Ordinanza cautelare 15 dicembre 2021
Sentenza 29 settembre 2022
Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 12 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 19/04/2023, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2023
N. 01575/2023 REG.PROV.CAU.
N. 02679/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2679 del 2023, proposto da
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
GI ON Primerano, rappresentato e difeso dall'avvocato GI Francesco Fidone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 12372/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di GI ON Primerano;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Liborio Coaccioli dell'Avvocatura generale dello Stato e l'avv. GI Francesco Fidone;
Ritenuta, al sommario esame proprio della fase cautelare, la sussistenza di profili di fumus , avuto riguardo alla circostanza che il termine del corso per cui è causa era stato fissato al 6 novembre 2021 (successivamente alla cessazione dal servizio dell’appellato), con conseguente decorrenza del grado da detta data per tutti i frequentatori, indipendentemente dalla giornata in cui si fosse concretamente svolto l’esame individuale;
Ritenuto sussistente il periculum in mora , secondo quanto esternato dall’Amministrazione appellante;
Ritenuta la sussistenza delle eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del grado;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 2679/2023) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.
Fissa, per la discussione del merito, l’udienza pubblica del 3.10.2023.
Spese di questa fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente
GI Sabbato, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Giulio Castriota Scanderbeg |
IL SEGRETARIO