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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 8050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8050 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3762/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. MA AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 3762/2024 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GERACE Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte attrice contro
(C.F. ), in qualità di impresa designata ex art. 286 d.lgs. Controparte_1 P.IVA_1
209/2005 per la liquidazione dei sinistri per conto del Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. BRUNO VINCENZO, elettivamente domiciliato/a presso il/i
[...] difensore/i parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da atto di citazione (in assenza di foglio di p.c. depositato nel primo termine ex art. 189 c.p.c.).
Parte convenuta
Come da foglio di p.c. del 04.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 1 di 6 Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
L'attore, dopo avere allegato che, in data 31.03.2015, alle ore 08.40 circa, in Milano, mentre si dirigeva a lavoro, percorreva a bordo del proprio motociclo Piaggio Liberty tg. X72NW6 Via Bettino da Trezzo, in direzione Via De Marchi verso Via Rimembranze di Greco, giunto in prossimità del civico n. 14, veniva tamponato da un'autovettura Fiat Punto, non identificata, proveniente dall'opposto senso di marcia che invadeva la corsia di marcia da lui occupata, così riportando lesioni personali, conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, quale impresa designata ex artt. 286 e 287 Controparte_1 cod. ass. per liquidare, per conto del FGVS, i danni per i sinistri di cui all'art. 283 lett. a) cod. ass. occorsi sino al giugno 2015 in Lombardia, chiedendone condanna al risarcimento dei danni patiti, quantificati in circa 110mila euro.
Si costituiva eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti dall'attore nonché l'inammissibilità della domanda attorea per mancato rispetto della condizione di procedibilità di cui all'art. 287, c. 1, cod. ass.; nel merito, concludeva per il rigetto di tutte le domande.
Escusso un testimone, espletata la CTU medico-legale sulla persona dell'attore (relazione dott.ssa depositata il 10.06.2025) e richieste informazioni all'INAIL trattandosi di sinistro in Persona_1 itinere, la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza dell'8.10.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe.
La causa è matura per la decisione, con superfluità delle ulteriori istanze istruttorie dedotte dalle parti, e la domanda di parte attrice è infondata per le ragioni di cui appresso.
In via preliminare, l'eccezione sollevata e reiterata da parte convenuta di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni patiti dall'attore non è fondata.
Ritiene il Tribunale che la prescrizione sia stata correttamente interrotta dall'attore, dapprima, in data 14.02.2017 e 15.02.2017 (cfr. doc. 3 fasc. att.) e, successivamente, in data 14.02.2022 (cfr. doc. 5 fasc. att.). Sul punto, deve rilevarsi che il fatto illecito di cui è causa integra gli estremi della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 582 c.p., in particolare lesione personale lieve essendo derivata all'attore una malattia di 40gg (cfr. doc. 12 fasc. att.). Di conseguenza, letto il combinato disposto dell'art. 582 c.p. con l'art. 157, c. 1, c.p. il termine di prescrizione è pari a sei anni sicché nel presente giudizio, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2947 c. 3 c.c., deve trovare applicazione il termine di prescrizione di anni sei e non già il termine breve di due anni di cui al comma 2 dell'art. 2947 c.c.
Altresì, e sempre in via preliminare, è priva di pregio l'eccezione sollevata e reiterata da parte convenuta di inammissibilità della domanda attorea per mancato rispetto della condizione di procedibilità di cui all'art. 287 c. 1 cod. ass. Fermo quanto sopra esposto, deve ritenersi pienamente soddisfatta la predetta condizione di procedibilità, in quanto l'attore ha correttamente inviato anche a CO la richiesta di risarcimento del danno in data 15.02.2017 e in data 14.02.2022 (cfr. docc. 3 e 5 fasc. att.).
pagina 2 di 6 Ciò premesso, la domanda è infondata, per non avere l'attore sufficientemente assolto l'onere della prova in relazione all'azione di cui all'art. 283 cod. ass. private.
L'azione esperita dall'attore ex art. 283 cod. ass. nei confronti di quale impresa Controparte_1 designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, è un'ordinaria azione di risarcimento del danno conseguente alla circolazione stradale che, tuttavia, trova applicazione nelle sole specifiche ipotesi previste dalla legge, tra le quali la fattispecie allegata dall'attore, ovvero quella di sinistro cagionato da veicolo non identificato.
In particolare, la predetta azione richiede pur sempre – oltre alla specifica prova che la mancata identificazione del veicolo sia dipesa da impossibilità incolpevole del danneggiato (quale il fatto che il veicolo non si è fermato) – altresì la prova del fatto illecito, dell'evento dannoso, del nesso eziologico tra quest'ultimo e la condotta umana del conducente del veicolo, condotta senza la quale il danno non si sarebbe verificato e, infine, della natura colposa o dolosa della condotta del conducente dell'altro veicolo non identificato.
Dunque, nel caso di domanda proposta nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada per il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro causato da un veicolo rimasto sconosciuto, l'onere che incombe sull'attore è un onere probatorio più stringente rispetto alle ordinarie azioni processuali in materia di sinistri stradali (cfr. Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza n. 11210/2022; Cassazione Civile, Sezione III, sentenza n. 5892/2016).
Nel caso di specie, l'attore, quanto all'onere probatorio in punto di an debeatur, si è limitato alla produzione documentale della relazione di incidente stradale redatta dagli agenti della Polizia stradale (cfr. doc. 12 fasc. attoreo) e di una dichiarazione testimoniale della sig.ra sub doc. 9 fasc. att., Tes_1 ritenendo gli stessi esaustivi in ordine all'accertamento del fatto e della riconducibilità eziologica dell'evento dannoso all'allegata condotta di un conducente non meglio identificato che, proveniente dall'opposto senso di marcia, presumibilmente avrebbe invaso la corsia di marcia dell'attore determinandone la caduta.
Ritiene tuttavia il Tribunale che, tenuto conto dello stringente onere probatorio richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in materia di azioni ex art. 283 cod. ass.private, le fonti di prova sopra richiamate non sono sufficienti da sé sole a ritenere assolto l'onere della prova in punto sia di effettive modalità di accadimento del fatto illecito sia della prova della colpa del conducente del veicolo antagonista sconosciuto.
In particolare, dalla documentazione in atti e dall'escussione della teste è emerso che: Tes_1
- gli Agenti di Polizia intervenivano sul luogo del sinistro circa 20 min dopo il verificarsi dell'incidente ed appuravano che tra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto; in loco non rinvenivano ulteriori elementi oggettivi ascrivibili al sinistro. Difatti, sulla natura dell'incidente così verbalizzavano: ribaltamento senza urto contro ostacolo fisso (cfr. doc. 10 att.);
- gli Agenti verbalizzanti si recavano presso il P.S. del CTO, ove era stato trasportato l'attore che dichiarava: “Proveniente da via De Marchi, percorrevo a bordo del mio ciclomotore via Bettino
pagina 3 di 6 da Trezzo, in direzione di via Rimembranze di Greco. Giunto in corrispondenza del civico 14 della via di mia percorrenza, per evitare l'urto contro un'autovettura, perdevo il controllo del mezzo rovinando al suolo.” (cfr. doc. 10 cit.);
- gli Agenti di Polizia si trovavano impossibilitati a identificare nuovi danni al ciclomotore dell'attore, atteso lo stato vetusto e deteriorato;
- la sig.ra nella dichiarazione sub doc. 9 fasc. att. dichiarava di aver visto una Fiat Punto Tes_1 di colore grigio invadere la corsia di percorrenza dell'attore così “andando a collidere con un Liberty Piaggio tg. X7NW6 che procedeva con velocità moderata al margine della stessa. Il conducente del , per evitare l'impatto con la Punto, perdeva il controllo del motociclo e CP_3 rovinava violentemente al suolo.”. La sig.ra riportava nella dichiarazione di riconoscere Tes_1 poi l'attore, in quanto dipendente di un fruttivendolo presso cui ella era solita recarsi;
- l'attore, tuttavia, ha sempre allegato di svolgere il lavoro di custode (cfr. doc. 13, 15 fasc. att.);
- sentita in qualità di testimone, la sig.ra dichiarava: “l'auto, che viaggiava veloce, si è Tes_1 spostata sulla corsia di marcia del ciclomotore e lo ha preso in pieno. L'urto è avvenuto tra la parte anteriore sinistra dell'auto e la parte anteriore sinistra del motorino. In conseguenza dell'urto il motorino è caduto sul lato destro. Si sono urtati. Con tamponava intendo dire che lo urtava.” (cfr. verbale d'udienza dell'11.11.2024).
Ebbene, alla luce dell'espletata istruttoria e della documentazione in atti, deve ritenersi che la teste sig.ra non sia sufficientemente attendibile. Tes_1
Sul punto, giova rammentare il principio espresso dalla costante giurisprudenza e condiviso da questo Tribunale in base al quale: “La valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite.” (cfr. Cass. civ. n. 16529 del 21/08/2004, ex multis cfr. Cass. civ. n. 21239/2019).
In applicazione del principio de quo, ritiene il Tribunale che la deposizione testimoniale della teste sia inattendibile per le molteplici contraddizioni ed incongruenze emerse: dapprima ella Tes_1 afferma che il veicolo condotto dall'attore procedeva a velocità sostenuta, successivamente dichiara che a procedere a velocità sostenuta fosse l'autovettura rimasta sconosciuta;
dapprima, afferma che l'autovettura andava a collisione con il motociclo dell'attore determinandone così la caduta al suolo, successivamente, dichiara che l'attore, per evitare l'impatto con l'autovettura, perdeva il controllo del pagina 4 di 6 motociclo, rovinando violentemente al suolo, salvo poi tornare alla “prima versione” in sede di istruttoria orale all'udienza dell'11.11.2024 (“l'auto, che viaggiava veloce, si è spostata sulla corsia di marcia del ciclomotore e lo ha preso in pieno. L'urto è avvenuto tra la parte anteriore sinistra dell'auto e la parte anteriore sinistra del motorino. In conseguenza dell'urto il motorino è caduto sul lato destro. Si sono urtati. Con tamponava intendo dire che lo urtava.”).
Inoltre, le dichiarazioni della teste si pongono in contraddizione, in parte, anche con quanto dichiarato dall'attore agli Agenti verbalizzanti. Ed infatti, l'attore affermava di avere perso il controllo del mezzo, per evitare l'urto con l'autovettura ignota, e così rovinava al suolo.
In definitiva, non risulta dimostrata, per mezzo di prove coerenti tra loro, né la dinamica del sinistro e, dunque, la responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto nella causazione del sinistro, né l'urto stesso tra i due veicoli.
Dunque, come predetto, la domanda qui formulata richiede pur sempre la prova dei presupposti strutturali della fattispecie invocata, solo in tal caso essendo possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza del fatto illecito dedotto e, nella specie, parte attrice non ha assolto tale onere su di lui incombente.
Pertanto, la domanda formulata da nei confronti della compagnia convenuta Parte_1 deve essere rigettata. Controparte_1
Consegue al rigetto della domanda, il rigetto della domanda proposta dall'attore di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltretutto avanzata per la prima volta con il deposito della memoria ex art. 189 c.p.c. II termine.
Le spese sono poste interamente a carico dell'attore soccombente e sono Parte_1 liquidate, in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro (in base al petitum) e previa riduzione per la semplicità della controversia e il modesto numero di questioni trattate, nella misura di cui al dispositivo.
Spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico dell'attore soccombente, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
Non possono riconoscersi le spese per il CTP di parte convenuta, in assenza di documentazione giustificativa di spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA tutte le domande di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
PONE le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico dell'attore, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in complessivi euro 8.000 per compensi (euro 1.500 per fase di studio;
euro 1.000 per fase pagina 5 di 6 introduttiva;
euro 3.000 per fase istruttoria ed euro 2.500 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
Così deciso in Milano, il 24 ottobre 2025
Il Giudice
MA AR
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. MA AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 3762/2024 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GERACE Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte attrice contro
(C.F. ), in qualità di impresa designata ex art. 286 d.lgs. Controparte_1 P.IVA_1
209/2005 per la liquidazione dei sinistri per conto del Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. BRUNO VINCENZO, elettivamente domiciliato/a presso il/i
[...] difensore/i parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da atto di citazione (in assenza di foglio di p.c. depositato nel primo termine ex art. 189 c.p.c.).
Parte convenuta
Come da foglio di p.c. del 04.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 1 di 6 Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
L'attore, dopo avere allegato che, in data 31.03.2015, alle ore 08.40 circa, in Milano, mentre si dirigeva a lavoro, percorreva a bordo del proprio motociclo Piaggio Liberty tg. X72NW6 Via Bettino da Trezzo, in direzione Via De Marchi verso Via Rimembranze di Greco, giunto in prossimità del civico n. 14, veniva tamponato da un'autovettura Fiat Punto, non identificata, proveniente dall'opposto senso di marcia che invadeva la corsia di marcia da lui occupata, così riportando lesioni personali, conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, quale impresa designata ex artt. 286 e 287 Controparte_1 cod. ass. per liquidare, per conto del FGVS, i danni per i sinistri di cui all'art. 283 lett. a) cod. ass. occorsi sino al giugno 2015 in Lombardia, chiedendone condanna al risarcimento dei danni patiti, quantificati in circa 110mila euro.
Si costituiva eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti dall'attore nonché l'inammissibilità della domanda attorea per mancato rispetto della condizione di procedibilità di cui all'art. 287, c. 1, cod. ass.; nel merito, concludeva per il rigetto di tutte le domande.
Escusso un testimone, espletata la CTU medico-legale sulla persona dell'attore (relazione dott.ssa depositata il 10.06.2025) e richieste informazioni all'INAIL trattandosi di sinistro in Persona_1 itinere, la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza dell'8.10.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe.
La causa è matura per la decisione, con superfluità delle ulteriori istanze istruttorie dedotte dalle parti, e la domanda di parte attrice è infondata per le ragioni di cui appresso.
In via preliminare, l'eccezione sollevata e reiterata da parte convenuta di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni patiti dall'attore non è fondata.
Ritiene il Tribunale che la prescrizione sia stata correttamente interrotta dall'attore, dapprima, in data 14.02.2017 e 15.02.2017 (cfr. doc. 3 fasc. att.) e, successivamente, in data 14.02.2022 (cfr. doc. 5 fasc. att.). Sul punto, deve rilevarsi che il fatto illecito di cui è causa integra gli estremi della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 582 c.p., in particolare lesione personale lieve essendo derivata all'attore una malattia di 40gg (cfr. doc. 12 fasc. att.). Di conseguenza, letto il combinato disposto dell'art. 582 c.p. con l'art. 157, c. 1, c.p. il termine di prescrizione è pari a sei anni sicché nel presente giudizio, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2947 c. 3 c.c., deve trovare applicazione il termine di prescrizione di anni sei e non già il termine breve di due anni di cui al comma 2 dell'art. 2947 c.c.
Altresì, e sempre in via preliminare, è priva di pregio l'eccezione sollevata e reiterata da parte convenuta di inammissibilità della domanda attorea per mancato rispetto della condizione di procedibilità di cui all'art. 287 c. 1 cod. ass. Fermo quanto sopra esposto, deve ritenersi pienamente soddisfatta la predetta condizione di procedibilità, in quanto l'attore ha correttamente inviato anche a CO la richiesta di risarcimento del danno in data 15.02.2017 e in data 14.02.2022 (cfr. docc. 3 e 5 fasc. att.).
pagina 2 di 6 Ciò premesso, la domanda è infondata, per non avere l'attore sufficientemente assolto l'onere della prova in relazione all'azione di cui all'art. 283 cod. ass. private.
L'azione esperita dall'attore ex art. 283 cod. ass. nei confronti di quale impresa Controparte_1 designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, è un'ordinaria azione di risarcimento del danno conseguente alla circolazione stradale che, tuttavia, trova applicazione nelle sole specifiche ipotesi previste dalla legge, tra le quali la fattispecie allegata dall'attore, ovvero quella di sinistro cagionato da veicolo non identificato.
In particolare, la predetta azione richiede pur sempre – oltre alla specifica prova che la mancata identificazione del veicolo sia dipesa da impossibilità incolpevole del danneggiato (quale il fatto che il veicolo non si è fermato) – altresì la prova del fatto illecito, dell'evento dannoso, del nesso eziologico tra quest'ultimo e la condotta umana del conducente del veicolo, condotta senza la quale il danno non si sarebbe verificato e, infine, della natura colposa o dolosa della condotta del conducente dell'altro veicolo non identificato.
Dunque, nel caso di domanda proposta nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada per il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro causato da un veicolo rimasto sconosciuto, l'onere che incombe sull'attore è un onere probatorio più stringente rispetto alle ordinarie azioni processuali in materia di sinistri stradali (cfr. Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza n. 11210/2022; Cassazione Civile, Sezione III, sentenza n. 5892/2016).
Nel caso di specie, l'attore, quanto all'onere probatorio in punto di an debeatur, si è limitato alla produzione documentale della relazione di incidente stradale redatta dagli agenti della Polizia stradale (cfr. doc. 12 fasc. attoreo) e di una dichiarazione testimoniale della sig.ra sub doc. 9 fasc. att., Tes_1 ritenendo gli stessi esaustivi in ordine all'accertamento del fatto e della riconducibilità eziologica dell'evento dannoso all'allegata condotta di un conducente non meglio identificato che, proveniente dall'opposto senso di marcia, presumibilmente avrebbe invaso la corsia di marcia dell'attore determinandone la caduta.
Ritiene tuttavia il Tribunale che, tenuto conto dello stringente onere probatorio richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in materia di azioni ex art. 283 cod. ass.private, le fonti di prova sopra richiamate non sono sufficienti da sé sole a ritenere assolto l'onere della prova in punto sia di effettive modalità di accadimento del fatto illecito sia della prova della colpa del conducente del veicolo antagonista sconosciuto.
In particolare, dalla documentazione in atti e dall'escussione della teste è emerso che: Tes_1
- gli Agenti di Polizia intervenivano sul luogo del sinistro circa 20 min dopo il verificarsi dell'incidente ed appuravano che tra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto; in loco non rinvenivano ulteriori elementi oggettivi ascrivibili al sinistro. Difatti, sulla natura dell'incidente così verbalizzavano: ribaltamento senza urto contro ostacolo fisso (cfr. doc. 10 att.);
- gli Agenti verbalizzanti si recavano presso il P.S. del CTO, ove era stato trasportato l'attore che dichiarava: “Proveniente da via De Marchi, percorrevo a bordo del mio ciclomotore via Bettino
pagina 3 di 6 da Trezzo, in direzione di via Rimembranze di Greco. Giunto in corrispondenza del civico 14 della via di mia percorrenza, per evitare l'urto contro un'autovettura, perdevo il controllo del mezzo rovinando al suolo.” (cfr. doc. 10 cit.);
- gli Agenti di Polizia si trovavano impossibilitati a identificare nuovi danni al ciclomotore dell'attore, atteso lo stato vetusto e deteriorato;
- la sig.ra nella dichiarazione sub doc. 9 fasc. att. dichiarava di aver visto una Fiat Punto Tes_1 di colore grigio invadere la corsia di percorrenza dell'attore così “andando a collidere con un Liberty Piaggio tg. X7NW6 che procedeva con velocità moderata al margine della stessa. Il conducente del , per evitare l'impatto con la Punto, perdeva il controllo del motociclo e CP_3 rovinava violentemente al suolo.”. La sig.ra riportava nella dichiarazione di riconoscere Tes_1 poi l'attore, in quanto dipendente di un fruttivendolo presso cui ella era solita recarsi;
- l'attore, tuttavia, ha sempre allegato di svolgere il lavoro di custode (cfr. doc. 13, 15 fasc. att.);
- sentita in qualità di testimone, la sig.ra dichiarava: “l'auto, che viaggiava veloce, si è Tes_1 spostata sulla corsia di marcia del ciclomotore e lo ha preso in pieno. L'urto è avvenuto tra la parte anteriore sinistra dell'auto e la parte anteriore sinistra del motorino. In conseguenza dell'urto il motorino è caduto sul lato destro. Si sono urtati. Con tamponava intendo dire che lo urtava.” (cfr. verbale d'udienza dell'11.11.2024).
Ebbene, alla luce dell'espletata istruttoria e della documentazione in atti, deve ritenersi che la teste sig.ra non sia sufficientemente attendibile. Tes_1
Sul punto, giova rammentare il principio espresso dalla costante giurisprudenza e condiviso da questo Tribunale in base al quale: “La valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite.” (cfr. Cass. civ. n. 16529 del 21/08/2004, ex multis cfr. Cass. civ. n. 21239/2019).
In applicazione del principio de quo, ritiene il Tribunale che la deposizione testimoniale della teste sia inattendibile per le molteplici contraddizioni ed incongruenze emerse: dapprima ella Tes_1 afferma che il veicolo condotto dall'attore procedeva a velocità sostenuta, successivamente dichiara che a procedere a velocità sostenuta fosse l'autovettura rimasta sconosciuta;
dapprima, afferma che l'autovettura andava a collisione con il motociclo dell'attore determinandone così la caduta al suolo, successivamente, dichiara che l'attore, per evitare l'impatto con l'autovettura, perdeva il controllo del pagina 4 di 6 motociclo, rovinando violentemente al suolo, salvo poi tornare alla “prima versione” in sede di istruttoria orale all'udienza dell'11.11.2024 (“l'auto, che viaggiava veloce, si è spostata sulla corsia di marcia del ciclomotore e lo ha preso in pieno. L'urto è avvenuto tra la parte anteriore sinistra dell'auto e la parte anteriore sinistra del motorino. In conseguenza dell'urto il motorino è caduto sul lato destro. Si sono urtati. Con tamponava intendo dire che lo urtava.”).
Inoltre, le dichiarazioni della teste si pongono in contraddizione, in parte, anche con quanto dichiarato dall'attore agli Agenti verbalizzanti. Ed infatti, l'attore affermava di avere perso il controllo del mezzo, per evitare l'urto con l'autovettura ignota, e così rovinava al suolo.
In definitiva, non risulta dimostrata, per mezzo di prove coerenti tra loro, né la dinamica del sinistro e, dunque, la responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto nella causazione del sinistro, né l'urto stesso tra i due veicoli.
Dunque, come predetto, la domanda qui formulata richiede pur sempre la prova dei presupposti strutturali della fattispecie invocata, solo in tal caso essendo possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza del fatto illecito dedotto e, nella specie, parte attrice non ha assolto tale onere su di lui incombente.
Pertanto, la domanda formulata da nei confronti della compagnia convenuta Parte_1 deve essere rigettata. Controparte_1
Consegue al rigetto della domanda, il rigetto della domanda proposta dall'attore di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltretutto avanzata per la prima volta con il deposito della memoria ex art. 189 c.p.c. II termine.
Le spese sono poste interamente a carico dell'attore soccombente e sono Parte_1 liquidate, in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro (in base al petitum) e previa riduzione per la semplicità della controversia e il modesto numero di questioni trattate, nella misura di cui al dispositivo.
Spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico dell'attore soccombente, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
Non possono riconoscersi le spese per il CTP di parte convenuta, in assenza di documentazione giustificativa di spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA tutte le domande di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
PONE le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico dell'attore, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in complessivi euro 8.000 per compensi (euro 1.500 per fase di studio;
euro 1.000 per fase pagina 5 di 6 introduttiva;
euro 3.000 per fase istruttoria ed euro 2.500 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
Così deciso in Milano, il 24 ottobre 2025
Il Giudice
MA AR
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