Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1077/2023
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona del Giudice Dott. Francesco Provenzano in funzione monocratica rimessa la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n°1077/2023, R.G.A.C. promossa
DA
personalmente in giudizio ex art. 86 c.p.c., elettivamente AVV. Parte 1
domiciliato presso il suo studio sito in Canicattì, viale Regina Elena n. 60.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 C/O AVVOCATURA DELLO STATO
RESISTENTE- CONTUMACE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte_1 agendo personalmente in giudizio ex art. 86 c.p.c., ha proposto L'avv.
opposizione avverso il decreto del 02.03.2023 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento liquidava la somma di € 200,00 per l'attività professionale svolta in favore di Persona 1
In particolare, ha dedotto di aver assistito il sig. Persona 1 ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento definito con sentenza n. 916/2022 e che la stessa autorità tributaria liquidava per l'attività professionale svolta la somma di € 200,00 da porsi a carico dello Stato.
Ha chiesto, quindi, che il proprio compenso venisse determinato, previo accoglimento del presente ricorso in opposizione, nell'importo complessivo di euro 1.059,00 o nella misura ritenuta di giustizia dovuta in applicazione del DM 147/2022.
Non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, il Controparte_2 il quale, preliminarmente, viene dichiarato contumace.
All'udienza tenutasi il 19.03.2025 parte ricorrente si è riportata al proprio atto introduttivo ed ha insistito per l'accoglimento delle relative conclusioni.
Tanto premesso, il presente ricorso è meritevole di accoglimento per le considerazioni di seguito indicate.
Ritenuta la competenza di questo ufficio giudiziario atteso che la Cassazione con ordinanza n.
3027/2023 ha statuito che in caso di patrocinio a spese dello Stato concesso per un giudizio tributario deve reputarsi che la competenza a decidere sull'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione spetti al Tribunale ordinario, e ciò in ragione del fatto che la controversia, sebbene occasionata da una causa di natura tributaria, ha però ad oggetto un diritto soggettivo patrimoniale per il quale la competenza è del giudice ordinario.
Va osservato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il criterio del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile ha quanto alla individuazione dello scaglione di tariffa applicabile - un valore parametrico e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso (Cass. civ. n.10876/2016).
Nel caso in questione l'autorità tributaria nel giustificare lo scostamento dal parametro di riferimento ha solo fatto riferimento alla natura documentale dell'attività istruttoria, tuttavia,
secondo questo Tribunale tale aspetto non giustifica lo scostamento.
La liquidazione dell'avvocato deve tenere conto del valore e della complessità dell'opera prestata, indipendentemente dalla natura dell'attività istruttoria (documentale o meno).
Non è la mera modalità di raccolta e gestione delle prove (ad esempio prove documentali anziché orali) a determinare la complessità e l'importanza dell'opera, ma il contributo professionale complessivo dell'avvocato nella strategia, nell'analisi e nell'elaborazione delle difese. Anche l'istruttoria documentale richiede un notevole lavoro di analisi, selezione, organizzazione e valutazione delle prove.
Considerata, per come si evince dagli atti di causa, la natura semplice del procedimento e l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, secondo questo ufficio occorre liquidare a titolo di compenso per l'attività professionale, espletata dal ricorrente, nel procedimento tributario definito con sentenza n. 916/2022, determinandolo con riferimento ai valori minimi previsti dalle tabelle di cui al D.M. 147/2022, l'importo complessivo di € 284,00 con riguardo alla fase di studio della controversia, di € 179,00 con riguardo alla fase introduttiva ed € 460,00 con riguardo alla fase decisionale, per un totale complessivo di € 923,00; da ridurre del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (art. 12, comma 2, D.P.R. 115/2002) e del 50% per gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 115/2002, per un importo finale di euro 323,05 oltre al
15% per rimborso spese generali, IVA e C.p.a..
Le spese di lite vanno poste senza dubbio a carico del resistente in applicazione del criterio della soccombenza.
Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 147/2022 e sono determinate in un valore più vicino minimi di legge stante l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione respinta ovvero assorbita, così dispone: revoca il decreto del 02.03.2023 dell'autorità tributaria di liquidazione dei compensi in favore dell'avv. quale difensore di Persona 1 ammesso al gratuitoParte_1
patrocinio nel procedimento definito con sentenza n. 916/2022;
Parte 1 a titolo di onorario per l'attività professionale prestata liquida all'avv.
quale difensore di Persona 1 nella controversia innanzi la Corta di Giustizia Tributaria
RG 1898/2022 la complessiva somma di € 323,05, oltre al 15% per rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge;
condanna il resistente a rifondere in favore della ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 462,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva se dovuta - e CPA ed oltre euro 125,00 per esborsi.
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Agrigento 19 Marzo 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Provenzano