Art. 1. 1. Le somme dovute all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP) dalle Comunita' ebraiche e dall'Unione delle Comunita' ebraiche italiane in conseguenza dell'applicazione ai dipendenti delle Comunita' stesse dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono poste a carico dello Stato.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tale fine utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad affettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 24 maggio 1970, n. 336 , reca: "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati".
- La legge 8 luglio 1971, n. 541 , reca: "Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 , recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati".
- La legge 9 ottobre 1971, n. 824 , reca: "Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 , concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati".
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tale fine utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad affettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 24 maggio 1970, n. 336 , reca: "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati".
- La legge 8 luglio 1971, n. 541 , reca: "Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 , recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati".
- La legge 9 ottobre 1971, n. 824 , reca: "Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 , concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati".