Versione
22 marzo 1961
22 marzo 1961
Art. 13.
Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la meta' dei componenti, oltre quella di chi lo presiede.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parita' dei voti, prevale quello di chi presiede.
Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la meta' dei componenti, oltre quella di chi lo presiede.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parita' dei voti, prevale quello di chi presiede.