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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 19/12/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1885/2023 R.G
Tribunale Ordinario di Terni
VERBALE DI UDIENZA DEL 19/12/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note di trattazione scritta;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, deposita la seguente sentenza ai sensi degli artt. 127- ter, 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
AS EI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. AS EI ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1885 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
UL LE, elettivamente domiciliato in VIA GARIGLIANO 3-5 ORVIETO presso il difensore avv. UL LE
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura in calce al presente atto dall'Avv. Carla Draghi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Città di Castello (PG) Via Sempione n. 28
PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 1. ha proposto opposizione, ex artt. 22 della legge n. 689/81 e Parte_1
6 del d.lgs. n. 150/2011 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 235 del 18.07.2023, notificata a mani in data 16 agosto 2023 (v. all. n.1) con la quale l' gli ha Controparte_1 ingiunto di pagare la somma di euro 745,01 come sanzione per la violazione dell'art. 118, comma 2, lett. f) e dell'art. 120 della legge regionale n. 12/2015 per “[…] aver esercitato la ricerca tartufi senza essere in possesso del tesserino e di non aver effettuato il pagamento della tassa di concessione regionale”.
A sostegno del proprio ricorso ha addotto i seguenti motivi:
1. Insussistenza dell'illecito di cui all'art. 118, secondo comma, lettera f) della l.r. umbria n.12/2015 per assenza dell'elemento oggettivo;
2. Insussistenza dell'illecito di cui all'art. 120, comma 3, l.r. umbria n.12/2015 per assenza dell'elemento oggettivo.
Con memoria depositata in data 24/10/2023, si costituiva l' Controparte_1 rassegnando – per i motivi ivi dedotti, qui richiamati e trascritti – le seguenti conclusioni:
“In via preliminare
- Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta n. 235 del 18.07.2023 confermando la provvisoria esecutività
In via principale e nel merito
- Rigettare l'opposizione e confermare l'ordinanza ingiunzione opposta n. 235 del
18/07/2023 ed i relativi verbali di accertamento n. 109/2022 e 110/2022 emessi dai
Carabinieri Forestali di Orvieto il 01/12/2022. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge.”.
Con ordinanza del 9/11/2023 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato per assenza di periculum.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti.
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa ex art. 127-ter c.p.c.
2. Il ricorso è fondato.
Risulta non contestato fra le parti che, in data 21/11/2022, lo veniva Parte_1 rinvenuto dagli operanti mentre si trovava nel Comune di LE (TR), in località Fosso della
Sala, assieme al suo cane di razza Lagotto Romagnolo, munito del c.d. vanghetto (utensile per scavare la terra).
pagina 2 di 5 Secondo l'opponente, al momento dell'accertamento, questi si trovava nei boschi di
LE (TR) per iniziare l'addestramento del proprio cane per la ricerca del tartufo, previamente nascondendo in loco dei bocconi di pane intrisi di olio al tartufo;
tuttavia, gli operanti gli contestavano di svolgere attività di ricerca del tartufo in assenza del cd. tesserino di idoneità (il cui esame era stato fissato per il successivo 24 novembre 2022), nonché di non aver corrisposto la tassa di concessione regionale di euro 111,55 euro dovuta ex art. 120 l.r.
n.12/2015 ogni anno a seguito del rilascio del citato tesserino.
Sempre secondo l'opponente, difetterebbe nel caso di specie l'elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria, cioè, proprio la raccolta dei tartufi in quanto gli stessi operanti avevano dato atto che lo non veniva trovato nel possesso di alcun tartufo Parte_1
Inoltre, difetterebbero anche i presupposti applicativi della sanzione comminata ex art. 120 della legge regionale n. 12/2015 atteso che il pagamento della tassa di concessione regionale è prevista solo dopo aver conseguito il tesserino di idoneità.
Di contro, secondo l'Amministrazione resistente, risultano integrati tutti gli elementi costitutivi degli illeciti contestati atteso che è stato accertato che il ricorrente si trovava all'interno di un bosco durante il periodo di ricerca e raccolta dei tartufi, con un cane “da tartufo”, con il c.d “vanghetto” e senza aver mai avuto il possesso del tesserino ed aver pagato la contestuale tassa annua.
Inoltre, sempre secondo l'Amministrazione, lo avrebbe dichiarato di Parte_1 essere “… responsabile di aver esercitato la ricerca tartufi senza essere in possesso del tesserino e di non aver effettuato il pagamento della tassa di concessione reg.le” (cfr. rapporto informativo in atti).
2.2. Ciò posto, l'opposizione è fondata e merita di essere accolta.
Com'è noto, l'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa fatta valere con il provvedimento, analogo al giudizio istaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano all'amministrazione e all'opponente, per cui all'autorità amministrativa spetta l'onere di dimostrarne gli elementi costitutivi.
A tal fine, l'Amministrazione può avvalersi di presunzioni che trasferiscono a carico dell'intimato l'onere della prova contraria, purché i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di pagina 3 di 5 canoni di ragionevole probabilità e secondo regole di esperienza, restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimità se convenientemente motivato alla stregua di detti criteri
(cfr. Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 2005, n. 2363).
Ebbene, nel caso di specie, non si ritiene che l'Amministrazione abbia assolto al proprio onere probatorio.
Invero, dalla documentazione in atti, con particolare rifermento alle stesse controdeduzioni redatte dagli operanti dell'8 maggio 2023 (cfr. doc. 7, fasc. opponente), risulta provato unicamente che il ricorrente è stato sottoposto a controllo dagli operanti mentre si trovava nei pressi della sua auto, parcheggiata in un terreno incolto adiacente il
Fosso della Sala in Comune di LE e che lo stesso era in possesso di un vanghetto ed aveva con sé un cane da tartufi;
al momento del controllo, lo non era in possesso di Parte_1 tartufi ed era in possesso di una copia della domanda fatta per sostenere l'esame di idoneità al rilascio del tesserino (esame poi superato pochi giorni dopo l'accertamento, cfr. doc. 6, fasc. opponente).
A parere dello scrivente, i fatti sopra accertati (e provati) non sono idonei a far ritenere che lo stesse effettuando attività di ricerca e raccolta dei tartufi in difetto di Parte_1 autorizzazione;
a tal fine, deve essere valorizzato il fatto che lo stesso non aveva con sé alcun tartufo, che di lì a pochi giorni avrebbe sostenuto l'esame per ottenere l'abilitazione alla raccolta e che, quindi, appare verosimile che stesse svolgendo attività di addestramento del proprio cane, come dallo stesso allegato nel proprio atto introduttivo e sin dal ricorso proposto in via amministrativa (cfr. doc. 4, fasc. opponente).
In sostanza, la ricostruzione alternativa fornita dall'opponente – svolgimento di attività di addestramento del proprio cane per la ricerca del tartufo, previamente nascondendo in loco dei bocconi di pane intrisi di olio al tartufo – appare verosimile e ciò in assenza di elementi di segno contrario forniti dall'Amministrazione.
A ciò si aggiunga che, diversamente da quanto affermato dall'Amministrazione nella propria comparsa, lo non ha mai dichiarato agli operanti che stesse Parte_1 effettivamente svolgendo attività di ricerca di tartufi ma tale affermazione – riportata nelle controdeduzioni degli operanti in atti – in realtà corrisponde alle deduzioni degli stessi operanti tratte dall'accertamento svolto (cfr. controdeduzioni in atti, cfr. doc. 7 fasc. opponente e deposito del 2/1/2024 dell'amministrazione opposta).
pagina 4 di 5 L'assenza di prova degli elementi costitutivi dell'illecito contestato – ricerca e raccolta di tartufi in assenza del tesserino di idoneità – comporta anche l'accoglimento del motivo di opposizione sub. n. 2 che, secondo la ricostruzione della stessa Amministrazione, presuppone lo svolgimento dell'attività in questione in assenza di autorizzazione.
Deve quindi concludersi per l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi di cui al DM n.
55/2014, attesa la semplicità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata (scaglione da Euro 0,01 a Euro 1.100,00).
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 235 del
18.07.2023 adottata dall' ; Controparte_2
2) CONDANNA l' al pagamento delle Controparte_2 spese processuali sostenute da parte opponente che liquida in euro 70 per spese vive, euro 231,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Terni, il 18-19 dicembre 2025
Il Giudice
AS EI
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Terni
VERBALE DI UDIENZA DEL 19/12/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note di trattazione scritta;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, deposita la seguente sentenza ai sensi degli artt. 127- ter, 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
AS EI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. AS EI ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1885 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
UL LE, elettivamente domiciliato in VIA GARIGLIANO 3-5 ORVIETO presso il difensore avv. UL LE
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura in calce al presente atto dall'Avv. Carla Draghi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Città di Castello (PG) Via Sempione n. 28
PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 1. ha proposto opposizione, ex artt. 22 della legge n. 689/81 e Parte_1
6 del d.lgs. n. 150/2011 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 235 del 18.07.2023, notificata a mani in data 16 agosto 2023 (v. all. n.1) con la quale l' gli ha Controparte_1 ingiunto di pagare la somma di euro 745,01 come sanzione per la violazione dell'art. 118, comma 2, lett. f) e dell'art. 120 della legge regionale n. 12/2015 per “[…] aver esercitato la ricerca tartufi senza essere in possesso del tesserino e di non aver effettuato il pagamento della tassa di concessione regionale”.
A sostegno del proprio ricorso ha addotto i seguenti motivi:
1. Insussistenza dell'illecito di cui all'art. 118, secondo comma, lettera f) della l.r. umbria n.12/2015 per assenza dell'elemento oggettivo;
2. Insussistenza dell'illecito di cui all'art. 120, comma 3, l.r. umbria n.12/2015 per assenza dell'elemento oggettivo.
Con memoria depositata in data 24/10/2023, si costituiva l' Controparte_1 rassegnando – per i motivi ivi dedotti, qui richiamati e trascritti – le seguenti conclusioni:
“In via preliminare
- Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta n. 235 del 18.07.2023 confermando la provvisoria esecutività
In via principale e nel merito
- Rigettare l'opposizione e confermare l'ordinanza ingiunzione opposta n. 235 del
18/07/2023 ed i relativi verbali di accertamento n. 109/2022 e 110/2022 emessi dai
Carabinieri Forestali di Orvieto il 01/12/2022. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge.”.
Con ordinanza del 9/11/2023 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato per assenza di periculum.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti.
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa ex art. 127-ter c.p.c.
2. Il ricorso è fondato.
Risulta non contestato fra le parti che, in data 21/11/2022, lo veniva Parte_1 rinvenuto dagli operanti mentre si trovava nel Comune di LE (TR), in località Fosso della
Sala, assieme al suo cane di razza Lagotto Romagnolo, munito del c.d. vanghetto (utensile per scavare la terra).
pagina 2 di 5 Secondo l'opponente, al momento dell'accertamento, questi si trovava nei boschi di
LE (TR) per iniziare l'addestramento del proprio cane per la ricerca del tartufo, previamente nascondendo in loco dei bocconi di pane intrisi di olio al tartufo;
tuttavia, gli operanti gli contestavano di svolgere attività di ricerca del tartufo in assenza del cd. tesserino di idoneità (il cui esame era stato fissato per il successivo 24 novembre 2022), nonché di non aver corrisposto la tassa di concessione regionale di euro 111,55 euro dovuta ex art. 120 l.r.
n.12/2015 ogni anno a seguito del rilascio del citato tesserino.
Sempre secondo l'opponente, difetterebbe nel caso di specie l'elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria, cioè, proprio la raccolta dei tartufi in quanto gli stessi operanti avevano dato atto che lo non veniva trovato nel possesso di alcun tartufo Parte_1
Inoltre, difetterebbero anche i presupposti applicativi della sanzione comminata ex art. 120 della legge regionale n. 12/2015 atteso che il pagamento della tassa di concessione regionale è prevista solo dopo aver conseguito il tesserino di idoneità.
Di contro, secondo l'Amministrazione resistente, risultano integrati tutti gli elementi costitutivi degli illeciti contestati atteso che è stato accertato che il ricorrente si trovava all'interno di un bosco durante il periodo di ricerca e raccolta dei tartufi, con un cane “da tartufo”, con il c.d “vanghetto” e senza aver mai avuto il possesso del tesserino ed aver pagato la contestuale tassa annua.
Inoltre, sempre secondo l'Amministrazione, lo avrebbe dichiarato di Parte_1 essere “… responsabile di aver esercitato la ricerca tartufi senza essere in possesso del tesserino e di non aver effettuato il pagamento della tassa di concessione reg.le” (cfr. rapporto informativo in atti).
2.2. Ciò posto, l'opposizione è fondata e merita di essere accolta.
Com'è noto, l'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa fatta valere con il provvedimento, analogo al giudizio istaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano all'amministrazione e all'opponente, per cui all'autorità amministrativa spetta l'onere di dimostrarne gli elementi costitutivi.
A tal fine, l'Amministrazione può avvalersi di presunzioni che trasferiscono a carico dell'intimato l'onere della prova contraria, purché i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di pagina 3 di 5 canoni di ragionevole probabilità e secondo regole di esperienza, restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimità se convenientemente motivato alla stregua di detti criteri
(cfr. Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 2005, n. 2363).
Ebbene, nel caso di specie, non si ritiene che l'Amministrazione abbia assolto al proprio onere probatorio.
Invero, dalla documentazione in atti, con particolare rifermento alle stesse controdeduzioni redatte dagli operanti dell'8 maggio 2023 (cfr. doc. 7, fasc. opponente), risulta provato unicamente che il ricorrente è stato sottoposto a controllo dagli operanti mentre si trovava nei pressi della sua auto, parcheggiata in un terreno incolto adiacente il
Fosso della Sala in Comune di LE e che lo stesso era in possesso di un vanghetto ed aveva con sé un cane da tartufi;
al momento del controllo, lo non era in possesso di Parte_1 tartufi ed era in possesso di una copia della domanda fatta per sostenere l'esame di idoneità al rilascio del tesserino (esame poi superato pochi giorni dopo l'accertamento, cfr. doc. 6, fasc. opponente).
A parere dello scrivente, i fatti sopra accertati (e provati) non sono idonei a far ritenere che lo stesse effettuando attività di ricerca e raccolta dei tartufi in difetto di Parte_1 autorizzazione;
a tal fine, deve essere valorizzato il fatto che lo stesso non aveva con sé alcun tartufo, che di lì a pochi giorni avrebbe sostenuto l'esame per ottenere l'abilitazione alla raccolta e che, quindi, appare verosimile che stesse svolgendo attività di addestramento del proprio cane, come dallo stesso allegato nel proprio atto introduttivo e sin dal ricorso proposto in via amministrativa (cfr. doc. 4, fasc. opponente).
In sostanza, la ricostruzione alternativa fornita dall'opponente – svolgimento di attività di addestramento del proprio cane per la ricerca del tartufo, previamente nascondendo in loco dei bocconi di pane intrisi di olio al tartufo – appare verosimile e ciò in assenza di elementi di segno contrario forniti dall'Amministrazione.
A ciò si aggiunga che, diversamente da quanto affermato dall'Amministrazione nella propria comparsa, lo non ha mai dichiarato agli operanti che stesse Parte_1 effettivamente svolgendo attività di ricerca di tartufi ma tale affermazione – riportata nelle controdeduzioni degli operanti in atti – in realtà corrisponde alle deduzioni degli stessi operanti tratte dall'accertamento svolto (cfr. controdeduzioni in atti, cfr. doc. 7 fasc. opponente e deposito del 2/1/2024 dell'amministrazione opposta).
pagina 4 di 5 L'assenza di prova degli elementi costitutivi dell'illecito contestato – ricerca e raccolta di tartufi in assenza del tesserino di idoneità – comporta anche l'accoglimento del motivo di opposizione sub. n. 2 che, secondo la ricostruzione della stessa Amministrazione, presuppone lo svolgimento dell'attività in questione in assenza di autorizzazione.
Deve quindi concludersi per l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi di cui al DM n.
55/2014, attesa la semplicità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata (scaglione da Euro 0,01 a Euro 1.100,00).
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 235 del
18.07.2023 adottata dall' ; Controparte_2
2) CONDANNA l' al pagamento delle Controparte_2 spese processuali sostenute da parte opponente che liquida in euro 70 per spese vive, euro 231,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Terni, il 18-19 dicembre 2025
Il Giudice
AS EI
pagina 5 di 5