TRIB
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/09/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2745/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2745/2025 promosso da: nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Lara Refe;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Lara Refe.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, nonché con facoltà di entrambi di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI (doc.9)
2) Disporre che i figli minori vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che accetteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse, - istruzione, educazione e salute - tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa.
3) Disporre per la gestione dei figli minori il collocamento alternato settimanale a rotazione da sabato a sabato. In dettaglio le settimane si alternano nel seguente modo:
- 1 - -la settimana in cui la madre avrà la custodia dei figli, li recupera dal padre il sabato sera dopo l'orario di lavoro verso le ore 19,30 e il lunedì' che è libera li terrà con sé tutto il giorno. Negli altri giorni settimanali porta a scuola i figli e alla loro uscita i nonni materni li portano a casa loro e li tengono fino a quando il padre verso le 17,30 passa a prenderli per tenerli in attesa del rientro dal lavoro della madre.
-La settimana in cui è il padre che ne ha la custodia, la mattina è sempre la madre che accudisce ai figli recandosi a casa del padre alle 6,45 per portarli a scuola;
al rientro dalla scuola intervengono i nonni materni fino al rientro del padre dal lavoro che li porta presso la sua abitazione. Inoltre, intendono stabilire che:
-tutti i sabati i figli stanno con il padre, visto che la madre lavora tutto il giorno;
-quando il figlio maggiore pratica il calcio, il genitore che non ha con sé i figli si organizza per accompagnarlo e riprenderlo.
-la domenica il genitore che non ha con sé i figli, potrà far loro visita e partecipare alle feste o eventi familiari.
Durante le feste natalizie i figli trascorreranno alternativamente per ciascun anno il Natale con un genitore (ad iniziare dalla madre) e la vigilia con l'altro, la stessa cosa per Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo, mentre gli altri giorni di festa proseguono con la stessa rotazione settimanale.
Per l'estate 2025 i genitori hanno già previsto che il figlio maggiore vacanza studi in Scozia
e i più piccoli frequentano il centro estivo a Torrette.
In generale per le vacanze estive, il genitore che intenderà portare con sé i figli in vacanza
è tenuto a darne comunicazione all'altro almeno trenta giorni prima indicando l'esatto periodo delle ferie ed il luogo in cui intenderà trascorrerle con i figli.
3) Disponendo il mantenimento diretto dei minori nei periodi di rispettiva permanenza con l'eccezione delle spese straordinarie.
4) Le spese straordinarie relative alla prole, per tali intendendosi quelle descritte nel
Protocollo Tribunale Ancona/Ordine Avvocati Ancona qui di seguito trascritte, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%, come alla specifica che segue:
A) spese MEDICHE da documentare che NON richiedono il preventivo accordo:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tickets sanitari;
- 2 - B) spese MEDICHE, da documentare, che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale;
4) farmaci particolari.
C) spese SCOLASTICHE, da documentare;
che NON richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) servizio mensa (sola parte non relativa al vitto);
D) spese SCOLASTICHE, da documentare, che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese EXTRASCOLASTICHE, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo:
1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
F) spese EXTRASCOLASTICHE da documentare che richiedono il preventivo accordo:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
3) viaggi studio e viaggi/vacanze in assenza dei due genitori;
4) festeggiamenti, cerimonie.
Per il rimborso di dette spese straordinarie sarà sufficiente che chiunque le abbia affrontate fornisca all'altro genitore gli scontrini fiscali, le ricevute, le fatture o comunque i documenti provenienti da terzi, che attestino l'avvenuto pagamento, nonché le prescrizioni mediche.
La refusione delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione dei documenti che le comprovano.
ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE
5) Ciascun coniuge gode di propria e adeguata capacità reddituale, per cui, risultando ad oggi entrambi economicamente autosufficienti gli stessi rinunciano a qualsiasi obbligo di reciproco mantenimento e non viene previsto alcun reciproco contributo.
- 3 - 6) La vettura Peugeot 5008 tg.FA774HH, ad oggi di proprietà della sig.ra verrà Parte_3 trasferita al sig. a condizione che provveda lui al pagamento delle spese Parte_2 del passaggio di proprietà.
7) I separandi si concedono il loro reciproco assenzo al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti per l'espatrio.
8) L'assegno unico universale di €. 748,26 (doc. 8) che ad oggi viene percepito al 100% dal sig. verrà suddiviso a metà tra i coniugi. Parte_2
9) I coniugi danno atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e non e di non avere più altro a pretendere l'uno dall'altra.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_4 Parte_2 sposati ad Ancona il 18/09/2022, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 16.09.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei tre figli, tutti minorenni.
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun
- 4 - genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2 quali hanno contatto matrimonio ad Ancona il 18/09/2022, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Ancona al n. 110, parte 1 dell'anno 2022; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2745/2025 promosso da: nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Lara Refe;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Lara Refe.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, nonché con facoltà di entrambi di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI (doc.9)
2) Disporre che i figli minori vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che accetteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse, - istruzione, educazione e salute - tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa.
3) Disporre per la gestione dei figli minori il collocamento alternato settimanale a rotazione da sabato a sabato. In dettaglio le settimane si alternano nel seguente modo:
- 1 - -la settimana in cui la madre avrà la custodia dei figli, li recupera dal padre il sabato sera dopo l'orario di lavoro verso le ore 19,30 e il lunedì' che è libera li terrà con sé tutto il giorno. Negli altri giorni settimanali porta a scuola i figli e alla loro uscita i nonni materni li portano a casa loro e li tengono fino a quando il padre verso le 17,30 passa a prenderli per tenerli in attesa del rientro dal lavoro della madre.
-La settimana in cui è il padre che ne ha la custodia, la mattina è sempre la madre che accudisce ai figli recandosi a casa del padre alle 6,45 per portarli a scuola;
al rientro dalla scuola intervengono i nonni materni fino al rientro del padre dal lavoro che li porta presso la sua abitazione. Inoltre, intendono stabilire che:
-tutti i sabati i figli stanno con il padre, visto che la madre lavora tutto il giorno;
-quando il figlio maggiore pratica il calcio, il genitore che non ha con sé i figli si organizza per accompagnarlo e riprenderlo.
-la domenica il genitore che non ha con sé i figli, potrà far loro visita e partecipare alle feste o eventi familiari.
Durante le feste natalizie i figli trascorreranno alternativamente per ciascun anno il Natale con un genitore (ad iniziare dalla madre) e la vigilia con l'altro, la stessa cosa per Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo, mentre gli altri giorni di festa proseguono con la stessa rotazione settimanale.
Per l'estate 2025 i genitori hanno già previsto che il figlio maggiore vacanza studi in Scozia
e i più piccoli frequentano il centro estivo a Torrette.
In generale per le vacanze estive, il genitore che intenderà portare con sé i figli in vacanza
è tenuto a darne comunicazione all'altro almeno trenta giorni prima indicando l'esatto periodo delle ferie ed il luogo in cui intenderà trascorrerle con i figli.
3) Disponendo il mantenimento diretto dei minori nei periodi di rispettiva permanenza con l'eccezione delle spese straordinarie.
4) Le spese straordinarie relative alla prole, per tali intendendosi quelle descritte nel
Protocollo Tribunale Ancona/Ordine Avvocati Ancona qui di seguito trascritte, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%, come alla specifica che segue:
A) spese MEDICHE da documentare che NON richiedono il preventivo accordo:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tickets sanitari;
- 2 - B) spese MEDICHE, da documentare, che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale;
4) farmaci particolari.
C) spese SCOLASTICHE, da documentare;
che NON richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) servizio mensa (sola parte non relativa al vitto);
D) spese SCOLASTICHE, da documentare, che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese EXTRASCOLASTICHE, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo:
1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
F) spese EXTRASCOLASTICHE da documentare che richiedono il preventivo accordo:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
3) viaggi studio e viaggi/vacanze in assenza dei due genitori;
4) festeggiamenti, cerimonie.
Per il rimborso di dette spese straordinarie sarà sufficiente che chiunque le abbia affrontate fornisca all'altro genitore gli scontrini fiscali, le ricevute, le fatture o comunque i documenti provenienti da terzi, che attestino l'avvenuto pagamento, nonché le prescrizioni mediche.
La refusione delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione dei documenti che le comprovano.
ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE
5) Ciascun coniuge gode di propria e adeguata capacità reddituale, per cui, risultando ad oggi entrambi economicamente autosufficienti gli stessi rinunciano a qualsiasi obbligo di reciproco mantenimento e non viene previsto alcun reciproco contributo.
- 3 - 6) La vettura Peugeot 5008 tg.FA774HH, ad oggi di proprietà della sig.ra verrà Parte_3 trasferita al sig. a condizione che provveda lui al pagamento delle spese Parte_2 del passaggio di proprietà.
7) I separandi si concedono il loro reciproco assenzo al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti per l'espatrio.
8) L'assegno unico universale di €. 748,26 (doc. 8) che ad oggi viene percepito al 100% dal sig. verrà suddiviso a metà tra i coniugi. Parte_2
9) I coniugi danno atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e non e di non avere più altro a pretendere l'uno dall'altra.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_4 Parte_2 sposati ad Ancona il 18/09/2022, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 16.09.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei tre figli, tutti minorenni.
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun
- 4 - genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2 quali hanno contatto matrimonio ad Ancona il 18/09/2022, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Ancona al n. 110, parte 1 dell'anno 2022; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -