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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/07/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16043 /2024 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
(rito Cartabia) all'udienza del 26.06.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to GIANNA Parte_1 C.F._1
CERULO, presso il cui studio, in VIA VITULANESE 101 BENEVENTO, è elettivamente domiciliato (cfr. rectius indirizzo pec), giusta procura in calce (collazionata telematicamente) all'atto di citazione;
ATTORE-OPPONENTE
E Con C.F. e P. I.V.A. ), (già , già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avv. MARCO PESENTI, con domicilio eletto in VIA FARINI 9 BOLOGNA, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: “Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi nonché, parte opponente, aderendo al rilievo del GI di carenza del titolo esecutivo
(mutuo) sotteso al precetto opposto. Parte opposta si riporta a quanto dedotto nei propri atti e sul rilievo d'ufficio del GI ritiene, in senso contrario, che il titolo stragiudiziale- mutuo non sia venuto meno per effetto della sentenza del Tribunale di Benevento di accoglimento parziale dell'opposizione a precetto, avendo la sentenza deciso solo sulla domanda di usurarietà dei tassi”.
1 FATTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., notificato alla controparte a mezzo pec il 4.11.2024, l'attore in epigrafe ha contestato il diritto di di procedere esecutivamente nei suoi confronti per la CP_1 CP_1 complessiva somma precettata (in data 12.08.2024) di € 30.988,34 in forza di mutuo per atto Con pubblico stipulato con (poi e, dal 15.01.2024, CP_3 CP_2 CP_1
) in data 16.11.2007 (a rogito Notaio Rep. 19157, Raccolta n. CP_1 Persona_1
7686) notificato unitamente al precetto (“ in copia conforme alla prima copia conforme in forma esecutiva” rilasciata il 28.11.2023), chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (mutuo) sotteso al precetto opposto, di:
b) “accertare e dichiarare l'inesistenza, l'insussistenza, la nullità, l'inefficacia e /o l'invalidità dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 16.11.2007 a rogito
Notaio Rep. 19157, Raccolta n. 7686, registrato in Benevento il 21.11.2007 al Persona_1
n. 8577 mod. 1T. per mancanza dei requisiti stabiliti dall'art. 474 cpc e, per l'effetto, dichiarare nullo il precetto e la sottostante intimazione di pagamento con immediata declaratoria di estinzione dell'instauranda procedura e la caducazione della stessa con effetto ex tunc e correlata dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
c) sempre nel merito e nella denegata ipotesi di rigetto del punto b), accertare e dichiarare
l'erroneità del calcolo del quantum come determinato nell'opposto precetto e, per l'effetto, rideterminare le somme dovute anche secondo le ipotesi prospettate in narrativa qui, per brevità, da intendersi trascritte e riportate;
d) in ogni caso nella rideterminazione delle somme, accertare e dichiarare che la somma di €
10804,91 pagata a titolo di interessi dal sig. non è in ogni caso dovuta in Parte_1
Tribunale di Benevento e, per l'effetto, stabilire la ripetizione della stessa;
e) in ogni ipotesi di statuizione di debenza somme, accertare e dichiarare che la cifra di €
24000,00 come portata dall'assegno n° 9207231981-12 del 09.11.2007 è stata prelevata definitivamente dalla Banca opposta per il tramite dell'Avv. Emilio Prisco presso il Notaio
Rogante dr.ssa in Vitulano (BN) in data 25.10.2017 e, per l'effetto, statuire Persona_1 formalmente la decurtazione di tale somma da ogni pretesa attuata dalla Banca opposta;
f) ancora nel merito, accertare e dichiarare la gratuità del mutuo erogato anche in virtù di quanto stabilito nel provvedimento n. 1351/2019 emesso dal Tribunale di Benevento e, per
l'effetto, statuire la non debenza di alcun tipo di interesse o altro emolumento remunerativo comunque denominato epurando, quindi, la voce “interessi” anche dalle somme portate dal notificato precetto;
2 g) in via subordinata al punto f) e nella denegata ipotesi di rigetto, accertare e dichiarare che la somma indicata a titolo di “interessi” nel precetto come notificato è abnorme ed illegittima e, per l'effetto, stabilire la debenza degli interessi legali sulla somma residua come accertata dalla domanda giudiziale al soddisfo;
h) Accertare e dichiarare che la condotta dell'opponente non è stata improntata ai criteri CP_2 di buona fede e correttezza contrattuale sia durante l'esecuzione del sinallagma sia nella fase pre-esecutiva e, per l'effetto, condannare l'opposta in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. al risarcimento del danno per le motivazioni esposte in narrativa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. e per la somma ivi indicata di € 20.000
(ventimilaeuro/00) o a quella minore o maggiore che il Giudice adito….
i) Con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione come per legge poiché si dichiarano anticipate e non ancora riscosse con maggiorazione, Sua Giustizia, ex art. 96 co. 3 c.p.c.”
Si è costituita la parte opposta, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda (e correlata istanza ex art. 615 comma 1 c.p.c.), in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto (mutuo) sull'assorbente rilievo d'ufficio del GI, alla stregua del tenore del precetto, allegazioni delle parti e documentazione in atti, della “carenza del titolo esecutivo
(stragiudiziale) sotteso al precetto opposto” (mutuo) “siccome sostituito, in data antecedente alla notifica del precetto, dalla sentenza del Tribunale di Benevento n. 1351/2019 del
22.07.2019 art. 615 co. 2 c.p.c. sul quantum debeatur”, la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 26.06.2025 è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente, giova ricordare che “in sede di opposizione all'esecuzione, con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare
l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione” (Cass. n. 20868/2017).
2. Nel merito
L'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. in esame merita accoglimento sotto l'assorbente, pregiudiziale, rilievo della carenza, alla data di notifica del precetto opposto (12.08.2024), del titolo esecutivo 'stragiudiziale (mutuo)' ivi richiamato (e notificato, in copia, unitamente allo
3 stesso), in quanto all'evidenza sostituito (nella sua attitudine a fungere da titolo esecutivo;
c.d. successione oggettiva o trasformazione del titolo), dalla sentenza del Tribunale di Benevento
n. 1351 pubblicata il 22.07.2019 (passata in giudicato) di accoglimento parziale dell'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. vertente sul medesimo titolo in esame in precedenza posto in esecuzione dall'allora PA. CP_2
Segnatamente, con il precetto opposto, notificato all'opponente in data 12.08.2024 unitamente all'asserito 'titolo esecutivo' stragiudiziale (mutuo per atto pubblico stipulato in data 16.11.2007 Con dal con e, dal 15.01.2024, Pt_1 Controparte_4 Controparte_1
a rogito Notaio Rep. 19157, Raccolta n. 7686), l'odierna creditrice convenuta Persona_1 ha intimato a il pagamento della complessiva somma € 30.988,34, di cui € Parte_1
21.575,29 quale capitale residuo, € 9.017,17 quali interessi al tasso legale dal 27.01.2011 al
22.04.2024, oltre € 395,88 quali spese legali, assumendo, a fondamento della pretesa creditoria e preannunciata esecuzione, la circostanza che “il Sig. non ha provveduto a pagare Parte_1 alle scadenze previste quanto pattuito nel sopracitato contratto”.
Ed invero, risulta documentato e pacifico, che:
- in forza del citato titolo stragiudiziale la dante causa dell'odierna creditrice opposta promuoveva nel 2011 avanti al Tribunale di Benevento esecuzione immobiliare iscritta al RGE
84/2011;
- in detta esecuzione il debitore esecutato depositava ricorso in opposizione ex art. Pt_1
615 co. 2 c.p.c. con il quale sollevava numerose contestazioni al titolo esecutivo azionato, mutuo ipotecario del 2007, nell'an e nel quantum;
- disattesa l'istanza di sospensione dell'esecuzione, l'opponente proseguiva il giudizio di merito (RG 436/2013) scandito da una prima sentenza parziale del 2016 (sentenza n.
1973/2016, di rigetto, tra l'altro, della contestazione in punto di invalidità del titolo nell'an) e poi dalla sentenza definitiva n. 1351 del 2019 pubblicata il 22.07.2019 di accoglimento parziale dell'opposizione, sul quantum debeatur.
Tra i motivi di opposizione all'esecuzione già al tempo dedotti risultava sollevata la questione della mancata erogazione/consegna al debitore-mutuatario di parte della somma mutuata, in quanto trattenuta in deposito fiduciario presso il notaio rogante, giusto assegno circolare non trasferibile intestato al di € 24.000, vincolato, ai fini della consegna a quest'ultimo, Pt_1 all'autorizzazione-nulla osta della banca mutuante (contestazione reiterata anche nel presente giudizio).
4 Orbene, con la suddetta sentenza del 2019 (non oggetto di appello e dunque per pacifica ammissione delle parti passata in giudicato), il Tribunale di Benevento, richiamato anche il dispositivo della precedente sentenza parziale del 2016:
- riteneva preclusa dal contenuto della sentenza parziale del 2016 la possibilità di (ri)esaminare la domanda relativa alla mancata corresponsione della somma di € 24.000,00 al mutuatario
(ferma la riserva di appello);
- accoglieva parzialmente, alla stregua delle risultanze della ctu contabile, l'opposizione sul quantum debeatur, in relazione alla censura di usurarietà del tasso di interesse moratorio pattuito in contratto, escludendo, ai sensi dell'art. 1815 c.c., “la debenza di qualsiasi interesse, anche corrispettivo, con conseguente gratuità di mutuo”.
Condivisi, quindi, “i calcoli effettuati dal ctu in relazione all'ipotesi ricostruttiva sub b” ed “in accoglimento parziale dell'opposizione”, il Tribunale accertava “l'esistenza, all'atto della risoluzione del contratto di mutuo, di un credito dell'opposta” rideterminato in “€ 81.299,89”.
Permaneva, dunque, in forza della suddetta sentenza, il diritto della creditrice opposta di proseguire l'esecuzione immobiliare promossa nel 2011, sia pure entro i limiti della minor somma accertata nella sentenza di cui sopra.
E', poi, documentalmente provato che il processo esecutivo immobiliare RGE 84/2011 veniva definito (successivamente alla suddetta sentenza) nel gennaio 2023 (doc. 12 fascicolo parte opponente), con approvazione del piano di riparto finale, sulla cui base veniva assegnato in pagamento alla banca procedente “a parziale copertura del maggior credito ipotecario di primo grado” l'importo complessivo di €19.001,72 (al netto delle spese ex art. 2770 c.c. riconosciute per un ammontare di € 19.976,61), in parte già assegnato in via provvisoria ex art. 41 TUB
(errato sul punto per tabulas il calcolo dell'opponente).
In sede di comparsa costitutiva (già nell'incidente cautelare) la creditrice opposta, inoltre, ha allegato un ulteriore pagamento (euro 24.000,00 rimborsati dall'ente di garanzia Consap), già conteggiato ai fini dell'importo precettato, benché non menzionato in precetto.
Così chiariti i termini della vicenda, non è seriamente dubitabile, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta (in disparte l'opacità del precetto, come redatto) che, salvi gli effetti della prima esecuzione (immobiliare) del 2011 (avviata sulla base del titolo esecutivo stragiudiziale, mutuo fondiario, e proseguita comunque entro i limiti del minor credito riconosciuto nella citata sentenza), l'unico titolo esecutivo esistente alla data di notifica del
(nuovo) precetto in esame (12.08.2024) fosse la citata sentenza del 2019, passata in giudicato, recante l'accertamento definitivo del credito nascente dal suddetto contratto di mutuo, alla data
5 della sua risoluzione (accertamento non più suscettibile di essere posto in discussione per fatti anteriori alla formazione del suddetto titolo esecutivo 'giudiziale').
Sul punto, l'unica disposizione che prende in esame expressis verbis il fenomeno della successione (oggettiva) o trasformazione del titolo esecutivo è l'art. 653, comma 2, c.p.c., circa l'accoglimento parziale dell'opposizione a D.I., a mente del quale «il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta» .
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in più occasioni, che “la norma del capoverso dell'art. 653 c.p.c., sebbene dettata in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, costituisce espressione di un principio generale” in tema di successione (oggettiva) di titoli giudiziali che modifichino solo quantitativamente il credito azionato in executivis (sicché, iniziata l'esecuzione in base a sentenza di primo grado munita di clausola di provvisoria esecuzione, ove sopravvenga sentenza di appello che riformi la precedente decisione in senso soltanto quantitativo, il processo esecutivo non resta caducato, ma prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo e con persistente efficacia, entro gli stessi, degli atti anteriormente compiuti, ove si tratti di modifica in diminuzione, o nei limiti del titolo originario qualora la modifica sia in aumento, salva la facoltà per il creditore di dispiegare intervento, in base al nuovo titolo esecutivo costituito dalla sentenza di appello, che comunque sostituisce, senza soluzione di continuità il precedente, irreversibilmente caducato).
Si tratta, dunque, di un principio generale, come condivisibilmente osservato in dottrina, che interessa tutti titoli esecutivi (a fortiori nel caso di titoli esecutivi stragiudiziali, assorbiti e sostituiti dal titolo giudiziale) per i quali non v'è caducazione ex tunc bensì “il diverso fenomeno dell'effetto sostitutivo (…), tale per cui un titolo (ove, beninteso, almeno in parte confermato) si trasforma in un altro, senza che venga mai meno l'efficacia esecutiva idonea a sorreggere
l'esecuzione forzata” avviata in forza dell'originario titolo esecutivo: “dall'effetto sostitutivo
(che costituisce la normalità nella successione o trasformazione dei titoli giudiziali) così come dall'art. 653, comma 2, c.p.c. (giustificazione a ritroso di atti esecutivi compiuti in base a titolo caducato ex tunc) deduciamo facilmente il fenomeno della successione o trasformazione oggettiva del titolo esecutivo, tale per cui il titolo che sorregge e completa l'esecuzione non è necessariamente quello che le aveva dato inizio” (così autorevole dottrina).
Corollario di quanto sopra è dunque, nel caso di specie, l'insussistenza ab imis del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente in forza del titolo esecutivo stragiudiziale (mutuo ipotecario del 2007) sotteso al precetto opposto e notificato, unitamente all'atto di precetto, anziché in forza della sentenza del 2019, passata in giudicato (di accertamento e
6 rideterminazione del credito dovuto, in forza del citato contratto di mutuo, alla data della sua risoluzione, nel 2011).
E del resto non può non evidenziarsi un'intima contraddizione nella difesa di parte opposta, la quale, se da un lato, ribadisce l'asserita idoneità del contratto di mutuo a fungere da titolo esecutivo stragiudiziale (pur dopo l'accertamento e rideterminazione del credito di cui alla sentenza del 2019, limitato agli interessi), dall'altro lato richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale in punto di inammissibilità dei motivi di opposizione all'esecuzione ex adverso sollevati, fondati su fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo, appunto, “giudiziale”.
In punto di diritto, appare opportuno, sia pure incidenter tantum, rammentare che:
-per pacifica giurisprudenza, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base
a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Ord. n. 3277 del 18/02/2015; Cass. n. 12911 del 24/07/2012; in termini Cass.
n. 16983 del 27/06/2018, in termini da ultimo ex multis Cass. n. 2785 del 04/02/2025 );
- ciò in quanto “il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua formazione in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa”;
- con la conseguenza che “qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che avrebbero potuto e dovuto essere dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo” (o in sede di gravame), “potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori”, impeditivi/estintivi del credito (Cass. Sez. III n. 9247 del 07.05.2015).
In definitiva, se, da un lato, è certamente preclusa la deducibilità, in sede di opposizione all'esecuzione, di fatti impeditivi/modificativi/estintivi del credito sorti anteriormente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale e sua definitività (e che, dunque, avrebbero potuto e dovuto essere dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo o in sede di gravame), per converso è ammessa l'allegazione di fatti nuovi, sopravvenuti alla formazione del titolo giudiziale e/o che non avrebbero potuto essere fatti valere in detto giudizio (nella
7 specie, prima facie, si rileva che l'accertamento in sentenza non tiene conto dei pagamenti sopravvenuti al 2011 e somme distribuite nell'esecuzione immobiliare;
inoltre, alla data di deposito della sentenza parziale del 2016 non avrebbe certamente potuto essere dedotta l'allegata e sopravvenuta circostanza della restituzione nel 2017 alla banca mutuante, per tramite di avvocato incaricato, dell'assegno circolare intestato al mutuatario della somma di € 24.000,00, assegno non trasferibile, trattenuto in deposito fiduciario dal notaio e restituito alla banca senza il contraddittorio con il mutuatario/ beneficiario dell'assegno ed individuazione del titolo legittimante la restituzione alla banca e correlata imputazione).
Infine, quale obiter dictum, si evidenzia che, contrariamente a quanto assunto dal creditore opposto, l'unico titolo esecutivo (giudiziale) esistente alla data di notifica del precetto opposto
(come detto la sentenza del 2019) non sembra, prima facie , dal tenore letterale dello stesso, legittimare la richiesta in executivis di interessi 'moratori', seppur al saggio legale e non convenzionale, a ritroso dalla data indicata in precetto (neppure indicata in sentenza, quale data di risoluzione del contratto, e considerata la declaratoria di nullità ex art. 1815 c.c.), potendosi ope legis ritenersi dovuti, nel silenzio del citato titolo esecutivo sul punto, solo gli interessi (al saggio legale) maturati successivamente alla data di deposito della sentenza sul credito certo, liquido ed esigibile ivi accertato.
Corollario di quanto sopra è, dunque, l'accoglimento dell'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. nei termini sopra precisati, per insussistenza del titolo esecutivo (stragiudiziale) posto a fondamento del precetto opposto, assorbite e/o inammissibili (e non pertinenti) nella presente sede le ulteriori deduzioni, domande ed eccezioni, implicanti la verifica ed i limiti del sindacato sul distinto titolo esecutivo giudiziale , non sotteso al precetto opposto né ivi richiamato (neppure per accenno).
3- Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate ai medi tabellari per fase introduttiva e di studio, ai minimi per fase decisionale, atteso il rinvio dalla prima udienza ex art. 183 c.p.c. all'udienza di discussione e decisione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. senza soluzione di continuità (valore della causa, decisum che prevale sul disputatum, pari al credito precettato in forza del suddetto titolo), con esclusione della fase istruttoria (documenti allegati agli atti introduttivi).
Si rigetta, infine, l'istanza di risarcimento del danno ex art. 96 co. 2 c.p.c. come genericamente allegata, per insussistenza dei presupposti di legge, nonché la condanna di cui all'art. 96 co. 3
c.p.c., pur stigmatizzandosi l'opacità del tenore letterale dell'atto di precetto, di là dal titolo erroneamente indicato, in assenza di alcun (doveroso) accenno alle vicende giudiziali che hanno interessato il titolo stragiudiziale richiamato, in sede cognitoria (oppositiva), oltre che in sede
8 esecutiva (precedente atto di precetto, esecuzione del 2011 e pagamenti conseguiti in detta sede di riparto del 2023 e già in via provvisoria ex art. 41 TUB) e degli ulteriori pagamenti sopravvenuti (poi indicati in comparsa costitutiva: euro 24.000,00 rimborsati dall'ente di garanzia Consap), al fine di consentire, di là dalla tardività di eventuali motivi ex art. 617 c.p.c., di perimetrare l'importo del credito come precettato (ricondotto testualmente in precetto al fatto che “il sig. non ha provveduto a pagare alle scadenze pattuite quanto pattuito nel Parte_1 sopracitato contratto”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. in epigrafe, come proposta, DICHIARA e ACCERTA l'insussistenza del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente in forza del titolo esecutivo stragiudiziale (mutuo ipotecario per atto pubblico stipulato in data 16.11.2007 a rogito Notaio Rep. 19157, Raccolta n. 7686) Persona_1 sotteso al precetto opposto, notificato in data 12.08.2024, inesistente a detta data, con conseguente nullità del precetto e nullità derivata degli atti esecutivi frattanto posti in essere;
2) CONDANNA il creditore opposto, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione, in favore dell'opponente, e per esso, del suo difensore, avv. Gianna Cerulo, dichiaratasi antistataria, delle spese di lite, liquidate in € 4.358,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA se dovuta e CPA) di legge ed € 545,00 per esborsi.
Così deciso in Bologna, in data 26/07/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16043 /2024 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
(rito Cartabia) all'udienza del 26.06.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to GIANNA Parte_1 C.F._1
CERULO, presso il cui studio, in VIA VITULANESE 101 BENEVENTO, è elettivamente domiciliato (cfr. rectius indirizzo pec), giusta procura in calce (collazionata telematicamente) all'atto di citazione;
ATTORE-OPPONENTE
E Con C.F. e P. I.V.A. ), (già , già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avv. MARCO PESENTI, con domicilio eletto in VIA FARINI 9 BOLOGNA, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: “Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi nonché, parte opponente, aderendo al rilievo del GI di carenza del titolo esecutivo
(mutuo) sotteso al precetto opposto. Parte opposta si riporta a quanto dedotto nei propri atti e sul rilievo d'ufficio del GI ritiene, in senso contrario, che il titolo stragiudiziale- mutuo non sia venuto meno per effetto della sentenza del Tribunale di Benevento di accoglimento parziale dell'opposizione a precetto, avendo la sentenza deciso solo sulla domanda di usurarietà dei tassi”.
1 FATTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., notificato alla controparte a mezzo pec il 4.11.2024, l'attore in epigrafe ha contestato il diritto di di procedere esecutivamente nei suoi confronti per la CP_1 CP_1 complessiva somma precettata (in data 12.08.2024) di € 30.988,34 in forza di mutuo per atto Con pubblico stipulato con (poi e, dal 15.01.2024, CP_3 CP_2 CP_1
) in data 16.11.2007 (a rogito Notaio Rep. 19157, Raccolta n. CP_1 Persona_1
7686) notificato unitamente al precetto (“ in copia conforme alla prima copia conforme in forma esecutiva” rilasciata il 28.11.2023), chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (mutuo) sotteso al precetto opposto, di:
b) “accertare e dichiarare l'inesistenza, l'insussistenza, la nullità, l'inefficacia e /o l'invalidità dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 16.11.2007 a rogito
Notaio Rep. 19157, Raccolta n. 7686, registrato in Benevento il 21.11.2007 al Persona_1
n. 8577 mod. 1T. per mancanza dei requisiti stabiliti dall'art. 474 cpc e, per l'effetto, dichiarare nullo il precetto e la sottostante intimazione di pagamento con immediata declaratoria di estinzione dell'instauranda procedura e la caducazione della stessa con effetto ex tunc e correlata dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
c) sempre nel merito e nella denegata ipotesi di rigetto del punto b), accertare e dichiarare
l'erroneità del calcolo del quantum come determinato nell'opposto precetto e, per l'effetto, rideterminare le somme dovute anche secondo le ipotesi prospettate in narrativa qui, per brevità, da intendersi trascritte e riportate;
d) in ogni caso nella rideterminazione delle somme, accertare e dichiarare che la somma di €
10804,91 pagata a titolo di interessi dal sig. non è in ogni caso dovuta in Parte_1
Tribunale di Benevento e, per l'effetto, stabilire la ripetizione della stessa;
e) in ogni ipotesi di statuizione di debenza somme, accertare e dichiarare che la cifra di €
24000,00 come portata dall'assegno n° 9207231981-12 del 09.11.2007 è stata prelevata definitivamente dalla Banca opposta per il tramite dell'Avv. Emilio Prisco presso il Notaio
Rogante dr.ssa in Vitulano (BN) in data 25.10.2017 e, per l'effetto, statuire Persona_1 formalmente la decurtazione di tale somma da ogni pretesa attuata dalla Banca opposta;
f) ancora nel merito, accertare e dichiarare la gratuità del mutuo erogato anche in virtù di quanto stabilito nel provvedimento n. 1351/2019 emesso dal Tribunale di Benevento e, per
l'effetto, statuire la non debenza di alcun tipo di interesse o altro emolumento remunerativo comunque denominato epurando, quindi, la voce “interessi” anche dalle somme portate dal notificato precetto;
2 g) in via subordinata al punto f) e nella denegata ipotesi di rigetto, accertare e dichiarare che la somma indicata a titolo di “interessi” nel precetto come notificato è abnorme ed illegittima e, per l'effetto, stabilire la debenza degli interessi legali sulla somma residua come accertata dalla domanda giudiziale al soddisfo;
h) Accertare e dichiarare che la condotta dell'opponente non è stata improntata ai criteri CP_2 di buona fede e correttezza contrattuale sia durante l'esecuzione del sinallagma sia nella fase pre-esecutiva e, per l'effetto, condannare l'opposta in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. al risarcimento del danno per le motivazioni esposte in narrativa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. e per la somma ivi indicata di € 20.000
(ventimilaeuro/00) o a quella minore o maggiore che il Giudice adito….
i) Con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione come per legge poiché si dichiarano anticipate e non ancora riscosse con maggiorazione, Sua Giustizia, ex art. 96 co. 3 c.p.c.”
Si è costituita la parte opposta, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda (e correlata istanza ex art. 615 comma 1 c.p.c.), in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto (mutuo) sull'assorbente rilievo d'ufficio del GI, alla stregua del tenore del precetto, allegazioni delle parti e documentazione in atti, della “carenza del titolo esecutivo
(stragiudiziale) sotteso al precetto opposto” (mutuo) “siccome sostituito, in data antecedente alla notifica del precetto, dalla sentenza del Tribunale di Benevento n. 1351/2019 del
22.07.2019 art. 615 co. 2 c.p.c. sul quantum debeatur”, la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 26.06.2025 è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente, giova ricordare che “in sede di opposizione all'esecuzione, con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare
l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione” (Cass. n. 20868/2017).
2. Nel merito
L'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. in esame merita accoglimento sotto l'assorbente, pregiudiziale, rilievo della carenza, alla data di notifica del precetto opposto (12.08.2024), del titolo esecutivo 'stragiudiziale (mutuo)' ivi richiamato (e notificato, in copia, unitamente allo
3 stesso), in quanto all'evidenza sostituito (nella sua attitudine a fungere da titolo esecutivo;
c.d. successione oggettiva o trasformazione del titolo), dalla sentenza del Tribunale di Benevento
n. 1351 pubblicata il 22.07.2019 (passata in giudicato) di accoglimento parziale dell'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. vertente sul medesimo titolo in esame in precedenza posto in esecuzione dall'allora PA. CP_2
Segnatamente, con il precetto opposto, notificato all'opponente in data 12.08.2024 unitamente all'asserito 'titolo esecutivo' stragiudiziale (mutuo per atto pubblico stipulato in data 16.11.2007 Con dal con e, dal 15.01.2024, Pt_1 Controparte_4 Controparte_1
a rogito Notaio Rep. 19157, Raccolta n. 7686), l'odierna creditrice convenuta Persona_1 ha intimato a il pagamento della complessiva somma € 30.988,34, di cui € Parte_1
21.575,29 quale capitale residuo, € 9.017,17 quali interessi al tasso legale dal 27.01.2011 al
22.04.2024, oltre € 395,88 quali spese legali, assumendo, a fondamento della pretesa creditoria e preannunciata esecuzione, la circostanza che “il Sig. non ha provveduto a pagare Parte_1 alle scadenze previste quanto pattuito nel sopracitato contratto”.
Ed invero, risulta documentato e pacifico, che:
- in forza del citato titolo stragiudiziale la dante causa dell'odierna creditrice opposta promuoveva nel 2011 avanti al Tribunale di Benevento esecuzione immobiliare iscritta al RGE
84/2011;
- in detta esecuzione il debitore esecutato depositava ricorso in opposizione ex art. Pt_1
615 co. 2 c.p.c. con il quale sollevava numerose contestazioni al titolo esecutivo azionato, mutuo ipotecario del 2007, nell'an e nel quantum;
- disattesa l'istanza di sospensione dell'esecuzione, l'opponente proseguiva il giudizio di merito (RG 436/2013) scandito da una prima sentenza parziale del 2016 (sentenza n.
1973/2016, di rigetto, tra l'altro, della contestazione in punto di invalidità del titolo nell'an) e poi dalla sentenza definitiva n. 1351 del 2019 pubblicata il 22.07.2019 di accoglimento parziale dell'opposizione, sul quantum debeatur.
Tra i motivi di opposizione all'esecuzione già al tempo dedotti risultava sollevata la questione della mancata erogazione/consegna al debitore-mutuatario di parte della somma mutuata, in quanto trattenuta in deposito fiduciario presso il notaio rogante, giusto assegno circolare non trasferibile intestato al di € 24.000, vincolato, ai fini della consegna a quest'ultimo, Pt_1 all'autorizzazione-nulla osta della banca mutuante (contestazione reiterata anche nel presente giudizio).
4 Orbene, con la suddetta sentenza del 2019 (non oggetto di appello e dunque per pacifica ammissione delle parti passata in giudicato), il Tribunale di Benevento, richiamato anche il dispositivo della precedente sentenza parziale del 2016:
- riteneva preclusa dal contenuto della sentenza parziale del 2016 la possibilità di (ri)esaminare la domanda relativa alla mancata corresponsione della somma di € 24.000,00 al mutuatario
(ferma la riserva di appello);
- accoglieva parzialmente, alla stregua delle risultanze della ctu contabile, l'opposizione sul quantum debeatur, in relazione alla censura di usurarietà del tasso di interesse moratorio pattuito in contratto, escludendo, ai sensi dell'art. 1815 c.c., “la debenza di qualsiasi interesse, anche corrispettivo, con conseguente gratuità di mutuo”.
Condivisi, quindi, “i calcoli effettuati dal ctu in relazione all'ipotesi ricostruttiva sub b” ed “in accoglimento parziale dell'opposizione”, il Tribunale accertava “l'esistenza, all'atto della risoluzione del contratto di mutuo, di un credito dell'opposta” rideterminato in “€ 81.299,89”.
Permaneva, dunque, in forza della suddetta sentenza, il diritto della creditrice opposta di proseguire l'esecuzione immobiliare promossa nel 2011, sia pure entro i limiti della minor somma accertata nella sentenza di cui sopra.
E', poi, documentalmente provato che il processo esecutivo immobiliare RGE 84/2011 veniva definito (successivamente alla suddetta sentenza) nel gennaio 2023 (doc. 12 fascicolo parte opponente), con approvazione del piano di riparto finale, sulla cui base veniva assegnato in pagamento alla banca procedente “a parziale copertura del maggior credito ipotecario di primo grado” l'importo complessivo di €19.001,72 (al netto delle spese ex art. 2770 c.c. riconosciute per un ammontare di € 19.976,61), in parte già assegnato in via provvisoria ex art. 41 TUB
(errato sul punto per tabulas il calcolo dell'opponente).
In sede di comparsa costitutiva (già nell'incidente cautelare) la creditrice opposta, inoltre, ha allegato un ulteriore pagamento (euro 24.000,00 rimborsati dall'ente di garanzia Consap), già conteggiato ai fini dell'importo precettato, benché non menzionato in precetto.
Così chiariti i termini della vicenda, non è seriamente dubitabile, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta (in disparte l'opacità del precetto, come redatto) che, salvi gli effetti della prima esecuzione (immobiliare) del 2011 (avviata sulla base del titolo esecutivo stragiudiziale, mutuo fondiario, e proseguita comunque entro i limiti del minor credito riconosciuto nella citata sentenza), l'unico titolo esecutivo esistente alla data di notifica del
(nuovo) precetto in esame (12.08.2024) fosse la citata sentenza del 2019, passata in giudicato, recante l'accertamento definitivo del credito nascente dal suddetto contratto di mutuo, alla data
5 della sua risoluzione (accertamento non più suscettibile di essere posto in discussione per fatti anteriori alla formazione del suddetto titolo esecutivo 'giudiziale').
Sul punto, l'unica disposizione che prende in esame expressis verbis il fenomeno della successione (oggettiva) o trasformazione del titolo esecutivo è l'art. 653, comma 2, c.p.c., circa l'accoglimento parziale dell'opposizione a D.I., a mente del quale «il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta» .
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in più occasioni, che “la norma del capoverso dell'art. 653 c.p.c., sebbene dettata in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, costituisce espressione di un principio generale” in tema di successione (oggettiva) di titoli giudiziali che modifichino solo quantitativamente il credito azionato in executivis (sicché, iniziata l'esecuzione in base a sentenza di primo grado munita di clausola di provvisoria esecuzione, ove sopravvenga sentenza di appello che riformi la precedente decisione in senso soltanto quantitativo, il processo esecutivo non resta caducato, ma prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo e con persistente efficacia, entro gli stessi, degli atti anteriormente compiuti, ove si tratti di modifica in diminuzione, o nei limiti del titolo originario qualora la modifica sia in aumento, salva la facoltà per il creditore di dispiegare intervento, in base al nuovo titolo esecutivo costituito dalla sentenza di appello, che comunque sostituisce, senza soluzione di continuità il precedente, irreversibilmente caducato).
Si tratta, dunque, di un principio generale, come condivisibilmente osservato in dottrina, che interessa tutti titoli esecutivi (a fortiori nel caso di titoli esecutivi stragiudiziali, assorbiti e sostituiti dal titolo giudiziale) per i quali non v'è caducazione ex tunc bensì “il diverso fenomeno dell'effetto sostitutivo (…), tale per cui un titolo (ove, beninteso, almeno in parte confermato) si trasforma in un altro, senza che venga mai meno l'efficacia esecutiva idonea a sorreggere
l'esecuzione forzata” avviata in forza dell'originario titolo esecutivo: “dall'effetto sostitutivo
(che costituisce la normalità nella successione o trasformazione dei titoli giudiziali) così come dall'art. 653, comma 2, c.p.c. (giustificazione a ritroso di atti esecutivi compiuti in base a titolo caducato ex tunc) deduciamo facilmente il fenomeno della successione o trasformazione oggettiva del titolo esecutivo, tale per cui il titolo che sorregge e completa l'esecuzione non è necessariamente quello che le aveva dato inizio” (così autorevole dottrina).
Corollario di quanto sopra è dunque, nel caso di specie, l'insussistenza ab imis del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente in forza del titolo esecutivo stragiudiziale (mutuo ipotecario del 2007) sotteso al precetto opposto e notificato, unitamente all'atto di precetto, anziché in forza della sentenza del 2019, passata in giudicato (di accertamento e
6 rideterminazione del credito dovuto, in forza del citato contratto di mutuo, alla data della sua risoluzione, nel 2011).
E del resto non può non evidenziarsi un'intima contraddizione nella difesa di parte opposta, la quale, se da un lato, ribadisce l'asserita idoneità del contratto di mutuo a fungere da titolo esecutivo stragiudiziale (pur dopo l'accertamento e rideterminazione del credito di cui alla sentenza del 2019, limitato agli interessi), dall'altro lato richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale in punto di inammissibilità dei motivi di opposizione all'esecuzione ex adverso sollevati, fondati su fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo, appunto, “giudiziale”.
In punto di diritto, appare opportuno, sia pure incidenter tantum, rammentare che:
-per pacifica giurisprudenza, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base
a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Ord. n. 3277 del 18/02/2015; Cass. n. 12911 del 24/07/2012; in termini Cass.
n. 16983 del 27/06/2018, in termini da ultimo ex multis Cass. n. 2785 del 04/02/2025 );
- ciò in quanto “il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua formazione in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa”;
- con la conseguenza che “qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che avrebbero potuto e dovuto essere dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo” (o in sede di gravame), “potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori”, impeditivi/estintivi del credito (Cass. Sez. III n. 9247 del 07.05.2015).
In definitiva, se, da un lato, è certamente preclusa la deducibilità, in sede di opposizione all'esecuzione, di fatti impeditivi/modificativi/estintivi del credito sorti anteriormente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale e sua definitività (e che, dunque, avrebbero potuto e dovuto essere dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo o in sede di gravame), per converso è ammessa l'allegazione di fatti nuovi, sopravvenuti alla formazione del titolo giudiziale e/o che non avrebbero potuto essere fatti valere in detto giudizio (nella
7 specie, prima facie, si rileva che l'accertamento in sentenza non tiene conto dei pagamenti sopravvenuti al 2011 e somme distribuite nell'esecuzione immobiliare;
inoltre, alla data di deposito della sentenza parziale del 2016 non avrebbe certamente potuto essere dedotta l'allegata e sopravvenuta circostanza della restituzione nel 2017 alla banca mutuante, per tramite di avvocato incaricato, dell'assegno circolare intestato al mutuatario della somma di € 24.000,00, assegno non trasferibile, trattenuto in deposito fiduciario dal notaio e restituito alla banca senza il contraddittorio con il mutuatario/ beneficiario dell'assegno ed individuazione del titolo legittimante la restituzione alla banca e correlata imputazione).
Infine, quale obiter dictum, si evidenzia che, contrariamente a quanto assunto dal creditore opposto, l'unico titolo esecutivo (giudiziale) esistente alla data di notifica del precetto opposto
(come detto la sentenza del 2019) non sembra, prima facie , dal tenore letterale dello stesso, legittimare la richiesta in executivis di interessi 'moratori', seppur al saggio legale e non convenzionale, a ritroso dalla data indicata in precetto (neppure indicata in sentenza, quale data di risoluzione del contratto, e considerata la declaratoria di nullità ex art. 1815 c.c.), potendosi ope legis ritenersi dovuti, nel silenzio del citato titolo esecutivo sul punto, solo gli interessi (al saggio legale) maturati successivamente alla data di deposito della sentenza sul credito certo, liquido ed esigibile ivi accertato.
Corollario di quanto sopra è, dunque, l'accoglimento dell'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. nei termini sopra precisati, per insussistenza del titolo esecutivo (stragiudiziale) posto a fondamento del precetto opposto, assorbite e/o inammissibili (e non pertinenti) nella presente sede le ulteriori deduzioni, domande ed eccezioni, implicanti la verifica ed i limiti del sindacato sul distinto titolo esecutivo giudiziale , non sotteso al precetto opposto né ivi richiamato (neppure per accenno).
3- Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate ai medi tabellari per fase introduttiva e di studio, ai minimi per fase decisionale, atteso il rinvio dalla prima udienza ex art. 183 c.p.c. all'udienza di discussione e decisione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. senza soluzione di continuità (valore della causa, decisum che prevale sul disputatum, pari al credito precettato in forza del suddetto titolo), con esclusione della fase istruttoria (documenti allegati agli atti introduttivi).
Si rigetta, infine, l'istanza di risarcimento del danno ex art. 96 co. 2 c.p.c. come genericamente allegata, per insussistenza dei presupposti di legge, nonché la condanna di cui all'art. 96 co. 3
c.p.c., pur stigmatizzandosi l'opacità del tenore letterale dell'atto di precetto, di là dal titolo erroneamente indicato, in assenza di alcun (doveroso) accenno alle vicende giudiziali che hanno interessato il titolo stragiudiziale richiamato, in sede cognitoria (oppositiva), oltre che in sede
8 esecutiva (precedente atto di precetto, esecuzione del 2011 e pagamenti conseguiti in detta sede di riparto del 2023 e già in via provvisoria ex art. 41 TUB) e degli ulteriori pagamenti sopravvenuti (poi indicati in comparsa costitutiva: euro 24.000,00 rimborsati dall'ente di garanzia Consap), al fine di consentire, di là dalla tardività di eventuali motivi ex art. 617 c.p.c., di perimetrare l'importo del credito come precettato (ricondotto testualmente in precetto al fatto che “il sig. non ha provveduto a pagare alle scadenze pattuite quanto pattuito nel Parte_1 sopracitato contratto”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. in epigrafe, come proposta, DICHIARA e ACCERTA l'insussistenza del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente in forza del titolo esecutivo stragiudiziale (mutuo ipotecario per atto pubblico stipulato in data 16.11.2007 a rogito Notaio Rep. 19157, Raccolta n. 7686) Persona_1 sotteso al precetto opposto, notificato in data 12.08.2024, inesistente a detta data, con conseguente nullità del precetto e nullità derivata degli atti esecutivi frattanto posti in essere;
2) CONDANNA il creditore opposto, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione, in favore dell'opponente, e per esso, del suo difensore, avv. Gianna Cerulo, dichiaratasi antistataria, delle spese di lite, liquidate in € 4.358,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA se dovuta e CPA) di legge ed € 545,00 per esborsi.
Così deciso in Bologna, in data 26/07/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
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