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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore -
- dott. Paolo Celentano - Consigliere -
-dott. Giovanni Galasso Consigliere
ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Benevento il
3 novembre 2022, n. 2429/2022, pubblicata in data 10 novembre 2022, iscritto al n.
5540/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
, (C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi - giusta procura alle liti in calce C.F._2 all'atto d'appello – dall'avv. Francesca Cilento (C.F. ), del foro di C.F._3
Benevento,
- appellanti -
E
cessionaria del credito di Controparte_1 Controparte_2
, come da contratto di cessione del credito del 20.12.2017
[...] CP_2
e da avviso in G.U. n. 151 del 23.12.2017, con sede legale in Roma, via Piemonte n. 38
(C.F. e P.I. in persona del legale rappresentante, rappresentata, giusta P.IVA_1 procura speciale del 31 agosto 2018 a rogito Dott. Notaio in Roma Rep. Persona_1
57298/Racc. 29003, registrato a presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 il 4 settembre 2018 n. 12057 Serie 1/T, in atti, da oggi CP_3 [...]
a seguito di atto di fusione per incorporazione del 23 novembre Controparte_4
2022 a rogito Dott. Notaio in Milano Rep. 75095/Racc. 15653 con sede Persona_2 in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea n. 6a/6b (C.F. e P.I.
) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Caterina Alfano (C.F. ) giusta procura in calce alla comparsa di C.F._4
costituzione - appellata –
NONCHÉ
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t.
- appellata interventrice contumace -
FATTO E DIRITTO
Con una citazione notificata il 28.03.2018 e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione al precetto loro notificato in data 26/27.03.2018
[...] con cui la in nome e per conto di Controparte_5 [...]
intimava il pagamento di € 495.479,45 al netto di quanto eventualmente CP_1 versato in conto, oltre gli interessi come indicati, e oltre le spese di precetto. L'atto di precetto del 05.03.2018 veniva notificato sulla seguente premessa: la società Monte dei Paschi di Siena Merchant – Banca per le piccole e medie Imprese s.p.a., con contratto del 09.05.2003 aveva concesso in mutuo alla società CEDI
[...]
la somma di € 580.000,00, da rimborsare entro il 30.04.2018 Controparte_6
mediante il piano di ammortamento previsto ed allegato al contratto;
allo scopo di garantire il pieno e regolare rimborso del mutuo de quo, aveva Parte_2 concesso ipoteca volontaria su beni di sua esclusiva proprietà; sempre a garanzia del puntuale adempimento del contratto di mutuo, e Parte_2 Parte_1
si erano costituiti fideiussori della società CEDI s.r.l., fino alla concorrenza
[...] dell'importo di € 1.160.000,00.
Con ulteriore contratto del 02.07.2004 la Monte dei Paschi di Siena Merchant – Banca per le piccole e medie Imprese s.p.a, aveva concesso in mutuo alla società CEDI s.r.l. la somma di € 300.000,00, da rimborsare secondo il relativo piano di ammortamento.
A garanzia del puntuale e regolare adempimento del contratto, la CEDI s.r.l. aveva concesso ipoteca volontaria alla banca mutuante sui beni di sua proprietà; sempre a garanzia del regolare rimborso delle rate, e Parte_2 Parte_1
si erano costituiti fideiussori fino alla concorrenza di € 600.000,00.
[...]
Successivamente, la società CEDI s.r.l., con atto per Notar di Benevento aveva Per_3
venduto i beni di sua proprietà, sui quali era stata concessa l'ipoteca, a Parte_1
.
[...]
In seguito la società opposta avviava il procedimento esecutivo in oggetto per il recupero coatto delle somme di cui al precetto, deducendo che, stante il mancato pagamento di alcune rate, entrambi i contratti di mutuo dovevano ritenersi risolti e che quindi la mutuataria CEDI s.r.l. era decaduta dal beneficio del termine. Esigeva, quindi, da e quali garanti concessori di ipoteca sui propri beni Parte_1 Parte_2 personali, il pagamento della complessiva somma di € 495.479,45, di cui € 293.121,49 per il mutuo del 09.05.2003 ed € 202.357,96 per il mutuo del 02.07.2004, oltre agli interessi, anche di mora, maturati e maturandi, ai tassi previsti in contratto, fino al soddisfo. notificava, inoltre, alla atto di pignoramento Controparte_1 Parte_1 immobiliare sui beni di sua proprietà con la procedura esecutiva pendente davanti al
Tribunale di Benevento con RGE 107/2018; in seguito, veniva intrapresa esecuzione immobiliare anche nei confronti del con procedura esecutiva pendente Parte_2 davanti al Tribunale di Benevento con RGE 157/2021.
Gli esecutati promuovevano opposizione sia avverso l'atto di precetto che avverso il pignoramento;
ritenevano, per quel che qui rileva, che la pretesa fosse viziata dall'usurarietà sia dei tassi corrispettivi che di quelli moratori sostenendo che dall'esame delle condizioni contrattuali si evinceva chiaramente che i tassi di interesse previsti in entrambi i contratti fossero superiori al tasso soglia vigente all'epoca della sottoscrizione degli stessi.
Pervenivano a tale conclusione, partendo dall'assunto che, ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi, occorresse tener conto "…non del semplice TAN ma del
TAEG che riassume in un'unica cifra percentuale tutti i costi a carico del consumatore…” e cioè “…tutte le remunerazioni dell'operazione di finanziamento, quali il tasso di mora, la penale di anticipata estinzione, i rimborsi di spese o penali di recupero del credito, i costi di istruttoria, i costi di perizia, i costi assicurativi, i costi di informativa, di pagamento rata ecc…”. Sostenevano che, nel caso di specie, sommando ai tassi corrispettivi e ai tassi di mora previsti dai contratti la commissione di estinzione anticipata e l'indennità di risoluzione contrattuale certamente i tassi erano superiori al tasso soglia vigente all'epoca della sottoscrizione degli stessi. Di conseguenza invocavano, ai sensi dell'art. 1815 2° comma c.c., la gratuità del mutuo con conseguente rideterminazione delle somme precettate. Chiedevano anche lo scorporo degli importi relativi ad alcune rate che, a loro dire, erano state pagate ma non conteggiate dalla banca.
Contestavano, in sostanza, la debenza delle somme precettate in forza del contratto di mutuo stipulato in data 09.05.2003 e del contratto di mutuo stipulato in data
02.07.2004 chiedendo al Giudice di primo grado: 1) l'accertamento della nullità parziale, ex art. 1419 co. 2 c.p.c., dei contratti di mutuo fondiario del 09.05.2003 e del
02.07.2004, nella parte in cui era stato previsto, quale tasso di interesse applicato, un tasso usurario, in quanto superiore a quello soglia;
2) per l'effetto, la rideterminazione dell'importo dovuto in restituzione dalla mutuataria all'Istituto bancario in applicazione del disposto di cui all'art. 1815 II comma c.c. e, conseguentemente, la formulazione di un nuovo piano di ammortamento relativo allo sola quota capitale senza l'applicazione di alcun interesse, imputando a capitale le somme fino a quel momento pagate a titolo di interessi, come ricalcolate a seguito di apposita consulenza tecnico-contabile. Chiedevano, infine, anche la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti e subendi da valutarsi anche in via equitativa nonché la condanna dell'opposta Banca alla refusione delle spese e competenze di lite in favore del difensore anticipatario. In via istruttoria richiedevano
CTU tecnico contabile al fine di calcolare il tasso effettivamente pattuito ed applicato ai contratti di mutuo e raffrontarli con il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto;
calcolare la rata dovuta senza applicazione di alcun interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c.; calcolare il debito residuo alla data di estinzione naturale del contratto tenendo conto dei versamenti effettuati.
Si costituiva a mezzo di ed Controparte_1 Controparte_4 eccepiva che: 1) l'eccezione di usura era generica, in quanto, non indicava il periodo in cui si sarebbe determinato il preteso superamento del tasso soglia;
2) era infondata la pretesa di sommare la penale per estinzione anticipata per il calcolo dell'usura, in quanto l'interesse moratorio, la commissione per estinzione anticipata ed ogni onere eventuale entrano nel calcolo del TEG solo se si sia verificato un ritardo nel pagamento della rata e/o l'estinzione anticipata del mutuo o delle diverse condizioni di contratto cui era subordinata la applicabilità di tali spese e/o commissioni. Per contro erano irrilevanti, ai fini della verifica di usurarietà, le voci di costo collegate all'erogazione del credito meramente potenziali o del tutto irreali. Inoltre eccepiva la pretestuosità del ragionamento relativo alla somma di tutti i costi previsti dal contratto di mutuo al tasso praticato, al fine del computo del tasso usura, atteso che dal calcolo del TAEG, al fine dell'applicazione della normativa “antiusura” rimanevano esclusi i costi accessori di natura facoltativa, quali, ad esempio, polizze assicurative che vengano offerte al cliente, ma non obbligatoriamente imposte. Concludeva chiedendo il rigetto della spiegata opposizione e la condanna degli opponenti al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Veniva espletata CTU chiamata a rispondere ai seguenti quesiti: “Il CTU…a) Verifichi, sulla base dei d.m. di rilevazione dei tassi soglia già presenti in atti, se al momento della stipula dei mutui oggetto di giudizio, i tassi di interesse siano stati pattuiti in misura superiore al tasso soglia relativo al periodo di riferimento, sia con riferimento al tasso di interesse corrispettivo, sia con riferimento al tasso di interesse moratorio.
La verifica andrà effettuata adottando, come metodologia del calcolo del T.E.G.,
l'inclusione degli interessi, delle commissioni, delle spese, delle polizze assicurative direttamente collegate all'erogazione dei finanziamenti – con esclusione di quelle previste per legge - e di qualsiasi altro onere dalla banca lucrato a qualsiasi titolo con esclusione di imposte e tasse, secondo la previsione di cui all'art. 644 c.p.. A tale ultimo riguardo, proceda alla detta verifica (i) distinguendo tra pattuizioni relative ad interessi, commissioni, spese, polizze assicurative (ad eccezione di quelle previste per legge) riferibili agli interessi corrispettivi;
e pattuizioni relative interessi, commissioni, spese, polizze assicurative (ad eccezione di quelle previste per legge) riferibili agli interessi di mora, senza effettuare alcuna sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi di mora;
(ii) elaborando in entrambi i casi un doppio conteggio, includendo in un caso – ed escludendo nell'altro caso - nel computo del tasso-soglia eventuali commissioni per l'estinzione anticipata dei finanziamenti;
b) Nel caso in cui all'esito di tale verifica risulti la pattuizione originaria di interessi usurari corrispettivi, ricostruisca
i rapporti, senza applicare alcun tasso di interesse ex art. 1815, co. 2 c.c., nella formulazione attualmente vigente, per tutta la durata del rapporto. Ove risulti
l'usurarietà originaria dei soli tassi di mora, effettui due ipotesi di calcolo: la prima in cui ricostruirà i rapporti senza applicare alcun tasso di interesse;
nonché la seconda in cui non applicherà esclusivamente i tassi di mora per l'intera durata del rapporto. c)
Qualora una delle verifiche di cui al punto “1 b)” che precede abbiano esito positivo, quantifichi le somme alla cui restituzione ha diritto la parte opponente, calcolando quanto dalla stessa sia stato versato alla controparte a titolo di interessi corrispettivi, indicando, in ogni caso, a quanto ammontino, nel loro complesso, il capitale, gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori versati dal mutuatario in costanza di rapporto.”
La CTU perveniva alle seguenti conclusioni:” In relazione al rapporto di mutuo stipulato in data 09/05/2003, il tasso di interesse corrispettivo (TAN) è risultato entro soglia sia addizionando la percentuale prevista in contratto per l'estinzione anticipata
e l'indennità di risoluzione contrattuale che escludendo, ai fini della verifica, le ridette percentuali. Invece, il tasso di mora è nei limiti del tasso soglia nell'ipotesi in cui la penale di estinzione anticipata e la citata indennità non sono state considerate ai fini della verifica ma diventa usurario con maggiorazione percentuale delle penali.
In relazione al rapporto di mutuo stipulato in data 02/07/2004, i tassi di interesse, sia corrispettivo che di mora, sono risultati nei limiti del tasso soglia solo se tra gli oneri non vengono considerate la penale di estinzione anticipata e l'indennità di risoluzione contrattuale ed invece oltre soglia considerando le predette percentuali. All'esito dei ricalcoli, l'importo di cui all'atto di precetto, indicato complessivamente in + €
495.479,45, di cui € 293.121,49 per il mutuo del 09/05/2003, ed € 202.357,96, in relazione al mutuo del 02/07/2004, può essere rideterminato: a) in relazione al rapporto di mutuo, rep. n. 21163, racc. n. 3688, stipulato in data 09/05/2003, in €
69.538,81 con azzeramento di tutti gli interessi sia corrispettivi che moratori, ai sensi dell'art. 1815 c.c., in virtù dell'accertata usurarietà del tasso di mora, ai sensi della
Legge n. 108/1996, qualora, tra gli altri oneri, venga computata la penale di estinzione anticipata ed in € 281.681,36, con azzeramento dei soli interessi di mora;
b) in relazione al rapporto di mutuo, rep. n. 65987 racc. n.9267, stipulato in data
02/07/2004, in € 98.714,06 con azzeramento di tutti gli interessi sia corrispettivi che moratori, ai sensi dell'art. 1815 c.c., in virtù dell'accertata usurarietà del tasso corrispettivo computando la penale di estinzione e l'indennità di risoluzione.”
Con la sentenza appellata il Tribunale di Benevento rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite, ponendo in via definitiva le spese di CTU a carico degli opponenti. In particolare il giudice di primo grado riteneva non sussistente l'asserita usurarietà dei tassi pattuiti ed applicati nei mutui posti a fondamento dei precetti opposti statuendo che:
1) nell'ambito di un rapporto di mutuo viene in rilievo unicamente l'usura “originaria”
(quella, cioè, convenuta in sede di stipula del mutuo) e non anche quella
“sopravvenuta” (Cassazione civile, sez. un., 19/10/2017, n. 24675) con la conseguenza che la valutazione della contestazione in esame deve essere limitata alla sola verifica dei tassi di interesse pattuiti in sede di stipula dei mutui rispetto ai tasso –soglia vigenti in quei momenti;
2) commissioni ed oneri di estinzione anticipata non vanno sommati agli interessi – corrispettivi o moratori- pattuiti ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia del periodo di riferimento;
3) il tasso di mora, pur rilevante ai fini della verifica dell'usura, non va sommato con quello corrispettivo, avendo il primo una funzione risarcitoria ed il secondo una funzione remuneratoria, tant'è vero che i due tassi si applicano in modo alternativo tra loro e non cumulativo;
4) per l'individuazione del tasso – soglia usurario con riferimento agli interessi di mora relativamente ai contratti stipulati nel periodo 30 aprile 2003 – 31 dicembre 2017, il
TEGM va aumentato del 2,1% rispetto al tasso di interesse corrispettivo;
5) l'eventuale usurarietà del tasso di mora comporta la non debenza unicamente di tali ultimi interessi, ferma restando, dunque, la debenza degli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti.
Riteneva, in sostanza, infondate le deduzioni degli opponenti aderendo alle conclusioni della consulenza d'ufficio con la quale era stato accertato in contraddittorio delle parti ed in maniera coerente e puntuale che i tassi di interesse corrispettivo e moratorio erano entro i limiti dei tassi soglia pro tempore vigenti non tenendo in considerazione la penale di estinzione anticipata e la commissione di risoluzione contrattuale tanto più considerando – ai fini della verifica della usurarietà del tasso moratorio - che a tal fine avrebbe comunque dovuto essere applicato l'aumento del 2,1% (non applicato dal C.T.U. atteso che la sentenza Cassazione SS.UU.
18/09/2020, n.19597 - che ha dato tale indicazione ai fini della verifica dell'usurarietà dei tassi moratori dei contratti stipulati nel periodo 31 aprile 2003 – 31 dicembre 2017
– come, appunto, quelli in esame -, è intervenuta successivamente al conferimento dell'incarico peritale e del deposito della C.T.U.).
Chiariva che la C.T.U. redatta dal dott. nell'ambito del giudizio iscritto al Per_4
R.G.A.C. n. 1710/2019 del Tribunale di Benevento aveva comunque accertato che nel contratto di mutuo ipotecario Rep. n. 65987/9267 stipulato in data 02/07/2004 i tassi di interesse corrispettivo e moratorio erano entrambi entro i limiti del tasso – soglia pro tempore vigente non tenendo in considerazione la penale di estinzione anticipata
(cfr. pag. 23 della consulenza);
Anche relativamente alle ulteriori contestazioni degli opponenti il Tribunale aderiva alle risultanze della C.T.U.
Riteneva, inoltre, infondate anche le contestazioni circa l'indeterminatezza del tasso convenuto per il riferimento all'Euribor essendo questo un parametro che consente la determinazione del tasso per relationem in modo specifico e determinato.
Relativamente alla contestazione sulla nullità del mutuo per la manipolazione del tasso Euribor, peraltro, sollevata dopo la scadenza del termine ex art. 183, co. 6, n.1,
c.p.c., affermava che la stessa fosse parimenti infondata in quanto, per un verso, tale manipolazione si riferiva al periodo intercorrente tra settembre 2005 – maggio 2008
e, dunque, ad un momento successivo a quello in cui erano stati stipulati i mutui oggetto di giudizio (nel 2003 e nel 2004); ed aggiungeva, per altro verso, “[…] il sistema di rilevazione dell'Euribor è di tipo oggettivo, in quanto fa riferimento ad un insieme di quotazioni effettuate da alcuni istituti e pubblicate a livello centrale, pertanto, ove fossero intervenute intese illecite tra le banche coinvolte nelle quotazioni, è onere dell'attore dimostrare l'esistenza di un collegamento funzionale tra le presunte intese restrittive della concorrenza a monte ed il contratto concluso a valle con l'istituto di credito convenuto, vincolato all'intesa stessa […] (cfr. Tribunale di Piacenza, 13.12.2018, n.821)”.
Con atto notificato in data 14.12.2022 e Parte_1 Parte_2 hanno proposto tempestivo appello avverso la sentenza suddetta notificata con pec del 16.11.2022, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati nella premessa del presente atto, la nullità parziale, ex art. 1419 co. 2 c.p.c., dei contratti di mutuo fondiario del 09.05.2003 e del 02.07.2004, nella parte in cui negli stessi è stato previsto, quale tasso di interesse applicato, un tasso usurario, in quanto superiore a quello cd soglia;
2) Per l'effetto di quanto accertato e dichiarato al punto 1), rideterminare l'importo dovuto in restituzione dalla mutuataria all'Istituto in applicazione del disposto di cui all'art. 1815 II comma c.c. e, conseguentemente, ordinare la formulazione di un nuovo piano di ammortamento relativo allo sola quota capitale senza l'applicazione di alcun interesse, imputando a capitale le somme finora pagate a titolo di interessi, come risulteranno determinate a seguito di apposita consulenza tecnico-contabile, che fin
d'ora si richiede;
3) Condannare, in ogni caso, controparte al risarcimento, in favore degli appellanti, dei danni subiti e subendi, a causa della illegittima condotta assunta nel corso del rapporto, danni da determinarsi nel corso della espletanda istruttoria o da liquidarsi secondo il prudente apprezzamento del Tribunale o, finanche, in via equitativa;
4) Condannare la convenuta Banca alla refusione delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario.
In via istruttoria, riconvocare il CTU a chiarimenti sia in relazione all'aggiunta di tutti i costi collegati all'erogazione del credito, rilevando l'usurarietà del tasso di mora
(anche senza l'applicazione delle commissioni previste per estinzione anticipata) e la non debenza dei relativi interessi che in relazione alla mancata considerazione delle rate pagate ma non conteggiate.”
Con il primo motivo gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale di Benevento abbia rigettato la spiegata eccezione di nullità parziale dei contratti di mutuo del
09.05.2003 e 02.07.2004, motivando che non sarebbe emersa la dedotta usura. In particolare ritengono che il giudice di primo grado abbia errato ad escludere dal calcolo la commissione di anticipata estinzione, pure prevista in entrambi i contratti.
Il Tribunale, a loro dire, avrebbe erroneamente disatteso la loro richiesta di convocazione del C.T.U. a chiarimenti, soprattutto a seguito delle risultanze di altra
C.T.U. redatta sul medesimo contratto di mutuo del 02.07.2004 dal dott. , Per_4 tecnico incaricato dal Tribunale di Benevento nel giudizio di opposizione a pignoramento avente n. 1710/2019 RG.
Contestano le conclusioni a cui è arrivato il giudice di primo grado asserendo che gli interessi corrispettivi pattuiti nel contratto di mutuo del 09.05.2003 al momento della sua stipula, sommate le commissioni (tra cui la penale per decadenza del beneficio del termine), le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano usurari dato che complessivamente sono superiori al limite di legge (tasso soglia).
Censurano anche in appello, il riferimento all'Euribor per la determinazione del tasso applicato ai contratti di mutuo essendo tale riferimento per relationem connotato da margini di assoluta incertezza. Ritengono per tali ragioni le condizioni e la metodologia di calcolo applicata per la determinazione degli interessi non in linea con i principi di univocità e determinabilità.
Con il secondo motivo di appello sostengono che il Tribunale di Benevento abbia errato nel momento in cui ha fatto proprie, condividendole, le risultanze cui è giunta la dott.ssa , CTU del giudizio, secondo loro errate in relazione alla Per_5
determinazione sia del tasso corrispettivo che del tasso del tasso di mora applicato ad entrambi i contratti. Lamentano, inoltre, che il quantum richiesto in relazione ad entrambi i mutui oggetto di giudizio non sia stato correttamente determinato, atteso che dall'analisi della documentazione prodotta non risultano accreditate in favore della mutuataria alcune somme regolarmente versate.
A loro dire, le risultanze della CTU predisposta dalla dott.ssa divergono Per_5
integralmente da quelle della CTU del giudizio di opposizione a pignoramento, predisposta dal dott. , e, pertanto, è assolutamente necessario riconvocare il Per_4 tecnico a chiarimenti sulle motivazioni di tale divergenza.
Con la comparsa depositata il 13.3.2023 si è costituita la parte appellata per resistere al gravame. Ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Sul punto la società appellata deduce: “Infatti, il suddetto art. 342 c.p.c. statuisce che la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione puntuale delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.- Detta puntuale indicazione non sembra assolutamente contraddistinguere l'atto di appello proposto con la citazione notificata in data 14.12.2022.-
I Signori – infatti, si limitano sostanzialmente a riprodurre le Parte_1 Parte_2
stesse argomentazioni svolte in primo grado, attribuendo così all' atto di appello un carattere di estrema genericità che non consente, tra l'altro, nemmeno di stabilire
l'ambito del devolutum e le questioni di fatto e di diritto poste a fondamento della richiesta di riforma della sentenza impugnata.-
Conseguentemente, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.”
Nel merito ha eccepito l'infondatezza dell'appello stante la correttezza della decisione impugnata, chiedendone il rigetto con la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di giudizio.
Non ha formulato appello incidentale teso a riformare la pronunzia di primo grado in tema di spese.
All'udienza del 5.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con le memorie conclusioni le parti non hanno modificato le rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla società appellata nella comparsa di costituzione in appello è fondata.
La lettura dell'atto di appello, raffrontata con le difese proposte in primo grado, rivela, infatti, che gli appellanti si sono limitati a riportare nell'atto introduttivo eccezioni e difese che hanno proposto in primo grado a sostegno della loro opposizione nonché
a riportare estratti di pronunce giurisprudenziali, di legittimità e di merito, relativi a fattispecie di proprio interesse;
hanno inoltre ripotato aspecificamente principi di diritto che sovraintendono alla materia sottraendosi all'onere, imposto dall'art. 342
c.p.c., di articolare critiche al ragionamento logico ed alle argomentazioni svolte dal
Tribunale a sostegno della pronunzia di rigetto dell'opposizione.
A fronte della ricostruzione operata dal Tribunale, coerente e logica nonché aderente ai principi sanciti in materia ( Cass. SS.UU. n. 19597 del 18/09/2020, Cass. 14.3.2022
n. 8109) gli appellanti non hanno adempiuto al proprio onere di indicare le parti della sentenza sottoposte a critica né hanno argomentato al fine di mettere in crisi il fondamento logico giuridico delle parti di motivazione ad essi sfavorevoli e le ragioni per cui la decisione sarebbe errata;
hanno, in sostanza, formulato solo generiche lamentele. Deve ritenersi, quindi, che l'appello non rispetta i requisiti di ammissibilità di cui al previgente art. 342 c.p.c., come ritenuto da granitica giurisprudenza formatasi in relazione al testo dell'art. in applicazione nella sua formulazione anteriore alla riforma di cui alla riforma ex D.Lgs. 149/2022 (cfr. Cass. 36481/2022, Cass. n.
21336/2017, Cass. n. 2143/2015). In armonia con i suddetti arresti deve affermarsi che l'atto di appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali, deve contenere una individuazione chiara delle parti del provvedimento oggetto del gravame – c.d.individuazione del perimetro del devolutum oltre il quale si verifica la formazione del giudicato - e deve mettere in luce il vizio logico del ragionamento posto a base della pronunzia appellata di modo che i vizi esposti, se condivisi dal giudice del gravame, siano idonei a determinare la riforma della decisione. In particolare, è necessario che l'appellante colga la ratio decidendi del primo giudice con censure che siano sufficienti a determinare la riforma della sentenza di primo grado in termini a lui favorevoli. Tali principi trovano piena conferma anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte ( Cass.
SS.UU. n. 21799/2017), il cui valore nomofilattico non può essere messo in discussione.
Nel caso in esame gli appellanti non si sono adeguati a tali principi in quanto la motivazione della sentenza impugnata non è stata specificamente messa in discussione risultando evidente che essi si sono limitati a reiterare le argomentazioni esposte in primo grado senza cogliere i punti focali della motivazione ed opporvi censure adeguate e precise. In particolare, hanno ribadito le loro tesi in relazione all'usurarietà dei tassi, alle modalità di calcolo del tasso ai fini di ritenerne l'usurarietà, alla asserita indeterminatezza dei tassi, alla asserita nullità dei tassi
Euribor nonché in relazione alla pretesa erroneità della ctu, già oggetto di osservazioni in ambito peritale e difensivo da parte degli odierni appellanti, cui il Tribunale ha dato puntuali risposte, che gli appellanti hanno solo genericamente criticato.
L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Consegue che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., gli appellanti vanno condannati a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio tenuto conto del valore della controversia e in applicazione dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile
2014, n. 55 e succ. mod. per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati. Il valore della controversia è da collocare nello scaglione da €
260.001,00 a € 520.000,00; tenuto conto dell'attività prestata, spettano € 2500,00 per la fase di studio, € 1800,00 per la fase introduttiva, € 2950,00 per la fase di trattazione,
€ 4000,00 per la fase decisoria per un totale di € 11.250,00, oltre € 1687,50 per spese generali di rappresentanza e difesa per un totale generale di € 12.937,50 con eventuali ulteriori accessori.
Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essi proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2429/2022, pubblicata in data 10 novembre 2022, proposto da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
di quest'ultima contumace, così Controparte_2 dispone:
A) dichiara l'appello inammissibile;
B) condanna gli appellanti a rifondere alla parte appellata le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di € 12.937,50 oltre eventuali ulteriori accessori, se dovuti;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 18 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Caterina Molfino
a) secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dei medesimi appellanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19/03/2025 Il Presidente estensore
Dott. Caterina Molfino
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore -
- dott. Paolo Celentano - Consigliere -
-dott. Giovanni Galasso Consigliere
ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Benevento il
3 novembre 2022, n. 2429/2022, pubblicata in data 10 novembre 2022, iscritto al n.
5540/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
, (C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi - giusta procura alle liti in calce C.F._2 all'atto d'appello – dall'avv. Francesca Cilento (C.F. ), del foro di C.F._3
Benevento,
- appellanti -
E
cessionaria del credito di Controparte_1 Controparte_2
, come da contratto di cessione del credito del 20.12.2017
[...] CP_2
e da avviso in G.U. n. 151 del 23.12.2017, con sede legale in Roma, via Piemonte n. 38
(C.F. e P.I. in persona del legale rappresentante, rappresentata, giusta P.IVA_1 procura speciale del 31 agosto 2018 a rogito Dott. Notaio in Roma Rep. Persona_1
57298/Racc. 29003, registrato a presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 il 4 settembre 2018 n. 12057 Serie 1/T, in atti, da oggi CP_3 [...]
a seguito di atto di fusione per incorporazione del 23 novembre Controparte_4
2022 a rogito Dott. Notaio in Milano Rep. 75095/Racc. 15653 con sede Persona_2 in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea n. 6a/6b (C.F. e P.I.
) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Caterina Alfano (C.F. ) giusta procura in calce alla comparsa di C.F._4
costituzione - appellata –
NONCHÉ
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t.
- appellata interventrice contumace -
FATTO E DIRITTO
Con una citazione notificata il 28.03.2018 e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione al precetto loro notificato in data 26/27.03.2018
[...] con cui la in nome e per conto di Controparte_5 [...]
intimava il pagamento di € 495.479,45 al netto di quanto eventualmente CP_1 versato in conto, oltre gli interessi come indicati, e oltre le spese di precetto. L'atto di precetto del 05.03.2018 veniva notificato sulla seguente premessa: la società Monte dei Paschi di Siena Merchant – Banca per le piccole e medie Imprese s.p.a., con contratto del 09.05.2003 aveva concesso in mutuo alla società CEDI
[...]
la somma di € 580.000,00, da rimborsare entro il 30.04.2018 Controparte_6
mediante il piano di ammortamento previsto ed allegato al contratto;
allo scopo di garantire il pieno e regolare rimborso del mutuo de quo, aveva Parte_2 concesso ipoteca volontaria su beni di sua esclusiva proprietà; sempre a garanzia del puntuale adempimento del contratto di mutuo, e Parte_2 Parte_1
si erano costituiti fideiussori della società CEDI s.r.l., fino alla concorrenza
[...] dell'importo di € 1.160.000,00.
Con ulteriore contratto del 02.07.2004 la Monte dei Paschi di Siena Merchant – Banca per le piccole e medie Imprese s.p.a, aveva concesso in mutuo alla società CEDI s.r.l. la somma di € 300.000,00, da rimborsare secondo il relativo piano di ammortamento.
A garanzia del puntuale e regolare adempimento del contratto, la CEDI s.r.l. aveva concesso ipoteca volontaria alla banca mutuante sui beni di sua proprietà; sempre a garanzia del regolare rimborso delle rate, e Parte_2 Parte_1
si erano costituiti fideiussori fino alla concorrenza di € 600.000,00.
[...]
Successivamente, la società CEDI s.r.l., con atto per Notar di Benevento aveva Per_3
venduto i beni di sua proprietà, sui quali era stata concessa l'ipoteca, a Parte_1
.
[...]
In seguito la società opposta avviava il procedimento esecutivo in oggetto per il recupero coatto delle somme di cui al precetto, deducendo che, stante il mancato pagamento di alcune rate, entrambi i contratti di mutuo dovevano ritenersi risolti e che quindi la mutuataria CEDI s.r.l. era decaduta dal beneficio del termine. Esigeva, quindi, da e quali garanti concessori di ipoteca sui propri beni Parte_1 Parte_2 personali, il pagamento della complessiva somma di € 495.479,45, di cui € 293.121,49 per il mutuo del 09.05.2003 ed € 202.357,96 per il mutuo del 02.07.2004, oltre agli interessi, anche di mora, maturati e maturandi, ai tassi previsti in contratto, fino al soddisfo. notificava, inoltre, alla atto di pignoramento Controparte_1 Parte_1 immobiliare sui beni di sua proprietà con la procedura esecutiva pendente davanti al
Tribunale di Benevento con RGE 107/2018; in seguito, veniva intrapresa esecuzione immobiliare anche nei confronti del con procedura esecutiva pendente Parte_2 davanti al Tribunale di Benevento con RGE 157/2021.
Gli esecutati promuovevano opposizione sia avverso l'atto di precetto che avverso il pignoramento;
ritenevano, per quel che qui rileva, che la pretesa fosse viziata dall'usurarietà sia dei tassi corrispettivi che di quelli moratori sostenendo che dall'esame delle condizioni contrattuali si evinceva chiaramente che i tassi di interesse previsti in entrambi i contratti fossero superiori al tasso soglia vigente all'epoca della sottoscrizione degli stessi.
Pervenivano a tale conclusione, partendo dall'assunto che, ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi, occorresse tener conto "…non del semplice TAN ma del
TAEG che riassume in un'unica cifra percentuale tutti i costi a carico del consumatore…” e cioè “…tutte le remunerazioni dell'operazione di finanziamento, quali il tasso di mora, la penale di anticipata estinzione, i rimborsi di spese o penali di recupero del credito, i costi di istruttoria, i costi di perizia, i costi assicurativi, i costi di informativa, di pagamento rata ecc…”. Sostenevano che, nel caso di specie, sommando ai tassi corrispettivi e ai tassi di mora previsti dai contratti la commissione di estinzione anticipata e l'indennità di risoluzione contrattuale certamente i tassi erano superiori al tasso soglia vigente all'epoca della sottoscrizione degli stessi. Di conseguenza invocavano, ai sensi dell'art. 1815 2° comma c.c., la gratuità del mutuo con conseguente rideterminazione delle somme precettate. Chiedevano anche lo scorporo degli importi relativi ad alcune rate che, a loro dire, erano state pagate ma non conteggiate dalla banca.
Contestavano, in sostanza, la debenza delle somme precettate in forza del contratto di mutuo stipulato in data 09.05.2003 e del contratto di mutuo stipulato in data
02.07.2004 chiedendo al Giudice di primo grado: 1) l'accertamento della nullità parziale, ex art. 1419 co. 2 c.p.c., dei contratti di mutuo fondiario del 09.05.2003 e del
02.07.2004, nella parte in cui era stato previsto, quale tasso di interesse applicato, un tasso usurario, in quanto superiore a quello soglia;
2) per l'effetto, la rideterminazione dell'importo dovuto in restituzione dalla mutuataria all'Istituto bancario in applicazione del disposto di cui all'art. 1815 II comma c.c. e, conseguentemente, la formulazione di un nuovo piano di ammortamento relativo allo sola quota capitale senza l'applicazione di alcun interesse, imputando a capitale le somme fino a quel momento pagate a titolo di interessi, come ricalcolate a seguito di apposita consulenza tecnico-contabile. Chiedevano, infine, anche la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti e subendi da valutarsi anche in via equitativa nonché la condanna dell'opposta Banca alla refusione delle spese e competenze di lite in favore del difensore anticipatario. In via istruttoria richiedevano
CTU tecnico contabile al fine di calcolare il tasso effettivamente pattuito ed applicato ai contratti di mutuo e raffrontarli con il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto;
calcolare la rata dovuta senza applicazione di alcun interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c.; calcolare il debito residuo alla data di estinzione naturale del contratto tenendo conto dei versamenti effettuati.
Si costituiva a mezzo di ed Controparte_1 Controparte_4 eccepiva che: 1) l'eccezione di usura era generica, in quanto, non indicava il periodo in cui si sarebbe determinato il preteso superamento del tasso soglia;
2) era infondata la pretesa di sommare la penale per estinzione anticipata per il calcolo dell'usura, in quanto l'interesse moratorio, la commissione per estinzione anticipata ed ogni onere eventuale entrano nel calcolo del TEG solo se si sia verificato un ritardo nel pagamento della rata e/o l'estinzione anticipata del mutuo o delle diverse condizioni di contratto cui era subordinata la applicabilità di tali spese e/o commissioni. Per contro erano irrilevanti, ai fini della verifica di usurarietà, le voci di costo collegate all'erogazione del credito meramente potenziali o del tutto irreali. Inoltre eccepiva la pretestuosità del ragionamento relativo alla somma di tutti i costi previsti dal contratto di mutuo al tasso praticato, al fine del computo del tasso usura, atteso che dal calcolo del TAEG, al fine dell'applicazione della normativa “antiusura” rimanevano esclusi i costi accessori di natura facoltativa, quali, ad esempio, polizze assicurative che vengano offerte al cliente, ma non obbligatoriamente imposte. Concludeva chiedendo il rigetto della spiegata opposizione e la condanna degli opponenti al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Veniva espletata CTU chiamata a rispondere ai seguenti quesiti: “Il CTU…a) Verifichi, sulla base dei d.m. di rilevazione dei tassi soglia già presenti in atti, se al momento della stipula dei mutui oggetto di giudizio, i tassi di interesse siano stati pattuiti in misura superiore al tasso soglia relativo al periodo di riferimento, sia con riferimento al tasso di interesse corrispettivo, sia con riferimento al tasso di interesse moratorio.
La verifica andrà effettuata adottando, come metodologia del calcolo del T.E.G.,
l'inclusione degli interessi, delle commissioni, delle spese, delle polizze assicurative direttamente collegate all'erogazione dei finanziamenti – con esclusione di quelle previste per legge - e di qualsiasi altro onere dalla banca lucrato a qualsiasi titolo con esclusione di imposte e tasse, secondo la previsione di cui all'art. 644 c.p.. A tale ultimo riguardo, proceda alla detta verifica (i) distinguendo tra pattuizioni relative ad interessi, commissioni, spese, polizze assicurative (ad eccezione di quelle previste per legge) riferibili agli interessi corrispettivi;
e pattuizioni relative interessi, commissioni, spese, polizze assicurative (ad eccezione di quelle previste per legge) riferibili agli interessi di mora, senza effettuare alcuna sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi di mora;
(ii) elaborando in entrambi i casi un doppio conteggio, includendo in un caso – ed escludendo nell'altro caso - nel computo del tasso-soglia eventuali commissioni per l'estinzione anticipata dei finanziamenti;
b) Nel caso in cui all'esito di tale verifica risulti la pattuizione originaria di interessi usurari corrispettivi, ricostruisca
i rapporti, senza applicare alcun tasso di interesse ex art. 1815, co. 2 c.c., nella formulazione attualmente vigente, per tutta la durata del rapporto. Ove risulti
l'usurarietà originaria dei soli tassi di mora, effettui due ipotesi di calcolo: la prima in cui ricostruirà i rapporti senza applicare alcun tasso di interesse;
nonché la seconda in cui non applicherà esclusivamente i tassi di mora per l'intera durata del rapporto. c)
Qualora una delle verifiche di cui al punto “1 b)” che precede abbiano esito positivo, quantifichi le somme alla cui restituzione ha diritto la parte opponente, calcolando quanto dalla stessa sia stato versato alla controparte a titolo di interessi corrispettivi, indicando, in ogni caso, a quanto ammontino, nel loro complesso, il capitale, gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori versati dal mutuatario in costanza di rapporto.”
La CTU perveniva alle seguenti conclusioni:” In relazione al rapporto di mutuo stipulato in data 09/05/2003, il tasso di interesse corrispettivo (TAN) è risultato entro soglia sia addizionando la percentuale prevista in contratto per l'estinzione anticipata
e l'indennità di risoluzione contrattuale che escludendo, ai fini della verifica, le ridette percentuali. Invece, il tasso di mora è nei limiti del tasso soglia nell'ipotesi in cui la penale di estinzione anticipata e la citata indennità non sono state considerate ai fini della verifica ma diventa usurario con maggiorazione percentuale delle penali.
In relazione al rapporto di mutuo stipulato in data 02/07/2004, i tassi di interesse, sia corrispettivo che di mora, sono risultati nei limiti del tasso soglia solo se tra gli oneri non vengono considerate la penale di estinzione anticipata e l'indennità di risoluzione contrattuale ed invece oltre soglia considerando le predette percentuali. All'esito dei ricalcoli, l'importo di cui all'atto di precetto, indicato complessivamente in + €
495.479,45, di cui € 293.121,49 per il mutuo del 09/05/2003, ed € 202.357,96, in relazione al mutuo del 02/07/2004, può essere rideterminato: a) in relazione al rapporto di mutuo, rep. n. 21163, racc. n. 3688, stipulato in data 09/05/2003, in €
69.538,81 con azzeramento di tutti gli interessi sia corrispettivi che moratori, ai sensi dell'art. 1815 c.c., in virtù dell'accertata usurarietà del tasso di mora, ai sensi della
Legge n. 108/1996, qualora, tra gli altri oneri, venga computata la penale di estinzione anticipata ed in € 281.681,36, con azzeramento dei soli interessi di mora;
b) in relazione al rapporto di mutuo, rep. n. 65987 racc. n.9267, stipulato in data
02/07/2004, in € 98.714,06 con azzeramento di tutti gli interessi sia corrispettivi che moratori, ai sensi dell'art. 1815 c.c., in virtù dell'accertata usurarietà del tasso corrispettivo computando la penale di estinzione e l'indennità di risoluzione.”
Con la sentenza appellata il Tribunale di Benevento rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite, ponendo in via definitiva le spese di CTU a carico degli opponenti. In particolare il giudice di primo grado riteneva non sussistente l'asserita usurarietà dei tassi pattuiti ed applicati nei mutui posti a fondamento dei precetti opposti statuendo che:
1) nell'ambito di un rapporto di mutuo viene in rilievo unicamente l'usura “originaria”
(quella, cioè, convenuta in sede di stipula del mutuo) e non anche quella
“sopravvenuta” (Cassazione civile, sez. un., 19/10/2017, n. 24675) con la conseguenza che la valutazione della contestazione in esame deve essere limitata alla sola verifica dei tassi di interesse pattuiti in sede di stipula dei mutui rispetto ai tasso –soglia vigenti in quei momenti;
2) commissioni ed oneri di estinzione anticipata non vanno sommati agli interessi – corrispettivi o moratori- pattuiti ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia del periodo di riferimento;
3) il tasso di mora, pur rilevante ai fini della verifica dell'usura, non va sommato con quello corrispettivo, avendo il primo una funzione risarcitoria ed il secondo una funzione remuneratoria, tant'è vero che i due tassi si applicano in modo alternativo tra loro e non cumulativo;
4) per l'individuazione del tasso – soglia usurario con riferimento agli interessi di mora relativamente ai contratti stipulati nel periodo 30 aprile 2003 – 31 dicembre 2017, il
TEGM va aumentato del 2,1% rispetto al tasso di interesse corrispettivo;
5) l'eventuale usurarietà del tasso di mora comporta la non debenza unicamente di tali ultimi interessi, ferma restando, dunque, la debenza degli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti.
Riteneva, in sostanza, infondate le deduzioni degli opponenti aderendo alle conclusioni della consulenza d'ufficio con la quale era stato accertato in contraddittorio delle parti ed in maniera coerente e puntuale che i tassi di interesse corrispettivo e moratorio erano entro i limiti dei tassi soglia pro tempore vigenti non tenendo in considerazione la penale di estinzione anticipata e la commissione di risoluzione contrattuale tanto più considerando – ai fini della verifica della usurarietà del tasso moratorio - che a tal fine avrebbe comunque dovuto essere applicato l'aumento del 2,1% (non applicato dal C.T.U. atteso che la sentenza Cassazione SS.UU.
18/09/2020, n.19597 - che ha dato tale indicazione ai fini della verifica dell'usurarietà dei tassi moratori dei contratti stipulati nel periodo 31 aprile 2003 – 31 dicembre 2017
– come, appunto, quelli in esame -, è intervenuta successivamente al conferimento dell'incarico peritale e del deposito della C.T.U.).
Chiariva che la C.T.U. redatta dal dott. nell'ambito del giudizio iscritto al Per_4
R.G.A.C. n. 1710/2019 del Tribunale di Benevento aveva comunque accertato che nel contratto di mutuo ipotecario Rep. n. 65987/9267 stipulato in data 02/07/2004 i tassi di interesse corrispettivo e moratorio erano entrambi entro i limiti del tasso – soglia pro tempore vigente non tenendo in considerazione la penale di estinzione anticipata
(cfr. pag. 23 della consulenza);
Anche relativamente alle ulteriori contestazioni degli opponenti il Tribunale aderiva alle risultanze della C.T.U.
Riteneva, inoltre, infondate anche le contestazioni circa l'indeterminatezza del tasso convenuto per il riferimento all'Euribor essendo questo un parametro che consente la determinazione del tasso per relationem in modo specifico e determinato.
Relativamente alla contestazione sulla nullità del mutuo per la manipolazione del tasso Euribor, peraltro, sollevata dopo la scadenza del termine ex art. 183, co. 6, n.1,
c.p.c., affermava che la stessa fosse parimenti infondata in quanto, per un verso, tale manipolazione si riferiva al periodo intercorrente tra settembre 2005 – maggio 2008
e, dunque, ad un momento successivo a quello in cui erano stati stipulati i mutui oggetto di giudizio (nel 2003 e nel 2004); ed aggiungeva, per altro verso, “[…] il sistema di rilevazione dell'Euribor è di tipo oggettivo, in quanto fa riferimento ad un insieme di quotazioni effettuate da alcuni istituti e pubblicate a livello centrale, pertanto, ove fossero intervenute intese illecite tra le banche coinvolte nelle quotazioni, è onere dell'attore dimostrare l'esistenza di un collegamento funzionale tra le presunte intese restrittive della concorrenza a monte ed il contratto concluso a valle con l'istituto di credito convenuto, vincolato all'intesa stessa […] (cfr. Tribunale di Piacenza, 13.12.2018, n.821)”.
Con atto notificato in data 14.12.2022 e Parte_1 Parte_2 hanno proposto tempestivo appello avverso la sentenza suddetta notificata con pec del 16.11.2022, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati nella premessa del presente atto, la nullità parziale, ex art. 1419 co. 2 c.p.c., dei contratti di mutuo fondiario del 09.05.2003 e del 02.07.2004, nella parte in cui negli stessi è stato previsto, quale tasso di interesse applicato, un tasso usurario, in quanto superiore a quello cd soglia;
2) Per l'effetto di quanto accertato e dichiarato al punto 1), rideterminare l'importo dovuto in restituzione dalla mutuataria all'Istituto in applicazione del disposto di cui all'art. 1815 II comma c.c. e, conseguentemente, ordinare la formulazione di un nuovo piano di ammortamento relativo allo sola quota capitale senza l'applicazione di alcun interesse, imputando a capitale le somme finora pagate a titolo di interessi, come risulteranno determinate a seguito di apposita consulenza tecnico-contabile, che fin
d'ora si richiede;
3) Condannare, in ogni caso, controparte al risarcimento, in favore degli appellanti, dei danni subiti e subendi, a causa della illegittima condotta assunta nel corso del rapporto, danni da determinarsi nel corso della espletanda istruttoria o da liquidarsi secondo il prudente apprezzamento del Tribunale o, finanche, in via equitativa;
4) Condannare la convenuta Banca alla refusione delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario.
In via istruttoria, riconvocare il CTU a chiarimenti sia in relazione all'aggiunta di tutti i costi collegati all'erogazione del credito, rilevando l'usurarietà del tasso di mora
(anche senza l'applicazione delle commissioni previste per estinzione anticipata) e la non debenza dei relativi interessi che in relazione alla mancata considerazione delle rate pagate ma non conteggiate.”
Con il primo motivo gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale di Benevento abbia rigettato la spiegata eccezione di nullità parziale dei contratti di mutuo del
09.05.2003 e 02.07.2004, motivando che non sarebbe emersa la dedotta usura. In particolare ritengono che il giudice di primo grado abbia errato ad escludere dal calcolo la commissione di anticipata estinzione, pure prevista in entrambi i contratti.
Il Tribunale, a loro dire, avrebbe erroneamente disatteso la loro richiesta di convocazione del C.T.U. a chiarimenti, soprattutto a seguito delle risultanze di altra
C.T.U. redatta sul medesimo contratto di mutuo del 02.07.2004 dal dott. , Per_4 tecnico incaricato dal Tribunale di Benevento nel giudizio di opposizione a pignoramento avente n. 1710/2019 RG.
Contestano le conclusioni a cui è arrivato il giudice di primo grado asserendo che gli interessi corrispettivi pattuiti nel contratto di mutuo del 09.05.2003 al momento della sua stipula, sommate le commissioni (tra cui la penale per decadenza del beneficio del termine), le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano usurari dato che complessivamente sono superiori al limite di legge (tasso soglia).
Censurano anche in appello, il riferimento all'Euribor per la determinazione del tasso applicato ai contratti di mutuo essendo tale riferimento per relationem connotato da margini di assoluta incertezza. Ritengono per tali ragioni le condizioni e la metodologia di calcolo applicata per la determinazione degli interessi non in linea con i principi di univocità e determinabilità.
Con il secondo motivo di appello sostengono che il Tribunale di Benevento abbia errato nel momento in cui ha fatto proprie, condividendole, le risultanze cui è giunta la dott.ssa , CTU del giudizio, secondo loro errate in relazione alla Per_5
determinazione sia del tasso corrispettivo che del tasso del tasso di mora applicato ad entrambi i contratti. Lamentano, inoltre, che il quantum richiesto in relazione ad entrambi i mutui oggetto di giudizio non sia stato correttamente determinato, atteso che dall'analisi della documentazione prodotta non risultano accreditate in favore della mutuataria alcune somme regolarmente versate.
A loro dire, le risultanze della CTU predisposta dalla dott.ssa divergono Per_5
integralmente da quelle della CTU del giudizio di opposizione a pignoramento, predisposta dal dott. , e, pertanto, è assolutamente necessario riconvocare il Per_4 tecnico a chiarimenti sulle motivazioni di tale divergenza.
Con la comparsa depositata il 13.3.2023 si è costituita la parte appellata per resistere al gravame. Ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Sul punto la società appellata deduce: “Infatti, il suddetto art. 342 c.p.c. statuisce che la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione puntuale delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.- Detta puntuale indicazione non sembra assolutamente contraddistinguere l'atto di appello proposto con la citazione notificata in data 14.12.2022.-
I Signori – infatti, si limitano sostanzialmente a riprodurre le Parte_1 Parte_2
stesse argomentazioni svolte in primo grado, attribuendo così all' atto di appello un carattere di estrema genericità che non consente, tra l'altro, nemmeno di stabilire
l'ambito del devolutum e le questioni di fatto e di diritto poste a fondamento della richiesta di riforma della sentenza impugnata.-
Conseguentemente, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.”
Nel merito ha eccepito l'infondatezza dell'appello stante la correttezza della decisione impugnata, chiedendone il rigetto con la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di giudizio.
Non ha formulato appello incidentale teso a riformare la pronunzia di primo grado in tema di spese.
All'udienza del 5.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con le memorie conclusioni le parti non hanno modificato le rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla società appellata nella comparsa di costituzione in appello è fondata.
La lettura dell'atto di appello, raffrontata con le difese proposte in primo grado, rivela, infatti, che gli appellanti si sono limitati a riportare nell'atto introduttivo eccezioni e difese che hanno proposto in primo grado a sostegno della loro opposizione nonché
a riportare estratti di pronunce giurisprudenziali, di legittimità e di merito, relativi a fattispecie di proprio interesse;
hanno inoltre ripotato aspecificamente principi di diritto che sovraintendono alla materia sottraendosi all'onere, imposto dall'art. 342
c.p.c., di articolare critiche al ragionamento logico ed alle argomentazioni svolte dal
Tribunale a sostegno della pronunzia di rigetto dell'opposizione.
A fronte della ricostruzione operata dal Tribunale, coerente e logica nonché aderente ai principi sanciti in materia ( Cass. SS.UU. n. 19597 del 18/09/2020, Cass. 14.3.2022
n. 8109) gli appellanti non hanno adempiuto al proprio onere di indicare le parti della sentenza sottoposte a critica né hanno argomentato al fine di mettere in crisi il fondamento logico giuridico delle parti di motivazione ad essi sfavorevoli e le ragioni per cui la decisione sarebbe errata;
hanno, in sostanza, formulato solo generiche lamentele. Deve ritenersi, quindi, che l'appello non rispetta i requisiti di ammissibilità di cui al previgente art. 342 c.p.c., come ritenuto da granitica giurisprudenza formatasi in relazione al testo dell'art. in applicazione nella sua formulazione anteriore alla riforma di cui alla riforma ex D.Lgs. 149/2022 (cfr. Cass. 36481/2022, Cass. n.
21336/2017, Cass. n. 2143/2015). In armonia con i suddetti arresti deve affermarsi che l'atto di appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali, deve contenere una individuazione chiara delle parti del provvedimento oggetto del gravame – c.d.individuazione del perimetro del devolutum oltre il quale si verifica la formazione del giudicato - e deve mettere in luce il vizio logico del ragionamento posto a base della pronunzia appellata di modo che i vizi esposti, se condivisi dal giudice del gravame, siano idonei a determinare la riforma della decisione. In particolare, è necessario che l'appellante colga la ratio decidendi del primo giudice con censure che siano sufficienti a determinare la riforma della sentenza di primo grado in termini a lui favorevoli. Tali principi trovano piena conferma anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte ( Cass.
SS.UU. n. 21799/2017), il cui valore nomofilattico non può essere messo in discussione.
Nel caso in esame gli appellanti non si sono adeguati a tali principi in quanto la motivazione della sentenza impugnata non è stata specificamente messa in discussione risultando evidente che essi si sono limitati a reiterare le argomentazioni esposte in primo grado senza cogliere i punti focali della motivazione ed opporvi censure adeguate e precise. In particolare, hanno ribadito le loro tesi in relazione all'usurarietà dei tassi, alle modalità di calcolo del tasso ai fini di ritenerne l'usurarietà, alla asserita indeterminatezza dei tassi, alla asserita nullità dei tassi
Euribor nonché in relazione alla pretesa erroneità della ctu, già oggetto di osservazioni in ambito peritale e difensivo da parte degli odierni appellanti, cui il Tribunale ha dato puntuali risposte, che gli appellanti hanno solo genericamente criticato.
L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Consegue che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., gli appellanti vanno condannati a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio tenuto conto del valore della controversia e in applicazione dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile
2014, n. 55 e succ. mod. per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati. Il valore della controversia è da collocare nello scaglione da €
260.001,00 a € 520.000,00; tenuto conto dell'attività prestata, spettano € 2500,00 per la fase di studio, € 1800,00 per la fase introduttiva, € 2950,00 per la fase di trattazione,
€ 4000,00 per la fase decisoria per un totale di € 11.250,00, oltre € 1687,50 per spese generali di rappresentanza e difesa per un totale generale di € 12.937,50 con eventuali ulteriori accessori.
Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essi proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2429/2022, pubblicata in data 10 novembre 2022, proposto da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
di quest'ultima contumace, così Controparte_2 dispone:
A) dichiara l'appello inammissibile;
B) condanna gli appellanti a rifondere alla parte appellata le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di € 12.937,50 oltre eventuali ulteriori accessori, se dovuti;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 18 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Caterina Molfino
a) secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dei medesimi appellanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19/03/2025 Il Presidente estensore
Dott. Caterina Molfino