Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2692/2024 r.g.v.g.
R.G. 2692/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2692 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Cristofaro (c.f. , presso il cui CodiceFiscale_2
studio in Napoli (NA), Piazzetta Ascensione n. 10, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto, e (c.f. ), nata a [...]_1 C.F._3
(LU) il 23.08.1989, rappresentata e difesa dall'avv. Alina Farina (c.f. , C.F._4
presso il cui studio in Crispano (NA), via Provinciale n. 4, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 06.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 06.02.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non pagina 1 di 7
Il PM apponeva il visto in data 21.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 27.06.2024, i ricorrenti e Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in Cesa (CE) il 23.06.2017, dalla cui unione CP_1
nasceva un figlio, (a Napoli il 06.12.2018), e dedotta una crisi coniugale tale da rendere Per_1 impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 17.10.2024, sostituita con note scritte, depositate il 17.07.2024, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti.
In data 15.10.2024, i coniugi, con comparse di costituzione in sostituzione del precedente difensore revocavano il mandato conferito all'Avv. Michele Rega, e nominavano entrambi nuovi difensori;
contestualmente depositavano un'istanza congiunta di differimento dell'udienza rappresentando che, pur permanendo la volontà di addivenire alla separazione consensuale, si era reso necessario rimodulare alcune condizioni precedentemente concordate a causa di dissidi sopravvenuti in merito ad taluni aspetti dell'accordo.
Il Giudice, viste le note depositate dalle parti, rinviava il processo all'udienza del 06.02.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
All'udienza cartolare del 06.02.2025, le parti depositavano il novellato accordo, confermando contestualmente la volontà di non volersi riconciliare;
chiedevano pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui all'accordo depositato.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
pagina 2 di 7 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui ai patti e al piano genitoriale depositati il 04.02.2025, che di seguito si riportano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Disporre che la casa familiare sita in Aversa (CE) alla Via Madonna dell'Olio, n. 5, di proprietà/comproprietà del SI. (unitamente alla madre e al Parte_1 Controparte_2
fratello ) venga assegnata alla SI.ra , che ivi provvederà a spostare la Persona_2 CP_1
propria residenza affinché ivi continui ad abitare con il figlio minore della coppia (nato Persona_3
a Napoli il 06.12.2018). La predetta provvederà a volturare tutte le relative utenze. Il SI.
[...]
provvederà a prelevare da casa tutti i propri effetti personali e spostare altrove la propria Pt_1
residenza, provvedendo a darne comunicazione alla moglie.
3. Il figlio minore della coppia resterà affidato ad entrambi i genitori in regime Persona_3
condiviso con domicilio privilegiato presso la residenza materna e facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé, liberamente, secondo il calendario che segue:
A. Il padre, in ragione dei suoi impegni lavorativi, vedrà e terrà con sé il figlio minore Per_3
tre giorni infrasettimanali, preferibilmente individuati nelle giornate del lunedì, mercoledì e
[...] venerdì quando lo preleverà all'uscita di scuola (ore 13,10), facendolo pranzare con lui, e lo terrà con sé sino alle ore 17,30 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Nei week end: il padre terrà con sé il figlio minore a week-end alterni dal Venerdì all'uscita di scuola, ore 13,10 e lo terrà facendolo pernottare presso la sua abitazione sino alle ore 19,00 della domenica, quando lo riaccompagnerà presso la residenza materna. Resta inteso che nei tempi in cui il minore starà con ciascun genitore dovranno essere sempre garantiti i contatti telefonici con l'altro genitore.
B. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il minore trascorrerà con un Persona_3 genitore i giorni dal 24 dicembre ore 17,00 alle ore 11,00 del 25 dicembre e con l'altro genitore i giorni dal 31 dicembre ore 17,00 al giorno 1 gennaio ore 11,00; così come ad anni alterni il minore trascorrerà con ciascun genitore la giornata del 26 Dicembre e dell'Epifania.
C. Durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni, il minore starà con un genitore il giorno di
Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì in Albis;
D. Quanto ai compleanni, il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno e dell'onomastico con ciascun genitore ad anni alterni;
il minore trascorrerà poi con ciascun genitore rispettivamente la festa del papà e della mamma e, del pari, il giorno del compleanno e dell'onomastico del singolo genitore e ciò a prescindere dal calendario ordinario.
E. Quanto al periodo di vacanza estivo: il padre terrà con sé il figlio minore Persona_3
consecutivamente dal giorno 1 al giorno 15 del mese di Agosto negli anni dispari e dal 16 al 31
pagina 3 di 7 agosto negli anni pari.
I coniugi stabiliscono, invece, che nel mese di Giugno, in ragione degli impegni lavorativi materni e della chiusura scolastica, a parziale modifica del calendario di visite ordinario del padre, di cui sopra, limitatamente ai due giorni infrasettimanali del lunedì e mercoledì, a parziale modifica degli orari, il minore starà con il padre dalle ore 9,00 del mattino sino alle ore 17,30 della sera;
mentre nei week end di spettanza del padre, nel solo periodo estivo, il Venerdì il padre preleverà il figlio minore alle ore 13,00 presso la residenza materna anziché all'uscita di scuola.
Infine, nel mese di Luglio, i due genitori provvederanno ad iscrivere il minore ad un campo estivo o, in caso di disaccordo, si applicherà il calendario con le modifiche di orario come previsto per il mese di Giugno.
Resta inteso che nei casi in cui ciascun genitore dovesse recarsi fuori città con il minore dovrà comunicare preventivamente all'altro genitore il luogo ove si recherà e favorire i contatti telefonici con lo stesso.
4. Il SI. provvederà a corrispondere, entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno Parte_1 mensile di mantenimento per il figlio minore di € 500,00 (cinquecento/00). La predetta Persona_3
somma sarà soggetta a rivalutazione Istat come per legge. Le parti statuiscono di comune accordo che, ad integrazione dell'assegno di mantenimento, il SI. rinuncerà in favore della moglie Parte_1
SI.ra - come in effetti rinuncia con la sottoscrizione del presente accordo - CP_1 all'erogazione in suo favore del 50% dell'Assegno Unico erogato dall'Inps per il figlio minore, ammontante all'importo mensile di circa € 200,00, impegnandosi, a tal fine, a porre in essere tutti gli adempimenti burocratici amministrativi all'uopo necessari al fine di consentire alla predetta di ricevere dall'Inps il predetto beneficio per la prole nella misura integrale del 100%. Resta inteso tra le parti che, laddove per causa non imputabile alla moglie, il suddetto beneficio dovesse essere sospeso o revocato, il SI. provvederà a corrispondere, in luogo dell'Inps, la somma corrispondente al 50% Per_3 che sarebbe stato di sua spettanza alla moglie integrando l'assegno di mantenimento.
5. Il SI. si obbliga, altresì, a corrispondere il 50% delle spese straordinarie di Parte_1 natura, ludica, medica e scolastica preventivamente concordate con l'altro genitore in conformità al protocollo del Tribunale di Napoli Nord.
6. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti per cui nessun assegno di mantenimento sarà corrisposto in favore di ciascuno dei coniugi.
7. I coniugi stabiliscono altresì che il mobilio contenuto nella casa familiare sita in Aversa alla via
Madonna dell'Olio, n. 5, resterà assegnato alla moglie ad eccezione del tavolo contenuto nel salone e dell'intera attrezzatura (ombrellone) e arredo del terrazzo che vengono assegnati al marito;
il SI.
pagina 4 di 7 provvederà in ogni caso ad acquistare in sostituzione una poltrona da terrazzo, a sua scelta, Per_3
da ivi collocare.
8. Il SI. , inoltre, in ragione delle spese gravanti sulla moglie per le volture ed il Parte_1
pagamento delle utenze si obbliga, per un periodo limitato di 18 mesi, ad una contribuzione economica corrispondendo, a tal fine, alla moglie la somma mensile di € 100,00, per un totale di €
1.800,00.
9. L'autovettura modello Fiat Punto targata EN306WT, intestata alla SI.ra , Controparte_2
madre del SI. , è da sempre in uso ed in possesso della SI.ra che con Parte_1 CP_1
la sottoscrizione dei presenti patti si impegna a provvedere a propria cura e spese entro e non oltre il 1° settembre 2025 al trasferimento di proprietà del citato mezzo in proprio favore, oppure alla riconsegna del mezzo alla proprietaria, acquistando altro mezzo per sé. Resta inteso che sino ad allora rimarranno a carico della SI.ra tutte le tasse e spese correlate all'utilizzo CP_1 esclusivo dell'autovettura, nessuna esclusa.
10. Nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, i coniugi Parte_2
dichiarano e statuiscono quanto segue:
A) la SI.ra si obbliga a trasferire, entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza CP_1
di separazione dei coniugi, al SI. , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), che accetta, la piena proprietà dell'immobile sito in Casaluce (CE) alla CodiceFiscale_5
via Piro n. 35, p 1, identificato al catasto fabbricati del Comune di Casaluce (CE), a seguito di variazione del 23.01.2025 pratica n. CE0006574 divisione per diversa distribuzione degli spazi interni, al foglio 11, p.lla 5088, sub 19, cat A/3, cl 2, 4,5 vani, rendita € 227.76, sup catastale 166 mq, acquistato in data 04.10.2018, con atto pubblico a rogito del Notaio Dott. , Rep Persona_4
8629 e Racc. 6957 registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta il 15.10.2018 al n. 17454 serie
1T, trascritto all'Agenzia del Territorio di Caserta -SMCYV in data 15.10.2018 ai n.ri 34549/27113, nonché locale box-auto sito in Casaluce (CE) alla via Piro n. 35, p T, identificato al catasto fabbricati del Comune di Casaluce (CE), di pertinenza dell'appartamento di primo piano, identificato al foglio 11, p.lla 5088, sub 17, cat C/2, cl 2, mq 17, sup catastale 28 mq, acquistato giusto atto di compravendita del 05.08.2021 a rogito del Notaio Dott. , Rep 14100 e Persona_4
Racc 11413.
B) La SI.ra si obbliga altresì a trasferire, entro tre mesi dalla pubblicazione della CP_1
sentenza di separazione dei coniugi, al figlio minore nato a [...] il [...] (c.f. Persona_3
, la nuda proprietà dell'immobile sito in Casaluce (CE) alla via Piro n. 35, p C.F._6
T, identificato al catasto fabbricati del Comune di Casaluce (CE), a seguito di variazione del pagina 5 di 7 23.01.2025 pratica n. CE0006574 divisione per diversa distribuzione degli spazi interni, al foglio 11,
p.lla 5088, sub 18, cat C/2, cl 1, mq 124, sup catastale 186 mq, rendita 224,14, acquistato giusto atto di compravendita acquistato in data con atto pubblico a rogito del Notaio Dott. , Rep Persona_4
8629 e Racc. 6957 registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta il 15.10.2018 al n. 17454 serie 1T, trascritto all' in data 15.10.2018 ai n.ri 34549/27113, con Controparte_3
l'istituzione sullo stesso di diritto di usufrutto sull'immobile in favore del padre del minore SI.
[...]
nato a [...] il [...] (c.f. ). Pt_1 CodiceFiscale_7
11. Il trasferimento immobiliare di cui al capo precedente lett. A) e B) avviene senza la previsione di un corrispettivo in denaro ma senza spirito di liberalità trovando la propria causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione in quanto condizione funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale (Circolare Agenzia delle
Entrate n. 27 del 21.06.2012 e risoluzione n. 20/E del 14 febbraio 2014 dell'Agenzia delle Entrate).
Il coniuge garantisce, ad eccezione della ipoteca che grava sull'immobile in favore CP_1 della erogatrice del mutuo ipotecario sottoscritto dal marito , Controparte_4 Parte_1
giusto atto pubblico del 27.09.2018 a rogito del Notaio Dott. Rep 8588 e Racc 6918, la Persona_4
piena proprietà e la libera disponibilità degli immobili trasferiti, nonché la libertà da oneri, pesi, vincoli, privilegi anche fiscali, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli. Gli immobili verranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con ogni accessione, accessorio, pertinenza, servitù attive e passive apparenti e non, azioni e ragioni inerenti con la proporzionale quota di comproprietà ed i connessi diritti sulle parti comuni del fabbricato di appartenenza e dell'area su cui insiste a norma dell'art 1117 c.c. nonché dei locali, spazi, impianti, servizi comuni con tutti i vantaggi ed oneri.
Le parti reciprocamente si obbligano a stipulare l'atto notarile di trasferimento entro 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione, innanzi ad un Notaio, ad insindacabile scelta del marito, che sosterrà ogni costo e spesa necessaria, il cui nominativo e la data fissata per il rogito verrà comunicata dal SI. alla SI.ra con un preavviso di almeno 15 giorni prima della data Per_3 CP_1
prevista per la stipulazione.
I coniugi dichiarano che con il trasferimento immobiliare de quo si intendono risolte tra loro tutte le questioni economico-patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere nei reciprochi rapporti.
12. I coniugi autorizzano le competenti autorità amministrative a rilasciare, prorogare e mantenere in favore di ciascuno di essi il passaporto per tutte le destinazioni e si obbligano a prestare ogni ulteriore consenso e ad esplicare ogni ulteriore attività necessaria a tale scopo.
13. Le spese della presente procedura si intendono compensate interamente tra le parti, con pagina 6 di 7 espressa rinuncia dei rispettivi difensori, che sottoscrivono il presente atto, al vincolo della solidarietà professionale.”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire in uno con il piano genitoriale, dando atto della natura obbligatoria delle condizioni concordate tra le parti relative ai trasferimenti immobiliari.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
27.05.1981, e , nata a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. CP_1
ed omologa le condizioni di cui ai patti depositati il 04.02.2025, come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cesa (Atto n. 7, Parte II, Serie C - Anno 2017);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di conSIlio del 17.02.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 7 di 7