Ordinanza collegiale 20 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 18 marzo 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02222/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00421/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 421 del 2024, proposto da
NI EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco EL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto emesso dalla Corte d'Appello di Catanzaro, II sezione civile nella persona del Consigliere designato, dott.ssa Silvana Ferriero, n. Cronologico 693/2022, repertorio n. 441/2022 del 15/03/2022, conclusivo del procedimento n. 16/2022 RGVG, avente ad oggetto: equa riparazione ax Legge n. 89/2001 e succ. mod.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la nota del 25 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 il dott. VO RR come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso ex art. 112 e ss. c.p.a., il sig. NI EL lamentava la mancata ottemperanza, da parte del Ministero della Giustizia al titolo giudiziario in epigrafe.
In data 25 novembre 2025, la medesima parte ricorrente depositava una nota in cui dichiarava che, nelle more del giudizio, a seguito di iscrizione dell'istanza di pagamento sull’apposita piattaforma SIAMM, l’Amministrazione resistente aveva corrisposto l’intera somma dovuta.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, alla luce di quanto rappresentato da parte ricorrente, dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO RR, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VO RR |
IL SEGRETARIO