Articolo 61 della Legge 13 marzo 1958, n. 365
Articolo 60Articolo 62
Versione
7 maggio 1958
Art. 61.
Presso ciascun Comitato provinciale dell'Opera nazionale e formato uno speciale ruolo di quelli tra gli orfani di guerra, compresi nell'elenco generale, che il Comitato stesso riconosca idonei al collocamento in impieghi pubblici o presso private aziende.
Il Comitato delibera al riguardo in base a documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'orfano in relazione specialmente al collocamento cui aspira ed in base, altresi', ad una dichiarazione di ufficiale sanitario comprovante le condizioni di idoneita' fisica dell'orfano.
Contro le deliberazioni del Comitato provinciale, le parti interessate possono fare ricorso al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale decide sentito il Comitato nazionale dell'Opera e previo controllo, ove se ne ravvisi la necessita', per mezzo di apposito Collegio medico, delle condizioni sanitarie dell'orfano.
Entrata in vigore il 7 maggio 1958