comuni allo stesso attribuita, che comporta la configurazione in capo allo stesso dell'obbligo di adottare tutti gli interventi necessari affinché dagli stessi non derivino danni a terzi ovvero ai singoli condomini.
Si tratta, quindi, di valutare la fondatezza della domanda in merito all'entità del risarcimento richiesto.
Sul punto, in esito all'espletamento dell'istruttoria è rimasto provato che l'importo di €. 5.222,00 indicato come necessario per il ripristino dello stato dei luoghi è stato determinato dal tecnico incaricato dal di verificare i danni prodotti all'interno dell'appartamento dell'attore a CP_1 causa del fenomeno infiltrativo denunciato, il quale, in occasione dell'acceso effettuato presso pagina 3 di 5 l'appartamento dell'attore in data 2 dicembre 2020, ha constatato che le infiltrazioni provenienti dal terrazzo condominiale avevano interessato una delle camere da letto, la cucina, i due bagni, gran parte dell'intero corridoio, nonché i balconi in corrispondenza dei predetti locali, determinando il grave deterioramento dei soffitti in cartongesso e delle pareti oltre che dei mobili ivi contenuti, quantificando l'entità del danno nell'importo sopra indicato (cfr. dichiarazioni testimoniali rese da ). Testimone_1
Orbene, occorre rilevare che il , nell'assemblea del 7 giugno 2021 non ha formulato alcuna CP_1 contestazione circa l'esito della relazione redatta dal tecnico dallo stesso incaricato né circa la quantificazione del danno ivi contenuta, come chiaramente si evince dal verbale di assemblea versato in atti, da cui risulta contestato soltanto l'obbligo di debenza della predetta somma da parte del indicando come obbligata al risarcimento la compagnia di assicurazione. CP_1
Quindi, considerato che il ha omesso di contestare in modo specifico tale indicazione CP_1 anche in questa sede, tenuto conto che, come precisato dalla Suprema Corte, negare il fatto tout court ovvero contestare sostenendo che la parte avversaria non ha provato i fatti dedotti ed allegati costituisce una contestazione meramente apparente, come tale equivalente alla non contestazione (cfr. Cass. Civ. 15 aprile 2009 n. 8933), l'entità del danno subito dall'attore in conseguenza delle infiltrazioni denunciate può ritenersi provato in riferimento all'importo indicato di €. 5.222,00.
Diversamente deve ritenersi rispetto all'ulteriore somma richiesta a titolo di risarcimento, non avendo l'attore offerto in merito alcuna prova idonea, tale non potendo considerarsi né la fattura né il preventivo versati in atti, considerato che in riferimento alla fattura manca la prova dell'effettiva esecuzione dei lavori ivi indicati e dell'effettivo pagamento degli stessi, e quanto al preventivo, difetta anche la prova della effettiva riconducibilità di tutti i lavori indicati all'evento dannoso denunciato.
Quindi, in esito a quanto emerso dallo svolgimento dell'istruttoria, in parziale accoglimento della domanda, il deve essere condannato al pagamento in favore dell'attore della complessiva CP_1 somma di €. 5.222,00, cui vanno aggiunti, trattandosi di debito di valore, rivalutazione ed interessi a decorrere dal 27 maggio 2021, data di ricezione della diffida allegata in atti, sino all'effettivo pagamento.
Né, del resto, può essere attribuita rilevanza, al fine di pervenire ad una conclusione diversa, a quanto dedotto dal circa il fatto che l'attore non si è reso disponibile a consentire il ripristino CP_1 dello stato dei luoghi offerto dal tenuto conto che spetta al danneggiato la scelta di CP_1 ricevere il risarcimento in forma specifica ovvero per equivalente e che, comunque, è del tutto indimostrato che la mancata disponibilità dell'attore a consentire il ripristino dello stato dei luoghi abbia determinato un aggravamento del danno, posto che il come dallo stesso dedotto, ha CP_1 offerto una prima volta il ripristino anteriormente alla conclusione dei lavori di rifacimento del lastrico solare e, dunque, verosimilmente, con una modalità temporale inidonea a risolvere il problema lamentato, mentre una seconda volta l'intervento di ripristino è stato proposto dopo la conclusione dei lavori, e, quindi, la mancata accettazione da parte dell'attore, una volta cessate le infiltrazioni, non poteva logicamente avere alcuna incidenza causale sull'aggravamento del danno.
Passando ad esaminare la domanda di manleva proposta dal nei confronti CP_1 dell'Assicurazione, pur a voler ritenere che la rottura del bocchettone sia avvenuta durante la vigenza del contratto assicurativo, appare tuttavia dirimente la considerazione che le infiltrazioni denunciate dall'attore, come si evince dalla relazione redatta dal tecnico incaricato dallo stesso , CP_1 risultano riconducibili, oltre che alla rottura del bocchettone, anche ad altre cause e che le stesse hanno iniziato a manifestarsi nel 2018, quindi anteriormente alla data di decorrenza della copertura pagina 4 di 5 assicurativa, indicata nella data del 7 febbraio 2019, con la conseguenza che rimane preclusa, essendo, peraltro, ormai modificato lo stato dei luoghi, la possibilità di accertare se l'entità del danno causalmente riconducibile alla rottura del bocchettone sia superiore a quello già indennizzato a tale titolo dall'assicurazione chiamata in causa.
Ne consegue che la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della CP_1 compagnia di assicurazione, siccome infondata, deve essere rigettata.
Rimane assorbita ogni altra questione. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto che l'accoglimento parziale della domanda attorea sul quantum non costituisce motivo di compensazione, neanche parziale, operando solo sulla determinazione delle spese stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda proposta da dichiara il Parte_1 [...]
, in persona dell'amministratore p.t., responsabile dell'evento dannoso Controparte_5 denunciato nell'atto di citazione, e, per l'effetto, condanna il predetto al CP_1 pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €. 5.222,00, oltre rivalutazione ed interessi a decorrere dal 27 maggio 2021 sino all'effettivo pagamento;
2) rigetta la domanda proposta dal convenuto nei confronti della CP_1 Controparte_2
[...]
3) condanna il Condominio convenuto, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore , che liquida in €. 340,00 per spese vive ed Parte_1 in €. 3.500,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge;
4) condanna il convenuto, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle CP_1 spese processuali in favore della in persona del legale rappresentante Controparte_2 p.t., che liquida in €. 2.800,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Letizia Tricoli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 60244/2021 promossa da:
, elettivamente domiciliato in VIA MUZIO Parte_1 C.F._1 CLEMENTI 51 00193 ROMA, presso lo studio dell'avv. SANTAGATA VALERIO, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. TRIPICCHIO MONICA ) in virtù di C.F._2 procura in atti;
ATTORE contro
), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1 VIA DI TRIGORIA 82 ROMA, presso lo studio dell'avv. BEZZI MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
nonché
elettivamente domiciliata in VIA OSLAVIA N. 7 00195 ROMA Controparte_2 presso lo studio dell'avv. FERMANELLI PAOLO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ER AM
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
Roma, in persona dell'amministratore p.t., esponendo che da oltre tre anni Controparte_3 l'appartamento di cui era proprietario, sito all'interno 7, scala A del fabbricato era CP_4 coinvolto da continue infiltrazioni provenienti dal terrazzo sovrastante posto a copertura dello stabile, con conseguente proliferazione di muffe;
che, in particolare, le infiltrazioni si erano manifestate copiose in concomitanza con fenomeni piovosi ed in corrispondenza di una delle camera da letto, della cucina, di due bagni, di gran parte dell'intero corridoio, nonché dei balconi riferiti ai suddetti locali, determinando il grave deterioramento dei soffitti e delle pareti, oltre che dei mobili ivi contenuti;
che tali infiltrazioni erano causate da una insufficiente impermeabilizzazione del manto di copertura del terrazzo in questione;
che, allo stato attuale, nonostante la necessità di procedere al rifacimento del terrazzo condominiale fosse stata riconosciuta nella riunione condominiale del 15 giugno 2018, non era stato posto in essere alcun intervento per eliminare le cause delle denunciate infiltrazioni e per ripristinare lo stato dei luoghi all'interno dell'appartamento dell'attore, con conseguente peggioramento dello stato di degrado, atteso il considerevole lasso di tempo intercorso, e con significativa compromissione della salubrità dell'ambiente in considerazione della presenza costante di umidità nei locali dell'abitazione unita al gocciolio di acqua in concomitanza con le precipitazioni atmosferiche, oltre che con pregiudizio dell'integrità psicofisica di chi vi dimorava, anche in ragione del distacco di intonaco e vernice dai soffitti;
che i lavori di rifacimento del terrazzo erano iniziati soltanto a fine luglio 2020, rimanendo totalmente ignorate le richieste di intervento presso l'immobile dell'esponente; che, tuttavia, i lavori di rifacimento del terrazzo venivano inaspettatamente interrotti, in quanto, per come appreso dall'esponente, non sarebbero stati corrisposti da parte dell'amministratore alla ditta incaricata gli importi previsti nel contratto;
che per il ripristino dello stato dei luoghi all'interno dell'appartamento di esso esponente era stata preventivata la spesa di €. 9.778,12, salva la verifica di maggiori danni in conseguenza del protrarsi delle infiltrazioni.
Concludeva, pertanto, chiedendo che il convenuto venisse dichiarato responsabile per i CP_1 danni denunciati e, per l'effetto, che lo stesso venisse condannato al pagamento in favore di esso esponente della somma di €. 9.778,12 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite.
Il , costituitosi in giudizio in persona dell'amministratore p.t., Controparte_3 contestava la fondatezza della domanda avversaria, deducendo che in occasione dell'assemblea condominiale dell'8 aprile 2019 si indicava in €. 600,00 l'importo da corrispondere all'impresa per i lavori di ripristino all'interno dell'appartamento dell'attore ed in data 23 maggio 2019 la ditta incaricata si recava, al fine di eseguire gli indicati lavori, presso l'immobile dell'attore che, dichiarando la propria indisponibilità al riguardo, ne rifiutava l'effettuazione; che, comunque, con le assemblee del 17 giugno 2019 e del 25 giugno 2019 veniva approvato il preventivo per l'esecuzione dei lavori di rifacimento di terrazzi e dei torrini ed a fine 2019 veniva individuata come causa delle infiltrazioni la pagina 2 di 5 rottura del bocchettone di un discendete posto sul terrazzo condominiale in corrispondenza dell'appartamento dell'attore, che veniva prontamente sostituito, con definitiva cessazione delle infiltrazioni;
che nel mese di giugno 2020, conclusisi i lavori di rifacimento del terrazzo, veniva effettuato un ennesimo accesso presso l'appartamento dell'attore per effettuare i lavori di ripristino, rifiutati dall'attore che chiedeva il risarcimento economico dei danni lamentati;
che, comunque, il esponente, per il risarcimento degli indicati danni, aveva attivato la polizza assicurativa CP_1 del fabbricato, riservandosi di valutare gli eventuali danni non coperti dall'importo liquidato dall'assicurazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo che, previa autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione del fabbricato venisse rigettata la domanda dell'attore, nonché Controparte_2 chiedendo, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche soltanto parziale della domanda attorea, che la terza chiamata in causa venisse dichiarata tenuta a manlevare ed a tenere indenne il da quanto dovesse essere condannato a pagare in favore dell'attore in CP_1 dipendenza delle domande di cui al presente giudizio, con vittoria delle spese di lite.
La costituitasi ritualmente in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 eccepiva l'insussistenza della garanzia assicurativa, considerato che l'evento dannoso denunciato si era verificato in un periodo anteriore al mese di settembre 2018, mentre la polizza assicurativa stipulata con il convenuto decorreva dal giorno 7 febbraio 2019, quando l'evento in contestazione CP_1 si era già verificato;
in ogni caso deduceva il ritardo nella denuncia del sinistro e contestava la fondatezza della domanda attorea, concludendo per il rigetto della domanda avanzata dal Condominio, con vittoria delle spese di lite.
Durante la fase di trattazione veniva emessa, su istanza della parte attrice l'ordinanza qualificata ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. con la quale veniva ordinato il pagamento da parte del della CP_1 somma non contestata di €. 5.222,00; si procedeva poi all'espletamento della prova testimoniale, in esito alla quale la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note in atti, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito delle memorie conclusive, successivamente rimessa sul ruolo con provvedimento del 21 luglio 2025, al fine di acquisire chiarimenti dalle parti. e trattenuta nuovamente in decisione all'udienza del 2 settembre 2025.
La domanda è fondata nei termini di seguito precisati.
Occorre preliminarmente rilevare che non risulta in contestazione il fatto costitutivo posto a fondamento della domanda proposta dall'attore, ovvero l'avvenuta verificazione all'interno dell'appartamento di sua proprietà di persistenti infiltrazioni causalmente riconducibili a beni di natura condominiale, così come non risulta in contestazione la responsabilità del convenuto in CP_1 ordine alla verificazione dell'evento dannoso, la quale deve essere affermata, ai sensi dell'art. 2051 c.c. in considerazione della qualità di custode dei beni comuni allo stesso attribuita, che comporta la configurazione in capo allo stesso dell'obbligo di adottare tutti gli interventi necessari affinché dagli stessi non derivino danni a terzi ovvero ai singoli condomini.
Si tratta, quindi, di valutare la fondatezza della domanda in merito all'entità del risarcimento richiesto.
Sul punto, in esito all'espletamento dell'istruttoria è rimasto provato che l'importo di €. 5.222,00 indicato come necessario per il ripristino dello stato dei luoghi è stato determinato dal tecnico incaricato dal di verificare i danni prodotti all'interno dell'appartamento dell'attore a CP_1 causa del fenomeno infiltrativo denunciato, il quale, in occasione dell'acceso effettuato presso pagina 3 di 5 l'appartamento dell'attore in data 2 dicembre 2020, ha constatato che le infiltrazioni provenienti dal terrazzo condominiale avevano interessato una delle camere da letto, la cucina, i due bagni, gran parte dell'intero corridoio, nonché i balconi in corrispondenza dei predetti locali, determinando il grave deterioramento dei soffitti in cartongesso e delle pareti oltre che dei mobili ivi contenuti, quantificando l'entità del danno nell'importo sopra indicato (cfr. dichiarazioni testimoniali rese da ). Testimone_1
Orbene, occorre rilevare che il , nell'assemblea del 7 giugno 2021 non ha formulato alcuna CP_1 contestazione circa l'esito della relazione redatta dal tecnico dallo stesso incaricato né circa la quantificazione del danno ivi contenuta, come chiaramente si evince dal verbale di assemblea versato in atti, da cui risulta contestato soltanto l'obbligo di debenza della predetta somma da parte del indicando come obbligata al risarcimento la compagnia di assicurazione. CP_1
Quindi, considerato che il ha omesso di contestare in modo specifico tale indicazione CP_1 anche in questa sede, tenuto conto che, come precisato dalla Suprema Corte, negare il fatto tout court ovvero contestare sostenendo che la parte avversaria non ha provato i fatti dedotti ed allegati costituisce una contestazione meramente apparente, come tale equivalente alla non contestazione (cfr. Cass. Civ. 15 aprile 2009 n. 8933), l'entità del danno subito dall'attore in conseguenza delle infiltrazioni denunciate può ritenersi provato in riferimento all'importo indicato di €. 5.222,00.
Diversamente deve ritenersi rispetto all'ulteriore somma richiesta a titolo di risarcimento, non avendo l'attore offerto in merito alcuna prova idonea, tale non potendo considerarsi né la fattura né il preventivo versati in atti, considerato che in riferimento alla fattura manca la prova dell'effettiva esecuzione dei lavori ivi indicati e dell'effettivo pagamento degli stessi, e quanto al preventivo, difetta anche la prova della effettiva riconducibilità di tutti i lavori indicati all'evento dannoso denunciato.
Quindi, in esito a quanto emerso dallo svolgimento dell'istruttoria, in parziale accoglimento della domanda, il deve essere condannato al pagamento in favore dell'attore della complessiva CP_1 somma di €. 5.222,00, cui vanno aggiunti, trattandosi di debito di valore, rivalutazione ed interessi a decorrere dal 27 maggio 2021, data di ricezione della diffida allegata in atti, sino all'effettivo pagamento.
Né, del resto, può essere attribuita rilevanza, al fine di pervenire ad una conclusione diversa, a quanto dedotto dal circa il fatto che l'attore non si è reso disponibile a consentire il ripristino CP_1 dello stato dei luoghi offerto dal tenuto conto che spetta al danneggiato la scelta di CP_1 ricevere il risarcimento in forma specifica ovvero per equivalente e che, comunque, è del tutto indimostrato che la mancata disponibilità dell'attore a consentire il ripristino dello stato dei luoghi abbia determinato un aggravamento del danno, posto che il come dallo stesso dedotto, ha CP_1 offerto una prima volta il ripristino anteriormente alla conclusione dei lavori di rifacimento del lastrico solare e, dunque, verosimilmente, con una modalità temporale inidonea a risolvere il problema lamentato, mentre una seconda volta l'intervento di ripristino è stato proposto dopo la conclusione dei lavori, e, quindi, la mancata accettazione da parte dell'attore, una volta cessate le infiltrazioni, non poteva logicamente avere alcuna incidenza causale sull'aggravamento del danno.
Passando ad esaminare la domanda di manleva proposta dal nei confronti CP_1 dell'Assicurazione, pur a voler ritenere che la rottura del bocchettone sia avvenuta durante la vigenza del contratto assicurativo, appare tuttavia dirimente la considerazione che le infiltrazioni denunciate dall'attore, come si evince dalla relazione redatta dal tecnico incaricato dallo stesso , CP_1 risultano riconducibili, oltre che alla rottura del bocchettone, anche ad altre cause e che le stesse hanno iniziato a manifestarsi nel 2018, quindi anteriormente alla data di decorrenza della copertura pagina 4 di 5 assicurativa, indicata nella data del 7 febbraio 2019, con la conseguenza che rimane preclusa, essendo, peraltro, ormai modificato lo stato dei luoghi, la possibilità di accertare se l'entità del danno causalmente riconducibile alla rottura del bocchettone sia superiore a quello già indennizzato a tale titolo dall'assicurazione chiamata in causa.
Ne consegue che la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della CP_1 compagnia di assicurazione, siccome infondata, deve essere rigettata.
Rimane assorbita ogni altra questione. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto che l'accoglimento parziale della domanda attorea sul quantum non costituisce motivo di compensazione, neanche parziale, operando solo sulla determinazione delle spese stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda proposta da dichiara il Parte_1 [...]
, in persona dell'amministratore p.t., responsabile dell'evento dannoso Controparte_5 denunciato nell'atto di citazione, e, per l'effetto, condanna il predetto al CP_1 pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €. 5.222,00, oltre rivalutazione ed interessi a decorrere dal 27 maggio 2021 sino all'effettivo pagamento;
2) rigetta la domanda proposta dal convenuto nei confronti della CP_1 Controparte_2
[...]
3) condanna il Condominio convenuto, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore , che liquida in €. 340,00 per spese vive ed Parte_1 in €. 3.500,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge;
4) condanna il convenuto, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle CP_1 spese processuali in favore della in persona del legale rappresentante Controparte_2 p.t., che liquida in €. 2.800,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Letizia Tricoli
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