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24 ottobre 2013
24 ottobre 2013
Art. 3. Modifiche al codice della navigazione 1. L' articolo 368 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 368 (Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane). - Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali».
2. L' articolo 1091 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 1091 (Diserzione). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumita' fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave o dell'aeromobile, e' punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, e' punito, se dal fatto deriva una notevole difficolta' nel servizio della navigazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.
Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessita', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro».
3. L' articolo 1094 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 1094 (Inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio). - Salvo che il fatto costituisca reato, il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso in occasione di servizio concernente la manovra, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.
Se dal fatto di cui al primo comma deriva una notevole difficolta' nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessita', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro.
Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone ovvero per la sicurezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni se l'ordine e' dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo».
«Art. 368 (Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane). - Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali».
2. L' articolo 1091 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 1091 (Diserzione). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumita' fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave o dell'aeromobile, e' punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, e' punito, se dal fatto deriva una notevole difficolta' nel servizio della navigazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.
Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessita', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro».
3. L' articolo 1094 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 1094 (Inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio). - Salvo che il fatto costituisca reato, il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso in occasione di servizio concernente la manovra, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.
Se dal fatto di cui al primo comma deriva una notevole difficolta' nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessita', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro.
Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone ovvero per la sicurezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni se l'ordine e' dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo».
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 13/07/2020, n. 7975Provvedimento: Pubblicato il 13/07/2020 N. 07975/2020 REG.PROV.COLL. N. 09251/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9251 del 2013, proposto da CU DA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Pozzi, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Bonavitacola-Livi-Gregoraci in Roma, via Dardanelli, 13; contro Soc - Gse - Gestore Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio …Leggi di più...
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