Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/04/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4236/2024 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 4236/2024 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Boscotrecase (NA), alla via Parte_1
Carlo Alberto n. 91 presso lo studio dell'avvocato Giovanna D'Amora, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Controparte_1
Baiano, alla via Fratelli Rosselli n. 20, presso lo studio dell'avvocato Francesco Colucci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
Oggetto: azione di risarcimento danni
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 4-4-2025-
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 3-10-2024, notificato mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, evocava in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Parte_1 il , per sentir dichiarare la sua responsabilità esclusiva, ai sensi Controparte_1
pag. 1
, alla via Settetermini Villa Regina. CP_1
A tal fine premetteva che: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, rovinava al suolo riportando lesioni alla mano sinistra, a causa del cedimento di una grata di copertura dell'ultimo scalino (livello pianerottolo) della rampa di scale dello stabile is. 13, non fissata correttamente in quel punto, e ciò a causa della cattiva manutenzione e del deterioramento dello stabile.
In particolare, esponeva che: “la predetta insidia non era Parte_1 visibile, data la scarsissima illuminazione in quel punto, né era in alcun modo segnalata e/o altrimenti evitabile con l'impiego dell'ordinaria diligenza”; a seguito dell'evento intervenivano sul posto la Polizia locale del Comune di ed il 118; CP_1 successivamente veniva accompagnata presso l'Ospedale di Torre del Greco ove le veniva diagnosticato “contusione di parte non specificata, contusione anca dx, rachide dorsale, femore dx, lobo sacrale, frattura composta del malleolo peroneale rettilizzazione rachide cervicale, ferita lacero contusa gamba dx”.
Instauratosi il contraddittorio, il contestava la domanda in rito e Controparte_1 nel merito, eccependo l'incompetenza per valore del giudice adito, il proprio difetto di legittimazione e di titolarità passiva del rapporto controverso;
inoltre, contestava la verificazione del fatto e il quantum richiesto.
Per cui chiedeva, la dichiarazione di incompetenza del giudice adito in favore di quella del giudice di pace, il rigetto della domanda o, in subordine, l'accertamento del concorso di colpa dell'attrice con riduzione della somma dovuta da ridurre in ogni caso rispetto a quella richiesta.
2. Deve essere respinta l'eccezione di incompetenza per valore proposta.
Ai sensi dell'art. 7 c.p.c. sono di competenza del giudice di pace le cause relative a beni mobil di valore non superiore ad euro 10.000,00 quando dalla legge non siano attribuite alla competenza di altro giudice.
Il criterio di attribuzione della competenza per valore al giudice di pace è destinato ad operare nel caso in cui la competenza non sia attribuita ad altro giudice ratione materiae ovvero in via funzionale;
ai fini della determinazione del valore della controversia ci si deve pag. 2 riferire, invece, al contenuto sostanziale della domanda formulato dall'attore avendo riguardo al petitum e alla causa petendi.
Il primo comma dell'art. 10 c.p.c. sancisce il principio della domanda secondo cui il collegamento tra il giudice e la controversia si determina in base alla domanda e a prescindere dalla fondatezza della stessa, senza che abbiano a tal fine rilievo le contestazioni formulate dal convenuto o le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza (Cass. civ., n. 16866/2003).
L'art. 14 comma 1 c.p.c. stabilisce, poi, che “Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito”.
Nella specie, l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma da quantificare in corso di causa mediante c.t.u., oltre interessi e rivalutazione monetaria, contenuta in euro 26.000,00 (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione).
Pertanto, è evidente che la domanda di risarcimento del danno è di competenza del
Tribunale risultando questa quantificata in misura non superiore a quella di euro
26.000,00, quindi superiore a quella riservata alla competenza del giudice di pace.
3. Il ha eccepito la propria carenza di legittimazione e di titolarità passiva del CP_1 rapporto controverso, evidenziando che l'attrice non aveva precisato a che titolo il CP_1 dovesse essere condannato al pagamento dei danni in suo favore.
In punto di diritto, va osservato che il controllo circa la legitimatio ad causam - nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire - si risolve nell'accertare se secondo la prospettazione del rapporto controverso fornita dall'attore, questi e il convenuto assumano rispettivamente la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale ed il soggetto tenuto a subirla, il cui riscontro, costituendo una condizione dell'azione, è da effettuarsi sulla base della sola prospettazione attorea quante volte l'attore faccia valere in nome proprio un diritto altrui ovvero pretenda una pronuncia nei confronti di una parte estranea al rapporto sostanziale controverso.
Sotto tale profilo, l'eccezione è priva di pregio poiché l'azione è stata proposta nei confronti del convenuto in quanto ritenuto responsabile per omessa custodia della res che pag. 3 aveva causato le lesioni lamentate dall'attrice, e ciò è sufficiente per ritenere questi legittimati passivamente.
Diversamente, allorquando le parti controvertano sull'effettiva titolarità in capo all'attore o al convenuto della situazione dedotta in giudizio, ovvero del rapporto giuridico controverso, la relativa questione non attiene alla legittimazione, bensì al merito della decisione e quindi alla fondatezza della domanda.
Occorre quindi esaminare nel merito la domanda e verificare se l'attrice abbia provato i fatti costitutivi posti a suo fondamento.
4.1. ha proposto la domanda, in via principale, ai sensi dell'art. Parte_1
2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
Secondo l'orientamento pacificamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, la norma in esame disciplina una speciale forma di responsabilità extracontrattuale, di tipo oggettivo, ascrivibile al soggetto che ha in custodia la cosa per il danno da essa originato, salvo il fortuito quale fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento.
L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato.
Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.
Presupposti della responsabilità per danni da cose sono, dunque, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
In tale ambito, il rapporto di custodia opera come criterio di identificazione del responsabile, presupponendo che il pregiudizio risarcibile sia comunque riconducibile al bene.
Come precisato dalla Suprema Corte, il criterio di imputazione collegato al rapporto di custodia reagisce sul rapporto di causalità, nel senso che un rapporto causale concepito allo stato puro tende all'infinito: la responsabilità oggettiva non può essere pura assenza o irrilevanza dei criteri soggettivi di imputazione, bensì sostituzione di questi con altri di natura oggettiva, i quali svolgono nei confronti del rapporto di causalità, la medesima pag. 4 funzione che da sempre è propria dei criteri soggettivi di imputazione nei fatti illeciti. Tale criterio di imputazione nelle specifiche fattispecie di responsabilità oggettive è fissato dal legislatore con una qualificazione del soggetto, su cui viene fatto ricadere il costo del danno (Cass. civ., 6-7-2006, n. 15383).
Non è dato, quindi, isolare, nell'ambito dell'accertamento del nesso causale, riguardo alla fattispecie regolata dall'art. 2051 c.c., la prova del rapporto tra il bene in custodia e il pregiudizio lamentato dalla prova del nesso eziologico in senso proprio, essendo entrambi pertinenti alla derivazione del danno dalla cosa in custodia, la cui prova grava integralmente sul danneggiato.
In definitiva, la responsabilità in esame postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Sotto il profilo dell'onere della prova, spetta quindi al danneggiato dimostrare tutti gli elementi costitutivi della predetta responsabilità, dovendo dimostrare preliminarmente la sussistenza della relazione tra la res potenzialmente lesiva e il custode-responsabile, spettando invece a quest'ultimo la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente un impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
A tal uopo, va posto in evidenza che la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non già su un comportamento o un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa con la conseguenza che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare anzitutto la custodia della cosa da parte del preteso responsabile, giacché la responsabilità ex art. 2051 c.c. è una speciale forma di responsabilità rispetto a quella più generale di cui all'art. 2043 c.c., dalla quale non differisce comunque per essenza e natura, salvo essere caratterizzata da un dovere specifico di contenuto positivo, ovvero da un più intenso dovere di vigilanza - comportante anche quello di adottare le misure idonee ad impedire danni a terzi - imposto a carico di chi abbia a qualsiasi titolo un effettivo, non occasionale,
“potere fisico” sulla cosa (Cass. civ., ordinanza n. 18518 dell'8-7-2024).
pag. 5 Con specifico riferimento alla responsabilità della pubblica amministrazione - posto che l'art. 2051 c.c. trova pacificamente applicazione - l'indagine sull'operatività della norma de qua non può arrestarsi di fronte alla natura giuridica del bene od al regime od alle modalità del suo uso da parte del pubblico, occorrendo verificare se vi sia, per l'ente cui è affidata la gestione del bene pubblico, l'oggettiva possibilità di esercitare su di esso quel potere di governo che, in questo ambito, si denomina custodia e che si sostanzia dei seguenti elementi: il potere di controllare la cosa;
il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata e quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.
La disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito, in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. civ., 18-7-2011, n. 21508; Cass. civ., 12-4-2013, n. 8935).
Ne deriva che, in tema di onere della prova, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta a causa di una grata - come nel caso di specie - è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, il quale presuppone – a livello di priorità ontologica – la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa stessa (Cass. civ., sentenza n. 15096 del
17-6-2013).
4.2. Nella specie, l'attrice si è limitata a dedurre che l'evento si è verificato a causa di una grata di copertura non fissata correttamente all'ultimo scalino (livello pianerottolo) della rampa di scale di servizio dello stabile is. 13.
Considerato, quindi, che il luogo di verificazione del sinistro non è identificabile in una pubblica strada, non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30-4-1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) secondo il quale “Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o pag. 6 provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”; al comma 2 lettera F, è definita strada locale, la “strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade”, mentre al comma 1 di tale articolo è stabilito che “Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada”, “l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”.
Diversamente, come risulta dalle allegazioni di parte attrice, il sinistro si è verificato sulle scale di rampa all'interno di uno stabile in via Settetermini Villa Regina, e Parte_1
, anche a fronte della contestazione della titolarità passiva da parte del
[...] convenuto, nulla ha dedotto e provato in ordine alla titolarità del bene stesso.
Né emergono elementi utili dalla relazione di servizio redatta dalla Polizia Municipale il
13-2-2023, prodotta dall'attrice unitamente alla documentazione fotografica raffigurante i luoghi di causa, dalla quale ultima, peraltro, si evince che la rampa di scale è sottoposta al fabbricato e non sulla sede stradale.
Trattandosi di un bene pertinenziale di un fabbricato e non già di una strada pubblica o aperta al pubblico, in ragione della specifica contestazione da parte del CP_1 convenuto, non può ritenersi che il bene sia di proprietà del ovvero che la res sia CP_1 riconducibile all'effettiva sfera di potere e custodia della pubblica amministrazione.
L'attrice nelle note depositate (il 2-4-2025) prima dell'udienza di discussione (del 3-4-
2025) ha affermato che “l'is. 13 così come gli isolati e gli stabili adiacenti in quell'area di
Via Settetermini sono di proprietà comunale” e, al fine di dimostrare tale assunto, ha, contestualmente, prodotto un modello di bollettino postale a lei intestato, per il pagamento del canone di locazione versato in favore del Comune, e un certificato (del 2-4-
2025) attestante la sua residenza in alla via Settetermini - V. Regina Isolato 13 CP_1
- Scala A, e una foto ritraente i luoghi con una transenna apposta dalla Polizia Municipale.
Oltre ad aver tardivamente allegato tale circostanza, non avendo l'attrice affermato, prima della definizione del thema decidendum, che lo stabile e la scala di pertinenza fosse di proprietà comunale e che lei fosse conduttrice di un immobile del la CP_1 documentazione prodotta non può essere utilizzata, essendo stata depositata dopo la maturazione delle preclusioni asseverative disciplinate dall'art. 171-ter c.p.c..
pag. 7 Ne consegue che, non avendo provato la sussistenza del rapporto di custodia tra la cosa e il , che costituisce presupposto della responsabilità di cui Controparte_1 all'art. 2051 c.c., la domanda non può essere accolta.
Non risultando provato che il sia proprietario della res, non è configurabile CP_1 alcuna responsabilità del medesimo nemmeno ai sensi dell'art. 2043 c.c., per cui anche la domanda subordinata non può essere accolta.
Ogni altra questione resta assorbita
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00: fase studio: euro 460,00; fase introduttiva: euro 389,00; fase istruttoria: euro
840,00; fase decisoria: euro 851,00).
Relativamente al valore della causa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.c., gli interessi scaduti anteriori alla proposizione si sommano col capitale e che, inoltre, “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”
(Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti del , in persona del Sindaco p.t., Parte_1 Controparte_1 ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta la domanda;
B) condanna al pagamento delle spese processuali, in favore del Parte_1
, in persona del Sindaco p.t., che liquida in euro 2.540,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute.
pag. 8 Torre Annunziata, 7 aprile 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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