Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1988, n. 4023
CASS
Sentenza 11 giugno 1988

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Anche nel regime anteriore al d.l. n. 44 del 1985, convertito nella legge n. 155 del 1985, sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, atteso che l'art. 1 del d.l. cit. - che tale espressa previsione contiene - ha natura di interpretazione autentica (con effetto retroattivo) dello art. 12 della legge n. 153 del 1969, che contiene la nozione di retribuzione imponibile e l'elencazione degli elementi che ne sono esclusi, essendo in esso riscontrabili un apprezzamento interpretativo circa il significato di un precetto antecedente cui la norma si ricollega nella formula e nella ratio ed un momento precettivo con il quale il legislatore conferisce valore normativo, e quindi vincolante, a tale interpretazione, escludendone ogni altra. È altresì manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 1 cit. In relazione agli artt. 3, 38, 53, 81 e 104 cost. Rientrando nei poteri del legislatore - senza che ne risulti vulnerato in particolare il principio della divisione dei poteri - anche quello di emanare norme di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, salvi i limiti specificamente previsti dalla Costituzione in determinate materie (quali, in materia penale, dall'art. 25 cost.). ( V 1622/83, mass n 426461; ( Conf 4422/87, mass n 453152).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1988, n. 4023
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4023
    Data del deposito : 11 giugno 1988

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