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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/10/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4075/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4075/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Parte_1 C.F._1
AG ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi, Piazza Porta Vescovo, 10, giusta procura in atti;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA
Oggetto: rettificazione del sesso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2025, parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza ex art. 127- ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
adiva l'intestato Tribunale al fine di conseguire la rettificazione di attribuzione di sesso Parte_1 da femminile a maschile con autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali e contestuale rettifica dell'atto di nascita di con il Parte_1 cambiamento del nominativo da “ ” a . Pt_1 Per_1
Deduceva, al riguardo, di essere nata con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo femminile pur vivendo sin dalla tenera età la propria identità psico-sessuale come maschile;
infatti, dagli accertamenti pagina 1 di 7 medici effettuati si evidenziava un quadro caratterizzato da una “incongruenza di Genere” con la conseguente necessità di effettuare gli interventi chirurgici necessari per la riattribuzione di sesso.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “A. che l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta la propria giurisdizione e competenza in materia, seguendo le forme e le modalità previste disponga con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione e ne stabilisca il termine per la notifica, onde: - accertare e dichiarare che a seguito della terapia ormonale, dei trattamenti cui si è sottoposta e cui Parte_1 attualmente si sottopone, nonché degli aspetti psicologici comportamentali e fisici che presenta, e che concorrono a comporre la sua identità di genere, ha assunto lo status “maschile” ed ha pertanto diritto all'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso con contestuale autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili;
- per l'effetto autorizzare, ordinando all'Ufficio
Anagrafe del Comune di Fondi di rettificare il certificato di nascita di (atto di nascita Parte_1
n.86, Parte 1, Serie A, anno 2005) nel senso che laddove è scritto "sesso femminile" debba invece intendersi scritto e leggersi "sesso maschile" e laddove è indicato il nome " debba invece Pt_1 intendersi scritto e leggersi il prenome " , e di tutte le ulteriori conseguenti Per_1 annotazioni”.
L'atto di citazione è stato notificato al PM che non ha formulato osservazioni.
In sede di prima udienza veniva ascoltata personalmente parte ricorrente, la quale dichiarava: “Da quando ho tredici anni ho iniziato il percorso di transizione, ho cominciato ad andare al Saifip al San
CA e sono stato seguito dalla dott.ssa e tutte le persone che mi sono intorno, ai familiari, Per_2 ai miei amici e anche gli sconosciuti si rivolgono a me al maschile. Mi presento come Marshall, Mars per gli amici. Sono assolutamente convinta del percorso e ho eseguito tutto un percorso di terapia familiare. Sto seguendo la terapia ormonale dal 2022. Ho avvertito il cambio della voce, il cambio della muscolatura, e della peluria anche sul viso”.
A seguito del deposito della documentazione medica attestante la transizione di parte attrice dal femminile al maschile a livello dei caratteri sessuali secondari, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava per la discussione l'udienza del 22.10.2025, disponendone la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. All'esito di tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione e il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
La domanda di rettifica dell'attribuzione di sesso è fondata e va accolta.
Parte attorea ha depositato, in allegato al ricorso introduttivo (all. e), la Relazione psicodiagnostica del
Servizio per l'adeguamento tra identità fisica e identità psichica (SAIFIP) “Area Minori” dell'Azienda
Ospedaliera San CA Forlanini, del 01.06.2022. pagina 2 di 7 Tale relazione ha evidenziato, sulla base dei colloqui e dei test somministrati, la presenza di un quadro clinico riconducibile a una Incongruenza di Genere, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS, 2018) come “una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato alla nascita”. In particolare, è stato rilevato che , sin dall'infanzia, ha iniziato a Pt_1 interrogarsi sulla propria identità di genere, con un progressivo acuirsi del disagio nel corso degli anni, culminato nella piena consapevolezza della propria condizione durante la pubertà. La relazione attesta inoltre l'avvio, nel novembre 2022, di un percorso di terapia ormonale, con monitoraggi periodici finalizzati alla valutazione dello stato di salute.
È in atti, altresì, il certificato del SAIPIF dell'11.03.2022, da cui risulta che “Dai colloqui clinici si evidenzia la presenza di una Incongruenza di Genere (codice 302.85 del DSM-5); infatti il ragazzo vive un forte disagio rispetto alla propria identità biologica femminile, pertanto è necessario, per il suo benessere psicologico, presentarsi al maschile e interagire con gli altri secondo l'identità di genere che dichiara di percepire e utilizzando il nome di Mars”.
Ancora, dalla documentazione medica prodotta da parte ricorrente in allegato alle Note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12.11.2024, e risalente all'agosto 2024, è emerso che ha Pt_1 completato la transizione dal femminile al maschile per quanto riguarda i caratteri sessuali secondari.
In particolare, si evidenzia che “nel caso in esame, ( ) presenta un sesso Persona_3 Pt_1 gonadico e somatico primario femminile, mentre il sesso somatico secondario risulta maschile, indotto tramite ormonoterapia”.
Ciò premesso, vanno richiamati gli insegnamenti della Corte di Cassazione (sent. n. 15138/15) e della
Corte costituzionale (sent. n.221/2015, sent. n. 180 del 2017, sent. n. 185 del 2017).
Con tali sentenze, del tutto condivise da questo Collegio, è stato chiarito come debbano essere interpretati, per essere conformi alla Costituzione e alla giurisprudenza C.E.D.U. (v. in particolare pronuncia del 10 marzo 2015 “ Affaire YY c. Turquie”), l'art. 1 comma 1 della l. 164 del 1982, che recita: “La rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, senza fare specificazione alcuna sui caratteri sessuali modificati di tipo primario o secondario, e l'art. 31 comma 4 del d. lgs. 150 del 2011 per cui “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico- chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.”.
pagina 3 di 7 In particolare, le disposizioni normative in materia devono essere interpretate nel senso che, ai fini della rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non è richiesto in modo obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Ciò in quanto il diritto alla rettifica del sesso in presenza di disforia di genere, finalizzato all'acquisizione del genere con cui la persona ha realizzato la propria identificazione, costituisce un diritto inviolabile della persona, che non può essere subordinato a trattamenti chirurgici potenzialmente lesivi della salute, da considerarsi strumenti funzionali al conseguimento di un pieno benessere psicofisico per chi intende modificare il proprio sesso, ma non prerequisiti necessari per ottenere la rettifica anagrafica.
Il diritto all'identità personale e quello alla salute non possono essere considerati recessivi neppure rispetto all'esigenza pubblicistica “alla esatta differenziazione dei generi in modo da non creare situazioni relazionali (unioni coniugali o rapporti di filiazione) non previste attualmente dal nostro sistema di diritto familiare e filiale” (così Cass. sent. n. 15138/2015).
Nello stesso senso, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 221 del 2015, ha precisato che nella
“sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha affermato, infatti, che la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali non può che essere il risultato di «un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso». Il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto. D'altra parte, sottolinea la
Corte di cassazione, «La complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici […] e psicologici mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche». / Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”.
Ed ancora, con la sentenza n. 180 del 2017 la Corte costituzionale ha ribadito che: “Alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della L. n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta pagina 4 di 7 oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione. / In coerenza con quanto affermato nella sentenza richiamata, va ancora una volta rilevato come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere. Nel sistema della L. n. 164 del 1982, ciò si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. / Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare
l'identità personale e di genere.”
Tanto premesso, sulla base della documentazione versata in atti, il Collegio ritiene accertata in modo rigoroso l'avvenuta transizione dal genere femminile a quello maschile.
Tale transizione risulta infatti evidente, come attestato dalle relazioni specialistiche e dagli elementi documentali acquisiti, in quanto: a) è emersa in modo certo la serietà e volontà dell'intento di parte attorea di conseguire l'identità psicosessuale maschile, che a livello psicologico già si riconosce nel sesso maschile e parla di sé al maschile;
b) è emersa anche a livello oggettivo, in virtù di protratto trattamento ormonale, l'intervenuta transizione di genere di parte attorea dal femminile al maschile, avendo compiutamente modificato i propri caratteri sessuali secondari in senso maschile;
c) dal certificato anagrafico cumulativo in atti parte attorea risulta di stato libero;
con ciò ritenendo il Collegio la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 della l. 164 del 1982 e 31 del d.lgs. 150 del 2011, applicati in conformità alle su richiamate pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile a parte attorea.
Il prenome “ ” si ritiene possa essere sostituito con il prenome “ , nome ormai utilizzato Pt_1 Per_1 da molto tempo da parte attorea come certificato anche nelle relazioni ospedaliere in atti.
L'art. 31 comma 5 del d.lgs. 150 del 2011, poi, prevede che la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione del sesso, ordini all'Ufficiale di stato Civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Quanto, invece, alla domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, va segnalato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 143/2024 ha dichiarato pagina 5 di 7 l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d.lgs. n.ro 150 del 2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico – chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale, come nel caso in esame, sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso.
In particolare, con detta pronuncia, i giudici costituzionali hanno sottolineato l'irragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., del regime autorizzatorio alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, come sopra richiamata, che esclude che le modificazioni sessuali richieste ai fini della rettificazione anagrafica del sesso debbano essere necessariamente ottenute attraverso un trattamento medico- chirurgico di adeguamento ritenendo, invece, necessario e sufficiente, agli effetti della rettificazione, l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.” (v. sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 2017), percorso che può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, tanto che l'autorizzazione in questione “mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato” (v. sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2024).
Sulla scorta di siffatta dichiarazione di incostituzionalità – che spiega i suoi effetti nel presente giudizio in forza del generale principio per cui le sentenze con cui la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge hanno effetti retroattivi, salvo il limite dei c.d. rapporti esauriti (v.
Corte costituzionale sent. n. 10 del 2015 ed ex multis Cassazione sent. n. 13884 del 2016) – e avendo il
Tribunale acclarato l'avvenuta modifica dei caratteri sessuali secondari che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso, va dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione al trattamento chirurgico, trattamento che non necessita di autorizzazione giudiziale.
Le spese sono irripetibili, considerata la particolare natura della causa e la non configurabilità di una parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa R.G. n. 4075/2023, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (Atto n. 86, parte I, serie A, anno Parte_1
2005, Comune di Fondi), nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “ ” il prenome debba invece Pt_1 intendersi scritto e leggersi “ . Per_1
Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile di Fondi provveda alle suindicate rettifiche.
pagina 6 di 7 Dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione agli interventi chirurgici per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili.
Spese irripetibili.
Latina, 30 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4075/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Parte_1 C.F._1
AG ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi, Piazza Porta Vescovo, 10, giusta procura in atti;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA
Oggetto: rettificazione del sesso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2025, parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza ex art. 127- ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
adiva l'intestato Tribunale al fine di conseguire la rettificazione di attribuzione di sesso Parte_1 da femminile a maschile con autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali e contestuale rettifica dell'atto di nascita di con il Parte_1 cambiamento del nominativo da “ ” a . Pt_1 Per_1
Deduceva, al riguardo, di essere nata con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo femminile pur vivendo sin dalla tenera età la propria identità psico-sessuale come maschile;
infatti, dagli accertamenti pagina 1 di 7 medici effettuati si evidenziava un quadro caratterizzato da una “incongruenza di Genere” con la conseguente necessità di effettuare gli interventi chirurgici necessari per la riattribuzione di sesso.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “A. che l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta la propria giurisdizione e competenza in materia, seguendo le forme e le modalità previste disponga con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione e ne stabilisca il termine per la notifica, onde: - accertare e dichiarare che a seguito della terapia ormonale, dei trattamenti cui si è sottoposta e cui Parte_1 attualmente si sottopone, nonché degli aspetti psicologici comportamentali e fisici che presenta, e che concorrono a comporre la sua identità di genere, ha assunto lo status “maschile” ed ha pertanto diritto all'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso con contestuale autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili;
- per l'effetto autorizzare, ordinando all'Ufficio
Anagrafe del Comune di Fondi di rettificare il certificato di nascita di (atto di nascita Parte_1
n.86, Parte 1, Serie A, anno 2005) nel senso che laddove è scritto "sesso femminile" debba invece intendersi scritto e leggersi "sesso maschile" e laddove è indicato il nome " debba invece Pt_1 intendersi scritto e leggersi il prenome " , e di tutte le ulteriori conseguenti Per_1 annotazioni”.
L'atto di citazione è stato notificato al PM che non ha formulato osservazioni.
In sede di prima udienza veniva ascoltata personalmente parte ricorrente, la quale dichiarava: “Da quando ho tredici anni ho iniziato il percorso di transizione, ho cominciato ad andare al Saifip al San
CA e sono stato seguito dalla dott.ssa e tutte le persone che mi sono intorno, ai familiari, Per_2 ai miei amici e anche gli sconosciuti si rivolgono a me al maschile. Mi presento come Marshall, Mars per gli amici. Sono assolutamente convinta del percorso e ho eseguito tutto un percorso di terapia familiare. Sto seguendo la terapia ormonale dal 2022. Ho avvertito il cambio della voce, il cambio della muscolatura, e della peluria anche sul viso”.
A seguito del deposito della documentazione medica attestante la transizione di parte attrice dal femminile al maschile a livello dei caratteri sessuali secondari, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava per la discussione l'udienza del 22.10.2025, disponendone la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. All'esito di tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione e il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
La domanda di rettifica dell'attribuzione di sesso è fondata e va accolta.
Parte attorea ha depositato, in allegato al ricorso introduttivo (all. e), la Relazione psicodiagnostica del
Servizio per l'adeguamento tra identità fisica e identità psichica (SAIFIP) “Area Minori” dell'Azienda
Ospedaliera San CA Forlanini, del 01.06.2022. pagina 2 di 7 Tale relazione ha evidenziato, sulla base dei colloqui e dei test somministrati, la presenza di un quadro clinico riconducibile a una Incongruenza di Genere, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS, 2018) come “una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato alla nascita”. In particolare, è stato rilevato che , sin dall'infanzia, ha iniziato a Pt_1 interrogarsi sulla propria identità di genere, con un progressivo acuirsi del disagio nel corso degli anni, culminato nella piena consapevolezza della propria condizione durante la pubertà. La relazione attesta inoltre l'avvio, nel novembre 2022, di un percorso di terapia ormonale, con monitoraggi periodici finalizzati alla valutazione dello stato di salute.
È in atti, altresì, il certificato del SAIPIF dell'11.03.2022, da cui risulta che “Dai colloqui clinici si evidenzia la presenza di una Incongruenza di Genere (codice 302.85 del DSM-5); infatti il ragazzo vive un forte disagio rispetto alla propria identità biologica femminile, pertanto è necessario, per il suo benessere psicologico, presentarsi al maschile e interagire con gli altri secondo l'identità di genere che dichiara di percepire e utilizzando il nome di Mars”.
Ancora, dalla documentazione medica prodotta da parte ricorrente in allegato alle Note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12.11.2024, e risalente all'agosto 2024, è emerso che ha Pt_1 completato la transizione dal femminile al maschile per quanto riguarda i caratteri sessuali secondari.
In particolare, si evidenzia che “nel caso in esame, ( ) presenta un sesso Persona_3 Pt_1 gonadico e somatico primario femminile, mentre il sesso somatico secondario risulta maschile, indotto tramite ormonoterapia”.
Ciò premesso, vanno richiamati gli insegnamenti della Corte di Cassazione (sent. n. 15138/15) e della
Corte costituzionale (sent. n.221/2015, sent. n. 180 del 2017, sent. n. 185 del 2017).
Con tali sentenze, del tutto condivise da questo Collegio, è stato chiarito come debbano essere interpretati, per essere conformi alla Costituzione e alla giurisprudenza C.E.D.U. (v. in particolare pronuncia del 10 marzo 2015 “ Affaire YY c. Turquie”), l'art. 1 comma 1 della l. 164 del 1982, che recita: “La rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, senza fare specificazione alcuna sui caratteri sessuali modificati di tipo primario o secondario, e l'art. 31 comma 4 del d. lgs. 150 del 2011 per cui “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico- chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.”.
pagina 3 di 7 In particolare, le disposizioni normative in materia devono essere interpretate nel senso che, ai fini della rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non è richiesto in modo obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Ciò in quanto il diritto alla rettifica del sesso in presenza di disforia di genere, finalizzato all'acquisizione del genere con cui la persona ha realizzato la propria identificazione, costituisce un diritto inviolabile della persona, che non può essere subordinato a trattamenti chirurgici potenzialmente lesivi della salute, da considerarsi strumenti funzionali al conseguimento di un pieno benessere psicofisico per chi intende modificare il proprio sesso, ma non prerequisiti necessari per ottenere la rettifica anagrafica.
Il diritto all'identità personale e quello alla salute non possono essere considerati recessivi neppure rispetto all'esigenza pubblicistica “alla esatta differenziazione dei generi in modo da non creare situazioni relazionali (unioni coniugali o rapporti di filiazione) non previste attualmente dal nostro sistema di diritto familiare e filiale” (così Cass. sent. n. 15138/2015).
Nello stesso senso, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 221 del 2015, ha precisato che nella
“sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha affermato, infatti, che la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali non può che essere il risultato di «un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso». Il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto. D'altra parte, sottolinea la
Corte di cassazione, «La complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici […] e psicologici mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche». / Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”.
Ed ancora, con la sentenza n. 180 del 2017 la Corte costituzionale ha ribadito che: “Alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della L. n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta pagina 4 di 7 oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione. / In coerenza con quanto affermato nella sentenza richiamata, va ancora una volta rilevato come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere. Nel sistema della L. n. 164 del 1982, ciò si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. / Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare
l'identità personale e di genere.”
Tanto premesso, sulla base della documentazione versata in atti, il Collegio ritiene accertata in modo rigoroso l'avvenuta transizione dal genere femminile a quello maschile.
Tale transizione risulta infatti evidente, come attestato dalle relazioni specialistiche e dagli elementi documentali acquisiti, in quanto: a) è emersa in modo certo la serietà e volontà dell'intento di parte attorea di conseguire l'identità psicosessuale maschile, che a livello psicologico già si riconosce nel sesso maschile e parla di sé al maschile;
b) è emersa anche a livello oggettivo, in virtù di protratto trattamento ormonale, l'intervenuta transizione di genere di parte attorea dal femminile al maschile, avendo compiutamente modificato i propri caratteri sessuali secondari in senso maschile;
c) dal certificato anagrafico cumulativo in atti parte attorea risulta di stato libero;
con ciò ritenendo il Collegio la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 della l. 164 del 1982 e 31 del d.lgs. 150 del 2011, applicati in conformità alle su richiamate pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile a parte attorea.
Il prenome “ ” si ritiene possa essere sostituito con il prenome “ , nome ormai utilizzato Pt_1 Per_1 da molto tempo da parte attorea come certificato anche nelle relazioni ospedaliere in atti.
L'art. 31 comma 5 del d.lgs. 150 del 2011, poi, prevede che la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione del sesso, ordini all'Ufficiale di stato Civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Quanto, invece, alla domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, va segnalato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 143/2024 ha dichiarato pagina 5 di 7 l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d.lgs. n.ro 150 del 2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico – chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale, come nel caso in esame, sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso.
In particolare, con detta pronuncia, i giudici costituzionali hanno sottolineato l'irragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., del regime autorizzatorio alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, come sopra richiamata, che esclude che le modificazioni sessuali richieste ai fini della rettificazione anagrafica del sesso debbano essere necessariamente ottenute attraverso un trattamento medico- chirurgico di adeguamento ritenendo, invece, necessario e sufficiente, agli effetti della rettificazione, l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.” (v. sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 2017), percorso che può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, tanto che l'autorizzazione in questione “mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato” (v. sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2024).
Sulla scorta di siffatta dichiarazione di incostituzionalità – che spiega i suoi effetti nel presente giudizio in forza del generale principio per cui le sentenze con cui la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge hanno effetti retroattivi, salvo il limite dei c.d. rapporti esauriti (v.
Corte costituzionale sent. n. 10 del 2015 ed ex multis Cassazione sent. n. 13884 del 2016) – e avendo il
Tribunale acclarato l'avvenuta modifica dei caratteri sessuali secondari che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso, va dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione al trattamento chirurgico, trattamento che non necessita di autorizzazione giudiziale.
Le spese sono irripetibili, considerata la particolare natura della causa e la non configurabilità di una parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa R.G. n. 4075/2023, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (Atto n. 86, parte I, serie A, anno Parte_1
2005, Comune di Fondi), nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “ ” il prenome debba invece Pt_1 intendersi scritto e leggersi “ . Per_1
Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile di Fondi provveda alle suindicate rettifiche.
pagina 6 di 7 Dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione agli interventi chirurgici per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili.
Spese irripetibili.
Latina, 30 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
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