Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/03/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Monza
Seconda Sezione civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6141/ 2024
tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
ATTORI e
(C.F. ) CP_1 C.F._3
CONVENUTO
Oggi 25/03/2025 innanzi alla dott.ssa Ilaria Bertolozzi sono comparsi Per l'avv. CENTONZE FERRUCCIO oggi sostituito dall'Avv. Parte_1
Cristina Sportelli. Per nessuno. CP_1
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica al convenuto dell'ordinanza di mutamento del rito, ne dichiara la contumacia. Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni. Il procuratore della parte attrice precisa le conclusioni come da propria memoria ex art. 426 cpc in data 31 gennaio 2025. L'Avv. Sportelli dichiara che l'immobile non è stato rilasciato e che la morosità persiste. Esaurita la discussione orale, alle ore 16.00 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Seconda Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ilaria Bertolozzi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6141/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) con il patrocinio dell'avv. CENTONZE FERRUCCIO e C.F._2 dell'Avv. SANTORO MIRKO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Centonze in Monza (MB) Via A. Gambacorti Passerini n. 6 ATTORI/INTIMANTI Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
CONVENUTO/INTIMATO CONTUMACE CONCLUSIONI La parte attrice ha concluso come da propria memoria ex art. 426 cpc e così come di seguito:
Per tutto quanto supra, i Sig.ri e come sopra rappresentati e difesi, allo stato Pt_1 Pt_2 assumono le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria di legge e del caso In via preliminare 1) dichiarare cessato/risolto per inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c. in combinato disposto dell'art. 5 L.N. 392/1978, il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 28.05.2023, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Monza e Brianza in data 14.06.2023, in conseguenza della morosità nel pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori, maturati e scaduti;
In via principale 2) per l'effetto, condannare il resistente intimato Sig. al rilascio delle unità CP_1 immobiliari locate site in Lesmo (MB) Via Lambro n. 35, così catastalmente censiti:
- per l'appartamento: foglio 11, mappale 384, sub. 705, PT, cat. A/2, classe 4, vani 3, RC €. 356,36;
- per il locale autorimessa: foglio 11, mappale 384, sub. 3, PS1, cat. C/6, classe 3, mq 16, RC
€. 44,62 fissando a breve la data dell'esecuzione; 4) condannare il resistente intimato, Sig. , al pagamento dell'importo pari a €. CP_1 8.450,00= di cui €. 7800,00 a titolo di canoni di locazione scaduti e non corrisposti da gennaio 2024 sino ad oggi nonché €. 650,00 a titolo di oneri accessori condominiali, oltre che canoni di locazione e oneri accessori a scadere fino al rilascio, in applicazione analogica dell'art. 664 c.p.c.
5) con vittoria di spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di intimazione di sfratto per morosità con richiesta ingiunzione i sigg.ri e denunciavano la morosità del sig. Parte_1 Parte_2 CP_1 conduttore dell'immobile ad uso abitativo in Lesmo (MB) vai Lambro n. 35, a causa dell'omesso pagamento del canone di locazione nonché degli oneri accessori a far data mese di gennaio 2024; il tutto per l'importo complessivo di € 5.850,00. Contestualmente, convenivano in giudizio il medesimo conduttore avanti al Tribunale di Monza per ivi sentir convalidare l'intimato sfratto ed emettere ingiunzione di pagamento. All'udienza fissata per il giudizio di convalida, nessuno compariva per l'intimato. Stante il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e l'incompatibilità di tale modalità con lo speciale procedimento di convalida, si provvedeva a mutare il rito al fine della prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio. Ritualmente notificata anche l'ordinanza di mutamento del rito, all'odierna udienza, presente il solo procuratore della parte attrice, la causa veniva discussa e decisa con contestuale emissione della sentenza ex art. 429 cpc.
* * * Va affermata l'impossibilità -nel caso concreto- di convalidare lo sfratto, posto che l'irreperibilità della parte intimata ha consentito la notifica dell'intimazione con modalità idonee a realizzare una presunzione legale di conoscenza dell'atto e non una sufficiente probabilità di conoscenza effettiva dello stesso (cfr. C. Cost. n. 15/2000). Ciò doverosamente premesso, la domanda attorea può essere accolta. Risulta infatti provata in causa l'esistenza tra le parti di contratto di locazione registrato.
Costituiva pertanto onere del conduttore dimostrare il puntuale adempimento delle obbligazioni a suo carico, tra cui quella principale di pagamento dei canoni oltre che degli oneri accessori (cfr. Cass. SS.UU. civ. n. 13533/01). In mancanza di costituzione, ciò non è avvenuto, e nemmeno sono state sollevate eccezioni estintive o modificative dell'obbligazione pecuniaria. La morosità dedotta dagli intimanti, per complessivi € 5.850,00 alla data dell'intimazione, ma divenuta pari ad € 8.450,00 come si legge nella memoria attorea ex art. 426 cpc del 31 gennaio 2025, è sicuramente riconducibile alla previsione di cui all'art. 5 L. n. 392/78 (trattasi di locazione ad uso abitativo) sicché la valutazione della gravità dell'inadempimento risulta predeterminata per legge. Alle argomentazioni che precedono consegue la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore e la sua condanna al rilascio immediato dell'immobile in favore degli attori, libero da persone e cose. Consegue altresì la condanna del convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di € 8.450,00 per canoni ed oneri accessori dal gennaio 2024 sino a gennaio 2025, oltre agli importi a scadere sino al rilascio ex art. 1591 c.c. secondo cui Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico del conduttore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara risolto per inadempimento del convenuto il contratto di locazione tra le parti;
conseguentemente, condanna il convenuto a rilasciare immediatamente l'immobile in favore degli attori, libero da persone e cose;
condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di € 8.450,00 per canoni ed oneri accessori dal gennaio 2024 sino a gennaio 2025, oltre al corrispettivo convenuto e a scadere sino al rilascio. Condanna altresì il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.584,00 -come da Tabella 5 allegata al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (Parametri forensi)- oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Monza, 25/03/2025 Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi